Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39048
CASS
Sentenza 25 settembre 2007

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In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appello senza ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un certo fatto - avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l'imputato fosse un riciclatore per conto di un dato gruppo - non esiste, perché detto collaboratore non ha mai formulato tale affermazione. La S.C., in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che tale vizio, concernendo l'esistenza di una prova dal carattere dirimente per la decisione, rientra nel sindacato di legittimità, in quanto dà luogo ad una manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame).

In tema di confisca obbligatoria - disposta, ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - ai fini della valutazione della sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata i termini di raffronto dello squilibrio sono indicati dalla suddetta previsione, alternativamente, nel reddito dichiarato al fisco e nella attività economica dell'imputato, chiaro essendo che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto contrastante con il dato documentale. Tuttavia, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 12 sexies, qualora l'imputato dimostri in modo serio la titolarità di un'attività economica che superi di fatto l'immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento, anche considerato che la previsione in questione richiede che si tratti di beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza, con la conseguenza che sulle giustificazioni fornite dall'interessato deve essere fornita puntuale e adeguata motivazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39048
Data del deposito : 25 settembre 2007

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