Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 43473
CASS
Sentenza 14 ottobre 2010

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In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, rientrano nella nozione di prova nuova quelle prove che, pur provenendo dalla medesima fonte già assunta in primo grado, abbiano contenuto nuovo rispetto al precedente bagaglio valutativo.

Nel giudizio di appello (nella specie relativo a rito abbreviato), il provvedimento del giudice di ammissione di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado va adottato senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti alla stregua di quanto previsto dagli artt. 190 e 495, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie di decisione sulla richiesta di integrazione della prova adottata, invece, solo con sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 43473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43473
    Data del deposito : 14 ottobre 2010

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