Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 582 cod. proc. pen, per violazione del principio di parità tra accusa e difesa, laddove, nel prevedere quale alternativa per il deposito dell'atto di impugnazione la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova la parte privata, non estende tale facoltà anche all'ufficio del pubblico ministero, in quanto il diverso trattamento tra le parti trova giustificazione nelle diversità di condizioni e status che caratterizzano da un lato i soggetti privati, e dall'altro, i magistrati della pubblica accusa, non risultando in alcun modo compromesso il potere di impugnazione.
Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza che, a fronte della contestazione di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso, la individui nel contributo fornito dall'imputato, in via continuativa e consapevole, alla vita del sodalizio, non avendo alcuna rilevanza la gerarchia interna al gruppo criminale, ne' la differenza tra soggetto formalmente "affiliato" e soggetto "vicino" al gruppo criminale, in quanto la partecipazione associativa si sostanzia unicamente nell'"affectio societatis" e nella stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell'organizzazione mafiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 32094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32094 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
32 0 94/04 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica GEMELLI Presidente Dott. Torquato
del 18.1.2004Consigliere 1. Dott. Severo CHIEFFI
SENTENZA Consigliere 2. " Piero MOCALI N.255/04 BARDOVAGNI Consigliere 3. " Paolo
R.G.N. 4. " Paola PIRACCINI Consigliere
11997/2003 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Palermo nei confronti di: 15 1) IN PP, n. 26.1.1957 a
Campobello di Mazara;
2) LA AS CE, n. 14.2.1948 a
Castelvetrano;
3) PA PA, n. 22.10.1967 a Campobello
di Mazara;
4) SS RO AT, n. 26.4.1962 a
Castelvetrano;
5) SS RO AL, II. I.
4.1953 a
Castevetrano;
5.1.1964 a Trapani;
7) RA LE, n. 12.1.1973 a
-
Castelvetrano;
8) VA RR, n.
4.8.1951 a
Castelvetrano;
9) AN FI, n. 23.5.1958 a
Castelvetrano;
10) TI EA, n. 27.6.1952 a Campobello
di Mazara,
nonché dai predetti
LA AS CE;
SS RO AL;
ND OL;
AN FI;
TI EA,
avverso la sentenza in data 16.7,2002 della Corte
d'Appello di Palermo
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott.
Vittorio MARTUSCIELLO,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del
P.G., di LA AS CE e di SS RO
2 B " AL, l'inammissibilità degli altri gravami e la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale
Uditi i difensori, Avv. Mino MORMINO per LA AS
CE; PP AN per INGRASCIOTTA
PP; GI AN per LIPARI PA,
AN FI e TI EA;
EL
AR per SS RO AL, VA
RR e LA AS CE;
NT O' per
SS RO AL,
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di
Palermo, parzialmente riformando la decisione in data
7.6.2001 del Tribunale di Marsala, per quanto qui interessa dichiarava LA AS CE, SS RO Matteo, MESSINA DENARO Salvatore, PANDOLFO OL,
AN FI € VALENTI Andrea responsabili di
partecipazione ad associazione mafiosa e taluno di altri reati in continuazione, riducendo alcune delle pene inflitte in primo grado e condannando gli stessi,
ad eccezione del SS RO AT, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Comune di
Castelvetrano, nonché - escluso anche il ND - del
1 civili;
assolveva RA LE dal reato di favoreggiamento personale (così riqualificato in primo grado) perché il fatto non sussiste;
dichiarava inammissibile l'appello del Procuratore della
Repubblica nei confronti dei predetti, di IN
PP, di VA RR e di PA PA.
Quanto a quest'ultimo gravame, osservava che l'atto era stato depositato dal P.M. magistrato della D.D.A.
nella cancelleria del Tribunale di Palermo, e non presso quella del giudice "a quo", in violazione dell'art. 582, co. 1, C.P.P., non essendo d'altra parte estensibile al pubblico ministero la facoltà
- prevista dile sole parti private dal comma successivo per presentazione presso la cancelleria di un diverso
Tribunale. Né il cancelliere del Tribunale di Palermo, che aveva spedito l'impugnazione al corrispondente ufficio presso il giudice "a quo", poteva qualificarsi incaricato della parte pubblica agli effetti del CO. 1
dell'art. 585 citato, trattandosi non di persona fisica all'uopo delegata, ma di ufficio;
in ogni caso, la presentazione a mezzo incaricato è consentita nella sola ipotesi di deposito presso l'ufficio competente.
