Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
La determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta , o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività.
Commentari • 3
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Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2009, n. 26285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26285 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MONASTERO Francesco - Presidente - del 03/06/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2569
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 8022/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. VILLANI Alberico del foro di Avellino nell'interesse di Del Regno Rita, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, 6^ sezione penale, in data 16/9/2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. VILLANI Alberico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 settembre 2008, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 17 maggio 2006, dichiarati estinti per prescrizione i reati di falso di cui ai capi c) e d), rideterminava in anni due e mesi sei di reclusione la pena inflitta a Del Regno Rita per i residui reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La Corte territoriale respingeva le censure in rito mosse con l'atto d'appello, in punto di incompetenza per territorio, di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, di nullità del giudizio abbreviato per incompatibilità del giudice. Nel merito, la Corte, accertata la prescrizione dei reati di cui ai capi c) e d), confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai residui reati a lei ascritti e provvedeva a rideterminare la pena.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivo di gravame con il quale deduce:
a) L'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria C.V. per essersi il reato associativo realizzato nel territorio della circoscrizione di Avellino;
b) La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per incertezza del capo di imputazione, non risultando allegata nella richiesta di rinvio a giudizio per il procedimento principale la richiesta di rinvio a giudizio per il procedimento connesso;
c) Violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo si duole di motivazione illogica e meramente apparente, essendosi i giudici dell'appello limitati a richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza valutare le censure sollevate con i motivi d'appello;
d) Violazione dell'art. 133 c.p. e difetto della motivazione al riguardo, non avendo la Corte tenuto conto, ai fini della determinazione della pena, del ruolo secondario svolto dall'imputato in quanto la società, di cui era amministratrice, in realtà era gestito dal coimputato CI EO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la prima censura in punto di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria C.V., occorre rilevare che è principio consolidato, secondo la giurisprudenza di questa Corte che:
"Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante la competenza per territorio del Tribunale, e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione - trattandosi di reato permanente -, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio" (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 6648 del 18/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 203609;
Sez. 6^, Sentenza n. 26010 del 23/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229972).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, sia pure con una motivazione inesatta, poiché è in Maddaloni che l'associazione a delinquere si è manifestata per la prima volta all'esterno, incassando in finanziamento erogato dallo Stato. Del resto, qualora non sia possibile individuare con chiarezza il luogo dove l'associazione opera (come accade di norma quando l'attività viene compiuta in più luoghi), soccorre il criterio del luogo di consumazione dei reati - fine (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 45388 del 07/12/2005 Cc. (dep. 14/12/2005) Rv. 233359), che nel caso di specie è sempre Maddaloni.
Inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risulta confermata facendo ricorso al criterio dettato dall'art. 16 c.p.p. in materia di reati connessi, che radica la competenza territoriale secondo il criterio della gravità dei reati. Qualora non sia possibile identificare con certezza il luogo dove è stato commesso il reato più grave, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che occorre fare riferimento al luogo dove si è verificato il più grave fra i reati residui, statuendo che: "ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p., ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui." (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 17516 del 05/04/2001 Cc. (dep. 02/05/2001 ) Rv. 218684). L'eccezione del ricorrente secondo cui l'attività associativa sarebbe sorta e si sarebbe sviluppata nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Avellino, per cui non potrebbe avere ingresso il criterio del luogo di consumazione del reato - fine o del secondo reato in ordine di gravità, presuppone un accertamento in fatto, precluso in questa sede.
Ugualmente infondato è il secondo motivo in punto di nullità della contestazione per la mancata allegazione della richiesta di rinvio a giudizio relativa ad altro procedimento, sebbene la stessa fosse stata indicata come allegata nel capo di imputazione. Come ha esattamente chiarito la Corte territoriale, la mancata allegazione agli atti della richiesta di rinvio a giudizio relativo ad altro procedimento penale coinvolgente la medesima imputata, costituisce una mera irregolarità che non incide sui caratteri di determinatezza del capo di imputazione, in quanto in esso è indicato, con esattezza, il numero di ruolo del procedimento penale riferito. Pertanto l'imputata è stata messa in condizione di conoscere con esattezza i reati - fine indicati dal Pubblico Ministero, come rientranti nel programma criminoso dell'associazione per delinquere.
Per quanto riguarda il terzo motivo, è necessario puntualizzare - in conformità a principi acquisiti dalla giurisprudenza di questa S.C, - che la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado ad essa conforme, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. In tale prospettiva la motivazione per relationem della sentenza d'appello non è consentita quando si traduca nella mera ritrascrizione della motivazione di primo grado, che resta così non assoggettata alla doverosa revisione critica imposta dagli argomenti svolti dall'appellante; mentre è legittima quando sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello. Orbene è questo il tipo di argomentare dell'impugnata sentenza, giacché, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territoriale non si è limitata ad una supina adesione alla decisione del primo giudice, ma ha espresso le ragioni della sua conferma, dando conto dei motivi di impugnazione e delle argomentazioni ostative all'accoglimento degli stessi. In particolare la sentenza impugnata ha rilevato che le censure, in punto di merito, mosse con l'atto d'appello non contenevano elementi diversi da quelli già esaminati e respinti dal giudice del primo grado ed ha aderito alle conclusioni del primo giudice con ulteriori argomentazioni, mettendo in evidenza il ruolo effettivo svolto dall'imputato e le attività specifiche dalla medesima compiute nel quadro dell'attività truffaldino posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche (fol.3 e 4).
Parimenti infondato è il motivo concernente la misura della pena giacché, essendo state già concesse le attenuanti generiche, la motivazione della impugnata sentenza, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente respinto la tesi difensiva secondo cui l'imputata avrebbe agito come strumento inconsapevole nelle mani di altro concorrente nel reato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009