Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 592. Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta e' condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente e' condannata alle spese.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente e' condannata alle spese.
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- 1. Cassazione penale n. 5934/2012https://www.brocardi.it/ · 241.28708
[…] anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione; d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, […]
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Giurisprudenza • +500
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