Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 2
Il giudice d'appello non è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado.
E inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per vizi di motivazione i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2011, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/12/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1843
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 15248/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ID RA N. IL 29/01/1951;
2) ID IE N. IL 11/12/1972;
3) DE IT UI N. IL 02/05/1968;
4) CA RA N. IL 01/03/1972;
avverso la sentenza n. 76/2009 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 15/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Gianzi, Mrtino, Cinciani in sost. Aricò per l'accoglimento dei ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 15.1.2010 - 18.1.2011, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha confermato la condanna di ID RA, ID IE, DE IT UI e LO RA alla pena dell'ergastolo, deliberata in primo grado il 23.3.2009 dalla Corte d'Assise di S.Maria Capua Vetere per concorso nell'omicidio premeditato di LA AL, aggravato anche dai motivi abbietti o futili di cui all'art. 61 c.p., n. 1, e dalla L. n.203 del 1991, art. 7, solo eliminando l'isolamento diurno.
Il ruolo attribuito ai quattro dall'originaria imputazione era rispettivamente di mandante, per RA ID, di esecutore materiale con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, per ID IE, di esecutori materiali con il contributo alla localizzazione della vittima nonché a condurla presso AN ID - poi contribuendo pure ad occultare il cadavere - per LO e DE IT. L'omicidio era stato consumato presso un immobile in costruzione, appartenente al DE IT. Il cadavere era stato rinvenuto nell'autovettura, bruciata, intestata alla moglie, in parte carbonizzato e mancante degli arti superiori e inferiori (pag. 29, 117 sent. primo grado).
La Corte distrettuale dava conto degli articolati motivi di impugnazione proposti dalle difese dei vari imputati (pagg. 8-13), che disattendeva giudicando il quadro probatorio "di granitico spessore" (p. 37), in particolare argomentando:
- l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, del motivo di nullità relativo alla violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. proposto in favore del LO (p. 15);
- l'infondatezza della medesima eccezione quanto ad IE ID (p. 15);
l'infondatezza delle eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di UI ed SO DI per violazione della L. n. 45 del 2005, art. 6 (p. 16-18) e delle deduzioni di una loro conseguente inattendibilità;
la sicura attendibilità, soggettiva ed oggettiva, attribuibile alla persona del UI DI (p. 18-19) ed agli altri collaboratori che le sue dichiarazioni avevano riscontrato (p. 19-20);
- la autonoma rilevanza probatoria delle dichiarazioni di UI DI a prescindere dalla loro qualificazione in termini di chiamata in correità (p. 21-22);
l'infondatezza delle deduzioni difensive in ordine alla conoscenza da parte del medesimo UI DI delle ragioni dell'assassinio (p. 22-23, anche in ordine al pure dedotto contrasto sul punto tra i vari collaboratori, p. 30, 34) e della sua dinamica (p. 25), all'invio al DI da parte del RA ID del figlio IE per sondarlo sulla decisione omicidiaria (p. 23-24), agli incontri con i vari soggetti coinvolti nella vicenda (p. 24), alla non partecipazione di UI DI all'esecuzione (p. 26), all'incompatibilità tra l'esito dell'autopsia e le dichiarazioni dei collaboratori (p. 33), alla descrizione dell'immobile del DE IT in cui era avvenuto l'omicidio (p. 34), alla lesione alla gamba del RA ID quale esito di intervento di chirurgia plastica (p. 39); all'irrilevanza dell'escussione del medico GIOIA e di ASSUNTA D'AGOSTINO, richiesta in rinnovazione dell'istruttoria (p. 39), e dell'alibi asseritamente offerto da NA RR (p. 38-40);
l'infondatezza delle deduzioni difensive relative alle posizioni DE IT e LO, in ordine all'idoneità delle dichiarazioni di UR BE a confermare quelle del DI (p. 27-29), ed ai contrasti tra le dichiarazioni del UR e di SO DI quanto al DE IT (p. 29);
l'idoneità delle dichiarazioni di CO ID (giudicate di piena indipendenza, p. 33) a confermare l'assunto del UI DI sui ruoli di mandante di RA ID (p. 31) e di esecutore di IE (p. 32);
l'idoneità delle dichiarazioni di SO DI a riscontrare i ruoli specificamente svolti da LO e dagli altri (p. 33-34) così come quelle di RA RA (p. 35), per insussistenza o irrilevanza delle contraddizioni dedotte nei motivi d'appello (p. 36);
la non contraddittorietà dell'assoluzione di NT RA, determinata non dall'inattendibilità "parcellizzata" di UI DI ma dalla rigorosa applicazione dei criteri di legge in relazione al quadro dei riscontri specificamente relativi a tale imputato;
l'infondatezza delle deduzioni relative all'alibi per LO (p. 40-41) e alla sua inconsapevolezza (p. 40).
La Corte distrettuale argomentava infine della sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 1 (p. 43, giudicando ineccepibile la conclusione sul punto della Corte circondariale, p. 127 sentenza di primo grado), della premeditazione (p. 41s), dell'art. 7 (p. 43) e della mancanza di condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche (p.43).
2. I ricorsi.
2.1 Nell'interesse di ID RA, ID IE e LO RA, l'avv. Martino ha proposto questi motivi:
-1. Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., con riferimento alla posizione di IE ID e, per l'effetto estensivo, alle posizioni di RA ID e LO, perché (p. 10 ricorso) mentre l'imputazione contestava che AL era stato ucciso con una sola arma da fuoco usata da IE ID, le sentenze di merito avevano ritenuto che AL era stato colpito anche da RI TI e con più armi da fuoco, il che avrebbe appunto determinato la diversità del fatto accertato rispetto a quello come contestato;
-2. Violazione dell'art. 192, comma 3 e 4 e art. 546 c.p.p., lett. E, in relazione ai capi A e B, con motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente illogica sui punti della credibilità dei collaboratori di giustizia, dell'attendibilità delle dichiarazioni di UI DI SO DI e CO ID, della mancanza di reciproca autonomia tra queste e quelle di BE UR;
secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe determinato una reformatio in peius, valorizzando aspetti delle dichiarazioni accusatorie di altri dichiaranti, non considerate dal Giudice del primo grado;
i ricorrenti rinnovano pure le censure della ritenuta attendibilità di UI DI, sui punti dell'interpello omicidiario, e a mezzo del figlio IE pur essendo RA latitante e non ristretto, ai motivi di astio, alla smentita dalla deposizione Cantile, alle dichiarazioni sui ruoli dei due ID, alla peculiare posizione di LO destinatario di dichiarazioni del UI DI de relato, all'irrilevanza delle dichiarazioni altrettanto de relato del BE UR ed alla sua autonomia a fronte della -secondo i ricorrenti - prova di una reciproca influenza tra i collaboratori. In definitiva, e tenuto conto del coinvolgimento del UI DI nella vicenda (e quindi della sua qualità di chiamante in correità e non estraneo), non sussisterebbe alcuna convergenza del molteplice (vedi ricorso pagg. 3 6-40) ed anzi le dichiarazioni, sostanzialmente de relato, sarebbero state smentite dalle risultanze dell'esame autoptico (superato con alternative solo ipotetiche), nonché dalla certificazione dell'attività di lavoro svolta il giorno dell'omicidio da LO. Nè le dichiarazioni di LO, NO e AR, qualificate dalla stessa Corte distrettuale come generiche in relazione al loro contenuto conoscitivo, avrebbero potuto essere valorizzate come riscontro, in particolare quanto al DI.
