Articolo 62 del Codice di procedura penale
Articolo 60Articolo 75
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
6 aprile 2014
Art. 62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
(( 2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori. ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2014
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