a) se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;