Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2010, n. 45036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45036 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2072
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 9437/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM AM, nato a *Pagani il 27/07/1962*;
avverso la sentenza del 09/01/2009 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2009, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 7 luglio 2005, con la quale EM AM, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al comma 5, e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 8.000 di multa.
All'imputato era stato addebitato di avere detenuto al fine di spaccio gr. 3,485 di cocaina, con un principio attivo pari ai gr. 0,95, divisa in 9 dosi confezionate con cellophane e sigillate.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:
- la mancante, erronea ed illogica motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. Secondo il ricorrente, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, nel ritenere la droga sequestrata destinata allo spaccio, sarebbe illogico ed avrebbe trascurato gli elementi di pacifica rilevanza acquisiti agli atti, fondandosi sul solo dato ponderale e sulla suddivisione dello stupefacente.
- il vizio della motivazione, in ordine all'entità della pena e alla mancata concessione delle circostante attenuanti generiche. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe negato le suddette circostanze senza motivazione e in modo del tutto illogico. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto palesemente infondato. Quanto al primo motivo, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Nel caso in esame, la Corte di appello ha, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, escluso che la cocaina in sequestro fosse destinata ad un uso esclusivamente personale, sulla base di una serie di indici, da tempo utilizzati dalla giurisprudenza per stabilire la destinazione della sostanza detenuta, quali la quantità, la qualità, la composizione e le modalità di presentazione della sostanza, la mancanza di prova circa lo stato di tossicodipendenza, criteri che attualmente risultano normativamente previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), inserito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art.
4-bis, in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (quali la "quantità", le "modalità di presentazione" e "altre circostanze dell'azione"). Il ricorso lamenta la mancata valutazione di altre circostanze acquisite agli atti (l'esito negativo della perquisizione domiciliare e le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato). Tuttavia, per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 240411). Tale onere a carattere composito nel caso in esame non è stato assolto dal ricorrente, che propone censure generiche e del tutto inidonee a dimostrare che, nel suo complesso, la motivazione è carente o affetta da gravi vizi logici.
2. La seconda doglianza appare generica e manifestamente infondata. Quanto all'entità della pena, il motivo di gravame non assolve la sua funzione tipica di critica, ma si risolve in mera apparenza e pertanto è inammissibile per genericità.
In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (tra le tante, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Biancofiore, Rv. 247959). Ne consegue che il riferimento nel caso in esame, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità -in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto. Le censure avanzate in appello dall'imputato appaiono infatti del tutto generiche, essendosi limitate ad evocare le circostanze indicate dall'art. 133 c.p.. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010