Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 2
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.
In presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2013, n. 19177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19177 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 15/03/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 688
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 51208/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IE N. IL 07/11/1972;
avverso l'ordinanza n. 763/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 10/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dei difensori avv. Speziale Antonio che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di legge, ed avv. Gervasi Giuseppe che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato quella con la quale il locale GIP distrettuale, in data 30 luglio 2012, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, tra gli altri, a LO IE, indagato e gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis c.p., commi 1 e 6, in qualità di partecipe all'associazione malavitosa denominata 'ndrangheta, unitamente a soggetti individuati e non (reato commesso in provincia di Reggio Calabria ed in altre parti del territorio nazionale ed estero, fino al 28 settembre 2011).
Il Tribunale ha valorizzato, ad integrare il necessario quadro indiziario grave, una serie di provvedimenti giudiziari definitivi (dai quali ha desunto, in generale, l'esistenza, la storia e le principali attivita' dell'associazione di riferimento), le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e gli esiti di una serie di intercettazioni di conversazioni, nonché in particolare, a carico dell'odierno indagato (f. 39 ss. dell'impugnata ordinanza):
- la partecipazione ad un incontro risalente al 6 giugno 2010. 2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, sono stati proposti nell'interesse dell'indagato distinti ricorsi, redatti con l'ausilio dei difensori, che hanno dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
LO IE.
(ricorso avv. Giuseppe Gervasi):
1 - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. nonché degli artt. 273 e 125 c.p.p., per l'assoluta mancanza di elementi idonei ad integrare la gravità indiziaria necessaria per l'individuazione di un apprezzabile contributo di partecipazione nel reato associativo;
2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per carenza di motivazione o motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, violazione dell'art. 111 Cost., comma 4 (rectius, comma 6), e nullità dell'ordinanza (lamentando nel complesso: (a) che la partecipazione dell'indagato all'associazione sia stata ritenuta sulla base di elementi generici, non precisi, ne' gravi e concordanti, e non riscontrati intrinsecamente ed estrinsecamente;
(b) che le deduzioni difensive non siano state adeguatamente vagliate anche quanto alla persona del ricorrente, dalla quale non promana intimidazione;
(c) che sia stata valorizzata a carico dell'indagato la mera presenza ad un incontro di famiglia, intervenuto dopo il verificarsi di due attentati mortali in danno di due congiunti (il padre ed il cugino) senza alcuna sua condotta attiva;
(d) che quell'episodio, avvenuto due anni prima della OCC, è rimasto isolato;
(e) che il Tribunale del riesame non ha motivato in ordine alle ragioni della ritenuta infondatezza delle censure mosse all'ordinanza coercitiva resa dal GIP;
(f) che non sia stato individuato un consapevole atto di manifestazione di volontà di partecipare al sodalizio;
(g) che nessun collaboratore parla di lui, anzi il EL dice espressamente che non lo conosce, ed il NA neanche lo nomina: eppure, secondo l'impianto della OCC, i due collaboratori di giustizia sono ritenuti per altri versi molto addentro ai segreti della 'ndrangheta; (h) che l'indagato non sia mai comparso nelle plurime intercettazioni effettuate, nulla essendo emerso a suo carico neanche da quelle eseguite sulla sua utenza da maggio a dicembre 2009, tanto che a dicembre 2009 non vengono prorogate;
gli stessi CC operanti non hanno chiesto l'emissione della OCC in suo danno);
(ricorso avv. Antonio Speziale):
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) e E), in relazione all'art. 8 c.p.p. e segg. e art. 416-bis c.p. (lamentando la violazione del principio di competenza per territorio e conseguentemente la nullita' della decisione impugnata: sarebbe, infatti, competente l'A.G. di Catanzaro, in relazione al luogo nel quale è insorto "l'accordo delittuoso e, quindi, la operatività esistenziale della struttura associativa stessa, a nulla rilevando il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", laddove la competenza dell'A.G. di Reggio Calabria sarebbe stata desunta per connessione con una separata vicenda omicidiaria, e comunque in contrasto con le acquisite risultanze quanto al luogo del pactum sceleris);
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), in relazione agli artt. 273 e 192 c.p.p. e art. 416-bis c.p.; vizio di motivazione per insufficienza, illogicità ed apoditticità della stessa circa la ritenuta ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato e circa il giudizio in ordine ai requisiti della chiamata in correità dei collaboranti, idonei ad integrare quella gravità indiziaria necessaria per l'emissione della OCC, con nullità dell'impugnata decisione (il motivo reitera nella sostanza le censure dell'altro ricorso sulla motivazione del provvedimento impugnato).
I difensori hanno concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso dell'avv. GERVASI è fondato;
gli altri .
