(Intervento su istanza di parte).
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
[…] L'ente potrà partecipare al giudizio, solo su chiamata dell'Agente della riscossione e previa autorizzazione del giudice in osservanza dell'art. 106 c.p.c. […] Dunque la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all' art. 106 cod. proc. civ. , secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. […]
Leggi di più…[…] La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.
Leggi di più…(massima n. 1) Nel caso di chiamata in garanzia, il rapporto di connessione esistente tra la domanda principale e quella di manleva, consentendo il simultaneus processus ai sensi dell'art. 106 c.p.c., determina l'assoggettamento di tutte le parti dell'unico procedimento al principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state formate, […]
Leggi di più…[…] se convenuto (in giudizio) da uno dei danneggiati, mettendo a disposizione il massimale, dopo avere chiamato in causa tutti gli altri, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., al fine di ottenere la propria estromissione dal processo.
Leggi di più…[…] Più specificamente, tale orientamento reputa sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., senza la necessità della notificazione di una citazione, cioè di un formale atto di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., per essere la suddetta comunicazione idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. […]
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