Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2006, n. 35964
CASS
Sentenza 28 settembre 2006

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Massime1

A seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2006, n. 35964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35964
Data del deposito : 28 settembre 2006

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