Sentenza 26 settembre 2002
Massime • 2
In tema di abusi edilizi, il mutamento di destinazione di un terreno sottoposto ad uso civico, già destinato a verde pubblico, trasformato in spazio pavimentato in porfido per l'accesso ad una villa di proprietà privata, è soggetto all'autorizzazione del Commissario liquidatore agli usi civici (art. 12 della legge 1927, n. 1766).
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2002, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 26/09/2002
Dott. AMBOSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1090
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 23750/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV Severino, n. a Cavalese l'11 gennaio 1936;
avverso la sentenza del 4 febbraio 2002 della Corte d'appello di Trento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato quella del Tribunale della città in data 16 giugno 2000 con la quale Severino LV, Sindaco del Comune di Carano, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre che all'interdizione dai pubblici uffici per un anno, per avere rilasciato alla società "SOLE" in a.s., le licenze edilizie n. 1017 del 21 aprile 1995 (richiesta da RE NA il 21 febbraio 1995, che aveva alienato la particella di sua proprietà, n. p/f 580, poco prima del rilascio della licenza, alla soc. "SOLE", il cui amministratore aveva iniziato subito la pratica per la volturazione) e n. 1091 del 19 settembre 1996, che consentivano l'edificazione di manufatti anche su particella (p/f n. 412/2) di proprietà comunale (per di più gravata da uso civico) e precisamente permetteva (relativamente a tale ultima particella) la costruzione del tratto iniziale di una rampa di scale che dava modo di accedere a un edificio - costruendo - posto sulla particella n. p/f n. 580. Tutto ciò in violazione dell'art. 88 Legge della Provincia di Trento n. 22/1991 e dell'art. 4 della legge dello Stato n. 10/1977 (che prevedono che la concessione può essere richiesta solo dal proprietario dell'immobile), nonché in violazione della normativa in tema di usi civili, che subordina la realizzazione dell'opera all'autorizzazione del Presidente della giunta provinciale (lo sgravio dell'uso civico e il trasferimento della proprietà della seconda particella alla soc. "SOLE" erano avvenuti molto tempo dopo il rilascio delle concessioni). In tal modo procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società "SOLE".
2. - Osservava la Corte che la lieve entità dell'intervento edilizio sulla seconda particella non escludeva il reato, in quanto - comunque - implicante una modifica dell'assetto territoriale e che sussisteva il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. Quanto all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato nessuna incidenza poteva avere il parere favorevole della Commissione edilizia (in diverso assetto in occasione del rilascio delle due concessioni), dovendosi escludere una disattenzione o un errore nell'esame del progetto, onde nessuna attendibilità poteva riconoscersi alle deposizioni testimoniali dei componenti di detta Commissione, sentiti come testi, in quanto interessati a fornire una rappresentazione dei fatti che li mettesse al riparo da loro responsabilità. Era, quindi, credibile che i componenti della Commissione si fossero avveduti dell'abuso e ne avessero reso edotto il Sindaco. Oltre tutto quest'ultimo aveva sempre seguito personalmente, per molti anni, il rilascio delle concessioni edilizie e non erano credibili le affermazioni da lui rilasciate secondo le quali non si sarebbe reso conto dell'abuso, anche perché il progetto era corredato da una planimetria redatta da tecnico qualificato da cui emergeva con evidenza che la costruzione andava a interessare la particella di proprietà comunale. La consapevolezza del Sindaco sarebbe, comunque, derivata dal fatto che i consiglieri comunali della opposizione avevano inviato un esposto all'Ufficio enti locali della Provincia. Era, quindi, inverosimile la deduzione difensiva secondo la quale il Sindaco avrebbe appreso i fatti solo molto tempo dopo la violazione di legge realizzata (nella riunione del Consiglio comunale del 29 ottobre 1996).
3. - Avverso la predetta sentenza il difensore propone i seguenti motivi di ricorso.
4. - Erronea applicazione degli artt. 323 c.p., 88 e 86 l.p. Trento n. 22/191 e carenza e illogicità di motivazione. Infatti, il primo dei due atti concessori non sarebbe per nulla illegittimo, casomai sarebbe affetto da vizio di legittimità solo il secondo col quale - in variante - si era assentita la costruzione di muri sulla particella comunale. Inoltre, l'art. 88 l.p. Trento postulerebbe un titolo abilitativo nel richiedente solo per gli interventi di maggiore rilevanza, da assentire con concessione o autorizzazione, non per modeste opere quali quelle di specie, possibili in assenza di concessione edilizia e legittimagli successivamente alla loro autorizzazione, mediante variante in corso d'opera ex art. 86 l.p. cit. Nè sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Commissario liquidatore degli usi civici, perché non era stata fatta alcuna modificazione della coltivazione sulla particella in questione. E neppure sarebbe stato ravvisarle il vantaggio ingiusto, perché il provvedimento concessore sulla particella p/f 580 poteva essere comunque emesso.
5. - Carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato da parte del Sindaco. Costui non avrebbe avuto specifiche cognizioni tecniche, in quanto era un mero dipendente ospedaliero, e, inoltre, il Comune non aveva ufficio tecnico;
il Sindaco, d'altronde, si era conformato ai pareri della Commissione edilizia. Lo stesso consulente del P.m. - rilevava ancora il ricorrente - aveva affermato che ai tecnici della Commissione edilizia e al Sindaco era sfuggito che parte (minima) delle opere ricadessero sulla particella di proprietà comunale per un "presumibile giustificabile errore dovuto alla difficoltà di individuare le opere stesse". E poi, tutti i componenti della Commissione edilizia - prosegue il ricorrente - avevano deposto nel senso di non aver rilevato mai alcuna irregolarità circa l'assentibilità delle due istanze e di non aver mai detto nulla in proposito al Sindaco. Non si comprenderebbe, d'altronde, perché sarebbero da scartare disattenzioni o errori nell'esame dei progetti. Quanto, infine, all'esposto inviato dalle minoranze sull'abuso in atto, non poteva derivai nessuna conseguenza sulla conoscenza da parte del Sindaco anteriormente al rilascio delle seconda concessione, perché l'esposto non era stato inviato al Sindaco stesso ma all'Ufficio enti locali della Provincia di Trento. Solo dopo, e nel corso delle indagini preliminari, il sindaco conobbe l'esistenza dell'esposto; questo, peraltro, riguardava solo l'attività di transito sulla particella e non l'attività di costruzione di un muretto;
il Sindaco aveva avuto conoscenza dell'esposto solo nella riunione del Consiglio comunale successiva di quasi due mesi alla seconda concessione.
6. - Il ricorso non merita accoglimento.
7. - Non è esatto, anzitutto, come sostiene il ricorrente, che la sentenza impugnata non ravvisi l'illegittimità del rilascio della concessione di costruzione anche relativamente alla particella p/f 580. Dal testo del provvedimento impugnato si comprende del tutto agevolmente, anche se il passaggio è implicito, che l'illegittimità si riferisce sia alla originaria concessione rilasciata (particella p/f 580) sia al successivo atto di approvazione della variante concernente la particella p/f 412/2 di proprietà comunale (il tutto, del resto, in sintonia col capo d'imputazione). Invero, anche la richiesta del primo atto concessorio era stata fatta da persona non legittimata (per lo meno in parte) a formularla proprio perché l'intera costruzione incideva parzialmente su terreno di proprietà comunale (la concessione era stata cioè chiesta in base a un progetto che prevedeva l'utilizzazione per la costruzione della villa anche di una parte di terreno che non era di proprietà del richiedente).
8. - È, d'altra parte, infondato anche il profilo del primo motivo di ricorso secondo il quale non sarebbe stato necessario il rilascio della concessione ex art. 88 l.p. cit. sulla particella p/f 412/2 perché i lavori da eseguirsi su di essa erano di modesta entità. Ciò, in quanto i lavori su tale particella non possono essere riguardati in sè ma devono essere considerati come connessi ai lavori da eseguire sulla particella p/f 580 (costruzione di una villa), essendo a essi funzionalmente e materialmente collegati, dato che le opere illegittimamente assentite sulla particella che costeggia la strada altro non costituivano che la rampa di accesso alla villa. È del tutto palese, pertanto, l'abuso posto in essere. 9. - Sempre con riguardo all'elemento oggettivo del reato è del tutto infondato anche il profilo del motivo che attiene alla autorizzazione - secondo il ricorrente non necessaria - del Commissario liquidatore agli usi civici, perché l'atto impugnato fa riferimento a tale aspetto della vicenda correttamente affermando la necessità della preventiva autorizzazione, essendo i terreni sottoposti a uso civico necessitanti di autorizzazione per qualsiasi mutamento di destinazione come stabilito dall'art. 12 della l. n.1766/1927, autorizzazione richiesta in ogni caso in cui l'ente territoriale intenda "ALIENARLI O MUTARNE LA DESTINAZIONE". Non sembra, invero, che possa dubitarsi che si trattasse, nella specie, di un vero e proprio mutamento di destinazione nei riguardi del terreno di cui si discute, già destinato, in funzione pubblica, a prato, e trasformato in terreno pavimentato con cubetti di porfido per accesso a una villa di proprietà privata. Nè si vede come possa contestarsi il vantaggio ingiusto concesso alla soc. SOLE, nel senso di aumento di valore di una villa con accesso da una pubblica via, realizzatosi col rilascio delle concessioni illegittime (in mancanza del diritto di ottenerle).
