Articolo 106 del Codice di procedura civile
Articolo 101Articolo 107
Versione
21 aprile 1942
Art. 106.
(Intervento su istanza di parte).

Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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