Gli elementi probatori relativi al processo si desumevano principalmente da intercettazioni ambientali disposte ai fini della cattura di SS EN AT
B. е del padre SC, latitanti, ed eseguite fra
l'altro sulla vettura del LA AS, fattore della famiglia, nonché da dichiarazioni collaborative e da
sentenze passate in giudicato, che avevano accertato
1'operatività dell'associazione "cosa nostra" nella
provincia di Trapani, con articolazioni in "famiglie"
Campobello di Mazara e insediate a Castelvetrano,
Partanna, facenti capo al "mandamento" di
Castelvetrano, dominio del "clan" familiare dei NA
EN. Quanto alle posizioni dei singoli, osservava la
Corte territoriale che il AN era indicato come
"vicino" alla cosca di Trapani dal collaboratore
AL; la condivisione di attività eGrigoli
finalità del mandamento mafioso di Castelvetrano - con
particolare riferimento alla spartizione degli appalti ed alla riscossione delle tangenti emergeva dalle conversazioni intercettate, le più indicative delle quali vengono riportate e interpretate, disattendendo i rilievi difensivi. Le captazioni chiarivano anche l'attivo ruolo del soggetto nell'estorsione in danno di
TU IO. La più elevata sanzione inflitta dal primo giudice viene ritenuta eccessiva;
la pena congrua per il reato più grave (estorsione nell'ipotesi di cui al
2 dell'art. 629 C.P.) è fissata in anni sei diCO.
reclusione e lire 2.500.000 di multa, con aumento di
5 B. sei mesi e lire 500.000 per l'aggravante ex art. 7 D.L.
13.5.1991 n. 152 e finale determinazione in anni 7 e
Iire 3.500.000 per effetto Ledella continuazione.
attenuanti generiche vengono escluse per le modalità
delle condotte criminose e la pericolosità del
sodalizio mafioso al quale l'imputato aveva prestato pur in assenza di formale affiliazione il proprio fattivo contributo, esprimendo anche fedeltà e
deferenza nei confronti del suo capo SS RO
pericolosità e AT, soggetto di particolare prestigio criminale.
PANDOLFO Nicola era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 416 bis C.P. per avere, unitamente a gran parte dei coimputati e ad
altre numerose persone, "fatto parte dell'associazione mafiosa... nella qualità di soggetti ad essa vicini,
ponendosi reiteratamente ed in modo stabile e duraturo a disposizione dell'organizzazione e comunque dei suoi
membri, eseguendo condotte funzionali alla realizzazione degli interessi e delle attività
dell'associazione medesima". Rileva la Corte di merito che il contenuto inequivocabile delle intercettazioni dimostrava un ruolo attivo nel compimento delle
attività estorsive e nella preparazione di un biglietto destinato ad un latitante;
in ogni caso, la stessa
6 B. comunicazione, da parte di altri associati, di notizie riservate inerenti agli "interna corporis" ed alle
attività del gruppo criminale era significativo indice di reinserimento nel contesto associativo (l'imputato era stato recentemente scarcerato dopo avere espiato una pena per analogo reato, rispetto al quale viene ritenuta la continuazione).
II RA, nei cui confronti era stata originariamente contestata la partecipazione al sodalizio, era stato ritenuto dal primo giudice responsabile di
favoreggiamento di un associato latitante sulla sola base di un biglietto da questi proveniente e a lui
diretto, che conteneva la frase "scusami se ti disturbo di nuovo"; in realtà, tale generica espressione non
autorizza, secondo la sentenza di appello, a ritenere
che il RA, oltre ad avere avuto qualche contatto con il latitante, abbia in precedenza ricevuto ed accettato specifiche richieste del soggetto che si assume
favorito; di qui la pronuncia di assoluzione.
Quanto a MESSINA DENARO AL, la Corte territoriale ha previamente respinto l'eccezione di
inutilizzabilità delle intercettazioni, osservando che
per ragioni già dettagliatamente esposte dal primo giudice i provvedimenti di autorizzazione e di
proroga risultavano congruamente motivati, dando conto pz dell'esistenza dei presupposti in diritto, correlati
alla necessità di assicurare alla giustizia il fratello latitante;
nei provvedimenti di convalida di decreti
emessi d'urgenza dal P.M. la motivazione faceva legittimo riferimento alle ragioni esposte nell'atto da convalidare, cui aggiungeva proprie ed autonome
considerazioni. Altra questione sollevata in rito
dall'appellante, e concernente la mancata ammissione al giudizio abbreviato, è del pari ritenuta infondata, in
quanto la richiesta era stata formulata oltre il termine previsto dall'art. 438 C.P.P., né poteva essere accolta in virtù della disciplina transitoria contenuta nella L.
5.6.2000 n. 144, perchè all'entrata in vigore dibattimentale era già della stessa l'istruzione iniziata. Ciò premesso, rileva che elementi a carico dell'imputato emergevano anzitutto dal sequestro di
dattiloscritte dei familiari, dirette a suomissive fratello ed altro latitante, che risultano i
probabilmente provenienti dalla stessa macchina con cui era stato scritto altro documento ritrovato presso lo stesso AL SS RO. La valenza soltanto probabilistica di tale dato era risolta dalle congiunta considerazione delle emergenze delle intercettazioni, che vengono interpretate come dimostrative di
un'autonoma funzione del predetto, durante la latitanza
8 R. del fratello, nel trasmettere le direttive di massima di questi ai consociati e dare personalmente disposizioni esecutive di singoli reati fine;
ciò
adottando le opportune cautele onde non scoprirsi e, in
particolare, limitando le proprie frequentazioni al LA
AS, con il quale poteva plausibilmente simulare rapporti del tutto leciti, trattandosi del fattore che si occupava dei terreni di famiglia (il SS RO
AL aveva una sua attività lavorativa e non
appariva coinvolto nelle vicende criminose dei
familiari). Di qui l'affermazione di responsabilità per il ruolo direttivo svolto nell'associazione, nonché per concorso nei reati fine di danneggiamento seguito da incendio (così riqualificata l'originaria imputazione di tentato incendio) in danno di FE ON, di incendio di un fabbricato e contestuale danneggiamento mediante taglio di un uliveto nel terreno confiscato a
CI SC. Il reato associativo viene ritenuto aggravato ai sensi del 4 dell'art. 416 bis C.P. co.
fine la coscienza del (essendo sufficiente a tal possesso di armi da parte di alcuno degli associati, che se ne avvalga com'è la regola nell'ambito dei gruppi mafiosi per accrescere l'efficacia
intimidatrice del vincolo) mentre per i reati satelliti
152/1991, è ravvisata l'aggravante dell'art. 7 D.L. n.
B. 9 compatibile con la veste di associato, risultando le condotte delittuose volte a favorire il sodalizio criminale. Viene ribadito il diniego delle attenuanti generiche per la gravità della condotta, l'intensità del dolo, il rilevante ruolo organizzativo e di
collegamento assunto. In ragione dell'incensuratezza e
della derubricazione di uno dei reati satelliti la pena viene rideterminata in difetto rispetto alla prima decisione (base anni sette e mesi sei di reclusione per il delitto associativo, con aumento a nove anni per la continuazione). Il LA CASCIA viene ritenuto responsabile di
partecipazione al sodalizio criminale e di concorso
negli stessi reati fine già esaminati a proposito del
SS RO AL, nonché nell'estorsione in danno di TU IO. Al proposito respinte le
eccezioni di inutilizzabilità
- vengono ritenute del intercettazioni,tutto univoche le risultanze delle
compresa quella in cui a proposito di suo cugino TU,
aggiudicatario di appalti, si afferma che egli www in osservanza della "legge" mafiosa cui non intende sottrarsi sarà assoggettato ad una tangente del 28.
Altre conversazioni deponevano per la piena conoscenza del luogo ove erano occultate le armi del gruppo e per un fattivo interessamento alle attività estorsive,
10 忙 compreso il ritiro di una parte della tangente versata
-dal TU per un primo lavoro. All'imputato gravato da
un solo e lieve precedente, viene diminuita la sanzione
-irrogata dal primo giudice (pena base per il delitto di estorsione anni sei e lire 2.500.000 di multa, con aumento, ex art. 7 D.L. n. 152/1991, di mesi sei e lire 500.000 e finale determinazione, dopo l'incremento per continuazione, in anni 8 e lire 4.000.000).
Quanto a TI EA, la partecipazione associativa viene ritenuta comprovata dalle dichiarazioni collaborative di BO Pietro, ragionevolmente ritenute attendibili dal primo giudice trattandosi di soggetto legato alla "famiglia” di Campobello di Mazara, seppure non formalmente affiliato, riscontrate da conversazioni intercettate. Il collaboratore indicava l'imputato come
"uomo d'onore" già affiliato intorno al 1980 e poi le"posato" per un torto fatto ad un capo;
intercettazioni si riferivano ad un "EA", già
"posato" ma ora "rispettato" in virtù di vincoli di amicizia, che aveva diritto a percepire un'aliquota dei proventi di estorsione. L'identificazione di costui per il TI è ritenuta certa in considerazione del riferito incontro con il LA AS la sera precedente alla conversazione che ne fa menzione (incontro effettivamente osservato dalla Polizia giudiziaria) e
11 B. del pure ricordato esonero dagli obblighi militari del figlio (non rilevando che quest'ultimo avesse fatto
. !
