Sentenza 16 gennaio 2012
Massime • 2
Nel reato di turbata libertà degli incanti, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato nella condotta degli imputati che, partecipando ad una gara pubblica, avevano presentato offerte imputabili ad unico centro di interessi, in questo modo dissimulando offerte collegate e solo apparentemente concorrenti).
Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) si consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2012, n. 12298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12298 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 16/01/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 83
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 36037/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IS, nato a [...] il [...];
2) OM HE, nato a [...] il [...];
3) LA ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27 ottobre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto Procuratore Generale, Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 13 gennaio 2009 con cui il Tribunale in sede aveva dichiarato AR IS, OM HE e ON LA responsabili del reato tentato e continuato di turbata libertà dagli incanti, nonché di falsità ideologica in atto pubblico, condannandoli, unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al Comune di Milano, costituitosi parte civile.
Dalla sentenza si apprende che gli imputati, quali rappresentanti legali delle società TC Costruzioni s.r.l., Gestione Impianti s.r.l. e Tirrenia Costruzioni s.r.l., avevano presentato domanda di ammissione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto bandito dal Comune di Milano relativo all'esecuzione di opere per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento delle pavimentazioni di zone ricomprese nel territorio comunale, allegando dichiarazioni con cui attestavano l'insussistenza di collegamenti con altre imprese concorrenti;
era invece emerso che le imprese, rappresentate da ciascuno degli imputati, erano riconducibili ad un unico centro di interesse per il diretto vincolo di parentela esistente tra i soci e i proprietari;
inoltre, veniva accertato che le imprese avevano la stessa sede sociale, con numeri telefonici intestati alla medesima persona, che le offerte stesse e le domande di partecipazione erano state redatte dalla medesima mano e spedite dallo stesso ufficio postale. Una volta accertato il collegamento tra le imprese concorrenti, i giudici hanno ritenuto che la falsa attestazione in ordine alla inesistenza di collegamenti costituisse un mezzo fraudolento diretto a dissimulare la collusione, finalizzato a turbare la gara violando il principio della segretezza delle offerte. 2. - Tutti gli imputati, tramite lo stesso difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo gli stessi motivi. Innanzitutto, i ricorrenti hanno riproposto la questione di incompetenza territoriale, già respinta dalla Corte d'appello, sostenendo che poiché il reato di falsità ideologica si consuma nel momento in cui viene formato l'atto falso, competente territorialmente sarebbe il Tribunale di Nocera Inferiore, luogo in cui hanno sede le società e dove il documento è stato realizzato. Con un altro motivo la difesa degli imputati ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 483 c.p. e il connesso vizio di motivazione, assumendo che la dichiarazione sostitutiva essendo priva sia dell'autenticazione da parte del pubblico ufficiale, sia del riferimento alle conseguenze derivanti dalla falsità della dichiarazione, non configura, nel caso in esame, il delitto di falso ideologico in atto pubblico.
Con il terzo motivo si contesta la stessa presunta falsità dell'attestazione, rilevando che ai sensi dell'art. 2359 c.c. deve escludersi che tra le società in questione vi fossero collegamenti giuridicamente rilevanti, oltre i semplici rapporti di parentela. Infine, con l'ultimo motivo viene denunciato il vizio di motivazione, anche in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva per accertare la violazione dei precetti contenuti negli artt. 483 e 353 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
3.1. - Sulla eccezione di incompetenza territoriale si rileva che, in tema di violazione dell'art. 483 c.p., il momento consumativo del delitto coincide non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele, bensì nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico. La particolare struttura della fattispecie (reato di pericolo che prescinde da qualsiasi ulteriore evenienza dannosa), infatti, è quella di una falsità indiretta, in cui la falsa attestazione resa dal privato viene trasfusa nell'atto pubblico dal pubblico ufficiale che l'ha ricevuta. Il fulcro della figura criminosa risiede, quindi, nella ricezione da parte del pubblico ufficiale dell'attestazione mendace fornita dal privato. Ciò che precede la comunicazione al pubblico ufficiale attiene ad una fase antecedente alla consumazione del reato.
Pertanto, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 1, deve fissarsi nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale, non in quella in cui essa è oralmente resa o redatta per iscritto (Sez. 5, 5 febbraio 2008, n. 10046, Tarantola). Nella specie, correttamente è stata ritenuta la competenza dell'autorità giudiziaria milanese, in quanto a Milano hanno avuto effetto le false dichiarazioni rese dagli imputati per partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto bandito dal Comune. 3.2. - Riguardo al secondo motivo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare che il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è integrato dalla condotta di chi, in una gara per l'affidamento di lavori pubblici, attesti falsamente, in sede di dichiarazione sostitutiva, l'insussistenza di cause di esclusione previste dalla legge (Sez. 5, 2 ottobre 2008, n. 40372, Inama). 3.3. - In ordine al terzo motivo, va ribadito che nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta si sostanzia nell'alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l'impiego dei mezzi tassativamente previsti, e tra questi la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo (Sez. 6, 7 aprile 2011, n. 26809, Rivela).
In base a tali consolidati principi, deve convenirsi con quanto ritenuto dai giudici di merito, che hanno ravvisato il reato nella condotta degli imputati che hanno partecipato alla gara, presentando offerte imputabili ad unico centro di interessi, in questo modo dissimulando offerte collegate e solo apparentemente concorrenti. I ricorrenti contestano l'esistenza di un unico centro di interessi, ma si tratta di una questione di fatto su cui i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua e logica, dimostrando che si trattava di società facenti capo alla stessa famiglia, con sede e organizzazione comuni.
4.3. - Il quarto motivo è del tutto aspecifico e generico, in quanto i ricorrenti non hanno indicato ne' in cosa sia consistito il vizio di motivazione dedotto, ne' quale prova non sarebbe stata assunta. 4. - In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quello di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012