Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 4
Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus".
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame.
Non vi è rapporto di specialità tra il reato di invasione di terreni ed edifici (art. 633 cod. pen.) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme, la prima in quanto posta a tutela del patrimonio, l'altra della sicurezza della circolazione stradale.
In tema di elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per accertare se, a seguito dell'occupazione di un tratto di marciapiede pubblico con un grosso braciere da cucina, sia stato turbato l'altrui possesso o impedito il transito dei pedoni).
Commentari • 11
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2012, n. 31811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31811 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
ACR де Натлить 318 1 1/ 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione penale composta da -UP 8/5/2012 Alberto Macchia Presidente - 118/01 Domenico Gentile Sent. n. sez. Piercamillo Davigo R.G. n. 43515/2011 Sergio Beltrani Relatore - Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR TA, nata il [...] Catania De Luca Mario, nato il [...] Catania avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1515 del C 15/6/2011. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. S. Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. S. Spinaci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per i ricorrenti;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1515 del 15/5/2011, ha confermato, limitatamente all'affermazione di responsabilità, la sentenza resa dal Tribunale etneo in composizione monocratica in data 17/3/2010, che aveva dichiarato ET RD (in qualità di legale rappresentante p.t. dell'ente proprietario) e AR DE CA (quale addetto alla conduzione del locale) colpevoli del reato di invasione con un grosso braciere, posto a servizio del ristorante-pizzeria che i due gestivano, di un tratto di marciapiede pubblico al fine di occuparlo e renderlo di pertinenza esclusiva del predetto esercizio commerciale (fatto accertato in Catania il 9/11/2005), condannando ciascuno di essi alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto (con l'ausilio dell'avv. G. LIPERA) ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: I inosservanza od erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen. - (poiché il fatto contestato integrerebbe soltanto gli estremi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 20 del Codice della strada D. Lgs. n. 285 - del 1992, e comunque difetterebbe il dolo specifico del reato di cui all'art. 633 cod. pen.); - mancanza, contraddittorietà 0 manifesta illogicità della II motivazione (lamentando il mero rinvio alla sentenza di primo grado, in difetto di specifica confutazione dei motivi d'appello, con precisazioni in fatto unicamente quanto alla specifica collocazione del braciere, senza alcun ulteriore rilievo, e l'assoluto difetto di motivazione quanto alla responsabilità del DE CA); - erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (lamentando III l'ingiustificato diniego di detta circostanza attenuante); IV inosservanza dell'art. 157 cod. pen. (lamentando l'omessa declaratoria di estinzione del reati per prescrizione), e chiedendo, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2 All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
1. Va immediatamente evidenziato (per il rilievo immediatamente preclusivo di ogni altra doglianza che l'accoglimento del quarto motivo potrebbe avere) che il reato in oggetto risulta accertato alla data del 9/11/2005, rispetto alla quale (pur senza tenere conto delle eventuali sospensioni) non è trascorso il termine base di anni cinque senza atti interruttivi (tra i vari atti interruttivi, è sufficiente ricordare che il rinvio a giudizio risale al 20/10/2008, la sentenza di condanna di primo grado al 17/3/2010) né all'evidenza quello massimo di anni sette e mesi sei. Il quarto motivo è, pertanto, manifestamente infondato 2. Anche il primo motivo è, in parte, manifestamente infondato. Invero, non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme: la prima è, infatti, posta a tutela del patrimonio, l'altra garantisce la sicurezza della circolazione stradale (nel medesimo senso, Cass. pen., sez. II, n. 9479 dell' 11 aprile 1997, Carbone, rv. 208744; in applicazione del principio, è stata annullata la sentenza pretorile che aveva ritenuto, al sensi dell'art. 9 1. 24 novembre 1981 n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).
3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità 3 La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, infatti, ferma nel ritenere l'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati - come nella specie - in forma perplessa o alternativa (Cass. pen., sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, T.: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
conforme, sez. VI, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà 0 manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>. La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta >>) evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. D'altro canto, il rinvio alla sentenza di primo grado (da leggere necessariamente in combinato con quella d'appello) è di per sé assolutamente legittimo in presenza, come nel caso di specie, di una c.d. doppia conforme>>, salvo che non ne derivi un vizio di motivazione (in relazione alle doglianze costituenti motivo d'appello), che il ricorrente ha peraltro l'onere di enucleare specificamente ricorso. 4 4. Il primo motivo, nella parte in cui lamenta violazione dell'art. 633 cod. pen. in relazione al profilo dell'elemento psicologico è, invece, fondato.
