Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 2
In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appello senza ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un certo fatto - avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l'imputato fosse un riciclatore per conto di un dato gruppo - non esiste, perché detto collaboratore non ha mai formulato tale affermazione. La S.C., in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che tale vizio, concernendo l'esistenza di una prova dal carattere dirimente per la decisione, rientra nel sindacato di legittimità, in quanto dà luogo ad una manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame).
In tema di confisca obbligatoria - disposta, ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - ai fini della valutazione della sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata i termini di raffronto dello squilibrio sono indicati dalla suddetta previsione, alternativamente, nel reddito dichiarato al fisco e nella attività economica dell'imputato, chiaro essendo che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto contrastante con il dato documentale. Tuttavia, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 12 sexies, qualora l'imputato dimostri in modo serio la titolarità di un'attività economica che superi di fatto l'immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento, anche considerato che la previsione in questione richiede che si tratti di beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza, con la conseguenza che sulle giustificazioni fornite dall'interessato deve essere fornita puntuale e adeguata motivazione.
Commentari • 39
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39048 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/09/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 1853
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 031526/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AV ET, N. IL 12/05/1973;
2) AD DO, N. IL 13/11/1959;
3) DE IS IN, N. IL 26/07/1968;
4) NI AN, N. IL 06/05/1974;
5) RA BE, N. IL 31/05/1980;
6) LI IS, N. IL 08/03/1971;
avverso SENTENZA del 07/11/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Rella per OR e De TI;
AR per OR;
TR per MU, IN per AV. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per Cassazione:
1) AV NT, 2) RA SN, 3) DEIS MA, 4) LI Edison, 5) AD RE, 6) NI EA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 7 novembre 2005 con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Gip di Lecce all'esito di giudizio abbreviato:
- nei confronti della prima, accusata di concorso in riciclaggio aggravato ex art. 110 c.p. e art. 648 bis c.p. e D.L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso fino al dicembre 2000 (capo 1), veniva esclusa la aggravante contestata e rideterminata la pena, con conferma anche della confisca di taluni dei beni sequestrati a suo carico;
il riciclaggio ritenuto aveva ad oggetto i proventi delle attività delittuose poste in essere dal sodalizio mafioso capeggiato dal cognato EZ IU, proventi utilizzati per acquistare la pizzeria "La tana delle iene" e la masseria "Ussano";
- nei confronti del secondo, accusato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo c) e codetenzione aggravata di sostanze stupefacenti ex D.P.R. citato, artt. 73 e 80 (capo d), commessi nel maggio 1999, veniva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato associativo (capo c), per precedente giudicato mentre, in relazione al residuo reato veniva riconosciuta la continuazione con la condanna inflitta attraverso precedente sentenza del 2004;
- nei confronti del terzo, accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (capo e) e concorso in riciclaggio aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo i) commessi fino al novembre e dicembre 2000, confermava la sentenza di condanna e la confisca dei beni;
- nei confronti del quarto, accusato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo c) e detenzione di sostanze stupefacenti ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, commessi nel maggio 1999 (capo d), si dichiarava non doversi procedere in ordine alla ipotesi associativa per precedente giudicato e si rideterminava la pena;
- nei confronti del quinto, accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. fino al novembre 2000 (capo e), la sentenza di condanna di primo grado veniva confermata assieme alla misura di sicurezza patrimoniale;
- nei confronti del sesto, accusato di detenzione aggravata di sostanze stupefacenti ex citato D.P.R. artt. 73 e 80 (capo d) commesso il 30 novembre 2000, veniva soltanto ridotta la pena. AV deduce:
violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione. La Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, avrebbero ignorato il fatto che dei cinque beni della imputata originariamente sottoposti a sequestro (una masseria, una pizzeria, quote societarie, una abitazione e una autovettura, ben tre (abitazione, quote e autovettura) le erano stati restituiti dai giudici nella fase delle indagini preliminari perché ritenuti di lecita provenienza: sicché l'utilizzo di tali ultimi beni come indizio della responsabilità per il reato contestato, sarebbe il frutto di una evidente illogicità della motivazione.
Ulteriore vizio di motivazione sarebbe nel fatto che, con riferimento al residuo immobile costituito dalla pizzeria, la AV è stata ritenuta responsabile di aver agevolato il riciclaggio di denaro sporco appartenente al EZ mentre la sorella di costui, EZ IA, originariamente tratta in arresto perché artefice della operazione, era stata scarcerata per mancanza di indizi dal Tribunale del riesame.
In relazione all'acquisto della masseria, poi, il reato sarebbe ritenuto integrato mentre in altra sentenza (Tribunale Lecce dell'8 maggio 2000 richiamata a pag. 4 della sentenza impugnata e contestata nei motivi di appello) si sarebbe giunti ad una conclusione del tutto liberatoria per la AV.
Tanto si eccepiva anche in riferimento alla confermata confisca dei beni;
vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato. La intestazione dei due beni non costituirebbe prova della sussistenza del dolo del reato e cioè della consapevolezza della provenienza illecita del denaro con cui si sono perfezionati gli acquisti. Anzi tutta la sentenza, basata sul rilievo che la AV fu una mera prestanome, accredita proprio la testi contraria e cioè quella della non consapevolezza.
vizio di motivazione sulla omessa concessione del beneficio della non menzione.
MU (nelle more, secondo quanto riferito dal difensore, espulso dal territorio dello Stato) deduce:
- nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento su una utenza ad esso in uso. In particolare il decreto autorizzativo del Gip in data 2 giugno 1999 e i successivi decreti di proroga sarebbero fondati su una motivazione inadeguata, costituita, per il primo dal richiamo alla richiesta del P.M. o addirittura della P.G. e per i secondi dalla mera allegazione cartacea della richiesta del P.M. Parimenti inadeguata sarebbe la motivazione del decreto con cui il P.M. ha disposto l'ascolto da impianti esterni alla Procura;
- vizio di motivazione quanto al capo d).
La Corte territoriale si è limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado, a sua volta redatta mediante rinvio per relationem alla ordinanza di custodia cautelare, che concerneva una serie di altri fatti anche privi di rilievo penale. Sarebbe sfuggito che altre circostanze (rapporti con RA, AJ e Lo AS) hanno costituito già oggetto di un precedente giudicato o (rapporti con AP) sono stati giudicati privi di rilievo dal Tribunale del riesame.
In secondo luogo il capo di imputazione sub d) conterrebbe un preambolo del tutto generico prima della formulazione della accusa vera e propria, relativa ad un fatto di acquisto di droga da tale AN Maurizio, previo coinvolgimento nell'affare anche di tali OB e MA. La droga, trasportata da AP IL, non è rimasta accertata ne' quanto alla natura ne' alla quantità, sicché macroscopicamente ingiustificata sarebbe la confermata sussistenza della aggravante ex art. 80.
A ciò va aggiunto che tale generica accusa è pure in contrasto con le emergenze evidenziate dal PM nella propria memoria. Dal punto di vista probatorio non è affatto logica l'attribuzione alle frasi intercettate - del tutto generiche sulla necessità di incontri e di affari in corso - di significati attinenti al reato contestato e in particolare al traffico di droga.
- mancanza della motivazione sulle 1) modalità di determinazione della pena, fissata senza dare conto dei numerosi elementi di fatto, pure evidenziati nei motivi di appello, ed atti a giustificare un computo sicuramente più favorevole;
2) sulla mancata concessione delle attenuanti generiche;
3) sull'aumento per la continuazione, aumento determinato in termini assai più sfavorevoli di quanto effettuato dal giudice del precedente giudicato relativamente ai reati satelliti;
4) errore nella individuazione del reato più grave che sembrerebbe essere quello oggetto del presente procedimento aggravato ex art. 80.
De TI deduce:
- la inutilizzabilità della prova costituita dalla chiamata di correo di NC FR, del 31 luglio 2002, inutilizzabilità ex art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, già eccepita con i motivi di appello. La Corte avrebbe omesso di analizzare la attendibilità intrinseca del dichiarante e poi quella estrinseca, mancando la indicazione dei riscontri.
