Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, uno dei quali riguardi il delitto di associazione per delinquere, reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata con riferimento al luogo in cui si é realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a, nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris". Qualora, invece, non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato né é possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA- Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo - finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati e informazioni riservati da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 45388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45388 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 4212
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 031435/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AY TA N. IL 24/04/1956;
avverso ORDINANZA del 25/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to FIORAVANTI Pietro, che difende il YA e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Nei confronti di AY ET - accusato di aver costituito, organizzato e diretto con numerosi appartenenti alle Forze di polizia il DSSA (Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo), cioè un'associazione finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati e di informazioni riservati accreditandola anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri - è stata emessa il 25 giugno 2005 dal gip del tribunale di Genova ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, confermata dal tribunale della stessa città con l'ordinanza qui impugnata (che è del 27 luglio 2005), emessa all'esito del giudizio di riesame da lui richiesto.
Lo stesso tribunale, peraltro, rigettava l'istanza di restituzione del compendio in sequestro, perché andava presentata allo stesso giudice che aveva ordinato e convalidato il sequestro, e riteneva altresì sussistenti i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'adozione della misura custodiale. Nel rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla difesa dell'indagato, il tribunale procedeva alla ricostruzione della vicenda nei suoi tratti essenziali, dai quali risultava che questa struttura per così dire "parallela" (qualificata associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p.) era sorta a seguito di una deliberazione adottata a Firenze, aveva dato i suoi primi segni di vita a Roma (dove era stato stilato l'atto costitutivo e dove datava la corrispondenza), era formata da più persone (per lo più esponenti delle forze di polizia) aventi residenza, dimora o domicilio in luoghi diversi ed operava in varie parti del territorio nazionale, dove erano stati peraltro consumati i vari reati-fine di usurpazione di funzioni pubbliche oggetto del programma criminoso (art. 347 c.p.). Secondo il tribunale, non essendo determinabile il luogo di consumazione del reato associativo (che è il più grave tra quelli contestati ed è quello che giustifica l'applicazione della misura cautelare) ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, doveva farsi riferimento alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p.. Scartato il criterio del luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione e quello del luogo di domicilio degli indagati (che è concretamente inoperante dato il loro numero), non restava che ripiegare sul luogo in cui aveva sede l'ufficio del Pubblico Ministero che aveva provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato, e cioè Genova.
Contro questa decisione ricorre il YA a mezzo del suo difensore, il quale si duole, sotto il profilo della illogicità manifesta della motivazione, che il tribunale del riesame abbia radicato a Genova la competenza territoriale del giudice chiamato ad occuparsi della vicenda de qua, anziché dichiarare l'invalidità di tutti gli atti compiuti dal gip, a partire dall'ordinanza custodiale. La difesa si riservava poi di esporre oralmente in camera di consiglio altre doglianze attinenti al difetto di gravita indiziaria, alla mancanza di una data di scadenza della misura coercitiva e alla mancata notifica al difensore degli atti depositati nella cancelleria del gip.
2. Il ricorso non è fondato.
Per quanto concerne la doglianza che tocca il tema della competenza territoriale in tema di reati associativi connessi a una serie di reati-fine, correttamente è stata ritenuta la competenza del giudice di Genova.
Ferma restando la sindacabilità in sede di legittimità dell'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare (cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo), per individuare il giudice competente per territorio al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 16 c.p.p., è necessario - nel quadro della disciplina della competenza per connessione e delle finalità di essa - far ricorso ai criteri generali dettati dagli artt. 8 e 9 c.p.p. Per cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, uno dei quali riguardi il reato di associazione per delinquere, essendo tale reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, vale a dire ove il sodalizio criminoso abbia cominciato ad operare, indipendentemente dal luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del programma criminoso. E ciò in quanto nel vigente sistema processuale la connessione costituisce un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, per cui vale la regola della perpetuano jurisdictionis (Cass., Sez. 1^, 8 maggio 2003, Femia;
Id., 9 gennaio 2003, Spino: Id., Sez. 1^, 10 dicembre 1997, n. 6933, Rosavic, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 529, p. 1162, secondo cui la competenza territoriale a conoscere un reato associativo, che è un reato di natura permanente, si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris). Sennonché, quando - come nel caso in esame - non è emerge con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o ha operato ne' è possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine (nella specie: usurpazione di funzioni pubbliche) perché essi risultano commessi in varie città italiane (Roma, Milano, Vigevano), correttamente trova applicazione l'art. 9 c.p.p., comma 3, indicato dal tribunale, radicando la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p., non essendo possibile applicare gli altri criteri suppletivi senza infrangere i principi attributivi della competenza nei caso di connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1 lett. a). È questo un criterio avente un carattere di estrema sussidiarietà, ma è anche l'unico che, in mancanza di altri criteri, consenta di salvare l'unitarietà del processo nei confronti di più imputati nel medesimo reato.
Gli altri motivi sono generici e mancano di qualsiasi concretezza. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005