Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Ne consegue che integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal cd. "metodo mafioso", la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali in danno dei prossimi congiunti del debitore, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza di uno di essi ad una organizzazione malavitosa, in tal modo esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurare al creditore un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto, con corrispondente danno per il debitore, indotto ad accondiscendere passivamente alle avverse pretese senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici.
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Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell'agente, il diritto vantato. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 2 luglio – 1° settembre 2020, n. 24617 Presidente Gallo – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2014, n. 33870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33870 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
33870 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIO GENTILE Dott. N.Woll/2014 - Consigliere - EN GALLO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 4995/2014 - Rel. Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO -Est.- Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC IO N. IL 28/09/1951 avverso l'ordinanza n. 1055/2013 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 07/11/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
volito, per l'indageto, l'eve IO IO che ha chiesto l'eccoglimento bel in corso;
rilevata la regole rite legli evvisi di rito;
Udit i difensor Avv.; fe RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha sostituito nei confronti di AC RE la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. AC RE era stato sottoposto a cautela perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 629 c.p., aggravato ex art. 7 L. 203/1991, ovvero perché, in concorso con ZO LA, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringevano LI MI, mediante minaccia, a restituire a CA RE le somme precedentemente corrisposte a saldo del contratto di intermediazione stipulato, in data 9 luglio 2011, tra CA NI (figlio di CA RE) e la ER. In particolare, successivamente alla stipula del predetto contratto: CA RE intimava a LI MI il rimborso tutte le somme precedentemente corrisposte, con la minaccia che, in caso contrario, avrebbe "preso le palle di suo figlio MO e gliele avrebbe latte trovare fuori la porta" e, successivamente e in tempi diversi, minacciava telefonicamente di morte sia lui che i suoi familiari e lo terrorizzava rivolgendogli frasi del seguente tenore: "ti spezzo le gambe, non ti faccio più camminare, tu non sai con chi hai a che fare, non mi interessa nulla che tua moglie è ammalata di tumore perché se vengo a trovarti a Padova non risparmierò neppure lei;
ZO NG, su mandato di CA RE, contattava ripetutamente il LI per sollecitarlo alla restituzione delle somme versate dal predetto CA, rappresentandogli in modo allusivo che quest'ultimo faceva parte di una famiglia molto importante a Rosarno che lo avrebbe fatto ammazzare e che, pertanto. gli sarebbe convenuto corrispondergli quanto richiestogli anche se si trattava di somme non dovutegli in base agli accordi contrattuali: costringendo così LI MI ad effettuare, in favore di CA RE, tre vaglia postali emessi, rispettivamente, in data 16 marzo 2013. in data 21 marzo 2013 e in data 5 aprile 2013, per l'importo di € 500.00 ciascuno, conseguendo così un ingiusto profitto con altrui danno. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero rappresentando, con chiare modalità intimidatorie, da un lato, l'intervento di conoscenti e/o amici di origini calabresi e, dall'altro. la caratura criminale della famiglia di provenienza di CA RE, avvalendosi così della forza di intimidazione che scaturiva dal prospettare il coinvolgimento di soggetti potenzialmente appartenenti e/o vicini all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per CA RE. Reati commessi in Rosarno sino al 5 aprile 2013». Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: -629 c.p. -violazione degli artt. 273 c.p.p. 7 I. n. 203 del 1991 - 393 - c.p.: sarebbe illogico l'aver ritenuto attendibili sia le versioni della difesa (quanto alla genesi del rapporto contrattuale inter partes) sia quella della p.o. (quanto alle minacce estorsive ed alla loro entità); nulla avvalorerebbe la contestazione della aggravante di cui all'art. 7 cit., non potendo attribuirsi rilevo ad una passata ed ultradecennale frequentazione con qualche pregiudicato. In data 29 aprile 2014 sono stati presentati motivi nuovi, con i quali - sia pur all'esito di sedici pagine di deduzioni vengono riproposte le doglianze già costituenti motivo di ricorso. All'odierna udienza camerale, si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE APPLICATIVE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI 1. E' necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali.