La prima difetterebbe per essersi, il NC, spinto a collaborare per ricavare personali benefici processuali. Egli avrebbe riferito circostanze generiche e apprese soltanto de relato, non conoscendo direttamente il De TI. Non avendo il NC riferito la fonte delle sue conoscenze, deve altresì ritenersi che egli abbia riferito "voci correnti" di cui è vietata l'utilizzazione dall'art. 191 c.p.p.. Del tutto priva di riscontri sarebbe poi l'accusa formulata dal NC nei confronti del De TI, e cioè l'essere divenuto quest'ultimo, da vittima che era del gruppo criminale facente capo a EZ IU, il porta-ordini del medesimo EZ quando questi era stato tratto in arresto in Olanda. Ebbene, gli elementi di riscontro indicati dalla Corte (due viaggi effettuati dal De TI in Olanda, nel luglio ed agosto 2000, presso il carcere ove era detenuto il EZ e il contenuto di intercettazioni) in realtà dimostrano solo che gli incontri e i contatti ci furono ma non anche che ebbero la funzione e lo scopo indicati dalla accusa.
Inoltre in quei viaggi il De TI accompagnò familiari del EZ per mera Cortesia e non avrebbe avuto senso logico che a portare gli ordini del primo fosse il ricorrente - estraneo fino a quel momento - piuttosto che i familiari.
La telefonata del 14 ottobre 2000, citata in sentenza, sarebbe priva di valenza indiziaria perché riferentesi ad un ulteriore incontro del De TI col EZ mai avvenuto, come accertato dal giudice di primo grado.
In relazione alla accusa di riciclaggio, la violazione di legge processuale (art. 603 c.p.p.) per non avere, la Corte, ammesso alcuni testi e la produzione di una consulenza tecnica di parte con i relativi allegati, volti, i primi, a dare prova della omessa contabilizzazione di incassi realmente effettuati e, la seconda, a fornire una ricostruzione degli investimenti effettuati dal De TI oltre che della provenienza delle somme utilizzate;
in relazione alla accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, il vizio di motivazione sulla prova della appartenenza del De TI ad una fazione della Sacra Corona unita e cioè ad una associazione criminale di stampo mafioso piuttosto che semplice. Altra sentenza del Tribunale di Lecce aveva già escluso, in riferimento ad ulteriori operazioni, il carattere mafioso della associazione capeggiata dal EZ IU.
Non vi sarebbe ne' prova ne' motivazione poi sulla partecipazione del De TI ad una simile associazione, sulla qualità del suo apporto causale (essendo emerse mere frequentazioni con partecipi a tale sodalizio), sulla sua consapevolezza. Il NC nulla ha riferito al riguardo;
In relazione ancora alla accusa di riciclaggio, sarebbero state oggetto di travisamento le accuse di NC nella parte in cui ha incluso il De TI tra le vittime del sistema usurario messo su dal gruppo del EZ e da quello proprio: non risulta, cioè, che egli abbia anche formulato le conclusioni ulteriori ritenute dalla Corte e cioè che egli fosse diventato, da usurato, prestanome della organizzazione e solo formale titolare di due ristoranti e una pizzeria.
Sul punto è stata enfatizzato l'elaborato della dott.ssa Frappi riguardante la sproporzione tra i beni intestati al De TI e il reddito da lui dichiarato: tale elaborato, infatti, verte su elementi rilevanti ai fini della confiscabilità dei beni ex L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, misura che a sua volta deve avere come presupposto la condanna per riciclaggio, mentre nel caso di specie la prova di tale reato anziché precedere quella dei presupposti per la confisca, si sostanzia in essa.
Nè una simile sproporzione può costituire elemento di riscontro alle accuse del NC, poiché risulta del tutto trascurata la eventualità che sia stata posta in essere dal De TI, una attività di per sè lecita ma in evasione fiscale. Sul punto, la consulenza tecnica di parte era indicativa di tutti i movimenti dei conti correnti a lui riferibili e delle modalità di costituzione delle provviste bancarie in relazione alle attività commerciali da esso svolte. Per converso, l'accertamento eseguito dalla PG riguarda solo i dati formali e cioè i bilanci e le dichiarazioni fiscali. In particolare, con riferimento al ristorante Lord SI, l'accusa si è fermata al dato della mancata istituzione del libro giornale mentre altri registri, quali quello dei corrispettivi e degli acquisti avrebbero potuto fornire i dati contabili alla luce dei quali valutare la accusa;
considerazioni analoghe valgono in riferimento all'RG Pub cui peraltro il De TI aveva partecipato in modo limitato mentre altro socio, tale L. TO aveva apportato ingenti risorse finanziarie del tutto lecite e richiesto la distribuzione degli utili;
anche il terzo investimento, il ristorante Hiland Company, aveva fruito del finanziamento importante di altro socio, tale EO ed aveva prodotto rilevanti incassi, anche dopo il sequestro operato dalla autorità giudiziaria.
Ne consegue che non vi è prova della illecita provenienza dei beni ed altresì della loro sproporzione rispetto alla capacità economica del De TI, tenendosi anche conto del fatto che sul punto la giurisprudenza pone a carico dell'imputato non l'onere di una dimostazione rigorosa ma di prospettazioni meramente plausibili, (n. 1087 del 1998). Altrettanto decisivo è il fatto che il rapporto di proporzione non può arrestarsi al raffronto con le dichiarazioni dei redditi, in ipotesi anche infedeli, ma deve effettuarsi anche con la capacità economica del soggetto, prevista come parametro alternativo. Infine, la rilevanza della sproporzione si ha soltanto quando e se il soggetto accusato non abbia dato prova della lecita provenienza del bene (SS.UU. n. 920 del 2004). Aggiunge il ricorrente, richiamando le Sezioni unite, anche che la sproporzione tra i detti parametri deve essere, essa si, oggetto di rigoroso accertamento e non di approssimazioni ed in rapporto deve essere analizzatio con riferimento al singolo momento di introito di ciascun bene.
Quanto sopra è stato dedotto anche per contestare i presupposti della confisca;
violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 non essendo stata spesa alcuna argomentazione sulla finalità asseritamene perseguita in tale senso dal De TI;
il vizio di motivazione sulla entità della pena, sul diniego di attenuanti generiche e sull'aumento per la continuazione. Mancherebbe una valutazione calibrata sulla persona del De TI, dal ruolo comunque marginale e incensurato.
LI deduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla prova della individuazione di esso ricorrente. Con riferimento ai fatti del 1 aprile 1999 e dell'8 settembre successivo, si riconduce la utenza intercettata al ricorrente in modo apodittico. La sola conversazione utile, quella del 9 agosto, nella quale il ricorrente parla e fornisce il proprio indirizzo , ha contenuti estranei al reato;
- identico vizio sulla configurazione dei reati. Il reato del 1 aprile 1999, consistente nell'acquisto di 153 chili di marjuana dal OB anche tramite MA, in realtà ha trovato prova soltanto quanto al fatto che intervennero contatto tra MA e tale ON a proposito della cessione di merce poi non andata a buon fine, sicché è errato sostenere che il prevenuto ha acquisito la detenzione della droga o ha stipulato un accordo serio in tal senso. Anche il successivo reato dell'8 settembre (MA e LI detenevano una partita di droga che poi cedevano a CI) non si basa su alcuna conversazione intercettata mentre la conversazione del 19 settembre, citata in sentenza, è successiva al fatto e perciò scarsamente significativa. La stessa, peraltro, proprio in base alla interpretazione datane dalla Corte, ha una scarsissima valenza probatoria poiché dimostrerebbe un interessamento del prevenuto ("era interessato") ad una fornitura di droga non andata a buon fine per il prezzo troppo alto. - la condotta sopra descritta potrebbe al più valere come tentativo del reato contestato:
il vizio di motivazione sulla determinazione della pena, soprattutto in considerazione del proscioglimento dell'imputato dal capo c) e dell'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche nonostante il suo stato di incensuratezza;
il vizio di motivazione sui presupposti della espulsione dell'imputato ed in particolare della sua pericolosità;
OR deduce:
la nullità della sentenza di primo grado perché motivata per relationem con riferimento alla ordinanza cautelare e ai provvedimenti del Tribunale del riesame, senza alcuna dimostrazione delle ragioni della adesione del giudice a tali argomentazioni;
la inutilizzabilità, per violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e per le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso di De TI, della prova costituita dalla chiamata in reità di NC FR, resa l'11 luglio 2002.