domande di prestazione del servizio presso alcuni corpi militari, risultandone comunque effettivamente
1'esonero, secondo gli interlocutori procurato dal padre). Sono stati proposti ricorsi per cassazione dal P.G.,
dagli Avv. Celestino Cardinale e Antonio Managò
nell'interesse di SS RO AL, dai difensori del LA AS, del ND, del AN e del TI. Con il gravame del P.G. si censura la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M.,
che doveva ritenersi ritualmente trasmesso tramite incaricato;
in subordine, ove si ritenga che la presentazione non sia stata rituale, sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 582, CO. 2,
C.P.P. nella parte in cui non consente al P.M.,
diversamente dalle parti private, di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove si trova, per contrasto con gli artt. 3, 97,
111 e 112 della Costituzione. Con altro motivo viene denunciata mancanza ed illogicità di motivazione quanto all'assoluzione del RALLO; la corrispondenza a lui
diretta dal latitante non solo dimostrava familiarità
di rapporti, ma conteneva anche un riferimento ad un
12 comune problema da risolvere, ancora attuale, che
richiedeva il contributo, non eventuale, del RA. Né veniva chiarito il significato
- in sé fortemente inserimento, seppur "coperto", del indicativo di destinatario nell'organizzazione - della frase "ti
voglio mantenere riservato".
Il gravame nell'interesse del LA AS propone la questione della mancata ammissione al rito abbreviato,
già sollevata con l'appello (il ricorrente si trova nell'identica situazione del SS RO AL);
denuncia inoltre mancanza ed illogicità di motivazione quanto all'interpretazione delle conversazioni
intercettate data dai giudici di merito. Con un ultimo motivo viene denunciata carenza di motivazione e violazione degli 62 bis € 133 C.P.: 1'assenza di rilevanti precedenti penali, posta a fondamento della
diminuzione di pena, doveva operare anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
I gravami nell'interesse di SS RO AL
sollevano la questione del rito abbreviato: l'imputato
(come il LA AS) ne aveva fatto richiesta nei preliminari del dibattimento di primo grado, in data
3.2.2000, e l'istanza era stata respinta perché
proposta oltre il termine previsto dall'art. 438
C.P.P., mentre non poteva applicarsi la norma
13 B. transitoria di cui all'art. 223 D.L.vo 19.2.1998 n. 51,
essendo l'introduzione del giudizio successiva alla data di efficacia del decreto. Sopravvenuta l'ulteriore normativa transitoria contenuta nell'art. 4 ter D.L.
7.4.200 n. 82, nel testo introdotto dalla legge di conversione 5.6.2000 n. 144, alla prima udienza
(30.6.2000) era stata reiterata la successiva richiesta, senza che il giudice provvedesse ad avvisoespressamente. Tale omissione comporterebbe dell'Avv. Cardinale nullità del giudizio di primo grado;
l'Avv. Managò rileva invece che a seguito dell'imperfetto coordinamento delle norme innovative
dell'istituto succedutesi nel tempo i soggetti rinviati a giudizio fra il 2.6.1999 e il 2.1.2000 non avevano
avuto la possibilità di accedere al rito abbreviato senza il vincolo della decidibilità allo stato degli atti né ex art. 223 D.L.Vo n. 51/1998, né in forza
della sopravvenuta disciplina modificatrice introdotta con L. 16.12.1999 n. 479. Ne conseguirebbe l'illegittimità costituzionale della norma dell'art. 223 citato, che aveva dato luogo non ad un mero
fenomeno di successione di leggi, ma ad una
irragionevole lacuna. Lo stesso Avv. Managò denuncia la violazione degli artt. 267, 268 CO. 3 e 271 C.P.P., in quanto le
14 ج لا intercettazioni ambientali erano state motivate "per relationem" alla richiesta del P.M., al pari dei
conseguenti provvedimenti di proroga, senza che venisse
dato conto di una ponderata ed autonoma valutazione del giudice;
né questa poteva ravvisarsi nella menzione dell'esigenza di provvedere alla cattura del latitante,
meramente riproduttiva della previsione di legge. Era
altresì errato il riferimento fatto dal giudice "a quo"
all'art. 13 D.L. 13.5.1991 n. 152, che si applica alle indagini concernenti delitti di criminalità
organizzata, e non alla ricerca di latitanti. In ogni dellacaso, non era stata esaminata la questione motivazione dei decreti ex art. 268, CO. 3, C.P.P.;
viene al proposito evidenziato che la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in proc.
