Articolo 592 del Codice di procedura penale
Articolo 562Articolo 564
Versione
24 ottobre 1989
Art. 592. Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta e' condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente e' condannata alle spese.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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