2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria e' responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 )) . Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.