Policastro, smentendo un precedente orientamento giurisprudenziale, ha richiesto anche per le intercettazioni ambientali specifica motivazione circa le ragioni che hanno indotto ad utilizzare impianti situati fuori degli uffici della Procura della
Repubblica; obbligo motivazionale che, ad avviso del ricorrente, investe anche l'esposizione delle cause di
indisponibilità dei mezzi di captazione ivi esistenti.
Né l'eccezionale urgenza richiesta dalla norma а
giustificazione del ricorso ad impianti esterni poteva
15 R. identificarsi con la mera urgenza richiesta dal co. 2
# !
fini del provvedimento ai dell'art. 267 C.P.P.
era stata quindiErroneamente d'iniziativa del P.M..
respinta l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni.
Altro motivo del ricorso redatto dall'Avv. Managò ha ad oggetto la nullità ritenuta assoluta delle operazioni peritali di trascrizione, essendo state dal
Tribunale conferite al medesimo soggetto contemporaneamente le funzioni di perito e di
interprete del dialetto della zona di Campobello, non
facilmente intelleggibile, nel quale si esprimevano gli interlocutori, in violazione dell'art. 222 lett. d)
C.P.P..
Con doglianze convergenti ricorsi di entrambi i difensori censurano poi, sotto plurimi profili, la
valutazione degli elementi probatori da essi ritenuti
non significativi né univoci espressa dai giudici di merito. L'Avv. Managò denuncia altresì la violazione dell'art. 7 D.L. n. 152/1991, in quanto l'aggravante da esso prevista sarebbe stata ritenuta senza alcun elemento dimostrativo dello specifico intento di
favorire, con delitti la cui causale era rimasta oscura, l'organizzazione mafiosa. L'AVV. Cardinale
censura il riconoscimento del ruolo verticistico, non
0 16 essendo le condotte attribuite all'imputato riconducibili ad alcuna delle ipotesi contemplate al
CO. 2 dell'art. 416 bis C.P.. Entrambi i difensori denunciano la mancata concessione delle attenuanti generiche e la carente indicazione dei criteri adottati nello stabilire una sanzione assai grave a carico di soggetto dedito a onesto lavoro, che aveva serbato in precedenza condotta irreprensibile.
Il ricorso nell'interesse del ND censura l'affermazione di responsabilità sulla base di elementi di labile significato, senza tener conto di specifiche deduzioni difensive;
inoltre, la sentenza impugnata aveva ritenuto il "pieno reinserimento" del soggetto mafioso dopo una precedente nel sodalizio attribuendogli quindi un ruolo di scarcerazione,
affiliato mai contestato, poiché l'imputazione faceva riferimento ad una partecipazione come estraneo,
sebbene stabilmente a disposizione del gruppo criminale. Si era con ciò attribuito al ricorrente un fatto diverso, in violazione dell'art. 521 C.P.P..
Il gravame nell'interesse del AN denuncia violazione di legge ed erronea e carente motivazione in ordine al ritenuto inserimento associativo ed al concorso nell'estorsione, sulla base di elementi chiaramente non significativi. Con altro motivo vengono
17 censurati il diniego delle attenuanti generiche e le
determinazioni adottate in tema di trattamento sanzionatorio, che trascuravano elementi pur con l'atto di appello qualievidenziati
1'incensuratezza ed il ruolo marginale rivestito nel sodalizio er in sostanza, facevano risalire la caratteristichegravità del fatto alle astratte
dell'associazione, e non alla condotta del singolo.
Il ricorso nell'interesse del TI denuncia vizio della motivazione, rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni del BO, soggetto estraneo all'associazione ed assolto dal relativo reato, e l'inesistenza di effettivi riscontri, dato il carattere meramente congetturale dell'identificazione dell' "EA" menzionato nelle intercettazioni citate per il ricorrente;
né comunque poteva trarsi argomento a conferma del ruolo nell'associazione dalla affermata qualità di percettore di una quota della tangente a IO TU, poiché dalestorta concorso nell'estorsione il VALENTI era stato assolto già in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione sollevata con il ricorso del P.G. è
manifestamente infondata. Infatti, il cancelliere dell'ufficio ove fu presentato l'appello del P.M. non
18 R. può ritenersi "incaricato" dell'impugnante, il quale con il deposito non ha più la disponibilità dell'atto né la possibilità di influire sugli ulteriori adempimenti di cancelleria; d'altra parte la
"presentazione" a mezzo incaricato validamente eseguita soltanto presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, co. 1,
C.P.P.), mentre la spedizione a mezzo posta costituisce adempimento alternativo a cura della parte e non già di un ufficio incompetente, pur sempre tenuto alla doverosa comunicazione all'organo abilitato a provvedere sull'ulteriore corso del gravame, anche se
inammissibile. Manifestamente infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale del co. 2
dell'art. 582 C.P.P. che, nel prevedere in (ulteriore)
alternativa il deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del Tribunale ○ del Giudice di pace del luogo ove si trova la parte privata, non estende tale
facoltà anche all'ufficio del P.M.. Infatti, il diverso trattamento è giustificato dalle evidenti diversità di condizione e "status" che caratterizzano soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro; non risulta compromesso il potere di impugnazione del P.M. e questo, d'altra
in sé, estrinsecazione
19 B. parte, non costituisce, necessaria del dovere di esercitare l'azione penale;
il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, in
ragione della peculiare posizione istituzionale del
primo; il principio di buon andamento
dell'amministrazione si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo
(in termini, ordinanza n. 110 del 2003 della Corte
Costituzionale).