4.1. L'art. 633 cod. pen. ha recepito all'interno del codice penale una fattispecie assente nel codice del 1889, ed introdotta dalla legislazione speciale degli anni Venti per fronteggiare il fenomeno delle occupazioni di edifici e terreni ad opera di operai e contadini nel corso della grave crisi economico-sociale seguita alla fine del primo conflitto mondiale. La Relazione sul progetto del vigente codice penale evidenzia che il delitto previsto dall'art. 633 traeva, in particolare, origine dal reato di cui all'art. 9 d.l. 22 aprile 1920, n. 515 (a norma del quale Chiunque, anche senza violenza, o senza rimuovere o alterare i termini e per trarne profitto sia pure temporaneo, si immette arbitrariamente nel possesso di terreni e di fabbricati rustici di altrui proprietà, pubblica o privata, ovvero, essendone in tal modo entrato in possesso, rifiuta di abbandonare gli immobili stessi, è punito con la pena stabilita nella prima parte dell'art. 422>>; l'art. 422 del Codice penale del 1889 prevedeva, per il delitto di rimozione o alterazione di termini, la pena della reclusione sino a trenta mesi e quella della multa), e che tale figura criminosa non era stata disciplinata dal Codice penale del 1889, sembrando che non potesse rivestire quel carattere di gravità, che segna il criterio di distinzione fra la tutela penale e la tutela civile, in materia di attentati alla proprietà immobiliare>>; tuttavia, dopo la prima guerra mondiale, il fenomeno della occupazione delle terre e degli edifici, conseguenza della crisi sociale sopravvenuta, con riverberi notevoli anche nel campo agricolo ed edilizio, assunse tale importanza e gravità da suggerire al legislatore di punire l'invasione di terreni o di edifici con la legge speciale sopra citata>> e, considerato il carattere della disposizione, che, in sostanza, colpisce una forma di usurpazione non violenta, si ritenne che essa dovesse alfine essere stralciata dalla legge speciale ed inserita nel codice penale (Relazione ministeriale sul progetto det codice penale, II, p. 454). t S Il bene interesse tutelato non va individuato nella proprietà in quanto tale, ma nella possibilità della pacifica ed utile fruizione del bene da parte del soggetto che ne ha il legittimo possesso;
in argomento, questa Corte Suprema ha già osservato che l'art. 633 cod. pen. è posto a tutela di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa>> (Sez. III, n. 1938 del 14 gennaio 1998, Cannata, rv. 210132).
4.2. La condotta di invasione>> costituisce, come chiarito dalla migliore dottrina, una ipotesi intermedia tra quelle di ingresso>> (art. 637 cod. pen.) e di occupazione>> (art. 508 cod. pen.). L'ingresso consiste nella mera penetrazione all'interno del fondo altrui, senza interferire sulle attività che il legittimo titolare (leso unicamente con riguardo alla pretesa di esclusività della propria presenza) può svolgervi. L'occupazione si concretizza in una vera e propria privazione del godimento dell'immobile, venendone il legittimo possessore spogliato e quindi in toto escluso da ogni attività che la disponibilità di esso consentirebbe. L'invasione, quale ipotesi intermedia, consiste, invece, nell'introduzione nel fondo o edificio altrui con limitazione di determinate attività che il possessore può ivi svolgere e, quindi, nella riduzione del godimento dello stesso>>: essa ostacola il possessore nello svolgimento delle ordinarie attività di godimento del bene, riducendole, pur senza spossessarlo in toto. Questa Corte Suprema (sez. II, n. 6492 del 24 gennaio 2003, Sidoti, rv. 223597) ha già osservato che l'immissione arbitraria in possesso, menzionata dal d.l. n. 515 del 1920, e l'usurpazione, evocata nella Relazione sul progetto del codice vigente (non a caso, d'altra parte, l'art. 422 del codice del 1889, richiamato quoad poenam, dall'art. 9 del citato decreto, era inserito nel Capo VI del Titolo X del Libro II, intitolato, appunto, "Della usurpazione"), appaiono, dunque, i limiti "contenutistici" che, secondo la "tradizione" della fattispecie, debbono qualificare la condotta invasiva, essendo del tutto evidente. 6 anche alla luce della disposizione finitima e residuale, dettata dall'art. 634 cod. pen., che non ogni turbativa del possesso può integrare il concetto di invasione, ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus. Se da un lato, quindi, e ad onta della segnalata occasio storica che diede origine alla previsione, è senz'altro vero come la giurisprudenza ha da sempre affermato che l'espressione "invasione" non è termine assunto nel senso etimologico e comune, che richiama il concetto di violenza fisica o di forza soperchiante per numero di persone, ma nel senso tecnico di accesso o penetrazione arbitraria nel fondo altrui per immettersi in possesso o trarne un qualunque profitto (cfr., ex plurimis, Sez. II, n. 11275 dell'11 maggio 1976, Oliva, rv. 134719), non può peraltro negarsi come la qualificazione normativa della condotta in termini così "pregnanti", necessariamente evochi un quid pluris rispetto al semplice ingresso arbitrario, denotando una turbativa riconducibile ad una sorta di "spoglio funzionale", idoneo a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento o la destinazione del bene. Se, quindi, la norma mira ad impedire condotte "usurpative" che abbiano ad oggetto terreni o edifici, la tipologia della condotta, per essere sussumibile nella fattispecie, dovrà necessariamente presentare connotazioni di rimarchevole lesività, restando altrimenti al di fuori dell'area descritta dal fatto normativamente tipizzato. Solo in tale prospettiva, d'altra parte, potrà ritenersi assunto, nel quadro normativo di riferimento, un oggetto giuridico suscettibile di tutela penale, alla stregua dei valori costituzionalmente preservati, e nell'alveo di un ponderato bilanciamento tra gli stessi. La giurisprudenza costituzionale è infatti costante nell'affermare il principio secondo il quale l'offensività in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti, e che l'art. 25 Cost. postula un ininterrotto operare del principio di offensività, dal momento della astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della 7 applicazione concreta da parte del giudice, cui soltanto compete di impedire, attraverso un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale (v, fra le tante, Corte cost. sentenze n. 360 del 1995, n. 247 del 1997, n. 263 del 2000; a proposito della verifica sulla lesività in concreto, v., da ultimo, le sentenze nn. 519 e 531 del 2000)>>.
