Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
A seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.
Commentari • 9
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Nel reato di fuga stradale previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone; per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2006, n. 35964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35964 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/09/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1150
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 35701/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC DO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 1-7-2004 della Corte di Appello di L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Rotundo Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito l'avv. Silvestri Francesco (per la parte civile), che si è associato alle conclusioni del P.G..
FATTO E DIRITTO
1.-. SC DO ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in data 1-7-2004, in parziale riforma della decisione adottata dal Tribunale di Pescara in data 27-9-2001, da lui impugnata, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena a lui inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 372 c.p., confermando nel resto.
In particolare il SC è stato condannato per avere, deponendo quale testimone innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Pescara nella causa civile promossa da TO AN
contro
EL PE AL, falsamente affermato di avere visto il EL PE sferrare pugni al volto del TO.
Con un unico motivo di ricorso il SC deduce la illogicità di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito avrebbe dato per scontato che il litigio fosse avvenuto nel vicolo sottostante il circolo e che le urla avessero richiamato due persone del paese (CH e OC), i quali non avevano visto altri all'infuori dei due litiganti, mentre queste conclusioni sarebbero smentite dalla deposizione del teste CH e le risultanze processuali avrebbero dimostrato che il fatto era in realtà avvenuto all'interno del circolo, sul pianerottolo delle scale, luogo dal quale erano ben visibili da esso ricorrente.
Il SC chiede altresì la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, tenuto conto delle sue condizioni economiche.
Nella imminenza della odierna udienza è stata depositata memoria dal difensore della parte civile, EL PE AL, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo tra le sole pronunce delle Sezioni Unite: sent. n. 12 del 23.6.2000; sent. n. 6402 del 2.7.1997; sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare, è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione (assegnatale dal legislatore) di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. 3 .-. Esaminato sulla base di queste coordinate, il ricorso è inammissibile in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma mira solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, ricostruzione che è insuscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità.
In realtà il giudice del merito ha correttamente specificato che la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto emergeva con chiarezza dalle deposizioni dei testi escussi, nelle quali non si riscontrava "alcuna contraddizione" e in base alle quali poteva dirsi accertato: che nel circolo era avvenuto un diverbio per via di un credito che il EL PE vantava nei confronti del TO;
che il TO stava giocando ad un tavolo all'interno del circolo con SC ed altre due persone;
che il TO era poi uscito dal circolo, seguito dal EL PE;
che nel vicolo sottostante vi era stato un contatto tra i due, che erano passati a vie di fatto;
che le urla avevano richiamato l'attenzione di due del paese (CH DO e OC AN), i quali sicuramente non avevano visto altri all'infuori dei due litiganti;
che il SC, quindi, non era stato visto sulla scena della colluttazione. Inoltre nella sentenza impugnata si puntualizza che dai testimoni (Curcio) era risultato che quando il SC, uscito anche lui dal circolo, ma rimasto nell'atrio fuori dell'uscio (dal quale non si poteva vedere quel che succedeva nel sottostante vicolo (testimonianza del m.llo dei CC. Deidda), stava per uscire in strada, aveva incontrato il TO, che lo aveva pregato di accompagnarlo in ospedale, sicché in quel momento la lite era già terminata.
Ne deriva con tutta evidenza che la sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare una diversa (e, per lui, più adeguata) valutazione degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. A fronte delle coerenti conclusioni della Corte di Appello, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze processuali, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lett. e) apportate dalla L. n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente dalla declaratoria di inammissibilità. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinanta" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.
4 .-. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 (mille), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione sostenute dalla parte civile in questo grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, conche alla rifusione delle spese di parte civile per questo grado, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), di cui Euro 1000,00 (mille) per onorari oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006