Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
Nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo della "affectio societatis", laddove il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente.
Commentari • 2
- 1. Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 418 - Assistenza agli associatihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di cui all'art. 418, che tipizza il delitto di assistenza agli associati, per effetto della clausola di sussidiarietà prevista dalla norma, può essere commesso solo da un soggetto che non è affiliato alla consorteria (Sez. 1, 58477/2018). La condotta astrattamente rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 418 è assorbita dall'art. 416-bis se prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei doveri solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il pactum sceleris (Sez. 6, 13085/2014). Il delitto di cui all'art. 418 ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 49757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49757 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
49757 /12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1614/2012 GIOVANNI DE ROBERTO Dott. - - Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE REGISTRO GENERALE N. 9436/2012 Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AN LO N. IL 04/07/1969 avverso la sentenza n. 3344/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso 3 udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Al do пободна che ha concluso per lo del ricorten inammissibilità Paluus;
antricure f a r m er cell STAFSIN I Comme d Udito, per la parte civile, l'Avvdolapro. Boscofer Udit i difensor Avv che ha concurs per al resto e for le Udito l'aw. to cart FA per be ricorrente che me ble del ran A no conclu go for l'accept mente del vicino 7 Considerato in fatto 1. AP AR è stato condannato in sede di abbreviato dal Gup presso il Tribunale di LE ad anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati allo stesso ascritti, uniti sotto il vincolo della continuazione, ricondotti all'egida del disposto di cui all'art 416 cp commi 1, 3, 4,5,6 (capo a della rubrica) ed a quello di cui agli artt 110 cp e 28 RD 773/31 per come modificato da ultimo dal comma III art 1 DL 275/05, aggravato ex art 7 legge 203/92 ( detenzione illegale e consegna di strumento di autodifesa destinato all'armamento dei corpi armati di polizia, capo B della rubrica). In particolare, quanto alla contestazione associativa il giudice di primo grado ' riteneva il AP colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa ' aggravata nei termini di cui alla contestazione sopra richiamata, per avere, in concorso con numerose altre persone - tra cui TO LO LO, AN LO LO, ER LO LO, PI A', IO RI, ME RI - fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Il GUP, in particolare ha concluso per lo stabile inserimento dell'imputato nella detta associazione, segnatamente radicato all'interno della famiglia mafiosa dei Lo OL, siccome concretato dal ruolo di intermediazione svolto sistematicamente nell'interesse degli esponenti del clan in questione, primariamente ma non esclusivamente reso quale sostanziale curatore degli interessi patrimoniali della cosca;
il tutto realizzato dietro il paravento garantito dal mandato professionale originariamente conferitogli da Lo OL ER e di poi da altri esponenti del 3 clan medesimo. Tra gli elementi a supporto della decisione, la motivazione della sentenza di primo grado, ha fatto espresso riferimento all'intervento posto in essere dal AP siccome diretto a salvaguardare gli interessi dei Lo OL in una intricata operazione che dietro * una contrattazione legata all'affitto di un immobile per fini commerciali involgente soggetti estranei agli appartenenti alla cosca mafiosa, celava piuttosto l'interesse dei Lo OL a sottoporre ad estorsione il conduttore dell'immobile in questione;
al ruolo svolto dal AP per consentire ai LO LO, a mezzo di prestanome, la realizzazione di ingenti investimenti di capitali di origine illecita in un progetto edilizio a Chioggia ammontante ad 8 milioni di euro, investimento poi non concretatosi;
alla disponibilità dell'imputato ad intestarsi fittiziamente un immobile, acquistato con gli utili della gestione di una società di fatto tra gli associati mafiosi A' PI e LO LO AN;
nel ruolo di intermediazione assunto dall'imputato avuto riguardo alla gestione dei biglietti omaggio consegnati dalla società LE LC alla tifoseria organizzata , affare che nell'interesse della malavita organizzata gestiva tale Milano TO, contattato dal AP su mandato dei 2 Lo OL per garantire una corretta partecipazione della famiglia all'affare in questione;
nel tenere una serie di rapporti personali e continuativi con altri e diversi uomini d 'onore, come, tra gli altri, i fratelli RI (ME e IO) e DA LE;
nell'aver fornito a RI IO i numeri di telefono della Cassazione dei quali poi quest'ultimo si avvalse per un messaggio telefonico intimidatorio effettuato il giorno in cui era in trattazione il ricorso proposto sempre dal RI avverso una condanna per associazione mafiosa;
nella preoccupazione, emersa in esito ad intercettazioni, che il AP nutriva in punto ad un possibile suo coinvolgimento in possibili sviluppi indiziari afferenti il clan lo OL, sviluppi legati alla collaborazione di alcuni esponenti mafiosi;