Con il motivo concernente l'assoluzione del RA viene un alternativo apprezzamento delle introdotto risultanze processuali, senza evidenziare effettive
incongruenze logiche nel discorso motivazionale del giudice "a quo"; trattasi, quindi, di doglianze in
punto di fatto, non consentite nel giudizio di legittimità.
Quanto alla comune questione sollevata dalle difese del
LA AS e del SS RO AL in ordine all'ammissione al rito abbreviato, va rilevato che questa era preclusa per le ragioni esposte nei gravami e più sopra riportate;
il giudizio è stato dunque ritualmente celebrato nelle forme ordinarie, né
espressa decisione sulla
20 B. l'eventuale omissione di una richiesta delle parti comporta alcuna nullità.
L'eccezione di incostituzionalità della norma transitoria di cui all'art. 223 D.L.Vo n. 51/1998 è
d'altra parte manifestamente infondata, investendo una
disparità di mero fatto conseguente alla successione di leggi nel tempo, non rilevante agli effetti dell'art. 3 della Costituzione. Al proposito, richiamato il giurisprudenza costante orientamento della costituzionale, secondo il quale, di fronte al fenomeno
della successione di norme, non vale invocare il
1 fluire del principio di uguaglianza, atteso che il
tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a
mentaredifferenziare le situazioni soggettive, né lamentare l'assenza о lacuna di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poiché il
con i solo legislatore ha un'ampia discrezionalità,
limite della ragionevolezza (cfr., ad es., la sentenza n. 376 del 2001 e le ordinanze nn. 327 del 2001 e 108
del 2002), va rilevato che nel caso di specie il detto limite non può ritenersi superato, trattandosi di un
bilanciamento differenziato in relazione allo stato del giudizio tra le esigenze di economia processuale e gli che dai consente incentivi concessi alla parte all'utilizzazione degli atti di indagine.
Segue in ordine logico l'esame delle questioni di
B. 21 inutilizzabilità delle intercettazioni.. Esse, nei termini in cui sono state proposte con il ricorso, sono infondate. Ribadita la legittimità della motivazione
"per relationem" (su cui V. 1 da ultimo, Cass Sez. '
Gatto) e rilevato 'che la Un., 26.11.2003/19.1.2004,
fattispecie (co. 3 dell'art. 295 captazione nella
C.P.P.) è di per sé giustificata dal "fine di agevolare le latitante"ricerche del - sicchè le disposizioni generali degli artt. 268 e seguenti si applicano solo
"ove possibile" è del tutto esaustivo il rinvio del
-
giudice alla richiesta dell'organo inquirente ed alla riscontrata necessità dell'intercettazione in funzione del rintraccio di un soggetto in stato di latitanza.
Quanto poi alla captazione con impianti esterni, è
sufficiente (v. decisione da ultimo citata) che il giudice si attenga alla specifica causa di delle impossibilità di utilizzo o inadeguatezza delle linee disponibili presso il suo ufficio attestata dal P.M.
richiedente, il quale ne ha diretta conoscenza. Ulteriori questioni prospettate talora in forma
ipotetica Con il gravame O nel corso della discussione non investono provvedimenti autorizzativi specificamente individuati e vengono inammissibilmente a richiedere al giudice di legittimità una preliminare attività “esplorativa".
