Articolo 620 del Codice di procedura penale
Articolo 676Articolo 721
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
3 agosto 2017
>
Versione
16 giugno 2023
Art. 620. Annullamento senza rinvio 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente