Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 2
La modifica dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, L.. n. 46 del 2006, con la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, ha carattere meramente descrittivo, più che sostanziale, dato che anche in precedenza il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava il proscioglimento a norma dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione del motivo della mancata assunzione di prove decisive, quando la parte ne abbia fatto richiesta "anche nel corso dell'istruzione dibattimentale", opera pur sempre sul presupposto che di dette prove le parti abbiano diritto all'ammissione, come si desume dall'espresso richiamo all'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentari • 13
- 1. Garlasco, il processo indiziario e il ragionevole dubbioAndrea Cagliero · https://www.studiocataldi.it/ · 8 maggio 2026
Il tristemente noto caso di Garlasco, che da quasi vent'anni interessa oltre misura l'opinione pubblica, con la nuova indagine (prossima alla conclusione delle indagini, al momento della stesura di questo contributo) rischia di lasciare nella collettività più dubbi che certezze sull'amministrazione della giustizia. Anche i profani della materia giuridica sanno perfettamente - per mera logica - che un processo può concludersi con la condanna solo se le prove, legittimamente acquisite, depongano incontrovertibilmente a sostegno di un'accusa. In assenza di prova, è necessaria la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Diversamente, che piaccia o meno, il processo deve concludersi …
Leggi di più… - 2. Quid est veritas? Una realtà o un’utopia?Alessia Aversa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 5. Colpa medica: sulla responsabilità penale del gastroenterologoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023
Responsabilità medica penale Cassazione penale sez. IV, 19/04/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 17/05/2018), n.21884 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2013, con cui T.A. era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, mentre D.M.A., G.F.W. e R.N. erano stati assolti, in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, tenendo le condotte attive ed omissive di seguito descritte, nelle rispettive qualità di primario il G. (in quanto tale tenuto all'indirizzo e alla verifica delle prestazioni di diagnosi e cura riguardanti il caso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2006, n. 19575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19575 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 21/04/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 403
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 5874/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AN, nato a [...] il [...] e di LA RM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 22 settembre 2005;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo Carla;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato LA, avvocato Maiolino Giuseppe, che ha concluso con richiesta di accoglimento dell'impugnazione.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 22 settembre 2005, confermativa di quella pronunciata dal Tribunale di Belluno il 20 febbraio 2002, NO AN e LA RM sono stati ritenuti colpevoli dei reati previsti dagli artt. 494, 110, 640 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e artt. 110, 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 1 e 2, seconda ipotesi, perché, presentatisi in casa di EC LE quali ispettori dell'ENEL, contrariamente al vero, si erano fatti da lei consegnare 200.000 L., facendole credere che sarebbe stata esentata per un anno dal pagamento delle bollette ed avevano inoltre sottratto da una cassapanca, approfittando di una distrazione della parte lesa, la somma di 5.300.000 L., un libretto di risparmio postale e un certificato di invalidità del marito, il 23 ottobre 1998. Gli imputati, condannati ciascuno alla pena unitaria, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione ed Euro 700,00 di multa, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, hanno proposto ricorso.
Nell'interesse di NO, si è contestata l'attendibilità dei riconoscimenti dell'imputato, operati dalla persona offesa prima in fotografia e poi in udienza, per dedotte difformità descrittive;
si è eccepita l'omessa motivazione dell'ordinanza, con la quale la Corte di Appello aveva respinto la richiesta difensiva di acquisizione di un verbale, redatto dai Carabinieri il 31 luglio 1999, in cui la EC aveva informato di essersi incontrata con LA e con il padre di quest'ultimo, in casa di una vicina, circa nove mesi dopo il fatto, di avere notato ulteriori caratteristiche fisiche dell'imputato e di averlo riconosciuto, anche se, al momento, aveva dimostrato incertezze, per non appesantire la situazione. Si è precisato che la motivazione dell'ordinanza in sentenza non rilevava, ai fini dell'eccezione proposta. Nell'interesse di LA, si sono eccepite:
1) la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 586 e 125 c.p.p., n. 3, per carenza motivazionale dell'ordinanza reiettiva dell'acquisizione del verbale già indicato, decisivo ai fini della valutazione degli esiti dei riconoscimenti effettuati dalla parte lesa;
2) analoga violazione, in riferimento all'art. 605 c.p.p., per omesso esame dell'attendibilità della EC, anche alla luce delle sue dichiarazioni del 31 luglio 1999;
3) la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e comunque illogicità manifesta della motivazione relative alle descrizioni fisiche dell'imputato da parte della persona offesa, che ne aveva attestato la mancanza di occhiali (a fronte di una forte miopia del ricorrente) ed aveva omesso ogni riferimento alla "pelle butterata" da acne, effettivamente presente sul volto di LA, rilevata anche dalla teste nel verbale più volte citato. Le argomentazioni sono state ribadite con ulteriori chiarimenti in motivi nuovi, depositati a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, nei quali si è eccepita altresì la mancata assunzione di prove decisive, non solo per l'omessa acquisizione del verbale in data 31 luglio 1999, ma anche per l'omesso esame in grado di appello del padre dell'imputato e della vicina di casa della EC, presenti all'incontro relativo.
