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24 ottobre 1989
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3 agosto 2017
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16 giugno 2023
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Art. 620. Annullamento senza rinvio 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;
a) se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;
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- 1. A. Nappi | La rideterminazione della pena nel giudizio di cassazione tra legittimità e meritohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 221.30573
[…] Nel sostituire la lettera l) dell'art. 620 c.p.p., l'art. 1 comma 67, l. 23 giugno 2017, n. 103, […] Quando si prospettino invece le condizioni previste dall'art. 620 lettera l) c.p.p. per una decisione di annullamento senza rinvio, la Corte di cassazione può in linea di principio esercitare il potere di rideterminare la pena, ove i dati di fatto significativi ai sensi dell'art. 133 c.p. risultino effettivamente individuati e accertati nella decisione impugnata e si tratti solo di valutarli ai fini dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p. […]
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Giurisprudenza • +500
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- annullamento senza rinvio·
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- art. 54 d.lgs. 274/2000·
- art. 620 cod. proc. pen.