Tali dichiarazioni, consistenti nella accusa rivolta al OR di imporre guardianie onerose alle discoteche del leccese, risultano in primo luogo contraddittorie fra loro dal momento che attribuiscono l'attività di estorsione ai danni di discoteche ora al gruppo CC ora a tale IN cognato di IU EZ, ma per conto del gruppo di esso NC, ora a tale colazzo. Le stesse dichiarazioni sono poco credibili in quanto attribuiscono al OR, anche in forza al comando dei Vigili del fuoco di Lecce, la condotta di minacciare i titolari delle discoteche che non volessero accondiscendere alle sue richieste, dell' intervento di controlli della autorità competente, minacce del tutto estranee alle strategie dei gruppi mafiosi.
Vero è invece che una delle attività del OR era quella di svolgere, attraverso una propria società, il servizio lecito di vigilanza per il quale veniva regolarmente retribuito e sul quale era caduto l'interesse del gruppo criminale del NC. -le analoghe dichiarazioni di altro collaboratore, il MA, sono parimenti intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri. Anzi i titolari delle discoteche indicate hanno negato qualsiasi pressione illecita.
- in relazione alla unica accusa elevata, quella di partecipazione ad associazione mafiosa, sono riformulate le stesse censure articolate nel terzo motivo di ricorso del De TI, con particolare riferimento alla mancanza di prova sull'elemento psicologico del reato. Il ricorrente piuttosto, aveva operato lecitamente nel ramo "security", tramite società regolarmente costituite (la Raffaele De Iaco Investigazioni;
la Alfa 999, con tale mazzo). In tale contesto sarebbe del tutto illogico attribuire rilievo indiziario, come fa la Corte territoriale, al fatto che il OR ricevesse compensi per i giovani inviati ad effettuare i servizi e poi li remunerasse con cifre inferiori agli incassi, secondo la normale logica imprenditoriale. La conversazione intercettata il 10 settembre 1999 tra mazzo e OR evidenzia, poi, soltanto preoccupazioni per la bontà del servizio reso. Lo stesso è a dirsi della conversazione del giorno dopo, citata in sentenza. Prive di valenza indiziaria sarebbero le telefonate del ricorrente con l'ex cognato EZ NO al quale non risultano essere mai pervenute somme provenienti dal OR. Parimenti incerto e vago è l'utilizzo a carico del OR di una sentenza nella quale si sarebbe dato atto del controllo della società Alfa 999 e delle sue illecite attività estorsive, da parte del clan CC. Sul punto restano le dichiarazioni del NC, peraltro prive di qualsivoglia riscontro. Comunque sarebbe rimasto indimostrato il modo col quale la attività del OR avrebbe rafforzato il vincolo associativo criminale di cui alla imputazione;
- il vizio di motivazione e la violazione di legge a proposito dei presupposti della confisca disposta ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. La provenienza dei beni è stata dimostrata e così risulta automaticamente provata la proporzione degli stessi con le capacità reddituali del soggetto, alla luce dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
- il vizio di motivazione sulla entità della pena che ha risentito anche della mancata concessione, immotivata, delle attenuanti generiche e di un aumento troppo alto per la continuazione, nonostante il ruolo marginale avuto dal ricorrente, la sua incensuratezza, l'attività di vigile del fuoco: elementi tutti tralasciati in un giudizio non personalizzato al riguardo. In udienza, l'avv. AR ha chiesto di produrre un documento attinente ad altro processo risoltosi favorevolmente per il OR. ET deduce:
- violazione degli art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b e art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c, in quanto l'accusa formulata a suo tempo dal P.M. era poco chiara e inadatta a consentire l'esercizio del diritto alla difesa, con conseguente nullità assoluta degli atti derivati. In particolare era stato contestato un episodio di cessione del 10 agosto 1999 mentre era stato riconosciuto colpevole di fatto del giorno seguente,11. Difetta poi in modo assoluto la specificazione della natura della droga oggetto della illecita condotta e del tutto incongrua al riguardo è l'osservazione del giudice secondo cui è stata comunque riconosciuta la pena relativa alla ipotesi meno grave, quella concernente la droga leggera. Irritale è la citazione, nel detto capo di imputazione, della ipotesi ex art. L. Stup., art. 74. Dalla quale il ricorrente è stato assolto.
- Nullità ex artt. 521 e 522 c.p.p. della condanna relativa al fatto dell'11 agosto 1999, mai contestato. La giustificazione addotta al riguardo dalla Corte territoriale, e cioè essersi trattato di un lapsus calami, contrasta col fatto che sono state utilizzate emergenze risalenti proprio alla data dell'11 agosto;
- Vizio di motivazione sulla interpretazione e concludenza a fini di prova delle intercettazioni telefoniche, nonostante fossero stati articolate contestazioni al riguardi nei motivi di appello. Le intercettazioni non danno prova della effettiva riferibilità della condotta del ricorrente alla detenzione di stupefacenti, tanto è vero che per acquisirla è stata disposta una perquisizione a seguito della intercettazione del 10 agosto, perquisizione con esito negativo. Altra intercettazione (dell'8 settembre 1999) di una conversazione del MA con CI è stata riferita ad una condotta del primo in concorso col ET, senza il minimo riscontro. - vizio di motivazione sulla determinazione della pena, lontana dal minimo edittale nonostante la assoluzione dal reato associativo e la incensuratezza del ricorrente.
ricorso della AV è fondato nei limitato senso che si indicherà.
Essa deduce vizi di motivazione, nella specie della manifesta illogicità, che invece non è dato apprezzare.
Il richiamo alla titolarità di beni che, originariamente sequestrati, sono stati in seguito restituiti alla imputata è contenuto in sentenza, ma non risulta in alcun modo funzionale alla illustrazione della sussistenza del reato contestato. L'elemento oggettivo, invece, è dedotto dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, le cui accuse, non contrastate da seri elementi contrari provenienti dalla imputata, sono state ritenute corroborate anche da altri elementi oggettivi quali il tenore di intercettazioni telefoniche e considerazioni di ordine logico. La evenienza, poi, che altra indagata dello stesso reato, e per la precisione la cognata EZ IA, sarebbe ritenuta non gravata da indizi al riguardo costituisce circostanza di fatto che questo giudice di legittimità non può apprezzare e che, anche soltanto dal punto di vista logico, non appare comunque tale da inficiare la tenuta della motivazione. Infatti non risulta indicata dalla ricorrente ne' emerge dalla lettura del capo di imputazione, la interconnessione logica tra le due posizioni tale, in ipotesi, da comportare che l'uscita dal procedimento dell'una implichi necessariamente la uscita anche dell'altra coimputata. È certo invece, perché non contestato, che la AV, a differenza della EZ, accettò di divenire intestatala dei beni. Circa il contrasto che si verrebbe a realizzare tra la condanna per riciclaggio attraverso l'acquisito della masseria, nel presente procedimento, e la assoluzione della AV, per lo stesso fatto, in altro processo concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Lecce dell'8 maggio 2000, confermata in appello, va poi osservato che effettivamente la questione è stata posta nei motivi di appello e la Corte territoriale non vi ha dato risposta diretta.
Tuttavia tale omissione non è destinata ad essere censurata da questa Corte perché il motivo di appello era stato formulato di per sè in modo inammissibile sicché quella inammissibilità, non dichiarata dalla Corte territoriale, può essere rilevata da questo giudice di legittimità in forza dell'art. 591 c.p.p., comma 4 (rv. 210904).
Ebbene, tale conclusione, nel caso di specie, discende dal principio per cui l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta non essendo sufficienti semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle (mass. cit.). Nei motivi di appello, viceversa, lungi dal prospettare la violazione del principio del ne bis in idem anche alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni unite nella sentenza Donati n. 34655 del 2005, ci si è limitati ad allegare semplicemente che la sentenza già emessa dal Tribunale di Lecce riguarderebbe un processo per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio, a carico sia della ricorrente che del marito, conclusa con la condanna solo di costui per il reato ex art. 416 c.p.. Ebbene, come detto, non sono affatto indicati i termini della presunta identità del fatto oggetto dei due giudizi ne' è stata eccepita nella sede processuale alcuna litispendenza, mentre, per converso, la diversità dei fatti emerge in modo sufficientemente evidente dalla circostanza che nel presente processo si persegue la AV per riciclaggio e, nell'altro, tanto sarebbe avvenuto per un reato associativo, sia pure avente come finalità, in ipotesi, fatti di riciclaggio. Diverse essendo le strutture dei due reati, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, non è chi non veda come la eventuale assoluzione della AV dalla fattispecie associativa possa valere ad introdurre, nel presente processo, la prova della sua estraneità dal reato in esame.
