Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto" poiché alla Cassazione sono tuttora precluse -in sede di controllo sulla motivazione- la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti.
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L'accertamento svolto mediante il solo narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, pur non fornendo la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto: in applicazione del principio del favor rei e in mancanza di prova della quantità del principio attivo è consentito al giudice di merito ritenere sussistente la (sola) fattispecie del fatto di lieve entità. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/11/2024) 02/01/2025, n. 16 Composta da: Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente Dott. MARI Attilio - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato il (omissis); avverso la sentenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2006, n. 27429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27429 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
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27429 /06 Sentenza n. 1440 Registro generale n. 20472\06
Udienza in Camera di consiglio del 4.7.2006
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
Composta dai Sigg.ri:
.Presidente Dott. Luigi Sansone Dott. Francesco Serpico
.Consigliere
..Consigliere Dott. Saverio Mannino
Dott. Agnello Rossi
..Consigliere
.Consigliere Dott. Domenico Carcano
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: LV NT LI;
avverso l'ordinanza in data 17.2.2006 del Tribunale di ZE;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
1. LV NT LI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 17.2.2006 del Tribunale di ZE che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Pistoia in data 27.1.2006.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 309 comma 8 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice per il mancato avviso della
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3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 273 c.p.p.. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) dello stesso codice.
In particolare si afferma che la motivazione è illogica laddove afferma che il messaggio sms n. 5097 del 28.12.2004 delle ore 20.31.47 intercettato sull'utenza 3338527769, asseritamente in uso ad
TO BA, sia stato da questi "ricevuto" e non "inviato”, contraddicendo il contenuto della nota di PG n. 439 apposta in calce a pag. 84 dell'ordinanza del Gip di ZE e la firma del messaggio stesso "Nano ghiacciato", appellativo che lo stesso Tribunale riconosce come proprio di TO BA.
L'ordinanza sarebbe anche contraddittoria laddove spiega la mancanza di contatti tra il LI ed il BA dopo il 31.12.2004 con l'intervento della PG ed il sequestro della somma di 3000 euro e poi riconosce l'esistenza di contatti il 5.1.2005 tra il BA ( ormai consapevole dei rischi ) ed il suo abituale fornitore LA ER.
4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 273 c.p.p. e 125, n. 3, c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) dello stesso codice sul rilievo che il Tribunale ha omesso di valutare gli elementi a discarico forniti dalla difesa e segnatamente gli elementi risultanti dall'interrogatorio di garanzia dell'indagato, dalle dichiarazioni rese dal figlio di quest'ultimo e dalla documentazione prodotta.
Diritto
1. Il collegio rileva che è destituito di fondamento il primo motivo di ricorso atteso che l'avviso per la udienza camerale di riesame risulta effettuato anche nei confronti del secondo difensore del ricorrente, avv. Tommaso Mondello.
2. In ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 273 c.p.p.. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) dello stesso codice, il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n.
6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 606 lett. e) c.p.p., Cass. VI, sent. n. 10951 del 15.3.2006 e Cass., VI, sent. 14054 del 24.3.2006).
In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è per espressa disposizione legislativa rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà” degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
-Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con "atti del processo 77
specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato o da "altri atti del processo" "
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specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva “tenuta" sotto il profilo logico- argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza ) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del ricorrente per i fatti a lui contestati mentre il ricorrente non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali ma si è limitato a lamentare una sorta di travisamento del fatto ( vizio non deducibile in sede di giudizio di legittimità) relativo al messaggio sms n. 5097 del 28.12.2004 delle ore 20.31.47 intercettato sull'utenza 3338527769; e ciò ha fatto fornendo una versione esattamente antitetica di quella fatta propria dal giudice del riesame, senza peraltro darsi carico di dimostrare perchè tale asserito travisamento sarebbe in grado di disarticolare ed invalidare l'intero ragionamento del giudice del riesame.
Nè si vede perché l'ordinanza sarebbe viziata da una evidente e decisiva contraddittoria laddove spiega la mancanza di contatti tra il LI ed il BA dopo il 31.12.2004 con l'intervento della PG ed il sequestro della somma di 3000 euro e poi riconosce l'esistenza di contatti il 5.1.2005 tra il BA ( ormai consapevole dei rischi) ed il suo abituale fornitore LA ER;
si tratta, infatti, di contatti con persone diverse, regolati da logiche e valutazioni differenti e non meccanicamente comparabili tra di loro.
Il motivo di ricorso è perciò da ritenere infondato.
3. Del pari infondato è il terzo ed ultimo motivo di ricorso di ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli artt. 273 c.p.p. e 125, n. 3, c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) dello stesso codice sul rilievo che il Tribunale ha omesso di valutare gli elementi a discarico forniti dalla difesa e segnatamente gli elementi risultanti dall'interrogatorio di garanzia dell'indagato, dalle dichiarazioni rese dal figlio di quest'ultimo e dalla documentazione prodotta.
In realtà il Tribunale si è soffermato su questi elementi spiegando le ragioni della loro ininfluenza o della loro irrilevanza ( come nel caso delle dichiarazioni al difensore del figlio del ricorrente, ritenute "non strettamente pertinenti e sin troppo compiacenti"), assolvendo così al suo onere di motivazione.
4. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94-1ter Disp. Att. C.P.P.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94-1ter Disp. Att. C.P.P.
3 Così deciso il 4.7.2006
Il Consigliere estensore
Ann
Il Rresidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 1 AGO 2006
HL CANCELLIERE C1 SUPER
ID Scalia
مقصوری
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