Versione
24 ottobre 1989
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2 agosto 2005
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Art. 59. Subordinazione della polizia giudiziaria 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria e' responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 )) . Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria e' responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 )) . Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
Commentari • 28
- 1. Servizi di polizia giudiziariahttps://www.brocardi.it/ · 30.83438
[…] Pertanto, il pubblico ministero non è l'unico a dirigere il loro lavoro poiché ricevono direttive anche dalle istituzioni di appartenenza; tuttavia con il pubblico ministero mantengono una elevata dipendenza funzionale ed a tratti anche una dipendenza organica (art. 59 c.p.p.; artt. 12 e ss. disp. att.). […]
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