-3. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, in relazione ai capi A e B, perché l'episodio iniziale dell'incontro tra UI DI e RA ID (?), afferente la fase ideativa, non sarebbe stato confermato da altri dichiaranti;
le dichiarazioni del UI DI, di SO DI e del CO ID relative al ruolo esecutivo di IE ID non sarebbero convergenti sulle modalità esecutive, mentre quelle di RA sarebbero caratterizzate da indiscutibili incoerenze ed incerte nel ricordo;
quanto a LO, la Corte distrettuale avrebbe omesso di rispondere alle censure d'appello afferenti l'inesistenza di alcuna convergenza del molteplice, la reciproca influenza tra i collaboratori, l'assenza di riscontri e la smentita da elementi di prova quale l'esito autoptico, in particolare solo le dichiarazioni di UI DI riguardando trasporto del cadavere e incendio del veicolo;
-4. Violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, art. 546 c.p.p. in relazione ai capi A e B, in ordine alla ritenuta irrilevanza delle prove d'alibi in favore di RA ID e LO, perché la "scissione" delle affermazioni della RR sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, mentre quanto alle dichiarazioni del datore di lavoro IU ed alla relativa documentazione la Corte d'appello avrebbe omesso ogni motivazione;
5. Violazione dell'art. 577 c.p., art. 61 c.p., n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7, art. 192 c.p.p., comma 3 e 4 (Nb le pagg. 53-56
ripetono letteralmente parte del contenuto dei motivi d'appello aggiunti pa.g. 42-51), perché la Corte d'appello non avrebbe risposto alle censure difensive. In particolare, secondo i ricorrenti ex art. 15 c.p. l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 avrebbe assunto nella fattispecie carattere speciale rispetto a quella dell'art. 61 c.p., in quanto dalla stessa motivazione della Corte d'appello mancherebbe l'indicazione del quid plurig rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio del gruppo malavitoso sul territorio;
ciò con particolare riferimento al punto della conoscenza da parte del LO, per il quale viene proposto autonomo motivo (il sesto nell'atto di ricorso) di violazione degli artt. 59, 118, 577, art. 61 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al capo A, per la dedotta mancanza di
"adeguata" motivazione della sua consapevolezza sugli elementi strutturali delle aggravanti contestate;
-7. Violazione degli artt. 69, 62 bis, 132 e art. 133 c.p., per tutti e tre i ricorrenti, perché la motivazione della Corte distrettuale sarebbe apodittica e non specifica per i singoli imputati, con ruoli diversi e non assimilabili. In particolare, quanto al LO proprio i fatti smentirebbero la corrispondente conclusione del Giudice d'appello; LO e IE ID sarebbero poi stati incensurati all'epoca, diversamente da quanto ritenuto dallo stesso Giudice.
2.2 Nell'interesse di DE IT UI, l'avv. Giuseppe Gianzi ha proposto i seguenti motivi:
- 1. violazione dell'art. 192 c.p.p., L. n. 45 del 2001, art. 6 e art. 110 c.p., mancanza ed illogicità della motivazione, perché la posizione di DE IT non sarebbe stata esaminata nella sua autonomia probatoria, alla luce delle deduzioni d'appello in ordine all'efficienza causale ed alla consapevolezza, con particolare riferimento alla condotta specificamente attribuitagli dal capo di imputazione, ed all'irrilevanza delle dichiarazioni de relato relative al DE IT;
in particolare i Giudici d'appello avrebbero travisato fatto e prova in ordine al colloquio autorizzato tra i due DI, come si evincerebbe ("a chiare lettere") dalla lettura del brogliaccio che bene avrebbe invece fondato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di UI DI, comunque costituendo certo inquinamento della prova quanto alle dichiarazioni sue, di SO DI e di BE UR, determinanti per la decisione, punto sul quale la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata, fermandosi ad un dato formale che sarebbe stato solo strumentale, nelle intenzioni dei protagonisti;
-2. Violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, e art. 210 c.p.p., mancanza e illogicità della motivazione, in relazione alla qualità di chiamante in correità, e non in reità, attribuita al UI DI, cui sarebbe conseguita la mancata necessaria più rigorosa e approfondita motivazione in ordine alla credibilità di questo dichiarante;
-3. Violazione degli artt. 59, 118,art. 573 c.p., comma 3, mancanza e illogicità della motivazione, perché apodittiche e generiche sarebbero le argomentazioni che hanno esteso la premeditazione a chi, come DE IT, non aveva partecipato all'organizzazione, senza dar conto del diverso ruolo e in particolare non indicando le fonti probatorie che anche a lui attribuissero il "lasso di tempo" tra l'originaria decisione e la sua esecuzione e, comunque, la sua conoscenza effettiva del progetto cui avrebbe volontariamente aderito;
-4. Violazione dell'art. 61, comma 1 e art. 61 c.p., comma 6 e mancanza di motivazione, perché nessuna delle due sentenze di merito spenderebbe una parola per dimostrare la sussistenza delle aggravanti;
-5. Mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, perché sarebbe mancato un giudizio specifico sulla posizione del DE IT, in relazione al ruolo specifico attribuitogli dalla concreta imputazione.