nel ruolo assunto dal AP nella vicenda Motomar afferente la intenzione del ' ER Lo OL di partecipare in modo occulto alla gestione di un pub, formalmente intestato ad un terzo, coinvolgendo al fine il AP perché nell'inserirsi nell'affare, rappresentasse fittiziamente gli interessi della cosca e ne controllasse la gestione;
infine nella consegna di un giubotto antiproiettile per la personale protezione del capomafia ER LO LO in violazione della specifica normativa di Pubblica sicurezza( comportamento integrante il reato di cui al capo B). Nel commisurare la pena, infine, il GUP non riconosceva all'imputato la attenuante di cui all'art 8 legge 152/01. 2. Interposto appello, la Corte di appello di LE con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, confermato il giudizio di responsabilità in punto ai reati contestati - nella sostanza rigettando la diversa collocazione normativa dei fatti veicolata con il gravame dalla difesa del AP, da ricondurre nella prospettazione difensiva all'ipotesi del favoreggiamento o a quella del concorso esterno in associazione mafiosa ma non a quella della intranea partecipazione alla associazione ha parzialmente riformato la decisione di primo grado in - punto di pena, comminata in secondo grado in misura di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione al cui computo la Corte territoriale è pervenuta ' applicando per un verso l'attenuante dell'art 8 legge 203/91, denegata dal primo giudice e per l'effetto escludendo l'applicazione, quanto al fatto di reato di cui al capo b della rubrica, attinto dal vincolo della continuazione rispetto al fatto associativo, della contestata aggravante ex art 7 stessa legge.
3. Con il ricorso in esame la difesa del AP deduce due diversi vizi di legittimità afferenti la sentenza impugnata.
3.1. In primo luogo, deduce violazione dell'art 606 comma I lettera b cpp per violazione ed erronea applicazione dell'art 416 bis cpp per aver ritenuto la Corte territoriale il AP responsabile del reato associativo qualificato e non piuttosto della diversa ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa ex artt 110 e 416 bis cpp. Condividendo in linea di principio le considerazioni 3 esposte dalla Corte in punto alla esatta qualificazione della figura dell'associato ricostruita nel raffronto con quella del mero concorrente esterno, la difesa segnala che la motivazione in contestazione non contiene alcun valido riferimento probatorio che possa portare alla conclusione della ritenuta partecipazione associativa. Non lo sarebbe al fine la deviazione dai doveri professionali;
né, ancora il fatto, preso in particolare considerazione dal giudice di appello, della consegna al LO OL ER, appena uscito dal carcere di soldi, una carta di credito e messaggi inviatigli dalla madre, ' comportamento da ritenersi in linea con i compiti professionali legati al suo mandato ed in ogni caso sfornito di qualsivoglia comprovata utilità in chiave di contributo associativo;
del pari, ininfluenti se non travisanti, risulterebbero i riferimenti al progetto di investimento edilizio in Chioggia, rimasto fermo alla mera fase progettuale o quelli afferenti l'acquisto di una rivendita di tabacchi, in occasione della quale il AP si limitò a mettere in contatto il Lo OL con un avvocato civilista;
la vicenda afferente l'immobile di proprietà del TO PI, già rivisitata dal GUP non più nell'ottica della originaria contestazione ( l'intestazione fittizia dell'immobile in questione al TO pur trattandosi di immobile da ascrivere alla disponibilità dei Lo OL, TO e AN) bensi in quella della estorsione rivolta all'affittuario del cespite in questione, tutt'ora al vaglio dei giudici di merito sarebbe funzionale, quanto all'apporto al fatto garantito dal comportamento del AP , all'ipotesi del concorso esterno piuttosto che a quello della intraneità partecipativa;
l'indicata sussistenza dell'affectio societatis correlata nel ragionamento della Corte territoriale, alla ' conoscenza ed ai rapporti con altri esponenti mafiosi sarebbe priva di rilievo in assenza di una indicazione Looggettive di tali soggetti, diversi dai fratelli RI mentre la preoccupazione esternata dal AP in ordine ad un possibile coinvogimento in iniziative giudiziali afferenti il clan in esito alla collaborazione di tale ZI era riferita non a se stesso ma ai Lo OL, dei quali il ricorrente si preoccupava in ragione del mandato professionale, come confermato, in linea di fatto, dalle dichiarazioni del ZI che, compulsato in tal senso, ha dichiarato di non conoscere né di poter riferire,neppure de relato, alcunchè sul AP.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa del AP lamenta violazione di legge avuto riguardo all'art legge 203/91 . Segnala al fine che una volta concessa la attenuante in questione * andava applicata nella sua massima ' estensione dovendosi per contro criticare la scelta della Corte territoriale di dosare la misura della attenuante in ragione della gravità dei fatti considerato che siffatto riferimento appare estraneo al sistema di dosimetria proprio di tale attenuante, esclusivamente riferibile al solo criterio del grado di utilità obiettiva della collaborazione. 4 Considerato in Diritto 4. Il ricorso è infondato e merita in conseguenza la reiezione.