Va anche evidenziato che il vizio di motivazione di una sentenza, consistente nella manifesta illogicità della stessa, non può che essere tutto interno al processo preso in considerazione e non è certo configurabile, come vorrebbe il ricorrente, tra due motivazioni di sentenze di diversi procedimenti. D'altra parte l'eventuale contrasto fra giudicati sullo stesso fatto non è senza rimedio perché esso, quando ricorre per la medesimezza del soggetto e del fatto, è previsto e risolto, in bonam partem, dall'art. 669 c.p.p., comma 8. Del tutto inammissibile, ancora per la sua genericità oltre che per la sua manifesta infondatezza, è poi il motivo col quale si censura la conferma della confisca dei beni. Si tratta infatti di censura effettuata richiamando semplicemente le argomentazioni articolate per contrastare la ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio di denaro sporco, laddove la speciale misura di sicurezza patrimoniale applicata nella specie si basa sui parametri soggettivi e oggettivi del tutto peculiari ed autonomi previsti dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. L'eccepito vizio di motivazione sulla configurabilità dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio, in realtà non sussiste. Non vi è necessaria contraddizione logica tra il ritenere un soggetto mero prestanome di altro e, nel contempo, responsabile di una condotta con la quale ostacoli la provenienza delittuosa di somme di denaro, nella specie mediante reinvestimento dello stesso in un bene immobile.
Il prestanome è infatti colui che accetta di apparire formalmente titolare di posizioni giuridiche in realtà gestite da altri e ben può prestarsi inconsapevolemente;
ma può farlo anche del tutto consapevolmente, attraverso il suddetto espediente e quindi nella forma del concorso di persone ex art. 110 c.p. (che nella specie è stato contestato e ritenuto) consentendo ad altri (nella specie EZ IU) di avvantaggiarsi degli effetti del compiuto riciclaggio. Tale consapevolezza, che deve assumere la forma del dolo generico e consiste in ogni consapevole forma di "ripulitura" del denaro o dei valori provenienti da delitto, non è certo desumibile in re ipsa, come giustamente rimarca la ricorrente e deve esserne data prova tranquillante che però, ancora nella specie, è stata ricavata dagli elementi probatori sopra ricordati.
Basterà ricordare che nella sentenza di primo grado si argomenta in primo luogo della posizione di EZ IU, imputato assieme al fratello NO (questi, marito della AV, condannato nel presente procedimento) per il reato ex art. 416 bis, nella specie di una organizzazione di stampo mafioso dedita ad usura, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti;
sono state citate le dichiarazioni dello NO EZ, indicative di una piena conoscenza delle movimentazioni patrimoniali riferibili alla moglie della quale non riferisce autonomi fonti patrimoniali;
in terzo luogo sono citate le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a proposito del fatto che compito precipuo del EZ NO fosse quello di riciclare il denaro provento delle attività illecite della organizzazione e del fatto che la pizzeria sita in Castromediano, ossia proprio quella in discussione, fosse frutto di riciclaggio. Ne risulta priva di significativi salti logici la conclusione secondo ala quale la AV, risultata priva di apprezzabili mezzi patrimoniali, accettò di intestarsi le quote di tale attività come pure la masseria pacificamente poi gestita e ristrutturata dal IU per esigenze familiari proprie, con la consapevolezza di porre in essere una condotta di ripulitura di valori provenienti dal detto delitto, dovendosi anche tenere conto che non risulta neppure adombrata, in alcuna sede , dall'interessata la eventualità che il EZ IU potesse esserle apparso titolare di cespiti o mezzi patrimoniali acquisiti sulla base di una attività dichiarabile. La mancata concessione del beneficio della non menzione, effettuabile dalla Corte territoriale anche di ufficio ex art. 597 c.p.p., comma 5, non trova nella specie alcuna esplicita giustificazione pur in presenza del riconoscimento, invece avvenuto, del beneficio della sospensione condizionale della pena. Orbene, considerando che i due istituti sono basati su taluni presupposti comuni pur avendo finalità e ratio non identiche, il silenzio della Corte dovrà essere integrato con esame la questione e motivazione espressa sul punto (166645).
Il ricorso del MU può essere accolto solo in parte. Il primo motivo è inammissibile perché non sorretto da un dimostrato ed attuale interesse del ricorrente: ciò in violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 4. La questione della nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza di adeguata motivazione dei relativi decreti autorizzativi è stata infatti formulata relativamente al decreto del Gip in data 2 giugno 1999 e ad altri susseguenti, peraltro trascrivendo la analoga questione formulata dinanzi al giudice dell'appello.
Orbene, il ricorrente nulla ha dedotto in ricorso circa il rilievo della questione con riferimento alla impalcatura della motivazione contestata e cioè non ha evidenziato se e quali telefonate, rilevanti e centrali per la tenuta della affermazione di responsabilità dipendessero da uno o più dei decreti autorizzativi denunziati come illegittimi.
In assenza di tale specificazione, la censura risulta incapace di aggredire un passaggio motivo ben individuato della pronuncia ed il giudizio sollecitato alla Corte di Cassazione potrebbe cadere su decreti che reggono conversazioni del tutto estranee all'apparato argomentativo di cui i giudici di merito hanno fatto uso. Risulta, quindi, anche inammissibilmente frustrato il potere di questa Corte di saggiare la resistenza della motivazione, pure in assenza di elementi probatori in ipotesi inutilizzabili. Ma v'è di più.
L'esame della sentenza rende evidente che per la ipotesi di reato associativo ex L. Stup., art. 74., contestato come commesso anche in epoca successiva alla data dei decreti datati, il MU ha beneficiato, da parte del giudice dell'appello, di una pronuncia di improcedibilità per precedente giudicato (capo c) mentre la condanna è stata confermata solo in riferimento ad una delle fattispecie contestate sub d) e segnatamente a quella che si assume posta in essere il 10 maggio 1999, epoca come si nota ictu oculi, antecedente alla data di emissione dei decreti indicati in ricorso. Del pari antecedente è la data della conversazione utilizzata in sentenza per suffragare la ipotesi di reato (9 maggio 1999). Ne consegue che l'interesse che poteva sottostare alla formulazione della questione con i motivi di appello, risulta - senza dimostrazione del contrario, essere venuto meno per la modifica della posizione del MU determinata dal venir meno dello ius dicere su parte della imputazione a suo carico.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso agita una questione che non si rinviene dedotta in maniera esplicita e puntuale nei motivi di appello.
Nel merito si osserva comunque che in tema di motivazione per relationem campeggiano i principi generali sintetizzati dalla sentenza delle Sezioni unite Primavera del 2000, ribaditi dalle successive sentenze delle stesse SS.UU. Policastro, Gatto ed Esposito. Si tratta di motivazione ammessa dal nostro ordinamento e perfettamente legittima a condizione, tra l'altro, che faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio ad altro atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto al l'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. Che si sia trattato di una mera ripetizione del contenuto di provvedimenti cautelari del Gip o di ordinanze del Tribunale del riesame è affermazione del ricorrente che non trova riscontro nell'esame della sentenza, dalla quale risulta invece che proprio il richiamo a tali provvedimenti è avvenuto, si, ma con accettazione tutt'altro che acritica e con rielaborazione da parte del giudice, dei dati obiettivi tratti dai citati provvedimenti. Non trova conferma nella motivazione della sentenza impugnata l'ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui vi sarebbero state confusioni argomentative da parte del giudice dell'appello derivanti la tecnica di redazione della motivazione per relationem mediante rinvio alla sentenza di primo grado, a sua volta basata sul contenuto di provvedimenti emessi nella fase fluida delle indagini ma poi smentiti da successivi accertamenti.
Limitatamente alla imputazione residua sub d), nessuna citazione fuori luogo si rinviene, relativa ai rapporti con coimputati menzionati in ricorso e divenuti destinatari, a quanto si prospetta, di provvedimenti di vario segno (anche liberatorio) da parte di altre autorità giudiziarie.
Stando alla sentenza impugnata, il fatto di cui MU è ritenuto responsabile è quello risalente al 10 maggio 1999 che lo vede destinatario di un quantitativo di sostanza stupefacente trasportata dal coimputato AP e fornitagli dai coimputati OB, MA e AN.
