Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2012, n. 31811
CASS
Sentenza 8 maggio 2012

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Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus".

È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame.

Non vi è rapporto di specialità tra il reato di invasione di terreni ed edifici (art. 633 cod. pen.) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme, la prima in quanto posta a tutela del patrimonio, l'altra della sicurezza della circolazione stradale.

In tema di elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per accertare se, a seguito dell'occupazione di un tratto di marciapiede pubblico con un grosso braciere da cucina, sia stato turbato l'altrui possesso o impedito il transito dei pedoni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2012, n. 31811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31811
Data del deposito : 8 maggio 2012

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