3. I ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4.1 il motivo di violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., afferente la posizione di IE ID, è infondato (il che già assorbe ogni aspetto relativo alla sollecitata estensione in favore dei coimputati). L'imputazione indicava il ruolo di questo ricorrente quale autore materiale dell'omicidio con l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco nei confronti della vittima. Ora, a fronte degli elementi che costituiscono l'essenza della contestazione di concorso nell'omicidio rivolta al ricorrente (partecipazione consapevole all'agguato insieme con gli altri, uso di arma da fuoco), la Corte distrettuale ha prima specificamente spiegato, con motivazione non assertiva ed immune dai soli vizi qui rilevanti (di manifesta illegittimità e contraddittorietà), perché la tesi difensiva secondo cui solo il correo TI RI aveva sparato contro la vittima era infondata (pag. 15s., con richiamo anche alla motivazione della prima Corte, pagg. 115-118); poi, ha spiegato perché il fatto che oltre ad IE ID pure il RI avesse sparato (e, ciò, anche nell'ipotesi che a quest'ultimo e non al primo fosse attribuibile il colpo mortale), non presentava caratteristiche storiche strutturali idonee a determinare una immutazione del fatto contestato (che rimane il concorso consapevole nella materiale esecuzione dell'azione omicidiaria). Del resto, è significativo che la stessa eccezione difensiva risulti sul punto generica, quando nulla specificamente deduce sulle implicazioni in diritto (rispetto alla contestata corresponsabilità di IE ID nell'esecuzione materiale dell'omicidio del fatto), che oltre a sè (come giudicato in fatto dai due Giudici del merito con la richiamata non viziata argomentazione) anche altri abbia sparato alla vittima (SU, sent. 40237/2007, pag. 12).
4.2 Sul punto della responsabilità, i pur articolati motivi dei quattro ricorsi sono infondati.
Come si evince dalla sintesi delle argomentazioni della Corte distrettuale, riportata nel primo paragrafo, in realtà essi finiscono con il riproporre questioni già proposte in primo grado ed al Giudice d'appello, e disattese da entrambi i Giudici dei due gradi del merito con articolate convergenti argomentazioni, così rasentando l'inammissibilità laddove, in definitiva, le censure odierne finiscono con il sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito.
Va in proposito sempre tenuto presente che, secondo il costante insegnamento di questa Corte suprema, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte in realtà estremamente circoscritto. Alla Corte di cassazione, infatti, compete solo verificare che la ricostruzione probatoria cui è pervenuto il giudice del merito sia sorretta da motivazione ne' inesistente ne' apparente, e caratterizzata da un percorso argomentativo che non risulti "manifestamente" illogico o insuperabilmente contraddittorio, intrinsecamente - all'interno quindi della stessa motivazione - ovvero rispetto ad un elemento di prova esistente ma ignorato o inesistente ma dato invece per presente, quando, e solo se, proprio tale elemento sia, per sè, autonomamente idoneo a destrutturare l'intera ricostruzione.
