(Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza).
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I Del giudice Sezione VI Del regolamento di giurisdizione e di competenza Art. 46 c.p.c. Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza. 1.Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.
Leggi di più…[…] Questo principio è supportato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che non è ammissibile il regolamento di competenza contro tali decisioni del Giudice di Pace, essendo previsto l'appello come unico strumento di impugnazione: “In punto ammissibilità, occorre osservare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 9178/24,33456/19) l'appello costituisce il mezzo di impugnazione necessario avverso la pronunzia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze dal giudice di pace ex art. 46 c.p.c.. […]
Leggi di più…[…] chiarendone la corretta interpretazione anche con circolari applicative al fine di evitare i rischi di provvedimenti di analoga natura. 3. Una presa di posizione ulteriormente ribadita L'Organismo Congressuale Forense ha in più occasioni manifestato la propria contrarietà all'imposizione di limiti e vincoli alla redazione degli atti giudiziari e ha mosso i propri rilievi nei confronti della disciplina dettata dal novellato art. 46 disp att. c.p.c. e del recente D.M. 110/23 chiedendo alle forze politiche e di governo un immediato intervento di modifica legislativa delle predette norme. […]
Leggi di più…[…] Tale disciplina non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace (v. art. 46 c.p.c.). […]
Leggi di più…[…] Pertanto, la sede di (OMISSIS), ai sensi dell'art. 46 c.p.c., avrebbe dovuto essere riconosciuta come una propria sede e quindi come luogo presso cui adempiere la prestazione, in quanto luogo in cui avevano svolgimento le attività amministrative e di direzione, deputato all'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici e ciò indipendentemente dall'eventualità di poter adempiere all'obbligazione assunta con il contratto di somministrazione mediante bonifico bancario o pagamento di bollettino postale, trattandosi di modalità di pagamento che non determina lo spostamento del luogo di adempimento. 2. […]
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