L'imputazione, anche in presenza di una premessa riepilogativa di pressoché tutte le condotte rilevanti ex L. Stup., art. 73, contiene poi la descrizione della condotta di rilevanza penale, e consentendo la contestualizzazione della stessa nello spazio e nel tempo, non può definirsi generica ne' tale da impedire un valido esercizio del diritto di difesa.
Invero il ricorrente contesta sia la congruenza della interpretazione data alle conversazioni intercettate sia la possibilità di ritenere integrata la aggravante ex art. 80 L. cit. in assenza di prove sulla qualità e quantità della droga asseritamente oggetto della illecita condotta.
Sotto il primo profilo si osserva che l'orientamento ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte è quello secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (fra le molte, v. rv 232576). Nella specie i giudici dell'appello, hanno adottato una chiave interpretativa coerente con i canoni della logica. Rifacendosi anche alla sentenza di primo grado, hanno espresso l'avviso che le plurime conversazioni da essi valorizzate facciano riferimento ad una transazione avente ad oggetto una "vettura" ma sostengono motivatamente che il riferimento a tale oggetto sia solo convenzionale dal momento che è inserito in un contesto nel quale si citano anche circostanze di fatto e declinazioni di aggettivi che fanno trasparire la strumentalità del riferimento alla vettura, per sottintendere invece il commercio di un qualcosa di "illegale" e di "occultato" che è individuato nella droga, ossia nell'oggetto che costituisce l'interesse principale del ricorrente, già condannato per reati attinenti tale commercio. Sotto il secondo profilo si nota la fondatezza della questione, al pari di quelle residue sulla determinazione della pena, nei termini che si indicheranno. In realtà, prima ancora che di assenza di motivazione sul punto, deve parlarsi nella specie di mancata contestazione: al MU non è stata neanche contestata la aggravante ex L. Stulp., art. 80.
Tale circostanza aggravante speciale è menzionata nel preambolo del capo D) riguardante più imputati ma in esso si specifica che la contestazione dell'ingente quantitativo vale solo ove poi ripetuta ("ove indicata") nelle successive specificazioni riguardanti ciascun imputato. Ebbene, mentre nella contestazione riguardante il MU non vi è menzione di un quantitativo ingente ma solo di un quantitativo non meglio specificato di droga, invece in altre contestazioni (si veda quella riguardante OB o AN) la menzione del carattere ingente è presente. A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado il giudice dimostra di non considerarla, indicando come reato più grave quello ex art. 74, punito per il partecipe con pena edittale da 10 a 24 anni (a fronte del reato ex art. 73 punito con pena da 8 a 20 anni), laddove, se si fosse considerata la aggravante, in assenza di attenuanti portate in bilanciamento, la condotta più grave sarebbe stata quella ex artt. 73 e 80, con pena da 12 a 24 anni.
Tuttavia il giudice dell'appello, a pag, 30 menziona la circostanza aggravante speciale e sembra averla considerata nel computo della pena, determinata, quanto agli ulteriori criteri evocati nei motivi di appello (art. 133 c.p., art. 62 bis c.p.; art. 81 c.p.) in modo del tutto apodittico e onnicomprensivo in continuazione. Pertanto sul punto la sentenza va annullata con rinvio quanto alla determinazione della pena da parte della Corte che dovrà motivare al riguardo, attenendosi a quanto rilevato.
Il ricorso di De TI è parzialmente fondato.
Sul primo motivo si osserva che in tema di motivazione sulla attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia, autore di chiamata in reità de relato, le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Andreotti del 2003, hanno affermato che la chiamata in reità fondata su tale genere di dichiarazioni, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.
Questo collegio, aderendo in pieno al principio enunciato, non può non rilevare però che esso non trova applicazione nel caso di specie.
Nella sentenza impugnata si da risposta alle censure del ricorrente riportandosi alle dettagliate argomentazioni del giudice di primo grado (v. pag. 23 sentenza 1 grado) che il ricorrente critica con argomentazioni risultanti, in massima parte, la ripetizione di quelle poste a base dei motivi di appello: modalità che già di per sè alimenta, in base alla giurisprudenza costante di questa Corte, un profilo di insuperabile inammissibilità del motivo di ricorso per la assenza di specificità dello stesso in rapporto ad un individuato capo o punto della decisione impugnata. In più, nella sentenza impugnata si afferma, con valutazione di fatto che questa Corte non può sindacare anche per la assenza di puntuali censure del ricorrente sul punto, che difetta il presupposto di fatto del motivo di ricorso sulla attendibilità intrinseca del NC posto che le dichiarazioni del NC medesimo rese il 31 luglio 2002 non sono de relato.
Tutte le altre considerazioni sulle ragioni per le quali la attendibilità intrinseca del dichiarante dovrebbe essere esclusa si risolvono in censure di fatto che questa Corte non può apprezzare, essendole riservato, il sindacato, alla motivazione del giudice del merito e non sulla decisione da quello adottata a seguito della valutazione del materiale probatorio.
Circa la idoneità dei riscontri alla chiamata di correo, la censura del ricorrente è ancora una volta infondata.
L'elaborazione giurisprudenziale dei criteri di valutazione della chiamata in reità è giunta a ritenere che i necessari riscontri individualizzanti possono essere offerti anche da elementi di natura logica oltre che da un'altra dichiarazione, sia pure "de relato": la condizione è che tali elementi siano sottoposti ad un pregnante vaglio critico e consentano di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito (235801). È richiesto cioè un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa da quella costituita dal dichiarante, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo, (rv 230240).
Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondessero a tale nozione, la loro valenza confermativa costituirebbe oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento.
Nella specie il riscontro alla accusa di essere entrato a far parte del sodalizio di stampo mafioso capeggiato dal EZ IU, col ruolo di mantenere i contatti di questi con la organizzazione quando era stato tratto in arresto in Olanda è stato indicato nel fatto obiettivo delle visite in carcere effettuate dal De TI e di una successiva intercettazione telefonica dalla quale si evince la volontà del primo, manifestata alla compagna ON ER, di effettuare un altro incontro in carcere anche con De TI. Si tratta, com'è evidente, di elementi ai quali va riconosciuta la natura di idonei riscontri della chiamata perché collegano l'accusato alla condotta che si addebita come sintomatica della appartenenza alla associazione mafiosa, con l'aggiunta derivante da considerazione di carattere logico, effettuata nella sentenza di primo grado, che gli incontri non risultavano aver avuto altro possibile scopo che quello indicato dal collaboratore di giustizia. La censura del ricorrente secondo cui sarebbe stata omessa, dalla Corte territoriale, la valutazione di testimonianze di EO e EZ A.R. a proposito della effettiva e lecita ragione per la quale il De TI sarebbe stato coinvolto nei viaggi in carcere (accompagnatore come interprete) in realtà impinge su una omissione che non incide sulla tenuta complessiva della motivazione: infatti quelle testimonianze non sarebbero vai se a fornire una giustificazione a tutti i viaggi compiuti o da compiere da parte del De TI, ma solo ad alcuni.
Fondati appaiono invece i motivi concernenti, in relazione alla contestazione di riciclaggio aggravato, il presunto travisamento delle dichiarazioni del NC e la reiezione della richiesta di acquisizione della consulenza di parte oltre che delle testimonianze a difesa.
Fondato è anche il motivo riguardante il procedimento logico seguito per giustificare la integrazione dei presupposti per la confisca. La motivazione della sentenza sulla responsabilità per il reato ex art. 648 bis c.p. appare fondata, essenzialmente, su due elementi: 1) gli accertamenti di PG sulla situazione patrimoniale del De TI il quale sarebbe divenuto titolare di tre attività imprenditoriali nel settore della ristorazione negli anni '90 pur dichiarando al fisco un reddito imponibile irrisorio;
2) la chiamata in reita' di NC FR nel verbale del 19 agosto 2002, ove sarebbe affermato che il De TI, da vittima della usura praticata dal gruppo EZ, era divenuto prestanome di questi nella titolarità delle predette tre attività, frutto della attività di riciclaggio. Sul vizio di motivazione costituito dal travisamento della prova ci si riporta all'orientamento giurisprudenziale ormai largamente accreditato a proposito degli ampliati poteri di sindacato di questa Corte di legittimità per effetto della L. n. 46 del 2006. Questa Corte ha affermato che con ricorso per Cassazione non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 c.p.c., lett. e), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano. (235656). Nella specie la parte deduce, avendolo già dedotto in appello senza ricevere risposta, che una prova ritenuta rappresentativa di un certo fatto, e cioè l'avere il NC affermato che il De TI fosse un riciclatore per conto del gruppo del EZ, in realtà non esiste perché il collaboratore di giustizia non ha mai formulato una simile affermazione.