Si tratta, quindi, di limiti estremamente rigidi, cui corrispondono oneri di peculiare specificità dei motivi di impugnazione. Ben può in proposito parlarsi di una "duplice specificità" del motivo di ricorso per cassazione, giacché a quella - comune - di cui all'art. 581 c.p.p., lett. C si affianca ed aggiunge quella di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, ed alla lettera E in particolare per quanto attiene ai vizi della motivazione. Tale duplice specificità impone pertanto che il motivo di ricorso non solo indichi specificamente le ragioni e gli elementi che sorreggono ogni richiesta (ex art. 581) ma, pure, svolga deduzioni specifiche pertinenti e proprie al vizio peculiare fatto valere, quindi innanzitutto con esclusione di alcuna prospettazione perplessa o genericamente alternativa. Questa Corte ha infatti già insegnato che proprio la prospettazione perplessa o alternativa generica dei motivi, così come il richiamo altrettanto generico alla "illogicità" (che è tipologia di vizio differente rispetto a quella, certo più ristretta rigorosa e peculiare, della "manifesta" illogicità, unica che rileva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), sono indice della genericità delle doglianze (Sez. 6, sent. 32227/2010). Da tali limiti esula poi del tutto la possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e persuasività delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U. , Sent. 6402 del 30.4 - 2.7.1997, Dessimone e altri). La Corte di cassazione non può pertanto sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma può, e deve, solo saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione (S.U., Sent. 12 del 31.5-23.6.2000, Jakani). Ciò, perché nel momento del controllo della motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, o se sia la più persuasiva, ne1 deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata non sia solo apparente, sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, Sent. 4842 del 2.12.2003- 6, 2.2004) , sia immune dai due soli vizi residui che, come ricordato, qui rilevano: la "manifesta" illogicità e la contraddittorietà (che, per contro, debbono appunto essere oggetto di specifica e stringente deduzione difensiva, consona alla peculiarità del vizio e quindi caratterizzata dall'indicazione del punto della motivazione in cui il vizio si sarebbe verificato, con assoluta autonomia rispetto al vizio di mancanza di motivazione, pena l'inammissibilità del ricorso). Nè la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, ammettendo l'indagine extratestuale per la rilevazione della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione, sicché, per la rilevazione di tale peculiare tipologia di vizio della motivazione, occorre che gli elementi probatori (omessi, inesistenti o travisati) indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, sent. 37006 del 27.09-9.11.2006). Orbene, che i motivi comuni sui diversi aspetti del punto della responsabilità siano sostanzialmente ripetitivi delle doglianze di merito disattese nei precedenti gradi di giudizio risulta, in realtà e per quanto appena argomentato, "confessato" già dall'indicazione nei rispettivi atti di ricorso dei "vizi" attribuiti formalmente alla motivazione della sentenza impugnata: "apparenza di motivazione ed in ogni caso contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" (ric. BF, BA, M), "Mancanza ed illogicità della motivazione" (rie. DV) (Sez. 6, sent. 32227/2010 cit.). Si tratta all'evidenza di censure in parte perplesse (nel senso oggettivo del cumulo di prospettazioni classificatorie a fronte dell'unicità delle deduzioni singolarmente svolte) ed in parte diverse da quelle consentite anche già solo sul piano della collocazione sistematica proposta. E se è vero che non sempre ci si può fermare al mero dato formale classificatorio, tuttavia lo stesso è, appunto, per sè indice della verosimile natura di merito del complesso delle censure concretamente prospettate. Così è nella specie.
Ciò rileva, tra l'altro e in particolare per le questioni relative:
all'esito autoptico, laddove i Giudici del merito hanno spiegato che la parziale carbonizzazione del cadavere rendeva non determinante e non incompatibile il rilievo tecnico di un solo colpo che aveva attinto le ossa: argomento non apparente, immune da alcuna manifesta illogicità, non contraddittorio con altre parti della motivazione o con dati processuali, del tutto appagante a smentire le insistite deduzioni dei ricorsi in ordine alla circostanza che quell'esito per sè avrebbe dovuto smentire le dichiarazioni dei collaboratori sulla dinamica dell'uccisione;
- ai rilievi sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di UI DI e comunque sul carattere "inquinante" del colloquio autorizzato intercorso tra i due DI, disattesi con specifica analitica lettura ed interpretazione conforme da parte dei Giudici del merito ed invece riaffermato in termini solo genericamente assertivi e di mero fatto, nei ricorsi dei quattro imputati;
alla sicura attendibilità di UI DI, oggetto di specifica e diffusa motivazione invece nella sentenza d'appello (p. 21-26), anche con il commentato richiamo alla conversazione tra padre e figlio (pag. 17 e 18), dal contenuto "sconvolgente" ma assolutamente emblematico (dato probatorio significativamente ignorato nei ricorsi);
- all'attendibilità dei singoli dichiaranti, in espresso ed articolato confronto con le deduzioni d'appello sul punto (in particolare sulla storia dei rapporti conflittuali tra le varie parti, pag. 18-20, e tuttavia dei legami parentali o di affinità tra alcuni di essi, p. 25, oltre che della partecipazione alla medesima azione associativa, l'uno e l'altro elementi che non illogicamente sono stati valutati come contesto di coerenza con le narrazioni sulle confidenze autonomamente ricevute dai singoli dichiaranti) ed alla sostanziale corrispondenza delle loro dichiarazioni, quanto ai singoli imputati ed ai loro rispettivi ruoli, secondo lo schema riassuntivo ricostruito a pag.
