Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
>
Versione
16 giugno 2023
16 giugno 2023
Art. 18. Separazione di processi 1. La separazione di processi e' disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:
a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento;
c) se uno o piu' imputati non sono comparsi al dibattimento per nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
d) se uno o piu' difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento;
c) se uno o piu' imputati non sono comparsi al dibattimento per nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
d) se uno o piu' difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
Commentari • 81
- 1. Separazione dei processi penalihttps://www.studiocataldi.it/ · 382.74408
[…] Il giudice, però, può agire in tal senso solo in presenza di accordo delle parti (art. 18 c.p.p., comma secondo). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 434
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2015, n. 14112Provvedimento: […] Tra le richieste che il Giudice con l'ordinanza de qua respingeva vi era anche quella formulata dagli imputati TT LU e TT LE di sospensione del procedimento per messa alla prova degli imputati stessi in relazione ad alcuni dei reati a loro contestati. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli imputati, deducendo (ex art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento all'art. 464 quater c.p.p., comma 7) la violazione dell'art. 464 bis c.p.p. e ss., art. 168 bis c.p. e ss., art. 81 c.p., e art. 18 c.p.p.. Osserva la difesa dei ricorrenti che il […] c) la violazione dell'art. 18 c.p.p., lett. b), laddove la norma prevede la separazione dei processi nei casi di sospensione del procedimento;Leggi di più...
- ragioni·
- solo per alcuni dei reati contestati·
- legittimità·
- esclusione·
- sospensione con messa alla prova·
- fattispecie·
- estinzione (cause di)·
- reato