22 B Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'attività
intercettazioni, per peritale di trascrizione delle
perito affidato anche essere stato al medesimo l'incarico di interprete del dialetto usato dagli interlocutori. Va premesso in generale che
l'incompatibilità sancita dall'art. 222 lett. d) C.P.P.
dà luogo a nullità relativa, che resta sanata se non
dedotta entro i termini di cui all'art. 182 stesso
codice (Cass., Sez. VI. I.12.2000/1.3.2001, Singh e altro); nel caso di specie, per affermazione dello
stesso ricorrente, "il motivo non risulta proposto"
(neppure) "nell'atto di impugnazione" (appello). In
ogni caso, l'incompatibilità in questione non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle CO. 7, delintercettazioni disciplinata dall'art. 268,
codice di rito, atteso che il rinvio contenuto in tale disposizione alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie è da
intendersi limitato alle norme concernenti le formalità
di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le
relative comunicazioni, con esclusione invece dell'equiparazione al perito della persona chiamata ad
-eseguire le trascrizioni, dovendo questa a differenza
del perito, la cui funzione è quella di esprimere un
-"parere", ossia un "giudizio tecnico" porre in essere
23 B. soltanto una "operazione tecnica" connessa non ad un
giudizio, ma a finalità di tipo "ricognitivo" (Cass.,
Sez. V, 5.2/28.3.2002, Bello ed altri).
Tanto premesso in rito, per il resto le doglianze nell'interesse del LA CASCIA non sono specifiche in ordine alla valutazione delle prove e sono infondate quanto al diniego delle attenuanti generiche, avendo il giudice "a quo" chiarito perché la lieve entità dell'unico precedente valga bensì a mitigare il
trattamento sanzionatorio adottato in primo grado, ma non anche a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis C.P. (particolare intensità del dolo, desumibile
dalla gravità della condotta, significativa di piena ed intensa partecipazione al sodalizio criminoso).
Quanto ai residui motivi nell'interesse di SS DENARO AL, viene anzitutto censurața dai difensori la valutazione di un. elemento ritenuto indiziante, ma privo del requisito della certezza, e
cioè la "probabile" provenienza dalla medesima macchina da scrivere dei biglietti destinati ai latitanti e di
quello sequestrato presso l'imputato. La censura
infondata, poiché il dato certo è costituito dalla
"prossimità" a questi del biglietto utilizzato per la comparazione;
l'ulteriore elemento della somiglianza
M del mezzo dattilografico utilizzato conferisce al fatto
24 accertato la valenza probabilistica tipica dell'indizio, di per sé non sempre significativo di una unica e possibile conseguenza, ma da valutarsi
unitamente alle altre acquisizioni indicative onde stabilire se la congiunta considerazione consenta di superarne la portata possibilistica, e non univoca.
Quanto all'interpretazione ed al significato attribuito alle conversazioni intercettate, che a tal fine furono ritenute decisive dai giudici di merito, essi sono congruamente spiegati e valutati con argomenti che non incorrono in palesi vizi logici;
le doglianze formulate al proposito si risolvono nella proposizione di
un'alternativa "verità processuale", sul piano sia
della spiegazione che della valutazione, e quindi in censure in punto di fatto qui non ammesse (così dicasi,
in particolare, della "lettura" in chiave di mero
favoreggiamento di congiunti latitanti). La
responsabilità per il reato associativo
- con funzioni organizzative deriva dalla ragionevole interpretazione del compendio indiziario come
significativo di una delega di funzioni, e comunque di un ruolo di tramite di disposizioni di massima, da
parte del fratello, capo del "mandamento"; e gli elementi di apparente contrasto (ignoranza collaboratori di giustizia) sono spiegati con la copertura assicurata all'unico membro della famiglia tenuto "riservato" e utilizzato solo in situazione di emergenza e con particolari cautele (quali l'impiego,
di regola, del LA AS, altro soggetto "defilato",
per contatti con gli associati). All'apprezzamento delle risultanze indiziarie non illogicamente espresso consegue altresì la riconosciuta aggravante ex art. 7
D.L. n. 152/1991 per i reati satelliti.
Quanto infine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, il giudice "a quo" ha indicato gli elementi ritenuti prevalenti nella valutazione;
e proprio il carattere insidioso E
"coperto" della figura dell'imputato giustifica la valutazione di gravità della condotta e di non irrilevante capacità criminale.