5. Il primo motivo di ricorso attiene alla lamentata violazione di legge nell'ottica legata alla erronea qualificazione dei fatti, ricondotti, nella comune valutazione resa dai Giudici del merito, all'egida della partecipazione associativa ex art 416 bis quando invece, nella specie, secondo l'assunto difensivo, la fattispecie accertata andava piuttosto sussunta nella diversa ipotesi del concorso esterno all'associazione mafiosa. La difesa in particolare condividendo in linea di ' principio le considerazioni in diritto sottese alla diversa riconducibilità delle condotte all'una o all'altra ipotesi prospettata siccome espresse, con la sentenza impugnata, dalla Corte distrettuale, contesta che gli elementi in fatto addotti rappresentino validi argomenti per ascrivere al AP il ruolo di intraneo alla associazione contestata quando invece l'apporto fornito dallo stesso in ' mancanza di una organica e stabile inserzione nel gruppo associativo ed in assenza della consapevolezza quanto alla partecipazione al comune programma criminale avrebbero imposto al decidente una diversa qualificazione della fattispecie, coerentemente ricondotta, sempre nell'assunto difensivo, alla mera ipotesi concorsuale sanzionata ex art 110 e 416 bis cp.
5.1 In punto di diritto, i principi esposti nella decisione impugnata si muovono in termini di assoluta coerenza con le indicazioni interpretative espresse sul tema da questa Corte Suprema. E' noto che in linea con il costante orientamento espresso dalla Corte la ' differenza fra l'intraneus e l'extraneus all'associazione mafiosa va individuata, sotto il profilo oggettivo, nel fatto che il concorrente esterno - benché fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione non sia inserito nella struttura criminale;
sotto il profilo soggettivo, nel fatto che il concorrente esterno differentemente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente sia privo dell'affectio societatis (in questi esatti termini, ex plurimis, per un precedente recente che peraltro ben si attaglia alla specie: Cassazione penale, sezione seconda, sentenza 18797/12, GI ) . In genere si afferma che il partecipare da intraneo al fenomeno associativo presuppone un ruolo dinamico e funzionale "in esplicazione del quale l'interessato fornisca uno stabile contributo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La suddetta condotta può assumere forme e contributi diversi e variabili proprio perché, per raggiungere i fini propri dell'associazione, occorrono diverse competenze e diverse mansioni ognuna delle quali - svolta da membri diversi - contribuisce, in modo sinergico, 5 al raggiungimento del fine comune. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è, pertanto, necessario e sufficiente una adesione all'associazione - anche non formale o rituale con l'impegno di messa a disposizione attraverso l'esplicazione, perdurante nel tempo, di uno specifico ruolo, dinamico e funzionale, da cui derivi un costante, effettivo e concreto contributo di qualsiasi - forma e contenuto - purché destinato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione. Normalmente, anche per la maggiore facilità dell'onere probatorio gravante sull'accusa, l'attenzione si concentra sull'aspetto più cruento dell'associazione mafiosa ossia sui reati fine (estorsioni, usura, omicidi, traffico di stupefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo che sta a monte. Non meno importante, tuttavia, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, è tutta quell'attività che serve all'associazione per infiltrarsi nella società civile dove si presenta con il volto di personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nei rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa). Questi soggetti siano essi politici, pubblici funzionali, professionisti o imprenditori devono ritenersi far parte a pieno titolo (come - concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rivestano, nell'ambito della medesima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e duraturo ruolo - per lo più connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte - finalizzato, per la parte di competenza, al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione. In questi casi, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità. E così, risponderà dell'ipotesi prevista dall'art. 416 c.p. il soggetto (appartenente alle categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo, nell'ambito dell'organizzazione, il ruolo stabile di collegamento tra i membri del sodalizio criminale e ambienti istituzionali, politici e imprenditoriali. Trattasi, infatti, di un ruolo non meno rilevante di quello attribuito ad altri partecipi, (dediti ai reati fine di estorsione, usura, riciclaggio ecc.), anzi ancor più essenziale per la esistenza e il rafforzamento dell'associazione poiché il creare o comunque favorire ed ampliare le reti di relazione dei capi dell'associazione con politici, magistrati, imprenditori, personale sanitario, ecc., permette di moltiplicare la forza di espansione e di 6 penetrazione del sodalizio criminale " ( in questi termini ,pedissequamente riportati, l'arresto della seconda sezione di questa Corte sopra citato).
