Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, per individuare il luogo di consumazione di un reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, deve farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si sia per la prima volta manifestato all'esterno, ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, quali elementi sintomatici dell'origine della associazione nello spazio, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris".(Fattispecie nella quale il criterio in oggetto è stato applicato dalla Corte con riferimento al reato di cui all'art. 291 quater, d.P.R. n. 73 del 1943, non avente natura di reato finanziario nonostante la sua collocazione in seno al testo normativo in materia doganale).
Commentari • 3
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Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2007, n. 35521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35521 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 06/07/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 811
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 17329/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trento;
ZO NI, nato a [...] il [...];
AR MA, nato a [...] il [...];
LE IP, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento in data 3/4/07;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MELONI V., il quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso del P.M., nei confronti del OL, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
l'inammissibilità del ricorso del OL, perché manifestamente infondato ed il rigetto dei ricorsi del TR e del EO, perché infondati;
Ascoltati l'Avv. ATTOLINI G., difensore del OL;
l'Avv. G. Lillo, difensore del TR e l'Avv. G. Aricò, sostituto processuale dell'Avv. V. Epifani, difensore del EO;
OSSERVA
Con ordinanza in data 8/3/07 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava a IO TR, LI EO e NI OL, indagati in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 291 bis e ter, nonché di contrabbando di tabacchi esteri lavorati e di sottrazione di essi all'I.V.A., la misura cautelare personale della custodia in carcere ritenendo sussistenti a loro carico gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli per i quali si procede. In sede di riesame il Tribunale di Trento, con ordinanza del 3/4/07, confermava la detta misura cautelare nei confronti del TR e del EO, mentre la revocava nei confronti del OL ritenendo che, pur essendo ravvisabili a carico dello stesso gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli, essendo egli incensurato, non vi fosse - per lui - concreto pericolo di reiterazione di fatti analoghi.
In particolare e per quello che in questa sede rileva, il Giudice del riesame riteneva infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai difensori degli indagati, affermando:
a) che, essendo il delitto associativo di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater compreso fra quelli indicati nell'art.51 c.p.p., comma 3 bis, la competenza per territorio ad investigare su tutti i delitti ipotizzati a carico degli indagati appartiene alla Procura Distrettuale avente sede presso il Tribunale del capoluogo del Distretto nel cui ambito si trova il Giudice competente;
b) che il delitto associativo di che trattasi, in quanto previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater, andrebbe considerato alla stregua di un reato finanziario per il quale dovrebbe essere applicata la regola di cui alla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21, in base alla quale la competenza per territorio andrebbe radicata nel luogo - Trento - in cui la P.G. lo ha accertato;
c) che anche a volere escludere l'operatività di tale criterio, la competenza territoriale, a mente dell'art. 8 c.p.p., comma 3, dovrebbe ritenersi spettare al Giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, permanente, associativo ed, a tal fine, dovrebbe essere considerato il luogo in cui il sodalizio criminoso è divenuto concretamente operante, iniziando la propria attività;
d) che, contrariamente all'assunto difensivo, tale sito non potrebbe essere localizzato in Brindisi, con conseguente competenza del Tribunale di Lecce, non potendo, all'uopo, essere considerati rilevanti ne' la circostanza che il co-indagato ZO RI avesse da quella città organizzato e prenotato il proprio viaggio in Indonesia, da dove proveniva il tabacco oggetto di contrabbando, non essendo essa idonea a dimostrare che colà l'associazione per delinquere si fosse costituita ed avesse iniziato ad operare;
ne' il fatto che il EO ed il TR, dopo essere stati nel Trentino per incontrare gli acquirenti della merce di contrabbando, il 15 Maggio e nel Luglio 2005, fossero rientrati a Brindisi dove risiedevano;
ne' le riunioni avvenute in casa del co-indagato NA PI fra il EO e TO RM, interessato all'acquisto della merce, non essendovi elementi per ritenere che dette riunioni costituissero la prima manifestazione esterna del sodalizio delinquenziale;
e) che, invece, andava considerato come i depositi utilizzati dall'associazione per custodire la merce fossero ubicati non nel Brindisino, ma nel Trentino (quello della Impex) ed in Piemonte (quello di RT Cagnasso);
f) che il primo luogo in cui si era manifestata l'operatività del sodalizio criminoso di che trattasi era stato Trento, dal momento che le sigarette estere sequestrate nell'Ottobre 2005 a bordo di un autocarro fermato, in autostrada, a Cassino, erano state caricate in quella città, presso il magazzino della Impex di ZO RI. Avverso l'ordinanza di riesame hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento e gli indagati sopra menzionati: il primo per lamentarne il difetto e l'illogicità di motivazione relativamente alla revoca della misura cautelare personale coercitiva nei confronti del OL e gli altri per denunciare violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza per territorio della Procura della Repubblica e del Tribunale di Trento.