Le censure formulate nell'interesse del ND sono rivolte a proporre un'alternativa valutazione del
compendio probatorio, i cui elementi costitutivi vengono selettivamente e riduttivamente considerati;
va al proposito richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale un diverso apprezzamento dei dati fattuali non può integrare vizio di legittimità, ove non sia evidenziata una Cesura
logica nel discorso giustificativo della decisione
B 26 impugnata, non prospettata nel caso di specie. Né,
avendo il giudice "a quo" fornito una coordinata e
ragionevole lettura del complesso delle acquisizioni processuali, era tenuto a confutare argomenti difensivi concernenti singoli dettagli, argomenti implicitamente disattesi e comunque superati dalla valutazione complessiva. Tanto premesso, va poi rilevata l'infondatezza della doglianza concernente una pretesa immutazione del fatto. Secondo il capo d'imputazione,
più sopra letteralmente trascritto, al ND
"fatto parte" contestato proprio di avere
è la
- Tcondottadell'associazione mafiosa, e tale .
ritenuta dai giudici di merito;
né interessa stabilire se la partecipazione si sia realizzata a pieno titolo
con formale affiliazione o semplicemente nella veste di soggetto "vicino", come da contestazione. Infatti,
l'impostazione accusatoria sul punto non è smentita dalle sentenze di merito, che si sono limitate a individuare il contributo fornito in via continuativa e -consapevole dal soggetto alla vita del sodalizio;
d'altra parte, le gerarchie interne ed i riti di affiliazione non rilevano agli effetti della legge penale, sostanziandosi la partecipazione associativa a differenza del concorso esterno proprio nell' affectio societatis" e nella stabile messa a
27 B disposizione della propria opera per i fini
dell'organizzazione (cfr. Cass., Sez. Un.
30.10.2002/21.5.2003, Carnevale).
responsabilità avanzate Le doglianze in punto di
nell'interesse del AN riguardo ad entrambi i reati ascrittigli sono inammissibili, riproponendo questioni di fatto già sottoposte al giudice di appello e da questi dettagliatamente esaminate e superate con
motivazioni esenti da palesi vizi logici;
anche in
questo caso, dunque, viene prospettato un alternativo
apprezzamento di emergenze probatorie peraltro isolatamente e selettivamente considerate non consentito nel giudizio di legittimità.
Infondate sono le censure concernenti la pena e il diniego dellequantificazione della attenuanti generiche, a proposito delle quali il
giudice "a quo" non ha tenuto presente in astratto il titolo del reato, ma le caratteristiche concrete dello specifico sodalizio criminale e il ruolo rivestito dal soggetto, specie nel campo dell'organizzazione e
gestione di attività estorsive (che non è stato, né può essere definito "marginale", come vorrebbe il
ricorrente).
Non ha fondamento neppure il gravame nell'interesse del VALENTI. Con esso il giudizio di intrinseca
28 B. attendibilità del collaboratore BO, espresso dai
: giudici di merito, è censurato esclusivamente sotto il profilo della pacifica esclusione di un suo inserimento organico nell'organizzazione mafiosa in esame e del
fatto che, conseguentemente, le sue informazioni sono soltanto "de relato". Ciò, tuttavia, come correttamente osservato dai giudici di merito, non ne fa venir meno la valenza probatoria (pur con il limite connaturale della necessità di precisi elementi esterni di conferma), risultando la effettiva contiguità e diuturna frequentazione del collaboratore con i membri del gruppo malavitoso e derivando, a quanto dichiarato, le sue informazioni sulla specifica posizione da
riferimenti dello stesso TI. Quanto ai riscontri,
nelle intercettazioni citate si fa menzione di un soggetto che porta lo stesso nome di Andrea ed ha una criminale del tutto conforme a quellacarriera attribuita dal dichiarante all'imputato; la certa identificazione di costui è ragionevolmente ricavata non solo dalla vicenda del figlio esonerato dal servizio militare (a tal fine essendo indifferente se contro la sua volontà o meno), ma anche dall'incontro serale, osservato dalle forze di polizia, con il LA
AS, che ne parla in termini inequivoci il giorno prima EA"). Infine, segno univoco dell'inserimento nell'associazione è il diritto riconosciutogli ad una
quota degli illeciti proventi di questa;
né al
proposito vale obbiettare che il VALENTI stato
assolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione di concorso in una delle estorsioni da cui tali proventi erano ricavati, poiché la responsabilità per il reato associativo non implica anche quella per i delitti fine neppure a carico dei soggetti "di
rispetto" abilitati ad attingere al fondo comune da
essi ricavato, se costoro non abbiano recato un contributo causale alla realizzazione dei singoli illeciti.
Pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso del
P.G. e la manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità, i ricorsi degli imputati vanno respinti.
P . Q M .
Prima Sezione Penale,La Corte Suprema di Cassazione,
dichiara manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Rigetta i ricorsi degli imputati e li condanna al
pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004
H-l to us in lière estensure le Presivlente E
R 0
Paolo Baddowana, 30 P 0 ни й U 8
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 т Comune di Campobello di Mazara, costituiti parti
25 R. associativo da parte di alcuni dell'inserimento
29 B dopo ("ha riferito al LL di avere visto la sera