5.2 Questo il quadro interpretativo di riferimento, ritiene la Corte che non vi siano nella specie margini di dubbio nell'affermare che gli elementi fattuali accertati dai Giudici del merito posti a fondamento della valutata partecipazione associativa e insindacabili nel loro tenore sostanziale per come cristallizzato nelle due sentenze di primo e secondo grado in considerazione della natura della doglianza mal si attaglino alla ipotesi del concorso esterno - prospettata dalla difesa tradendo piuttosto le connotazioni tipiche della 1 intraneità associativa.
5.3 Giova preliminarmente rimarcare come l'impianto difensivo sotteso al ricorso che occupa denunzia un primo limite nell'indebito frazionamento delle condotte valutate in funzione della diversa configurazione giuridica prospettata. La disamina critica operata dalla difesa, comunque estranea alla necessaria visione complessiva e unitaria dei dati a disposizione, risulta peraltro limitata ad alcuni degli accadimenti addotti a sostegno del giudizio di responsabilità reso in ' termini conformi, dai due giudici di merito. Tra gli elementi pretermessi nel ricorso, si staglia con evidenza quello afferente le emergenze di indagine inerenti le modalità che connotavano i colloqui tra il AP ed il ER Lo OL - avvenuti nello studio professionale del primo, eseguiti, per le vicende di caratura criminale non immediatamente afferenti il mandato, tramite lo scambio di IZ , secondo linee di condotta inequivoche di cointeressenza illecita nell'ottica dello scambio di notizie riservate, circostanza di rilievo se vista in funzione della dimostrazione dell'affectio societatis. Ancora, il ricorso non fa cenno all'episodio legato alla progettata - ma per questo non meno rilevante nell'ottica che interessa, rilevando al fine la disponibilità mostrata nell'interesse operazione afferente l'acquisto di un immobile da intestare comune fittiziamente al AP sempre nell'interesse dei Lo OL;
episodio che denunzia un contegno chiaramente funzionale alla partecipazione associativa solo che si presti attenzione al quadro generale di riferimento dell'operazione ( l'immobile costitutiva la concretizzazione degli utili destinati alla famiglia Lo OL in relazione alla partecipazione in una attività di impresa formalmente intestata ad un terzo, ON SE ) e si dia il dovuto peso al contegno tenuto nella occasione dal ricorrente, ovviamente del tutto estraneo agli ambiti professionali di riferimento ( accettando di fungere da prestanome) se non finalizzati in una ottica palesemente distorta ( il suggerimento fornito di accendere al fine un mutuo per evidenti ragioni legate ad ostacolare possibili future iniziative ablative motivando legittimamente la provvista ), in linea ad una consapevole condivisione del programma associativo ( lo storno degli illeciti 7 proventi verso concrete patrimonializzazioni volte a bonificarne la provenienza) viepiù confermata dalla naturalezza del contatto realizzato con il soggetto intermediario ( Cinà PI, tra i più vicini fiduciari dei Lo OL). Infine, la difesa non mostra di dare rilievo, tralasciandone il riferimento in ricorso, ad altra progettata ipotesi di fittizia intestazione ( quella relativa ad un circolo nautico ) ed all'intervento del AP nella vicenda afferente il bagarinaggio dei biglietti omaggio relativi alle partite del LE LC ( avuto riguardo al mandato conferitogli dai Lo OL di contattare il soggetto responsabile della gestione di tale affare per ottenere una equa ripartizione tra le famiglie dei titoli di accesso in questione) ed infine alla consegna al Lo OL ER del giubbotto antiproiettile concretante la condotta di cui al capo b della rubrica ( giubbotto custodito per mesi presso l'abitazione della madre del ricorrente ) : segni questi, soprattutto gli ultimi due , non equivoci, della volontà mostrata dal AP non solo di porsi sistematicamente a disposizione del gruppo associativo per concretizzarne le utilità sottese ( la gestione dei proventi ma anche la immediata intestazione delle utilità patrimonializzate) ma di costituire consapevole strumento attuativo dei programmi della associazione anche all'infuori degli ambiti immediatamente confacenti la dinamica pertinente al suo ruolo.