6-7 della sentenza d'appello e poi oggetto di analitico approfondimento in relazione ai singoli imputati ed alle corrispondenti pertinenti deduzioni d'appello;
alle ragioni dell'irrilevanza degli alibi prospettati nell'interesse di RA ID e LO (p. 38 s., 41) ed all'insussistenza delle dedotte incompatibilità assolute tra le dichiarazioni dei vari dichiaranti;
- quanto al DE IT, al rilievo autonomo delle dichiarazioni "testimoniali" del BE UR, alla convergente autonoma efficacia probatoria delle stesse in relazione specifica alla partecipazione consapevole di questo ricorrente all'omicidio (p. 27- 29).
Correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto non determinante la questione della qualificazione del ruolo di UI DI quale chiamante in correità piuttosto che in reità, una volta giudicata, con specifica motivazione attenta alle prospettazioni difensive anche in fatto, piena e certa l'attendibilità soggettiva ed oggettiva delle sue articolate dichiarazioni (pag. 21 - 25). In definitiva, infatti, l'intera vicenda risulta ricostruita conformemente dai Giudici del merito sulla base di dichiarazioni per conoscenza e percezione in parte anche diretta del DI UI e del BE UR (p. 27-29) e per conoscenza indiretta di CO ID, SO DI, RI DE MO, US NO e RA RA, alcuni dei quali tuttavia - estranei certamente al fatto specifico ma inseriti nel medesimo contesto vuoi parentale vuoi associativo - ricevono confidenze specifiche, singole e conformi, dagli stessi imputati (secondo lo schema riportato nella sentenza d'appello e nei termini contenutistici poi lì puntualmente argomentati, in ulteriore continuo confronto, per ciascuna posizione, con le prospettazioni difensive). Non è pertanto adeguato al contenuto effettivo del processo, per come risulta ricostruito dalle due sentenze di merito, porre la questione dell'eventuale inadeguatezza della sola pluralità dì chiamate in correità. Perché qui vi è al più una sola chiamata in correità (UI DI) con riscontri da parte di persone intranee all'ambito associativo ma estranee all'episodio specifico che riferiscono quanto appreso direttamente dagli autori, con confidenze aventi efficacia di sostanziale confessione stragiudiziale, ovvero quanto in parte percepito direttamente. In tale contesto complessivo, ed avendo i Giudici del merito spiegato compiutamente le ragioni per cui ogni dichiarante è soggettivamente attendibile e oggettivamente credibile e per le quali le diverse dichiarazioni convergono nell'essenza della ricostruzione, il quadro probatorio non illegittimamente è stato complessivamente apprezzato come idoneo a dar conto della corresponsabilità dei quattro ricorrenti nei ruoli di concorrenti a ciascuno attribuito, all'interno di una comune consapevolezza e di una volontaria efficace collaborazione verso l'evento finale dell'uccisione previo malizioso inganno e del tentativo di far sparire cadavere e tracce, l'ultimo punto essendo oggetto di motivazione specifica, in relazione alle modalità dell'arrivo e della ripartenza dal luogo dell'omicidio, in tale seconda fase con la guida dell'autovettura appartenente alla vittima (poi rinvenuta bruciata) da parte di soggetto diverso dal deceduto, con argomentazione specifica che senza alcun vizio logico - di quelli soli rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - spiega le ragioni ulteriori del coinvolgimento di LO e DE IT anche in tale ultima fase.
