Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 49757
CASS
Sentenza 27 novembre 2012

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Nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo della "affectio societatis", laddove il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente.

Commentari2

  • 1Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 418 - Assistenza agli associati
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di cui all'art. 418, che tipizza il delitto di assistenza agli associati, per effetto della clausola di sussidiarietà prevista dalla norma, può essere commesso solo da un soggetto che non è affiliato alla consorteria (Sez. 1, 58477/2018). La condotta astrattamente rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 418 è assorbita dall'art. 416-bis se prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei doveri solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il pactum sceleris (Sez. 6, 13085/2014). Il delitto di cui all'art. 418 ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 49757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49757
Data del deposito : 27 novembre 2012

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