In particolare, il P.M. ricorrente lamenta che il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli per i quali si procede sia stato escluso, nei confronti del OL, solo in considerazione della di lui incensuratezza, senza considerare la gravità dei fatti ascrittigli, la ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza, a carico dello stesso, in ordine al di lui inserimento nella associazione per delinquere con funzioni di capo ed organizzatore e la non episodicità dei fatti.
Gli indagati deducono, concordemente:
1. che erroneamente il delitto di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art.291 quater è stato considerato un reato finanziario al quale dovrebbe essere applicata la regola di competenza di cui alla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21 e non, invece, un reato contro l'ordine pubblico;
2. che la competenza territoriale, relativamente al delitto associativo di che trattasi, dovrebbe ritenersi radicata, alla luce delle norme contenute nell'art. 8 c.p.p., nel luogo in cui ha avuto inizio la relativa consumazione, vale a dire nel luogo in cui il sodalizio si è costituito e, nella fattispecie in esame, competente dovrebbe essere ritenuta la Procura distrettuale della Repubblica in Lecce;
3. che erroneamente sarebbe stato dato rilievo ai fatti ed alle circostanze evidenziati nella motivazione del provvedimento impugnato, non solo per lo scarso valore sintomatico di essi, ma soprattutto per la esistenza, in atti, di altri elementi, forniti anche dalla difesa e non valutati, come le diverse telefonate, partite tutte da Brindisi, segnatamente quella del 7/4/2005 per contattare la "Iscotrans S.p.a.", società di intermediazione dei trasporti sita in Genova e quella per prenotare il viaggio di RI in Indonesia, viaggio che sarebbe stato espressione della prima manifestazione all'esterno della struttura associativa, in termini di ideazione e programmazione dell'attività illecita ad essa riferibile;
4. che la loro ricorrente presenza a Brindisi avrebbe dovuto essere considerata quale elemento sintomatologico, rivelatore del fatto che il sodalizio criminoso, se esistente, si era costituito ed organizzato in tale città;
5. che, inoltre, l'avvenuto sequestro del carico di sigarette di contrabbando a Cassino avrebbe dovuto essere considerato come prima manifestazione, in tale luogo, della esistenza ed operatività dell'associazione criminale;
6. che anche a volere fare ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9 c.p.p., la competenza territoriale non andrebbe radicata a Trento, ma semmai a Genova e ad Alessandria, luoghi in cui è avvenuta parte dell'azione con lo sdoganamento della merce e la consegna del tabacco e sarebbe erronea l'affermazione del Giudice del riesame secondo cui nel caso di specie la competenza andrebbe stabilita con riferimento esclusivo al delitto associativo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal P.M., nei confronti del OL merita accoglimento, perché fondato.
In tema di esigenze cautelari la norma di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) si riferisce alla probabile reiterazione di reati "della stessa specie", che offendono cioè lo stesso bene giuridico, non già soltanto alla commissione dello stesso specifico reato per il quale si procede (v. conf. Cass. sez. 3, pen., 6/6/1997, Pirazzini e 4/11/2003, Corso).
