a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento;
c) se uno o piu' imputati non sono comparsi al dibattimento per nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
d) se uno o piu' difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.