5.4 Guardando agli episodi esplicitamente presi in considerazione nel ricorso - e spogliando di rilievo, nel quadro di ammissibilità della doglianza, le osservazioni difensive tendenti a fornire, dei fatti, una ricostruzione alternativa rispetto a quella operata dai Giudici del merito, operazione nella specie ostacolata a tacer d'altro, dalla natura del motivo, ancorato all'egida della violazione di legge - è agevole osservare come gli elementi segnalati, passati al vaglio critico della Corte anche in riferimento alla rispettiva connotazione fattuale , chiudono definitivamente il quadro cristallizzando al fine una serie di condotte tali da riportare inequivocabilmente all'interno della intraneità associativa la fattispecie in esame. Depongono in tal senso, ancora una volta , l'interessamento dell'imputato avuto riguardo alla possibilità di veicolare in ingenti investimenti leciti i proventi derivanti dall'attività illecita della famiglia ( riscontrati nel tentativo, anche questo poi non concretizzato per le alterne vicende carcerarie dei Lo OL, afferente gli investimenti immobiliari che dovevano realizzarsi in Veneto nell'interesse della famiglia, secondo spazi di intervento che vedevano il AP attore primario dell'iniziativa in conformità ad un ruolo fiduciario, nella gestione del patrimonio, oramai consolidato); la posizione assunta dal ricorrente nell'ambito della estorsione dei Lo OL posta in essere con riferimento alla locazione di un immobile di un cliente del AP, tale TO ( circostanza di rilievo primario giacchè la vittima ebbe ad individuare nel ricorrente il soggetto 8 ritenuto maggiormente idoneo per raccordarsi ai Lo OL in funzione di una ottimale gestione della vicenda proprio alla luce della vicinanza che legava l'imputato alla detta famiglia) ; i contatti del ricorrente con altri esponenti legati alla associazione in questione ( in particolare con i fratelli RI e con VI LE avuto riguardo ad una conversazione captata nel corso della quale, , malgrado il AP fosse estraneo a contatti professionali con RI SE e con il VI, si discute della possibile incidenza sulla posizione di questi ultimi in ordine all'intervenuto pentimento di RI NU ) ; i rapporti, continuativi, del AP con la Di AP, moglie di TO Lo OL e madre di ER, divenuta, per la detenzione del suoi familiari, soggetto di riferimento per taluni degli interessi criminali della cosca ( inequivoco il ruolo assunto nella faccenda TO, costituendo al fine il punto di riferimento del AP quanto alle richieste da veicolare al TO), rapporti nella connotazione che qui ' interessa ove necessario, ulteriormente scanditi dall'episodio legato alla i consegna, da parte del AP al ER Lo OL, appena scarcerato, di soldi, una carta di credito e soprattutto di un pizzino inviatogli dalla madre ( circostanza questa tutt'altro che riconducibile al mandato professionale ' immediatamente correlata alla consegna di notizie legate ad interessi criminali della cosca per altra via non comunicabili al sodale, destinato all'epoca ad un periodo di sorveglianza speciale lontano dal luogo di residenza).
