Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2014, n. 53675
CASS
Sentenza 10 dicembre 2014

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In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; ne consegue che è da considerare "intraneus" - e non semplice "concorrente esterno" - il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell'associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati della consorteria, alla quale rende conto del proprio operato.

In tema di misure cautelari nei confronti di soggetti indagati di partecipazione ad associazione mafiosa, in assenza di elementi da cui risulti l'avvenuto recesso volontario dal sodalizio, la valutazione prognostica sfavorevole prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non è vinta dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, in considerazione delle accertate capacità relazionali che egli, ricoprendo le precedenti cariche (nella fattispecie prima di consigliere provinciale e poi di sindaco), aveva intrecciato nel mondo della politica e dell'amministrazione pubblica.

Commentari3

  • 1Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 418 - Assistenza agli associati
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di cui all'art. 418, che tipizza il delitto di assistenza agli associati, per effetto della clausola di sussidiarietà prevista dalla norma, può essere commesso solo da un soggetto che non è affiliato alla consorteria (Sez. 1, 58477/2018). La condotta astrattamente rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 418 è assorbita dall'art. 416-bis se prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei doveri solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il pactum sceleris (Sez. 6, 13085/2014). Il delitto di cui all'art. 418 ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si …

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  • 3La partecipazione penalmente rilevante ed il concorso esterno ex art. 416-bis c.p.
    Giacomo Garitta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La giurisprudenza si è interrogata a lungo sulle peculiarità della condotta di partecipazione penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 416 del codice penale. In particolare, il giudice di legittimità ha sottolineato che tale condotta sia riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio tale da far ritenere avvenuto il suo inserimento con carattere di stabilità e di consapevolezza soggettiva (Cassazione penale, sez. I, 12 dicembre 2014, n. 11008), tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2014, n. 53675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53675
Data del deposito : 10 dicembre 2014

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