È indubbio che tale situazione, riguardando una prova dal carattere dirimente per la decisione, debba cadere sotto il sindacato di legittimità di questa Corte perché da luogo ad una manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame. La motivazione potrebbe cioè avere seguito un percorso irrituale per aver considerato fenomenicamente esistente una prova decisiva che invece non è stata mai acquisita. Ad analoga conclusione può pervenirsi, del resto, seguendo l'alternativo orientamento di questa Corte sul tema e cioè ritenendo che quella erronea percezione ha determinato la inosservanza, ex art.606 c.p.p., lett. c, di norma di legge stabilita a pena di nullità o inutilizzabilità (ossia, qui si aggiunge, segnatamente dell'art. 526 c.p.p. che consente la utilizzazione delle sole prove legittimante acquisite, tale non essendo quella in questione) (si veda, ad es., n. 234399).
Valuterà, dunque, il giudice del rinvio se dal verbale delle dichiarazioni del NC del 19 agosto 2002, utilizzato per la decisione ed espressamente citato anche a pag. 485-486 della sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata, sia o meno indicato il fatto ritenuto e, in caso di travisamento, se le conclusioni raggiunte possano trovare ulteriore giustificazione in altre emergenze probatorie.
Dalla decisione appena assunta è strettamente dipendente la sorte di quella riguardante il rigetto della richiesta di integrazione probatoria, di cui è menzione anche nella sentenza impugnata (pag. 15).
Occorre premettere che nel processo celebrato con il rito abbreviato, (adottato nel caso di specie), l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438 c.p.c., comma 5. Con la conseguenza che i poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 c.p.c., comma 5), e di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.c., comma 3) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria (224865; rv 234157). Ma nella specie, uno dei due pilastri del provvedimento di rigetto a suo tempo formulato era costituito dalla ritenuta sussistenza del dato probatorio costituito dalle dichiarazioni del NC sulla riferibilità della condotta di riciclaggio anche al De TI, da questa Corte posta in discussione.
La Corte territoriale dovrà quindi rieffettuare la valutazione sulla richiesta di integrazione probatoria alla luce del criterio della impossibilità di decidere allo stato degli atti,- ovviamente tenendo anche conto del rigetto del ricorso sulla imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa- per le ragioni dette e per quelle che di qui a poco si andranno a completare.
Dovrà altresì tenere conto, in tale valutazione, non risultando che lo abbia fatto in maniera adeguata nella motivazione della sentenza impugnata, dei motivi di appello nei quali si contestava la esistenza della prova sulla provenienza illecita dei capitali investiti nelle tre attività imprenditoriali sopra indicate ed espressamente citate nella sentenza, allegandosi contemporaneamente una serie di dati, che si dicono corredati da documenti (ad es. registro dei corrispettivi e degli acquisti etc), sulla assunta lecita provenienza dei detti capitali: dati che non hanno trovato commento e tantomeno approfondimento da parte della Corte territoriale la cui ordinanza può risultare, oggi, oggetto di una grave aporia della motivazione se rimanesse basata sul solo fatto che l'imputato era titolare di attività imprenditoriali ma dichiarava al fisco redditi limitatissimi.
Nella eventuale assenza di altri elementi probatori o seriamente indiziari ed in presenza altresì di specifiche allegazioni della parte meritevoli di analisi e approfondimenti, infatti quella appena indicata non rappresenta una massima di esperienza coerente con i criteri della logica poiché ad un tale ragionamento sfuggirebbe il dato, peraltro comunissimo, della evasione fiscale da parte dell'imprenditore.
Al riguardo va anche osservato che, nonostante il rinvio alla copiosa esposizione del giudice di primo grado, di non semplice consultazione anche per la assenza di qualsivoglia sistematicità, risulta comunque del tutto apodittica e non consente di conoscere il percorso logico del ragionamento seguito dal giudice, la affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui "i dati derivanti dalla consulenza tecnica depositata dalla difesa, le risultanze dell'esame del teste EO e della indagata di reato connesso EZ IT nonché dello steso imputato non giustificano il possesso e la disponibilità dei beni già oggetto di sequestro preventivo in data 24 dicembre 2001 e non smentiscono le risultanze delle indagini di PG". Ugualmente apodittica e priva di funzionalità dimostrativa è anche l'affermazione per cui "vi fu una sicura immissione di ingenti capitali nelle attività economiche del prevenuto negli anni compresi dal 2000 al 2001". Per effetto del rinvio alla sentenza di primo grado (pag. 506 in particolare), infatti ciò che appare recepito è il sillogismo operato dal Tribunale del riesame in sede di impugnazione avverso la misura cautelare reale, sillogismo che ai fini di prova della responsabilità penale non è sufficiente, stante la diversità degli standard probatori delle due diverse istanze:
quello, cioè, per cui la dimostrata appartenenza del De TI al gruppo criminale mafioso del EZ dedito tra l'altro a usure e riciclaggi e la sua pregressa posizione di usurato da parte dello stesso gruppo dimostrerebbero di per sè che gli investimenti nelle tre note attività produttive da parte del De TI sono stati effettuati con denari del sodalizio, di provenienza illecita. Una simile valutazione non potrà, cioè, non essere riformulata tenendo conto delle risultanze della attività istruttoria integrativa di cui sopra, essendo libero il giudice di raggiungere le proprie conclusioni purché sulla base del panorama completo degli elementi a sua disposizione e di una valutazione logica di essi. In terzo luogo, sulla censura riguardante i criteri logici utilizzati in sentenza per affermare la sussistenza della fattispecie ex L. n.306 del 1992, art. 12 sexies, si osserva che essa è da condividere.
In sentenza, i giudici dichiarano, ai fini della verifica del parametro della "sproporzione", di mettere a confronto il valore dei beni di fatto posseduti dall'interessato e il reddito dichiarato nel periodo rilevante. Dichiarano altresì che tale criterio è uno dei due che il legislatore ha fissato in via alternativa. Per converso il ricorrente lamenta che la parametrazione avrebbe dovuto essere effettuata non in relazione al reddito (non) dichiarato al fisco ma alla effettiva e ben maggiore redditività della sua attività economica, svolta lecitamente, in precedenza e contemporaneamente alla acquisizione dei beni.
Ebbene, la L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, rende manifesto che la sproporzione in esame deve essere valutata tra il valore del bene nella disponibilità dell'imputato e alternativamente, come sottolinea la Corte, o il reddito dichiarato al fisco o la propria attività economica.
Non può, cioè dubitarsi che si tratti di due canoni previsti alternativamente ed è ovvio corollario che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi ad una anche diabolica ricerca di una situazione di fatto contrastante col dato documentale. Ma è anche da ritenere, in vista di una lettura costituzionalizzante della norma che non leda in modo ingiustificato i diritti fondamentali della persona e il diritto di proprietà, che se è l'imputato a dimostrare in maniera seria, di essere titolare di una attività economica che di fatto supera l'immagine patrimoniale di sè manifestata al fisco, di tale realtà di fatto il giudice deve tenere conto nel suo libero apprezzamento (210446).
Ciò anche dovendosi considerare che proprio la fattispecie della citata legge, ex art. 12 sexies, richiede che si tratti di beni dei quali l'imputato non può giustificare la provenienza, con la conseguenza che anche sul punto delle mancate giustificazioni o delle giustificazioni eventualmente fornite dall'interessato deve comunque essere fornita adeguata e puntuale motivazione (232733; 233895). E se deve riconoscersi che l'imputato ha il pieno diritto di prova nel rito ordinario ex art. 187 c.p., in quanto trattasi di un elemento della misura di sicurezza applicata, nel rito abbreviato il giudice è gravato dal corrispondente dovere di ufficio di valutazione delle richieste di allegazioni, quando ne ricorrano le condizioni.
Va anche considerato il principio enunciato in materia dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza Montella n. 920 del 2004 e cioè che per effetto dell'istituto in parola il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente "al momento dei singoli acquisti".