5.5 Il quadro fattuale ricostruito dai Giudici di merito dà conto, dunque, di una sistematica continuativa e radicata disponibilità del AP ad adoperarsi ' nell'interesse del gruppo associativo di riferimento peraltro secondo modalità partecipative le più varie, in genere attratte al tema della gestione cui non rimangono estranei profili di commistione diretta, garantita dalla intestazione fittizia delle provviste finanziarie di provenienza illecita, veicolando le stesse in direzione di investimenti leciti tali da eludere possibili iniziative ablative;
meno incisivamente ma non di rado, ancora inserendosi nei meccanismi tipici del funzionamento della associazione , costituendo momento di raccordo e intermediazione in relazione a possibili iniziative illecite ovvero strumento di esecuzione di condotte immediatamente influenti sull'interesse del gruppo, iniziative soggettivamente favorite dal paravento garantito dal mandato professionale, palesemente sviato nella sua ordinaria ragion d'essere, utili a comprovare la condivisione del programma criminale sotteso alla associazione partecipata. Valutazioni, queste, che consentono di ritenere delineati, nel caso di specie , sia l'affectio societatis che la stabile inserzione del ricorrente all'interno della organizzazione associativa in questione di cui condivide il " programma costituendone al contempo momento soggettivo di realizzazione;
e ciò senza che assuma rilievo alcuno in senso opposto il dato in forza al quale il 9 nome del AP non ha trovato riscontro quanto alle propalazioni dei collaboranti di riferimento condividendosi anche in parte qua, le puntuali ' ' osservazioni della Corte Distrettuale laddove, a fronte del complessivo impianto probatorio acquisito svilisce la portata di siffatta evenienza giustificando comunque il relativo dato alla luce del ruolo, del tutto peculiare, ascritto al ricorrente, per forza di cose dotato di una modesta visibilità esterna in quanto primariamente colorato dalla funzione finalizzata al reimpiego in forme apparentemente lecite, del capitali di provenienza illecita riferibili al gruppo associativo.
7. Parimenti infondato si è rivelato il secondo motivo di ricorso . ' dopo aver riconosciuto Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale legge 203/91, ha poi l'attenuante legata alla prestata collaborazione ex art limitato l'estensione del beneficio premiale, applicata non nella sua massima estensione ma solo in misura di 1/3 della pena da irrogare, alla luce della gravità del fatto quando invece , la dosimetria della riduzione andava esclusivamente effettuata guardando all'incidenza causale del contributo collaborativo . Osserva la Corte come, in aderenza alla prospettazione difensiva, deve ribadirsi che il riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in tema di reati di criminalità organizzata, è fondato su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa;
il relativo giudizio non implica una valutazione sulla gravità del fatto ovvero sulla capacità a delinquere del colpevole o, ancora, sulle ragioni che lo hanno determinato alla collaborazione, questioni queste che possono giustificare l'eventuale negazione delle attenuanti generiche, ma che non devono condizionare il giudizio sull'attenuante in esame ( da ultimo, in siffatti termini, la sentenza nr 10740/11 di questa stessa sezione). Ora, nel caso a mano, la motivazione resa in parte qua dalla Corte distrettuale non pare distanziarsi dal citato principio di diritto. In particolare, il Giudice dell'appello, nel riferirsi alla gravità dei reati contestati vista sia nella sua intrinseca consistenza che in relazione allo " strutturato tradimento dell'alta funzione forense" posto in essere dal AP nel realizzarli opera siffatto - richiamo, a ben vedere, non tanto per dosare la misura del beneficio bensì per fondare la valutazione sottesa al rassegnato giudizio di equivalenza tra le contestate aggravanti ex art 416 bis commi IV e VI e le generiche. Così facendo è stata confermata la pena base originariamente indicata dal GUP, per l'effetto rimasta insensibile rispetto alla possibile operatività delle generiche ( bloccata dal giudizio di equivalenza) ; e su tale pena è stata poi apportata la riduzione premiale, determinata in ragione di motivazioni non correlate alla la gravità del 10 fatto accertato, con conseguente insussistenza della lamentata violazione di legge. 11. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle affrontate dalle parti civili presenti nella attuale fase di giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alle parti civili le spese di questo grado che si liquidano in euro 3.000 per il Comune di LE ed in euro 2.500 per il Ministero dell'Interno, oltre accessori di legge. Così deciso il 27 novembre 2011 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott Benedetto, Paterne Raddusa"Beat l Dott Giovanni De Roberto ае DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC 2012 Levee puding 11