1.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare 2 se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. IV, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237012). Considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 dell'8 luglio 1994, CED Cass. n. 198212), si è sottolineato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21 aprile 1995, CED Cass. n. 202002).
1.2. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo 3 "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
1.3. Deve aggiungersi che sarebbe inammissibile anche il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 2927 del 22 aprile 1997, CED Cass. n. 207759; Sez. I, sentenza n. 1786 del dicembre 2003 21 gennaio 2004, - CED Cass. n. 227110; Sez. II, sentenza n. 42408 del 21 settembre 2012, CED Cass. n. 254037), a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, (...), a concordare "pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziario>>.
1.4. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
2. Deve premettersi che l'assunto iniziale del ricorrente appare del tutto destituito di fondamento: la motivazione dal Tribunale del riesame (f. 3 ss.; f. 13 ss.) appare certamente non illogica, quanto alla ricostruzione della genesi della vicenda contrattuale sottostante alle vicende de quibus (si ammette, in concreto, che AC EN, figlio dell'odierno indagato, sarebbe rimasto vittima di una truffa contrattuale ordita in suo danno da IG CA, odierna p.o., fisiologicamente reticente in proposito), oltre che delle successive vicende, oggetto dell'odierno procedimento, ricostruite essenzialmente attraverso il racconto del IG, motivatamente ritenuto in parte qua attendibile. 4 Lo stesso indagato, a ben vedere, non nega di essere autore delle condotte delle quali è accusato non avendo, peraltro, in proposito dimostrato nei modi - di rito alcun travisamento- ma insiste nell'enfatizzare le pregresse condotte truffaldine del IG (come se lo legittimassero a qualsiasi tipo di reazione, il che non è), oltre che nel contestare la qualificazione dei fatti accertati quantomeno al livello di quella gravità indiziaria ad un tempo - necessaria e sufficiente nell'ambito del sub procedimento cautelare come estorsione in luogo che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. In ordine a tale ultimo profilo, il ricorso è ammissibile, pur se infondato.
2.1. E' necessario premettere che, a parere del collegio, i delitti di cui agli articoli 393 e 629 c.p. si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. II, sentenza n. 22935 del 29 maggio - 12 giugno 2012, CED Cass. n. 253192). Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorre, pertanto, che l'agente sia soggettivamente pur se erroneamente - convinto dell'esistenza del proprio - diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale (Sez. II, sentenza n. 12329 del 4. - 29 marzo 2010, CED Cass. n. 247228). Il collegio è consapevole dell'esistenza di un opposto orientamento, che valorizza, ai fini della predetta distinzione, la materialità del fatto (cfr., tra le altre, Sez VI, sentenza n. 32721 del 21 giugno 7 settembre 2010, CED Cass. n. 248169, per la quale Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all'autorità giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima, integra gli estremi del più grave delitto di estorsione>>), ma reputa tale orientamento non rispondente al dato normativo, poiché gli articoli 393 e 629 c.p. inequivocabilmente descrivono la materialità degli elementi costitutivi dei reati de quibus in termini identici, evocando i medesimi concetti 5 di violenza>> o minaccia>>, senza alcun riferimento al "quantum" di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente. E, d'altro canto, c'è un ulteriore dato normativo a quanto risulta fin qui ingiustificatamente trascurato dalla giurisprudenza: invero, sia l'art. 393, comma 3, c.p. che l'art. 629, comma 2, c.p. (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'art. 628, comma 3, n. 1 c.p.) prevedono che la pena è aumentata se la violenza o minaccia è commessa con armi>>. Il riferimento appare decisivo, atteso che, a parere dell'orientamento che qui si contesta, la violenza o minaccia alla persona commessa con armi, all'evidenza di particolare gravità, in ipotesi (in relazione all'arma adoperata: ma la circostanza aggravante speciale de qua non legittima distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco) sproporzionata rispetto al fine, e comunque sempre tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima (secondo l'id quod plerumque accidit, disarmata), dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per legge, non è. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono, pertanto, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stato il livello di intensità o gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 51433 del 4 19 dicembre 2013); alla speciale veemenza della comportamento violento o minaccioso potrà, al più, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, null'altro. Va, conclusivamente, ribadito il seguente principio di diritto, già affermato da questa Sezione (sentenza n. 705 del 10 gennaio 2014, CED Cass. n. 258071: I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In 6 motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione aggravato dall'uso di armi)>>.