4.2.1. Oggetto materiale della condotta di invasione> sono i terreni o gli edifici altrui, pubblici o privati, nel cui ambito ben può rientrare il marciapiedi della pubblica via.
4.3. Per quanto riguarda l'elemento psicologico, il reato di cui all'art. 633 cod. pen. è caratterizzato da un dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente al fine di occuparli >> oppure al fine di trarne altrimenti profitto>>: in entrambe le sue connotazioni, esso deve necessariamente vivificare condotte che presentino le connotazioni materiali innanzi precisate, e siano pertanto qualificabili, alla stregua dei rilievi che precedono, come invasione>>. La mera consapevolezza della illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile non vale, di per sè, a rendere configurabile il necessario dolo specifico, non potendosi, in particolare confondere - nel caso di beni demaniali, per i quali il reato è perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen. - l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l'illecito amministrativo dell'omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (Cass. pen., sez. II, n. 14799 del 24 gennaio 2003, Ruffino, rv. 226432). Ne consegue che la prova di detto dolo non discende automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile, occorrendo in ogni caso la dimostrazione del quid pluris della finalizzazione specifica (Cass. pen., sez. II, n. 2592 del 17 novembre 2005, Scimeca, (ry. 8 232856), nel caso di specie mirante ad arrecare una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene immobile da parte del soggetto (privato o, come nella specie, pubblico) titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus, se del caso al fine di trarre profitto dal bene oggetto di spoglio parziale in danno del dominus.
4.4. Tale essendo, dunque, il contesto normativo nella cui cornice deve essere valutata anche psicologicamente - la condotta posta in - essere dai ricorrenti, ne emerge con chiarezza l'assenza di adeguata motivazione da parte della Corte di appello etnea sul piano della conformità al tipo e dell'integrazione di un fatto penalmente rilevante: dalla sentenza impugnata, infatti, traspare unicamente la collocazione di un grosso braciere da cucina su di un tratto di marciapiede posto a margine della sede stradale>> di fronte all'esercizio commerciale degli imputati, secondo la più precisa descrizione contenuta nel capo A) delle imputazioni, poi estinto per prescrizione, ma cui il capo B) rinvia), senza in alcun modo precisare se, in tal modo, sia stata posta in essere una turbativa del possesso che abbia realizzato un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del marciapiedi da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene, ovvero se sia stato del tutto impedito o meno il transito del pedoni e se, quanto - all'elemento psicologico, gli odierni ricorrenti avessero coscienza e volontà di porre in essere una siffatta condotta, ovvero di arrecare apprezzabile turbativa all'altrui possesso, per le finalità alternativamente indicate dall'art. 633 cod. pen.
4.5. Il rilievo che precede, inerente alla sussistenza del fatto-reato contestato agli odierni ricorrenti e ritenuto dalla sentenza impugnata, assorbe il terzo motivo, relativo all'omessa motivazione delle ragioni del diniego opposto alla richiesta (costituente oggetto di uno specifico motivo di appello) di ritenere la circostanza attenuante di cui all'art. n. 4 cod. pen. 9 5. Va, in conclusione, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si atterrà al seguente principio di diritto, enunciato come disposto dall'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus;
e, sotto il profilo psicologico, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente al fine di occuparli>> oppure al fine di trarne altrimenti profitto>>, deve ricomprendere anche la coscienza e la volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive>>.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in data 8 maggio 2012 Il Componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani. Albert Macchia DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 06 AGO 2012 CANC IL CANCELLIERE EL CANCH pou. Fierigi Esposito 10