1. Il ricorrente, con il primo motivo del ricorso dell'avv. GERVASI, lamenta, tra l'altro, inosservanza od erronea applicazione dell'art.416-bis c.p. nonché degli artt. 273 e 125 c.p.p., per l'assoluta mancanza di elementi idonei ad integrare la gravità indiziaria necessaria per l'individuazione di un apprezzabile contributo di partecipazione nel reato associativo. Sarebbe stata valorizzata a suo carico la mera presenza ad un incontro di famiglia, intervenuto dopo il verificarsi di due attentati mortali in danno di due congiunti (il padre ed il cugino) senza alcuna sua condotta attiva: l'episodio, avvenuto due anni prima della OCC, è rimasto isolato, ne' sarebbe stato individuato un consapevole atto di manifestazione di volontà di partecipare al sodalizio;
d'altro canto, nessun collaboratore ha rilasciato dichiarazioni in danno di IE LO, ed anzi il collaboratore EL ha espressamente dichiarato di non conoscerlo, mentre il NA non lo ha nominato:
eppure, secondo l'impianto della OCC, i due sono ritenuti molto addentro ai segreti della 'ndrangheta; IE LO non e' neanche mai comparso nelle plurime intercettazioni effettuate, anche sulla sua utenza, da maggio a dicembre 2009 (e cessate, per la loro improduttività, nel dicembre 2009).
1.1. Questa Corte Suprema ha già ritenuto che, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso o assimilato, ex art. 416-bis c.p., come, nel caso di specie, la 'ndrangheta, pur dovendosi escludere l'idoneita' di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sè, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto, nulla impedisce che, ai fini dell'adozione di misure cautelari - una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera - venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (sez. 1, n. 3263 del 1 luglio 1994, Agostino ed altri, rv. 198813). E, con specifica attenzione all'elemento psicologico che deve vivificare la condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, si è osservato che esso si configura allorché ricorra la consapevole volontà di far parte della compagine criminosa per condividerne le finalità e l'attività svolta;
tale consapevole volontà di partecipazione può discendere, a livello indiziario, dal legame di parentela tra i partecipanti all'associazione, qualora siano accertati l'esistenza di una organizzazione delinquenziale composta da persone aventi vincoli familiari tra loro ed una non occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nell'interesse del sodalizio (sez. 6, n. 35914 del 30 maggio 2001, Hsiang Khe, rv. 221246).
1.2. Ciò premesso, deve evidenziarsi che, in concreto, il Tribunale del riesame ha valorizzato, ad integrazione del necessario quadro di gravità indiziaria legittimante l'emissione della impugnata misura coercitiva, unicamente la partecipazione dell'indagato ad un solo incontro di famiglia risalente al 6 giugno 2010.
Da tale circostanza non è però desumibile la necessaria valenza gravemente indiziaria, bensì allo stato unicamente una occasionale partecipazione ad un segmento dell'attività criminosa posta in essere dagli altri esponenti della stessa famiglia;
invero, l'oggetto della riunione erano le iniziative da assumere in relazione al cruento conflitto in corso con altra fazione malavitosa, peraltro conclusivamente decise nei giorni successivi al termine di ulteriori incontri, ai quali si assume pacificamente che l'odierno indagato non abbia partecipato.
Considerando le ulteriori emergenze pure emergenti ex actis, oggetto di specifica doglianza difensiva, ovvero che:
(a) nessun collaboratore ha rilasciato dichiarazioni in danno di IE LO, ed anzi il collaboratore EL ha espressamente dichiarato di non conoscerlo, mentre il NA non lo ha nominato: eppure, secondo l'impianto della OCC, i due sono ritenuti molto addentro ai segreti della 'ndrangheta;
(b) IE LO non e' neanche mai comparso nelle plurime intercettazioni effettuate, anche sulla sua utenza, da maggio a dicembre 2009 (e cessate, per la loro improduttività, nel dicembre 2009),
appare evidente che la mera partecipazione al solo incontro iniziale della "famiglia" potrebbe ben assumere un significato nettamente diverso da quello che ad essa pretende di attribuire il Tribunale: la "famiglia" ben potrebbe soltanto avere inteso avvertire uno dei familiari estranei agli interessi malavitosi dei più del conflitto in corso, in un momento in cui si era scatenata la "mattanza" e gli antagonisti erano "in caccia", soltanto per consentirgli di mettersi in guardia del grave pericolo che correva.
Essa non è, pertanto, di per sè, tenuto conto di quanto appena osservato, idonea a dimostrare, neppure in termini di quella gravità indiziaria in questa fase sufficiente, la non occasionale attività criminosa di IE LO nell'interesse del sodalizio malavitoso facente capo agli altri componenti della sua famiglia.
1.3. Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, che si atterrà, nel valutare le acquisite risultanze, al seguente principio di diritto:
"In presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso o assimilato, ex art.416-bis c.p. (nel caso di specie, 'ndrangheta), deve escludersi l'idoneita' di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sè, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto;
tuttavia, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo".
2. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. GERVASI (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è, al contrario, inammissibile per genericità.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è ormai orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Cass. pen., sez. 6, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
conforme, sez. 6, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, rv. 251528). Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"; la disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e) (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Sardo ed altro, rv. 254329).
3. Il primo motivo del ricorso dell'avv. SPEZIALE è infondato.
3.1. Il collegio è consapevole del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza è estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito orientamenti che evocano tre distinti criteri:
(a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si afferma, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune;
ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati;
ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass., sez. 4, 7 giugno 2005, n. 35229, 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., Cass., sez. 2, 3 giugno 2009, n. 26285, rv. 244666, per la quale "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio;
privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così Cass., sez. 3, 6 luglio 2007, n. 35521, Rv.237397, relativa ad un'associazione D.P.R. n. 73 del 1943, ex art. 291-quater; conformi, sez. 6, 23 aprile 2004, n. 26010, Rv.229972; sez. 1, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, Rv. 203609; sez. 1, 24 aprile 2001, Confi, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso).
All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., Cass., sez. 6, 21 maggio 1998, Caruana ed altri, Rv. 213573; con riguardo all'associazione finalizzata ai traffico di stupefacenti, D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 74 Cass., sez. 4, 13 marzo 2008, n. 19526, Rv.
240160, per la quale il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (conformi, sez. 4, 12 febbraio 2004, n. 17636, Rv.228183; sez. 6, 6 ottobre 1994, Celone ed altri, Kv.201849;
sez. 1, 7 febbraio 1991, P.M. in proc. Mulas, Rv. 186709);
(b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., da Cass., sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Rv. 237333 ("la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio";); conformi, sez. 1, 25 novembre 1992, Taino ed altri, Rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", e sez. 1, 7 dicembre 2005, n. 45388, Rv. 233359, per la quale, peraltro, "qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'art. 9 c.p.p., comma 3 (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA - Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo - finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati ed informazioni riservati, da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., Cass., sez. 1, 10 dicembre 1997, Rasovic, Rv.209608, e sez. 6, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 c.p.p., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia - tra l'altro - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, la Corte, nell'impossibilità di individuare il luogo indicato dall'art.8 c.p.p., comma 3, e quelli di cui all'art. 9 c.p.p., nn. 1 e 2, ha ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Bari); con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 Cass., sez. 6, 2 marzo 2006, n. 22286, Rv. 234722, e sez. 1, 26 ottobre 1994, Confi, comp. in proc. Arrighetti, Rv. 199964. Nell'ambito di questo orientamento, Cass., sez. 5, 8 ottobre 2009, n. 4104/10, Rv. 246064, relativa ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 ha valorizzato il luogo di commissione dei singoli reati-fine, affermando che la competenza territoriale si radica, in questo caso, nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, e che, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, assume rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione;
(c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione. Questo criterio è stato accolto da Cass., sez. 1, 25 novembre 1996, Confl, comp. in proc. Chierchia ed altri, Rv. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex art. 416-bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione;
tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza. (La fattispecie riguardava una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione: la Corte, nell'enunciare il principio suddetto, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 1). Nel medesimo senso, Cass., sez. 1, 9 aprile 2009, n. 17353, Rv.243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzate a frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p.. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 c.p.p. (giurisprudenza pacifica;
cfr., per tutte, Cass., sez. 6, 26 novembre 2006, n. 49542, rv. 245488). Questa sezione (n. 22953 del 16 maggio 2012, Tempestilli ed altro, rv. 253189) ha di recente aderito al terzo orientamento, con affermazione di principio che il collegio condivide e reitera. Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto:
"In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura".
3.2. Ciò premesso, deve evidenziarsi che la contestazione localizza l'attività dell'associazione de qua in Reggio Calabria e provincia, ed il Tribunale del riesame fa riferimento al territorio di Monasterace (RC) come base dell'organizzazione, nonché luogo ove si sono svolte la programmazione e l'ideazione, e dove è concentrata la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio di riferimento, con rilievi in fatto incensurabili in sede di legittimità, e che - quanto meno allo stato attuale delle indagini preliminari in corso, ed alla luce del principio di diritto appena affermato - radicano la competenza territoriale proprio nel luogo contestato dal ricorrente.
Il relativo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
4. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. SPEZIALE è manifestamente infondato quanto alle doglianze inerenti ai requisiti delle chiamate in correità dei collaboranti (ritenute dal provvedimento impugnato - f. 29 ss. - dettagliate e precise, e quindi intrinsecamente attendibili, con valutazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, come tali incensurabili in questa sede), mentre nel resto risulta assorbito nell'accoglimento del primo motivo dell'altro ricorso.
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013