Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
L'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
Leggi di più… - 2. Truffa: si consuma nel momento e nel luogo in cui viene effettuata la ricarica postepayAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cassazione penale , sez. II , 17/07/2020 , n. 23781). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2010, n. 24736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24736 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/03/2010
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1336
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 17489/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difesa di AM AR (nato il [...]);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione penale, in data 13.01.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Giovanni Galati, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA IN FATTO
1. La difesa di AM AR ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che il 13.01.2009 ha confermato la sentenza di condanna, del Tribunale monocratico cittadino, per il reato di ricettazione di autovettura, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
2. Chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, il ricorrente deduce: a) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza degli artt. 21 e 24 c.p.p.. La
decisione in punto di incompetenza territoriale è viziata perché i giudici del merito non hanno preso in esame l'art. 9 c.p.p., che determina una scansione nei criteri per determinare la competenza territoriale e che al n. 2 indica,se non è individuato il luogo ultimo di consumazione del reato, il criterio della residenza,della dimora o del domicilio dell'imputato. Questa regola,però, sarebbe stata disattesa dalla Corte di merito che invece ha applicato la terza regola, relativa alla primaria iscrizione della notizia di reato. Inoltre il reato di ricettazione contestato all'AM è reato istantaneo. La difesa dell'imputato ha tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale;
b) mancanza e contraddittorietà della motivazione perché il giudice avrebbe fatto esclusivo riferimento, al materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni dei testi UR e AR, pur avendo essi avuto un ruolo ben preciso nella vicenda;
c)violazione dell'art. 62 bis c.p., perché negando le attenuanti generiche, la Corte avrebbe valutato solo gli elementi negativi che ostacolano la concessione del beneficio e non anche quelli positivi, come prescrive la norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.
3.1 Il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale perché non è stata proposta nel termine preclusivo indicato dall'art. 491 c.p.p., comma 1, che specificamente prevede: "Le questioni concernenti la competenza per territorio ... sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente." La Corte di merito, con decisione ineccepibile, ha fatto proprio il principio giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale nel giudizio di merito, l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neanche se i presupposti per porre la questione della competenza territoriale emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione del solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa.
D'altra parte il principio giurisprudenziale definito da questa Corte si pone nel solco della giurisprudenza costituzionale che, già si è occupata delle norme che compongono il sistema di ripartizione di giurisdizione in ragione del criterio territoriale;
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., pure adombrata ma non puntualizzata dal ricorrente, non sembra destinata a maggiore fortuna delle altre questioni in materia, già sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale (Ord. n. 0 521/1991; Sent. n. 0 280/1994; Ord. n. 0 130/1995; Sent. n. 0 349/2000) e tutte respinte alla luce del principio che vuole il legislatore arbitro, nella sua discrezionalità di limitare la rilevanza del criterio di ripartizione della giurisdizione a vantaggio dell'ordine e speditezza del processo, senza per ciò intaccare il principio della naturalità precostituita del giudice.
3.2 Il secondo e terzo motivo sono formulati in modo assolutamente generico e privo di ogni correlazione con i punti specifici della motivazione, come richiesto dall'art. 581 c.p.p.. 3.3 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato: al rigetto consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010