La prognosi di pericolosità sociale di che trattasi, cui è ancorato il pericolo concreto di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli per i quali si procede, può ben essere fondata anche su fatti criminosi in corso di accertamento giudiziale, ivi compreso quello per il quale la misura cautelare viene adottata o mantenuta in vita, senza che ciò violi la presunzione di innocenza del cittadino non ancora raggiunto da sentenza di condanna passata in giudicato, trattandosi di giudizio incidentale, allo stato degli atti (v. conf. Cass. sez. 1, pen., 8/3/01, Coroneo;
sez. 6, pen., 20/02/2002, Fasheri e 21/11/2001, Russo;
sez. 3, pen., 19/4/2000, Borselli). Ai fini della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), i "comportamenti o atti concreti" da prendere in esame quali elementi rivelatori della personalità dell'imputato ben possono essere desunti anche dalle sole "specifiche modalità o circostanze del fatto" per cui si procede, dovendosi la norma anzidetta interpretare conformemente alla logica complessiva di un sistema che risulta caratterizzato, fra l'altro, dalla presenza dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, in base al quale la custodia cautelare in carcere non può essere disposta quando il Giudice ritiene che possa essere concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ipotesi - questa - per escludere la quale è sufficiente una valutazione prognostica negativa basata anche su uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., sicché sarebbe contraddittorio ammettere la possibilità di applicazione della più grave fra le misure cautelari sulla base del testè indicato giudizio prognostico negativo e poi pretendere che a detta applicazione non possa tuttavia addivenirsi in quanto lo stesso elemento posto a base di quel giudizio sarebbe da considerare insufficiente ai fini di una analoga valutazione prognostica prevista da altra norma, avente carattere generale, relativa a tutte le misure cautelari personali, anche a quelle meno afflittive della custodia in carcere (v. conf. Cass. sez. 1, pen., 18/1/2001, Martino). Il requisito della concretezza, richiamato dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), non si identifica con quello dell'attualità
derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime, favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo esso - al contrario - essere riconosciuto alla sola condizione che esistano elementi concreti sulla base dei quali possa ritenersi che l'indagato, verificandosene la occasione, possa commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, nell'accezione sopra specificata (v. conf. Cass., sez. 1, pen. 20/1/2004, n. 10347). Del resto, dalla sola assenza di precedenti penali non può automaticamente desumersi la mancanza di pericolosità sociale dell'indagato e, quindi, la non configurabilità dell'esigenza cautelare di che trattasi, dovendosi ritenere che questa possa essere desunta anche da uno solo dei due parametri di valutazione previsti dalla disposizione di legge, quello relativo alla specifica e concreta gravità dei fatti (v. conf. Cass. sez. 3, pen. 9/7/2001, Mangia e sez. fer. 22/8/2006, Gargano).
Nella fattispecie in esame il Tribunale, dopo avere motivatamente ritenuto esistenti, a carico del OL, gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli, ha revocato la misura cautelare personale coercitiva allo stesso applicata avendo ritenuto inesistente l'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli per i quali si procede solo in considerazione della di lui incensuratezza. Siffatta motivazione è sicuramente carente ed illogica perché non ha valutato gli altri parametri sopra indicati, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti del detto indagato, nel solo punto della ritenuta inesistenza di esigenze cautelari.
I ricorsi degli indagati sono destituiti di fondamento e, come tali, debbono essere rigettati, con conseguente condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Nella fase delle indagini preliminari ed in quella incidentale di riesame delle misure cautelari, la competenza va valutata allo stato degli atti, sulla scorta degli elementi già emersi, ferma restando la possibilità di rivalutazione nel corso ulteriore delle investigazioni.
In tema di competenza per territorio, per individuare il luogo di consumazione di un reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, deve farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si sia per la prima volta manifestato all'esterno, ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici dell'origine della associazione nello spazio, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris" (v. conf. Cass. Sez. 1, pen., 7/12/2005, rv. 233359 e sez. 6, pen., 9/6/2004, rv. 229972 e 1/8/2000, rv. 217561). Nella fattispecie in esame il Tribunale di Trento ha errato nel definire il delitto associativo di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, art. 291 quater, come reato finanziario, in quanto si tratta pur sempre di delitto contro l'ordine pubblico ed a nulla rileva la sua collocazione in seno al testo normativo in materia doganale. Da ciò discende che illegittimamente il Giudice del riesame ha fatto riferimento, per la determinazione della competenza territoriale, al luogo di accertamento del reato.
Il Tribunale, però, ha individuato la competenza in questione anche alla luce del criterio indicato nell'art. 8 c.p.p., comma 3 e, non avendo elementi di certezza circa il luogo nel quale l'associazione criminosa si era costituita ed aveva avuto inizio la consumazione del reato, ha fatto ricorso a criteri presuntivi, con riferimento al sito in cui il sodalizio criminoso si era inizialmente manifestato all'esterno in maniera univoca e concreta, palesando i primi segni della propria operatività ed, al riguardo, ha evidenziato, con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, come l'accertato carico della merce, sequestrata poi a Cassino, nel deposito della "Impex" gestito dal co-indagato ZO RI ed ubicato nel Trentino, fosse il primo segno concreto dell'operatività del sodalizio criminoso, mentre equivoci, a tal fine, erano da considerasi le telefonate partite dal Brindisino;
il ritorno di alcuni degli indagati a Brindisi, luogo di loro residenza e la prenotazione del viaggio del RI in Indonesia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE In accoglimento del ricorso del P.M., annulla l'ordinanza del Tribunale di Trento in data 3/4/2007 nei confronti di OL NI nel solo punto relativo alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame su di esse allo stesso Tribunale;
rigetta i ricorsi avverso la stessa ordinanza proposti dal OL, da IO TR e da LI EO e condanna gli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente decisione, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, al Direttore dell'Istituto penitenziario in cui il TR ed il EO sono detenuti.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007