2.2. Nel caso di specie, peraltro, pur dovendosi escludere la possibilità di attribuire ai fini della qualificazione giuridica dei fatti come provvisoriamente - accertati decisivo rilievo all'entità delle minacce rivolte in danno della p.o., sarebbe inaccoglibile la pretesa (desumibile in particolare dalle argomentazioni esposte nei motivi nuovi, e che sembra essenzialmente rifarsi ad un recente precedente di questa sezione, che il collegio condivide, se correttamente interpretato), di ricondurre tutte le vicende del genere di quelle in oggetto alla fattispecie di cui all'art. 393 c.p.
2.2.1. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, non può non considerarsi che gli indagati hanno dimostrato una forma intimidatoria rilevante, tipicamente mafiosa che induce il Collegio a riportare tutta la complessiva condotta nell'ambito della fattispecie estorsiva, confermando la ricostruzione giuridica operata dal GIP. Elementi cui ancorare tale argomentazioni sono costituiti non solo dalla deliberata volontà degli indagati di raggiungere il proprio obiettivo (anche considerato nella loro ottica legittimo), quale la restituzione della somma versata di 15000 euro, con modalità eccessive che esulano da ogni, anche minimo ricorso, agli strumenti di accordo pacifico o giudiziale e che si spingono tino all'evocazione non solo del male maggiore per le persone offese (la morte) ma anche al probabile intervento a sostegno di una consorteria criminosa mafiosa, in grado di sostenere le pretese. che per le loro intimidatorie e sproporzionate, modalità appaiono certamente ingiuste nei confronti del IG e della di lui famiglia. L'attività posta in essere dagli indagati, tra cui l'odierno ricorrente, pertanto. integra gli estremi del reato di estorsione continuata, trattandosi di una condotta strumentale al conseguimento di un ingiusto profitto. Del resto, per come sopra rilevato, l'esame della scrittura privata stipulata, in data 9 luglio 2011, tra CA NI (figlio di CA RE) e la ER Italia, il cui contenuto era volutamente generico, porta il Collegio a considerare, per come anche l'atto dal GIP, il corrispettivo di € 15.000, previsto in favore della suddetta società in alcun modo condizionato dalle successive vicende inerenti la gestione dell'impianto di distribuzione essendo convenuto esclusivamente per retribuire l'attività di intermediazione ed assistenza dalla medesima svolta 7 nell'individuazione dell'impianto e nella stipula del contratto con la società petrolifera. La richiesta dell'integrale restituzione della somma di 15.000, da CA RE complessivamente corrisposta al LI in esecuzione del citato contratto di intermediazione, costituisce pertanto una pretesa indebita, espressa anche in modalità tali che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, inducono il Collegio a ritenerla sussunta nella fattispecie contestata di estorsione».
2.2.2. Trattasi di argomentazioni solo in parte condivisibili. Invero, il Tribunale sembra evocare la problematica civilistica del se, e in che termini, spetti al mediatore la provvigione nei casi in cui il contratto si riveli poi affetto da una causa di invalidità; tuttavia, nel caso di specie, se è vero che il IG pose in essere raggiri ed artifici per far concludere a EN AC il contratto al fine di percepire l'importo stabilito per la mediazione, appare evidente che il predetto AC, rimasto vittima di una vera e propria truffa contrattuale, avrebbe certamente il diritto a vedersi restituire l'intero importo versato in esecuzione di un contratto che com'è tipico della - c.d. truffa contrattuale -, in difetto dell'inganno del quale era rimasto vittima non avrebbe stipulato.