10. - Per quel che attiene al secondo motivo di ricorso concernente la carenza di motivazione sul dolo, va richiamata, anzitutto, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, quando si deduca il vizio di motivazione, non compete ai Giudici di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui salutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, bensì quello di ripercorrere iter logico seguito dal giudice di merito per stabilire se questi abbia esaminato tutti gli aspetti della questione e se abbia applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., sez. un., 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone;
Cass., sez. un., 29 gennaio 1996, n. 930, Clarke;
Cass., sez. un., 22 ottobre 1996, n. 16, Di Francesco). 11.- Ciò premesso, la motivazione della sentenza è del tutto congrua, avendo affrontato tutti i problemi sottoposti dall'imputato, anche se alcuni passaggi dell'iter argomentativo sono ripresi - per relationem - dalla sentenza di primo grado. Ciò è del tutto legittimo e non può costituire oggetto di doglianza perché il giudice di appello non deve confutare uno per uno gli argomenti dedotti dalle parti, ma solo i principali, quelli, cioè, che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo, ben potendo, d'altra, parte, in tale opera, servirsi di richiami ad argomenti della sentenza di primo grado, quando appaia evidente - come nel caso di specie - che tali argomenti corrispondano a quella che è anche la sua scelta sulle soluzioni dei problemi prospettati, tenendo anche presente che il disaccordo su un argomento difensivo può anche risultare implicitamente in quanto la soluzione adottata escluda logicamente qualsiasi altra deduzione incompatibile. 12. - Quanto alla logica dell'iter argomentativo la sentenza si basa su due capisaldi che al di là dal poter essere riguardati come manifestamente illogici, rappresentano punti fermi del tutto condivisibili.
13. - Il LV era Sindaco che, pur non avendo in origine una specifica competenza in materia edilizia, aveva svolto la sua funzione per lunghi anni avendo l'abitudine di seguire personalmente e con scrupolo ogni pratica edilizia, materia con la quale aveva acquisito notevole dimestichezza. L'esperienza, come è noto, si acquisisce col tempo (che il Sindaco ha avuto a disposizione in abbondanza, avendo svolto la carica per tanti anni) anche in settori che non appartengano originariamente alla formazione culturale di ciascuno. Sulla base di tale premessa, la Corte tridentina ha correttamente ritenuto inadeguate e non condivisibili - posto che il LV ha esaminato il progetto in questione rilasciando entrambe le concessioni - tutte le giustificazioni su una possibile "svista" in ordine alla circostanza che parte della costruzione in argomento insistesse su particella di proprietà comunale. Non è stato dato quindi peso, in modo del tutto logico, al fatto che anche il consulente tecnico abbia affermato che la cosa non balzava all'evidenza a prima vista, ma solo a un esame attento, esame che la Corte ha ritenuto che il LV abbia fatto, come per ogni altra pratica edilizia (tutte seguite ed esaminate personalmente, come ammesso in sede di interrogatorio), mancando addirittura, come pacifico, il Comune anche di un ufficio tecnico.
14. - Il secondo punto sul quale si basa la sentenza è la inattendibilità dei testimoni escussi componenti della Commissione edilizia, che hanno tutti affermato di non essersi accorti della anomalia del progetto, esprimendo parere favorevole all'atto concessorio e a quello di approvazione della variante. Anche tale vantazione sembra a questa Corte ineccepibile, essendo motivata con la esatta considerazione che una diversa deposizione avrebbe esposto i componenti della Commissione edilizia alla stessa incriminazione e ben si comprende il motivo per cui i Giudici di merito non abbiano dato credito a tali deposizioni (poco importa che la Commissione edilizia fosse in composizione diversa in occasione del rilascio delle due concessioni).
15. - Ad avviso di questa Corte tale nucleo motivazionale della sentenza è in grado di supportare il giudizio finale sulla sussistenza del dolo e, quindi, sulla responsabilità dell'odierno ricorrente.
16. - Assumono a questo punto un rilievo secondario e marginale le ulteriori affermazioni che si leggono in sentenza - sulle quali si accentrano ampie doglianze della difesa - secondo le quali: a) i componenti della Commissione edilizia dovevano avere necessariamente fatto rilevare al Sindaco l'illegittimità dell'atto, e b) il LV doveva essere comunque reso edotto della irregolarità anche perché amministratori comunali di opposizione avevano inviato un esposto all'Ufficio enti locali della Provincia. Può convenirsi con la difesa che tali passaggi sono apodittici e la Corte non indica gli elementi su cui fonda il suo convincimento (nessuna prova infatti la sentenza indica sulla conoscenza dell'esposto da parte del Sindaco anteriormente all'approvazione della variante). Ritiene, comunque, la Corte che tali aspetti della motivazione non siano essenziali e tali da escludere la validità e la ragionevolezza dei due passaggi centrali della sentenza che si sono sopra riportati. 17. - Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003