Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 32094
CASS
Sentenza 18 febbraio 2004

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 582 cod. proc. pen, per violazione del principio di parità tra accusa e difesa, laddove, nel prevedere quale alternativa per il deposito dell'atto di impugnazione la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova la parte privata, non estende tale facoltà anche all'ufficio del pubblico ministero, in quanto il diverso trattamento tra le parti trova giustificazione nelle diversità di condizioni e status che caratterizzano da un lato i soggetti privati, e dall'altro, i magistrati della pubblica accusa, non risultando in alcun modo compromesso il potere di impugnazione.

Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza che, a fronte della contestazione di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso, la individui nel contributo fornito dall'imputato, in via continuativa e consapevole, alla vita del sodalizio, non avendo alcuna rilevanza la gerarchia interna al gruppo criminale, ne' la differenza tra soggetto formalmente "affiliato" e soggetto "vicino" al gruppo criminale, in quanto la partecipazione associativa si sostanzia unicamente nell'"affectio societatis" e nella stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell'organizzazione mafiosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 32094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32094
    Data del deposito : 18 febbraio 2004

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