Articolo 2485 del Codice civile
Articolo 2484Articolo 2486
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
29 giugno 1999
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2485.

(( (Obblighi degli amministratori).)) ((Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla societa', dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.)) ------------------ AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2002.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente