Articolo 507 del Codice di procedura penale
Articolo 506Articolo 495
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
2 gennaio 2000
Art. 507. Ammissione di nuove prove 1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.
(( 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 ))
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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