Sentenza 30 maggio 2012
Massime • 1
Il convivente "more uxorio" non è punibile ai sensi dell'art. 384 comma secondo cod. pen. per il reato di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza essere stato previamente informato, ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., della facoltà di astenersi dal rilasciarle.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2012, n. 40912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40912 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 30/05/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1384
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 30527/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU ZO N. IL 11/08/1975;
2) RA SA N. IL 04/10/1981;
avverso la sentenza n. 958/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di BA e per l'annullamento con rinvio per la posizione NE;
Udito il difensore Avv. Gaudino G..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23-3-2011, la Corte di Appello di Palermo, in riforma di quella del Tribunale di Trapani del 24-11-2009, riconosceva EN IU e SA RA rispettivamente responsabili, il primo, di tentato furto in abitazione (tale De CA AN era stato sorpreso all'interno di un ristorante, fuori dal quale era parcheggiato un ciclomotore, e un secondo giovane, ritenuto l'imputato, si era dato alla fuga), la seconda di favoreggiamento personale avendo fornito al primo, suo convivente, un falso alibi per il giorno del fatto (si sarebbe trovato con lei a Guidonia, invece che in Sicilia, luogo del tentato furto).
2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore avv. G. Gaudino.
3. La NE deduce erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e violazione dell'art. 384 cod. pen.. Poiché alla polizia giudiziaria che l'aveva escussa a sommarie informazioni, era noto il suo rapporto di convivenza more uxorio con l'imputato, il mancato avviso della facoltà di astenersi dal rispondere rendeva le sue dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini del reato di favoreggiamento e comunque rendeva integrata la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., comma 2. 4. Il ricorso di BA è articolato in più motivi.
Primo: errata applicazione dell'art. 624 bis cod. pen. in ordine alla sussistenza dei suoi elementi costitutivi, profilo del tutto trascurato dalla corte di Palermo, mentre dalla sentenza di primo grado, che pure aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, non risultava la ricorrenza di tentativo punibile, in assenza di qualunque traccia attestante intenzioni furtive. Secondo: mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dai tabulati dell'utenza telefonica mobile del prevenuto, da cui sarebbero risultate le celle agganciate il giorno del fatto.
Terzo: vizio di motivazione sul punto della ritenuta contraddittorietà tra le dichiarazioni del BA e della NE (il primo aveva dichiarato di essersi allontanato dal posto di lavoro perché affetto da colica renale, la seconda che lo stesso l'aveva accompagnata in una serie di spostamenti), ben potendo la patologia essere stata momentanea. Inoltre la corte aveva illogicamente tratto dalle dichiarazioni del responsabile del cantiere dove BA lavorava, la prova che il giorno del fatto questi non si trovasse al lavoro, pur dando atto che tali dichiarazioni erano approssimative, e senza contare l'illogicità dello spostamento da Roma in Sicilia per sole 24 ore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della NE è fondato nei limiti seguenti.
1.1 Ricorre la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., comma 2. Gli interventi della corte costituzionale su tale norma hanno esteso l'esimente alle false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi avrebbe dovuto essere informato della facoltà di astenersi dal renderle ex art. 199 cod. proc. pen., e quindi anche dai conviventi more uxorio dell'indagato o imputato (Corte Cost. 416/1996), che possono integrare favoreggiamento personale dichiarativo, sul rilievo dell'identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo di cui sopra, e della sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase del procedimento rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano. Del tutto incidentalmente si ricorda che l'estensione della causa di punibilità è stata, più di recente, allargata al caso di chi non avrebbe potuto essere obbligato a rendere le dichiarazioni o comunque a rispondere, in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) - a quello, realizzato da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono (Corte Cost. 75/2009). Nella specie poiché la NE, convivente del BA, rese dichiarazioni in data 1-2-2007 ai CC. della Stazione di Tivoli Terme (fornendo un alibi al predetto) senza essere informata della facoltà di astenersi dal rispondere, ricorre quindi, alla stregua di quanto sopra, la causa di non punibilità del reato di favoreggiamento personale ascrittole.
