Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 641.
(Insolvenza fraudolenta)
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
(Insolvenza fraudolenta)
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
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- 1. Insolvenza fraudolenta: l'adempimento integrale estingue il reato se disposto prima della condannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023 · 245.66368
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Giurisprudenza • +500
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- giurisdizione civile·
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- insolvenza fraudolenta·
- annullamento sentenza·
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- estinzione del reato·
- art. 641 cod. pen.·
- art. 573 cod. proc. pen.