Si impone dunque l'annullamento con rinvio della sentenza nel capo relativo alla conferma della confisca, dovendo il giudice effettuare nuovamente il giudizio sul punto, previe eventuali nuove acquisizioni probatorie, tenendo conto dei criteri sopra enunciati. Sulla partecipazione ad associazione per delinquere mafiosa, invece, le censure del ricorrente, in parte già sopra analizzate, risultano infondate. Ci si è soffermati sulla infondatezza delle critiche alla motivazione sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca del pilastro della accusa, NC.
Quanto alla motivazione sull'apporto causale della condotta materiale del De TI rispetto alla finalità del sodalizio, questa Corte ha anche di recente ribadito che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, rinvestitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. (SS.UU. Mannino,n. 33748 del 2005). Ebbene, in sentenza si individua correttamente tale grave elemento indicatore nel fatto che il ricorrente avesse il ruolo stabilizzato di corriere delle disposizioni che il capo della organizzazione, dal carcere in Olanda, aveva necessità di diramare ai propri affiliati. Un ruolo di importanza fondamentale per la vitalità del sodalizio il quale, rimasto materialmente acefalo, continuava tuttavia ad operare grazie alla opera di informazione garantita, tra gli altri, dal De TI.
Il motivo di ricorso che censura la mancata motivazione sulla natura mafiosa del sodalizio in parola è inammissibile. Essa rappresenta in parte la riedizione di identico motivo di appello, formulato in termini del tutto generici. Il solo particolare riferimento è al contenuto delle dichiarazioni del NC che ad avviso del ricorrente non avrebbe parlato della affiliazione del De TI al gruppo criminale facente capo a EZ IU. Una simile contestazione è però irricevibile per la sua vaga formulazione non certo riferita ad uno specifico atto del processo del quale nemmeno si lamenta il travisamento.
Invece il riferimento alla possibilità di configurare l'associazione criminale come semplice e non mafiosa anche alla luce di quanto accertato in atri processi sullo stesso fenomeno è inammissibile perché non formulata nei motivi di appello.
I residui motivi restano assorbiti.
Il ricorso del LI è infondato.
Con lo stesso si prospettano censure in fatto e si sollecita da parte di questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio che invece le inibita, stante la tenuta della motivazione esibita nella sentenza impugnata.
Le argomentazioni addotte per giustificare la corretta individuazione del ricorrente nel soggetto di cui alle conversazioni intercettate sono articolate e non presentano le aporie denunciate. Il dato dirimente è rappresentato dal fatto che in una delle numerose telefonate effettuate tra i medesimi soggetti ed ad identico contenuto, collegate cioè anche funzionalmente tra loro, l'interlocutore "ON" viene identificato nell'odierno ricorrente perché fornisce il proprio nome e indirizzo corrispondenti per l'appunto a quelli del LI.
Uguali considerazioni debbono farsi con riferimento alla censura sulla interpretazione e sulla valenza probatoria delle conversazioni valorizzate dai giudici di merito, e in riferimento a tale questione valgono i principi generali sui poteri di sindacato della Cassazione enunciati con riferimento alla posizione del MU. Anche dalla sentenza di primo grado si evince comunque che la prova è ricavata non dal tenore delle singole telefonate, evidentemente effettuate con linguaggio criptico, ma dalla concatenazione delle stesse con altre precedenti e successive che fanno riferimento a dati anche numerici riferibili al commercio di droga dall'Albania, (pg. 96). E tale metodo induttivo ha carattere logico e si presta al raggiungimento di conclusioni non scorrette dal punto di vista probatorio. Sulla configurabilità del tentativo in materia di condotte rilevanti ex L. stup., art. 73. valgono le condivisibili argomentazioni del giudice a quo, tratte dalla costante giurisprudenza di legittimità. Il fatto che sia rimasto dimostrato un interessamento con i caratteri della serietà e della definitività al commercio di sostanze stupefacenti, a prescindere dal buon esito delle operazioni, è inquadrabile nella fattispecie citata senza che possa essere evocato il tentativo.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che anche solo l'attività di "intermediazione", benché espressamente non si inquadri in una delle condotte previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è da considerare attività concorrente di una di tali condotte e, qualora la vendita non si perfezioni, poiché non si è posto in essere un tentativo ma si è consumato il reato di offerta in vendita, che è reato autonomo, a detto reato partecipa l'intermediario a titolo di concorso.(rv 213137).
Per quanto concerne il vizio di motivazione sulla entità della pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche non è senza motivazione adeguata, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.
Inammissibile e comunque manifestamente infondato è il motivo residuo sulla disposta espulsione stante la genericità della sua formulazione cui fa da contrappeso la esistenza di una motivazione giustificatrice che si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorso del OR è infondato.
Sul primo motivo ci si riporta a quanto osservato in relazione ad analoga questione sollevata da MU.
Sul secondo motivo ci si riporta in primo luogo a quanto osservato in linea generale circa attendibilità intrinseca del dichiarante in relazione ad analoga questione sollevata da De TI. Il motivo di appello sulla presunta contraddittorietà e quindi inattendibilità intrinseca derivante dal rilievo che l'attività di taglieggiamento delle discoteche sarebbe stata attribuita dal NC ora al ricorrente ora ad altri soggetti, non ha trovato puntuale risposta nella sentenza impugnata. Tuttavia, la manifesta infondatezza della questione da ragione della inammissibilità del motivo di impugnazione già in sede di appello. Nelle diverse dichiarazioni citate dal ricorrente non si rinviene quel contrasto logico capace di inficiare la credibilità soggettiva del dichiarante, dal momento che ai diversi soggetti menzionati non è attribuita la stessa attività nello stesso luogo, essendo oltretutto citate le "estorsioni" in forma aggiuntiva rispetto alla "imposizione" della attività di security ai locali: attività che non esaurisce tutte le forme estorsive.
Sulla questione della asserita inattendibilità derivante poi dal fatto che non potrebbe avere carattere seriamente mafioso la associazione che si limitasse a minacciare, in caso di ribellione del minacciato, l'invio di controlli da parte della pubblica autorità, vi è risposta logica e coerente della Corte territoriale. Questa ha infatti motivato, con apprezzamento in fatto che sottrae al sindacato di questa Corte, che il prevenuto approfittava della sua attività lavorativa ufficiale di vigile del fuoco per costringere i titolari degli esercizi controllati a pagare quanto illecitamente richiesto. Poneva in essere, cioè, una forma di intimidazione che, all'evidenza, si aggiungeva e non si sostituiva a quella derivante dall'operare in forza ad una consorteria mafiosa. La capacità di assoggettamento derivante da una simile situazione viene fatta discendere, d'altra parte, dal tenore delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamate ampiamente nella sentenza di primo grado: questi sono stati ritenuti credibili anche quando hanno dato atto delle modalità attraverso le quali veniva riscossa la maggiorazione non dovuta a carico delle discoteche cui veniva imposto il servizio e le modalità, altresì, di distribuzione di tale utile fra il OR ed altri esponenti del clan mafioso, estranei alla organizzazione del servizio di security, come EZ NO e EZ IU.
La censura sulla inattendibilità soggettiva del MA, poi, è del tutto generica e comunque "in fatto" e in quanto tale inammissibilmente rivolta a questa Corte di legittimità. Per quanto riguarda la esistenza di riscontri occorre ricordare che nella specie , in primo luogo, va considerata la idoneità delle due dichiarazioni di riscontrarsi reciprocamente.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte le dichiarazioni accusatone rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. L'art. 192 c.p.p., comma 3, non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova. (230592).
E gli ulteriori riscontri nella specie sono rappresentati dalle numerose telefonate intercettate, la cui interpretazione è rimessa al giudice del merito e nella specie è stata condotta in modo esauriente e completo, anche a smentita delle dichiarazioni difensive del ricorrente.
È d'altra parte precluso a questa Corte, diversamente da quanto vorrebbe invece il ricorrente, ripercorrere il contenuto delle singole telefonate per valutare se ad esse sia stato attribuito un significato soddisfacente.
La selezione delle prove, la illustrazione della loro valenza probatoria sono il portato del giudizio di merito e scaturiscono da una considerazione complessiva del materiale a disposizione sicché, salvo il caso del travisamento della prova , ogni rivalutazione è inibita al giudice di legittimità il quale deve arrestarsi sulla soglia della giustificazione fornita al riguardo dal giudice del merito.
Ed il travisamento, ossia la percezione di un dato probatorio inesistente, nulla ha a che vedere con la conclusione cui giunge l'apprezzamento del giudice, sulle risultanze correttamente percepite.