2.2.3. Peraltro, correttamente, infatti, il Tribunale del riesame ha valorizzato, quali indici del dolo di estorsione, una serie di elementi invero inequivocabili. Invero, le minacce: erano state formulate in danno della p.o. non dall'interessato (EN AC), ma da terzi estranei al rapporto obbligatorio de quo (il padre IO e LA ZO); - riguardavano non il truffatore-debitore CA IG, ma terzi a loro volta estranei al rapporto obbligatorio de quo, ed ignari (il figlio MO - le cui palle l'indagato si era ripromesso di far ritrovare al IG fuori la porta di casa -; la moglie, pur ammalata di tumore e ciononostante minacciata di morte); erano state formulate con metodo mafioso (per modalità, contenuto ed evocazione dell'appartenenza di IO AC ad una famiglia malavitosa molto importante in Rosarno) 8 E' pur vero che, di volta in volta, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ritenuto di per sé non incompatibile con il reato di cui all'art. 393 c.p. il fatto che la condotta illecita fosse posta in essere da terzi estranei al rapporto obbligatorio sottostante, ovvero in danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio sottostante, ma nel caso di specie le predette circostanze - entrambe concorrenti -, se valutate tenendo conto, come osservato dal Tribunale (f. 15 ss.) della portata delle minacce che, per come dichiarato in modo credibile dalla persona offesa e riscontrato, si sono estrinsecate in forma tale, attraverso l'evocazione di una famiglia calabrese delinquenziale di tipo mafioso, da incutere una forza intimidatoria che va al di là del recupero di somme sulla base di un preteso diritto>>, appaiono costituire indici inequivocabili del dolo di estorsione, ovvero della coscienza e volontà di coartare irresistibilmente la volontà della p.o., onde vincerne ogni possibile resistenza, inducendola a non avvalersi degli ordinari rimedi civilistici (ovvero a non contestare in alcun modo l'avversa pretesa, a non formulare eccezioni né domande riconvenzionali) e ad accondiscendere supinamente alle avverse pretese. Ciò integra per i soggetti agenti il profitto indebito, e per la p.o. il danno ingiusto, richiesti dall'art. 629 c.p. Va, in proposito, formulato il seguente principio di diritto: Integra gli estremi dell'estorsione (e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone), aggravata dall'aggravante del c.d. "metodo mafioso", la condotta consistente in minacce, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio sottostante, ed in danno di terzi congiunti del debitore, a loro volta estranei al rapporto obbligatorio sottostante, quando le minacce siano particolarmente gravi (la moglie del debitore, ammalata di cancro, era stata ciononostante minacciata di morte;
il figlio, di gravi lesioni agli organi genitali) e si siano estrinsecate attraverso l'evocazione dell'appartenenza di uno degli indagati ad una famiglia calabrese delinquenziale di tipo mafioso, in tal modo esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurare al creditore un profitto ingiusto con danno del debitore (indotto ad accondiscendere supinamente alle avverse pretese, senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici, ovvero a non contestare in alcun modo l'avversa pretesa, ed a non formulare eccezioni né domande riconvenzionali), senz'altro 9 esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto>>.
2.2.4. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., il Tribunale ha posto in rilievo numerosi indici, tra i quali appaiono sufficienti a legittimare la contestazione le modalità ed il contenuto delle minacce rivolte ai congiunti del debitore (di morte e di amputazione di arti vitali, secondo una dinamica motivatamente ritenuta tipicamente mafiosa), oltre che l'evocazione dell'appartenenza di IO AC ad una famiglia malavitosa molto importante di Rosarno.
3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza camerale 6 maggio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio BeltraSpetta IO Gentile IO Sutale DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 1 LUG 2014. OLCA S N E TILLOMANGELLERBE B B U S Claudia Planelli T R O C 10