Si è rilevato altresì che la decisione non era conforme alla prescrizione della L. n. 46 del 2006, secondo la quale l'imputato può essere condannato soltanto se risulti colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio".
RITENUTO IN DIRITTO
Procedendo in ordine logico, deve anzitutto escludersi che la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), operata dalla Legge n. 46 del 2006, abbia sovvertito i principi regolatori: a) del contenuto dei nuovi motivi che le parti possono presentare a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 4, nel senso di una estensione a capi o punti della decisione impugnata non enunciati nel ricorso originario (cfr. Cass. S. U. 25.2.1998, Riv. 210259); b) dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, consentita - nei casi previsti dall'art. 603 c.p.p., comma 1, - soltanto eccezionalmente, ove il Giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti.
Da un lato, infatti, l'art. 10, comma 5 della novella consente espressamente la presentazione di nuovi motivi ai soli fini dell'adeguamento di quelli originariamente proposti alle modifiche apportate alla citata L., art. 8.
D'altro lato, pur avendo tale ultima norma esteso il motivo della mancata assunzione di prove decisive, proponibile nel giudizio di legittimità, a quelle richieste dalle parti "anche nel corso dell'istruzione dibattimentale" - oltre a quelle richieste nella fase di ammissione probatoria - non appare dubbio che sia rimasto confermato il limite che circoscrive dette prove nell'ambito in cui le parti hanno diritto all'ammissione, come si deduce dall'espresso richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2. Da tali premesse deriva, in primo luogo l'inammissibilità del motivo nuovo, proposto da LA, concernente il mancato esame del padre dell'imputato e della vicina di casa della parte lesa, che non aveva formato oggetto di doglianza nei motivi principali di ricorso;
in secondo luogo, l'infondatezza delle richieste difensive di entrambi gli imputati (ora riproposte nel secondo motivo dell'impugnazione di NO e nei primi due motivi del ricorso di LA) dirette all'acquisizione in appello del verbale redatto dai Carabinieri il 31 luglio 1999. L'atto, anteriore alla pronuncia di primo grado, sarebbe stato infatti eccezionalmente acquisibile dalla Corte Territoriale, che non ne ha ravvisato invece la necessità, ai fini del decidere. Nè può legittimamente sostenersi - secondo l'eccezione ulteriore contenuta nel ricorso di NO - che la motivazione di tale giudizio non sia suscettibile di venire integrata e precisata nella sentenza, ove disattesa concisamente nell'ordinanza pronunciata in giudizio. D'altra parte, neppure può trascurarsi di rilevare come entrambi i Giudici di merito siano pervenuti in concreto a valutare il contenuto del verbale non prodotto e, rispettivamente, non acquisito, tramite l'esame sul punto della parte lesa, specifico, dettagliato, nonché ritenuto coerente ed attendibile mediante argomentazioni immuni da illogicità manifeste.
Nella decisione impugnata sono state inoltre esposte congrue ed esaurienti ragioni a sostegno della ritenuta affidabilità dei riconoscimenti degli imputati, effettuati dalla parte offesa dapprima in fotografia e poi di persona, in udienza, correlati con l'accertamento di Polizia Giudiziaria, da cui è emerso che entrambi si trovavano insieme, a breve distanza dall'abitazione della EC, poco prima dei fatti.
Le discrasie descrittive circostanziali delle caratteristiche fisiche degli imputati sono state a loro volta sottoposte a vaglio critico dal Giudice di appello mediante argomentazioni non affette da illogicità manifeste, con particolare riguardo all'assenza di occhiali sul volto di LA ed al mancato riferimento iniziale, da parte della EC, a difetti dermatologici dello stesso LA, non appariscenti e notati poi dalla teste in tempi successivi, quando ha visto il ricorrente in condizioni psicologiche diverse da quelle che le hanno impedito persino, a momento del fatto, di avvedersi dell'apertura della cassapanca e dei furti.
Manifestamente infondata è infine l'eccezione derivante dalla modifica dell'art. 533 c.p.p., operata dalla L. n. 46 del 2006, art.5, da ritenersi meramente descrittiva, più che sostanziale, dato che anche in precedenza il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., capoverso.
I ricorsi debbono essere conseguentemente respinti ed i ricorrenti sono tenuti in solido, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006.