La circostanza poi, che sia mancata qualsivoglia accusa da parte dei titolari di singole discoteche non è stata ignorata dalla Corte territoriale ma è stata valutata e spiegata nonché, senza alcuna manifesta smagliatura logica, ritenuta incapace di inficiare anche la contestazione relativa alla partecipazione alla associazione criminale in ragione della elevata forza probante degli altri elementi a carico sopra evidenziati.
Inammissibili, in quanto non dedotte nei motivi di appello, e comunque del tutto vaghe, rispetto alla significatività del materiale probatorio preso in considerazione, sono le censure sulla assenza di motivazione a proposito della mafiosità del sodalizio dell'elemento psicologico del reato e del nesso di causalità. Quanto al primo punto è da aggiungere che il documento prodotto dalla difesa nella udienza dinanzi a questa Corte non è valutabile in quanto costituito da un mero dispositivo di sentenza, senza che sia possibile apprezzare alcunché sui fatti processuali che esso dovrebbe rappresentare.
Sul secondo e terzo punto, si ricava comunque già dalla sentenza di primo grado che la imposizione della guardiania alle discoteche costituiva uno degli impegni del sodalizio criminoso capeggiato dal EZ IU e cioè una delle chiavi di volta dell'illecito arricchimento.
Non presenta caratteri di illogicità, come invece sostenuto dal ricorrente il fatto che la Corte di merito abbia valorizzato dichiarazioni accusatone dei collaboratori tese a sostenere che il OR, nel materiale espletamento della detta attività, incassava somme superiori a quelle poi attribuite ai singoli suoi dipendenti impiegati nel servizio.
Non si tratta infatti, della descrizione della normale dinamica di ogni attività imprenditoriale, integrata dal fatto che l'incasso deve essere maggiore delle spese, ma si è in presenza della rappresentazione di un meccanismo, chiarissimo nella sentenza di primo grado a pag. 285, in virtù del quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di aver prelevato dalle discoteche non solo le somme fatturate per il servizio di security ma anche delle "maggiorazioni", evidentemente non spettanti in modo lecito ma frutto delle imposizioni, che poi venivano suddivise tra i vertici della organizzazione.
Anche la prova dell'elemento psicologico del reato è stata più che chiaramente indicata nella sentenza di primo grado richiamata dal giudice di appello: si tratta del fatto che l'associazione prevedeva una spartizione degli utili della illecita attività in parti destinate sia al OR che, per interposta persona, a soggetti, quali il EZ IU (v. p. 283 sentenza di 1 grado), che non avrebbero, altrimenti, avuto alcun titolo a ricevere gli introiti in questione.
La contestazione, poi, del ricorrente, relativa all'avere, il giudice del merito, fatto uso di atti idi altro processo su presunti rapporti tra il clan CC e una delle società del OR relativamente a condotte estorsive presso l'ente Fiera di Galatina è inammissibile in quanto ignora in modo palese la affermazione contenuta nella sentenza di appello in base alla quale del Clan CC e di quegli atti non si è tenuto conto per la semplice ragione che il fatto non è compreso nella contestazione.
Il motivo di ricorso riguardante la assunta mancanza dei presupposti per la confisca ex art. 12 sexies è interamente articolato e basato su considerazioni in fatto e in quanto tali sottratte al sindacato di questa Corte la quale resta giudice di legittimità e giudice della motivazione con cui i fatti sono stati ordinati, dal giudice del merito, a rappresentare il sostrato della decisione finale. Nella specie, come più volte ricordato, la censura non è alla logicità del costrutto del giudice ma si risolve nella contrapposizione, al giudizio di questi, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta al giudizio di questa Corte per effetto dei limiti posti alla sua cognizione dall'art. 606 c.p.p.. Identiche considerazioni valgono a dare conto della inammissibilità del motivo di ricorso riguardante la modalità di determinazione della pena e della denegata concessione delle attenuanti generiche, avendo il giudice dato conto del percorso logico seguito e del rispetto delle norme che regolano tale materia.
Il ricorso del ET è fondato nei termini che si indicheranno. Sul primo motivo è da osservare che nessuna nullità è prevista per il caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio manchi di uno dei requisiti indicati dall'art. 417 c.p.p., e ciò in considerazione del fatto che è sempre possibile nell'udienza preliminare procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni della imputazione.
La dedotta violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c), poi, non si è prodotta come bene apprezzato nella sentenza impugnata. La norma prevede la enunciazione chiara e precisa del fatto che, nella specie, è stata garantita mediante la indicazione della condotta (codetenzione e/o trasporto di sostanza stupefacente) con la precisazione della azione dei coimputati, del luogo e della data del fatto.
Si tratta di una enunciazione sufficientemente chiara in relazione alla natura delle emergenze acquisite e delle contestazioni materialmente effettuabili, che ha consentito all'imputato di comprendere le circostanze in fatto e in diritto dalle quali difendersi.
La specificazione di un determinato quantitativo o della qualità della droga non sono d'altra parte elementi che sempre debbono trovare specificazione della imputazione posto che anche una accusa riguardante una entità non precisa di droga o una qualità non appurata possono divenire oggetto di contestazione e, in presenza di un adeguato quadro probatorio, di condanna perché è indubbio che siano comunque di rilievo penale.
La entità della droga o la qualità della stessa acquistano valore ai fini della determinazione della eventuale applicazione di circostanze e della determinazione della pena ma il tema non può essere sollevato dall'imputato, per carenza di interesse, quando il trattamento sanzionatorio sia già stato determinato avendo riguardo alle ipotesi ad esso più favorevoli.
Tale è stato il ragionamento condivisibile della Corte di merito. Per quanto concerne la assunta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. è parimenti da condividere l'assunto del giudice di secondo grado secondo cui non vi è stata condanna per un fatto diverso da quello contestato. Il fatto del quale il ET è chiamato a rispondere si assume, anche da parte del giudice di primo grado, consumato il 10 agosto mediante l'arrivo in Italia del AP che importava un quantitativo di droga e che veniva accolto dal ET, su richiesta del MA. Le telefonate del giorno seguente non indicano un fatto diverso e ulteriore ma sono state utilizzate per evidenziare fatti che, a posteriori, hanno convalidato la commissione del reato già avvenuta il giorno prima.
L'ulteriore motivo di censura attiene alle modalità di interpretazione delle intercettazioni telefoniche e al riguardo si rimanda a quanto osservato a proposito di analogo motivo formulato dal MU, sui poteri in generale della Corte di Cassazione. La valenza delle conversazioni ha formato oggetto di una considerazione, da parte dei giudici del merito, che è stata il frutto di contestualizzazione delle frasi anche in unione con altre emergenze di fatto. È questa la ragione per la quale, data la logicità della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, non può sottoporsi al vaglio di questa Corte la chiave interpretativa di una frase che, di per sè può denunciare un significato assolutamente diverso da quello emergente da una valutazione complessiva delle risultanze. La selezione degli elementi valutabili è propria del giudice del merito e la sua opzione, se sorretta come nel caso concreto da un procedimento logico, è sottratta al giudizio di legittimità.
La motivazione sulla entità della pena soffre invece del vizio denunciato, soprattutto in riferimento alla ritenuta aggravante ex L. Stup., art. 80.
Vi è contraddizione logica tra il fatto che non è stata individuata la entità dei quantitativi trasportati nel caso concreto e il fatto che è stata ritenuta la aggravante dell'ingente quantitativo sol perché si era in presenza di importazione di sostanza stupefacente. La importazione non è prova, di per sè della ampiezza e gravità del fatto sotto il profilo quantitativo, sicché la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio perché siano analizzati eventuali altri elementi rilevanti sul punto e uniformandosi al principio - che peraltro non risulta in astratto disatteso dalla Corte do merito - per cui la circostanza aggravante della quantità ingente, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 2, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AV, limitatamente alla omessa concessione del beneficio ex art. 175 c.p.;
nei confronti di MU, limitatamente alla determinazione della pena;
nei confronti di De TI limitatamente al del reato di riciclaggio e alla confisca;
nei confronti di ET, limitatamente alla riconosciuta aggravante L. Stup., ex art. 80, e rinvia alla Corte di appello di Lecce sez. dist. Di Taranto per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi.
Rigetta i ricorsi del LI e del OR che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007