Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2023 |
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di Carlo Morselli La Corte costituzionale si occupa della legge sul reddito di cittadinanza, sub iudice per contrasto plurimo con la Carta, dichiarando infondate le questioni della disposizione censurata ed impositiva della sospensione dell'erogazione del RdC per il soggetto che ha subito l'applicazione di una misura cautelare personale. Il contributo ricostruisce il dictum della Consulta, muovendo dai vizi individuati dall'organo territoriale, e mette in evidenza l'automatismo applicativo del “ritiro” della provvidenza (per l'incidenza del provvedimento de libertate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., provvisorio e tipicamente risalente alla fase prodromica delle indagini preliminari), …
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Il diario che l'Autrice consegna a sè stessa e a chi non ha avuto la ventura di conoscerne l'intero percorso professionale in magistratura è intriso di immagini e di vicende, personali e professionali, che si affiancano ed alternano ai radicali cambiamenti sociali che hanno attraversato la giovane democrazia italiana e che Gabriella Luccioli ha vissuto in prima persona, fin da quando partecipò al primo concorso aperto alle donne, diventando magistrato nel 1965. Il diario non parla soltanto della donna e della donna giudice, ma di tanto altro, del mutamento del costumi della società italiana, delle laceranti contrapposizioni che spesso caratterizzarono le discussioni su temi eticamente …
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Diritto / L'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano L'ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato, nell'ordinamento civile italiano, dagli articoli 315... Diritto / Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari La disciplina relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari è relativamente recente, in quanto introdotta con la Legge 4 aprile 2001, n. 154[1]...
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Giurisprudenza • 270
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 10381Provvedimento: 1 0381-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18/2020 UP - 26/11/2020 Mariastefania Di Tomassi Giorgio Fidelbo R.G.N. 32416/19 - Relatore - Giulio Sarno Stefano Mogini Giovanna Verga Emanuele Di Salvo Giacomo Rocchi Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da VA IE, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/05/2019 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
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- 3. Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1318Provvedimento: R.G. n. 561 del 2023 - Pag. 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 561 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA , C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FONTANA IMMACOLATA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati …Leggi di più...
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- 4. Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1394Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2942 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA , nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Severino Elia; – parte ricorrente – CONTRO nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Galluzzo Rossana; – parte …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/07/2024, n. 22Provvedimento: N. R.G. 922/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 1 SEZIONE CIVILE La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore dott. LO Luigi Santilli Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente DECRETO Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 922/2022 promosso da: con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA con domicilio in VIA Parte_1 DELLA VEZA N.3 42100 REGGIO NELL'EMILIA RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. LUSARDI AURORA con domicilio in Controparte_1 STRADA LUIGI CARLO FARINI 34 43121 PARMA RESISTENTE con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Misura cautelare dell'allontanamento
dalla casa familiare) 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata". 2. Dopo l' articolo 282 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall' articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570 , 571 , 600-bis , 600-ter , 600-quater , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies e 609-octies del codice penale , commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- L' art. 291 del codice di procedura penale , cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, reca:
"Art. 291 (Procedimento applicativo). - 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27.
2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisori e di cui all'art. 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.".
- L' art. 282 del codice di procedura penale reca:
"Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi in un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato."
- L' art. 708 del codice di procedura civile reca:
"Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177".
- L' art. 570 del codice penale reca:
"Art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). - Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave da un'altra disposizione di legge.".
- L' art. 571 del codice penale reca:
"Art. 571 (Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina). - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre ad otto anni.".
- L' art. 600-bis del codice penale reca:
"Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto.".
- L' art. 600-ter del codice penale reca:
"Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo ed al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".
- L' art. 600-quater del codice penale reca:
"Art. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.".
- L' art. 609-bis del codice penale reca:
"Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.".
- L' art. 609-ter del codice penale reca:
"Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.".
- L' art. 609-quater del codice penale reca:
"Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.".
- L' art. 609-quinquies del codice penale reca:
"Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- L' art. 609-octies del codice penale reca:
"Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.".
- L' art. 280 del codice di procedura penale reca:
"Art.280 (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dal commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo (281-286) possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.". - Art. 2. (Ordini di protezione contro
gli abusi familiari) 1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente:
"Titolo IX-bis.
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO
GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione). Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice puo' disporre, altresi', ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonche' delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo' essere superiore a sei mesi e puo' essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario".
Nota all'art. 2:
- Il titolo IX del libro primo del codice civile reca: "Della potesta' dei genitori". - Art. 3. (Disposizioni processuali) 1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"CAPO V-bis.
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736-bis. (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). Nei casi di cui all' articolo 342-bis del codice civile , l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, puo' adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti".
Note all'art. 3:
- Il capo V del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile reca: "Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi".
- Per testo dell' art. 342-bis del codice civile si veda l'art. 2 della presente legge.