(( 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 ))
24 ottobre 1989
2 gennaio 2000
(( 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 ))
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- 1. Testimone “ascoltatore” 507 prima di deporre (Cass. 27236/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026
In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, […]
Leggi di più… - 2. Lista testimoniale tardiva: il giudice può ammetterla d'ufficioAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2020
- 3. Parità delle parti nel processo penale accusatorioAvv. Matteo Zuzze' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'integrazione probatoria officiosa ex art. 507 c.p.p., inerzia dell'accusa e terzietà del giudice. […]
Leggi di più… - 4. Deposito della lista testimonialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 maggio 2019
[…] I motivi addotti nel ricorso per Cassazione proposto dalla pubblica accusa Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto deducendo l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. stante il fatto che, […] anche nel caso portato all'attenzione del giudice delle leggi, veniva in rilievo l'assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice di ufficio ma su istanza di parte, a seguito della intervenuta decadenza per tardivo deposito della lista testi deponendo per l'applicabilità dell'art. 507 c.p.p. pure in tale situazione. […]
Leggi di più… - 5. Cassazione penale n. 23436/2001https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., deve essere esercitato, a pena di nullità della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del pubblico ministero, preventivamente ammessi ma non citati per l'inerzia della parte, atteso che, tale potere-dovere non ha carattere eccezionale ma è ampio ed ha natura suppletiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per violazione di legge la sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 129 c.p.p. dal giudice di primo grado il quale, preso atto della mancata citazione dei testi, già ammessi, indicati dal pubblico ministero, aveva ritenuto essergli precluso l'esercizio del potere di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p.).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2405Provvedimento: […] In ogni caso ove il giudice avesse ritenuto assolutamente necessario avere contezza di quel precedente provvedimento avrebbe potuto disporne l'acquisizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.Leggi di più...
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