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24 ottobre 1989
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16 febbraio 2018
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1 gennaio 2023
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17 dicembre 2025
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Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento 1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da ((relazione affettiva anche senza stabile convivenza)) , il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.
1-ter. ((Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero puo' chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi e' fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile)) .
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da ((relazione affettiva anche senza stabile convivenza)) , il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.
1-ter. ((Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero puo' chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi e' fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile)) .
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
Commentari • 208
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 236.59668
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142. 2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/12/2025, n. 34681Provvedimento: […] i principi formulati da queste SU con riferimento al diverso caso del conflitto tra il privilegio immobiliare che assiste i crediti del promissario acquirente in caso di mancata attuazione del preliminare (art. 2775 bis c.c.) e i crediti ipotecari anteriori, sul rilievo che, sebbene anche il privilegio ex art. 316 c.p.p. abbia natura trascrizionale, tuttavia esso, […] preferite alle ipoteche ordinarie poiché imposte a tutela di interessi pubblici), per riconoscere incondizionata prevalenza ai privilegi immobiliari sulle altre cause di prelazione: il privilegio ex artt. 316 c.p.p. è la diretta derivazione dell'ipoteca legale prevista dall'art. 189 c.p., già assoggettata, […]Leggi di più...
- art. 2775 bis c.c.·
- cause di prelazione·
- privilegio speciale immobiliare·
- art. 2778 c.c.·
- priorità temporale·
- sequestro conservativo penale·
- art. 2745 c.c.·
- art. 320 c.p.p.·
- risarcimento da reato·
- ipoteca·
- art. 2748 c.c.·
- Direttiva 2004/80/UE·
- art. 2779 c.c.·
- art. 189 c.p.·
- art. 316 c.p.p.