Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2011, n. 13926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13926 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 01/12/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2592
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 19746/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE ED N. IL 15/04/1950;
avverso la sentenza n. 1680/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI ELISABETTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Piero, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Alagna Salvatore che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 2 dicembre 2010, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani, ha condannato l'imputato VA LF, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, riducendo la pena ad anni 1, e mesi 6 di reclusione. Pena interamente condonata, in applicazione del beneficio di cui alla L. n. 241 del 2006, ferma la condanna alle pene accessorie. Fatto commesso in Trapani, il 29 ottobre 2004. Secondo il giudice di secondo grado, LF VA, pur avendo emesso, in qualità di libero professionista (architetto), nell'esercizio 2003, 15 fatture per prestazioni professionali rese nei confronti della AL. VA. CO. s.a.s., società della quale egli era il legale rappresentante, per un importo pari a Euro 6.333.845,04, aveva tuttavia omesso di dichiarare tali importi nelle dichiarazioni ai fini dell'IVA per l'anno 2003, con ciò omettendo di indicare l'IVA dovuta per un ammontare di Euro 1.266.769,01, accertato in Trapani il 29 ottobre 2004. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 606, lett. b) e c) in relazione all'art. 192 c.p.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, in quanto non sarebbe stata accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo: risulterebbe che l'imputato ha emesso le fatture ma non ha incassato i relativi compensi dalle società.
2. Violazione dell'art. 606, lett. b) e c) in relazione al D.P.R. n.673 del 1972, art. 6, commi 3 e 4. I giudici di secondo grado avrebbero errato nel non considerare la disciplina secondo la quale, ai fini della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'IVA, la prestazione di servizi si intende effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è ben vero che la normativa tributaria (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6) stabilisce che le prestazioni di servizi sono soggette all'IVA, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento;
per cui prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l'Imposta e quindi in assenza di fattura la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi non può prescindere dall'accertamento relativo al pagamento del corrispettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 13209 del 9/6/2009, Gamba
contro
Min. Economia Finanze, Rv. 608594), ma se è stata emessa fattura, sorge l'obbligo della dichiarazione a fini IVA.
3. Per quanto attiene al delitto di dichiarazione infedele, esso è commesso quando, al fine di evadere (nel caso di specie) l'IVA, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte siano stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sempre che l'imposta evasa superi i limiti e la percentuale prevista nel D.Lgs n. 74 del 2000, art.
4. Infatti la giurisprudenza ha chiarito che per la configurazione del delitto è sufficiente che la dichiarazione presentata ai fini IVA contenga "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi", e che ricorrano le altre condizioni previste in relazione all'ammontare dell'imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione, fatto che assicura che la condotta infedele accertata sia qualitativamente tale da arrecare all'amministrazione finanziaria un nocumento sostanziale e non solo formale, seppure non è richiesto necessariamente per il perfezionamento del reato l'evento di danno. In virtù della clausola di riserva iniziale, l'applicazione della disposizione è esclusa quando la condotta sia caratterizzata da elementi fraudolenti, a favore delle fattispecie di cui ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 2 e 3). Si tratta di un delitto di danno per la cui configurazione, a differenza dalle altre ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è necessaria una dichiarazione fraudolenta. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, e consiste nella finalità di evadere le imposte (sui redditi o) sul valore aggiunto.
4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha sinteticamente richiamato il fatto addebitato all'imputato come ricostruito dal giudice di primo grado, ritenendo condivisibile la qualificazione giuridica dell'episodio contestato quale dichiarazione infedele ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, tenuto conto anche delle risultanze testimoniali, e la valutazione circa la sussistenza, tanto dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato.
In particolare, è i giudici di merito hanno dato atto che le fatture erano state emesse dal VA ed annotate dalla società AL.VA.CO. come costi, con conseguente detrazione dell'IVA, mentre le stesse fatture non erano state annotate dall'imputato nel registro relativo agli onorari.
Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, correttamente i Giudici di merito hanno ravvisato la coscienza e la volontà della dichiarazione infedele e la sussistenza del dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte sul valore aggiunto;
è stato acclarato, infatti, che il VA non aveva versato l'IVA dovuta in relazione alle predette fatture, ma anzi, attraverso la mancata annotazione delle fatture stesse, aveva consentito alla società di detrarre l'importo dell'IVA relativa alle prestazioni che l'imputato aveva reso nei confronti della stessa società. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, non è necessaria all'integrazione della fattispecie la verificata del conseguimento di un profitto, essendo sufficiente l'infedeltà dichiarativa, ossia la violazione dell'obbligo di una prospettazione veritiera della situazione reddituale e delle basi imponibile e del c.d. "dolo di evasione" (cfr. SSUU, n. 27 del 25/10/2000, dep. 7/11/2000, Di Mauro, Rv. 217032).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012