1.2 Il ricorso è invece infondato sotto il profilo della dedotta inutilizzabilità di tali dichiarazioni ai fini della configurazione del reato, dal momento che la patologia da cui sono affette non è l'inutilizzabilità - in quanto la prova non è stata assunta in violazione di un divieto stabilito dalla legge, ma soltanto senza l'osservanza delle formalità prescritte -, ma una nullità a regime, intermedio, che però risulta eccepita soltanto con il ricorso per cassazione, quindi tardivamente.
Mentre, quello del carattere mendace delle dichiarazioni rese dall'imputata ai carabinieri - che rende configurabile, anche se non punibile per quanto sopra, il reato di favoreggiamento - e della loro conseguente inidoneità a fornire un alibi al compagno, è argomento che sarà esaminato trattando il ricorso di quest'ultimo.
2. Il ricorso di BA è infondato e va disatteso.
2.1 Invano con il primo motivo si contesta la ricorrenza del tentativo di furto, per mancata indagine sulla sussistenza dei relativi elementi costitutivi da parte della corte palermitana. Premesso che la formula assolutoria adottata in primo grado era per non aver commesso il fatto, il che presupponeva la commissione del reato - in relazione al quale il correo De CA aveva tra l'altro optato per l'applicazione della pena su richiesta -, si osserva che la ricostruzione della vicenda condivisa nella sentenza impugnata, non lascia spazio a dubbi circa la configurabilità del tentativo, a fronte dell'arresto in flagranza, su segnalazione di un collaboratore del titolare dell'esercizio, del De CA in atto di sottrarre liquori ed alimenti, mentre il complice, identificato nel prevenuto in base a due riconoscimenti fotografici, si dava alla fuga.
2.2 Nè, a fondare la censura di mancata assunzione di prova decisiva, di cui al secondo motivo, sono state precisate le ragioni per le quali l'acquisizione dei tabulati dell'utenza telefonica mobile del BA avrebbe avuto rilevanza decisiva, dal momento che l'eventuale aggancio di celle diverse da quelle del luogo del reato, sarebbe stato inidoneo ad escludere la responsabilità, non essendo dimostrato l'uso di essa, il giorno del fatto, da parte dell'imputato.
2.3 Il terzo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio motivazionale, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che, nel caso in esame, ha ineccepibilmente indicato le ragioni della contraddittorietà tra le dichiarazioni del BA e della NE, il primo dei quali aveva dichiarato che il giorno del fatto si era allontanato dal posto di lavoro perché affetto da colica renale, la seconda che lo stesso, quel giorno, l'aveva accompagnata in una serie di spostamenti, contraddittorietà che smentiva la prova dell'alibi offerta dalla donna. Tale valutazione di contraddittorietà non è superata dal rilievo del ricorrente, meramente ipotetico ed assertivo, e comunque illogico perché in contrasto con l'id quod plerumque accidit, che tale patologia potesse aver avuto carattere momentaneo.
2.4 La corte ha fornito pure logica giustificazione dell'attendibilità della dichiarazione del responsabile del cantiere, secondo cui BA l'8-ll-2006, giorno del tentato furto, commesso in Sicilia - mentre il cantiere era in Guidonia, era rimasto assente dal lavoro, essendo tale dichiarazione confermata dal registro delle presenze e comunque anche dagli assunti dell'imputato e della NE. A nulla rilevava, quindi, che dal registro BA risultasse assente anche il 7 ed il 9, giorni nei quali, secondo il teste, aveva lavorato, ma egli non aveva registrato le giornate: ciò deponendo non per l'inattendibilità delle dichiarazioni, ma piuttosto per la tenuta approssimativa del registro delle presenze.
3, La sentenza merita quindi annullamento senza rinvio quanto alla posizione della NE, non punibile ex art. 384 cod. pen. mentre il ricorso del BA va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere non punibile la NE SA ex art. 384 cod. pen.. Rigetta il ricorso di BA EN che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012