Giova solo ribadire, da ultimo, che i riscontri necessari per valorizzare probatoriamente chiamate in reità e in correità per sè attendibili soggettivamente ed oggettivamente debbono attenere non al singolo segmento di fatto narrato dal singolo dichiarante, ma al fatto quale oggetto della specifica imputazione nel suo complesso, sì che dalla valutazione dei diversi apporti probatori dichiarativi, documentali o di mero ordine logico e non quindi sulla sola base di singola pur affidabile dichiarazione - debba, con sintesi logica immune dai vizi della mera apparenza dell'argomentare ovvero della manifesta illogicità o contraddittorietà, pervenirsi all'abbinamento/collegamento "omogeneo" (quanto a tipologia di coinvolgimento e modalità sostanziale di condotta/concorso) di un determinato soggetto con un determinato reato (SU, sent. 40237/2007;
Sez. 1^, sent. 1560 del 2007-, Sez. 1^, sent. 31695/2010). Il che, in particolare, attesta la manifesta infondatezza della doglianza del ricorso di RA ID in ordine al rapporto tra il contenuto conoscitivo delle dichiarazioni di DI UI e ID CO.
5. I motivi dei ricorsi sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
5.1 Devono essere innanzitutto dichiarati inammissibili tutti i motivi afferenti le circostanze aggravanti applicate nella fattispecie (motivi quinto e sesto ricorsi ID e LO;
terzo e quarto ricorso DE IT).
Dalla lettura dei rispettivi originari atti di appello risulta infatti che:
- DE IT aveva argomentato e concluso esclusivamente in ordine al punto dell'affermazione di responsabilità nell'atto del 19.9 e, nell'atto depositato il 21.9, aveva chiesto (e dedotto ai limiti della genericità) solo le attenuanti generiche "almeno" equivalenti ed il minimo della pena;
i due ID e LO avevano argomentato e concluso solo sul punto dell'affermazione di responsabilità, chiedendo esclusivamente l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Nell'interesse di questi ultimi sono stati poi presentati al Giudice d'appello motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p. comma 4 che - e quindi per la prima volta - "attaccavano" pure i punti della decisione relativi alle tre circostanze aggravanti in questione, della premeditazione, dell'art. 61 c.p., n. 1, nonché della L. n.203 del 1991, art.
7. Negli odierni ricorsi tutti gli imputati devolvono questioni relative alle giudicate sussistenti circostanze aggravanti. Segnalato alle parti in sede di odierna relazione il tema della possibile tardività/inammissibilità di queste deduzioni, i difensori hanno richiamato la norma di cui all'art. 597 c.p.p., comma 5, sostenendo che comunque nell'ambito dei poteri d'ufficio, che tale norma le riconosceva, la Corte distrettuale avrebbe dovuto provvedere sulle articolate richieste (proposte in sede di conclusioni) afferenti le circostanze, motivando congruamente su tali punti: da qui, hanno concluso, la legittimità ed ammissibilità anche degli odierni motivi sui punti del trattamento sanzionatorio afferenti appunto le circostanze aggravanti.
5.1.1 Osserva in proposito questa Corte suprema che:
è giurisprudenza assolutamente consolidata che il motivo nuovo non può introdurre doglianze afferenti punti della decisione diversi da quelli "attaccati" nell'originario atto d'appello che, solo, individua e circoscrive, limitandolo, l'effetto devolutivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581 e art. 597 c.p.p., comma 1;
- in particolare, sono inammissibili i motivi nuovi aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio se l'impugnazione della sentenza abbia ad oggetto esclusivamente il punto relativo alla responsabilità (da ultimo, Sez. 4 sent. 40174/2009 e 46584/2004). Anche nell'ambito del complessivo trattamento sanzionatorio, i singoli passaggi del percorso logico/giuridico che conduce alla determinazione della pena applicata in concreto sono caratterizzati da assoluta autonomia, sotto il profilo tanto della congruità dell'apprezzamento di merito che della coerenza ed adeguatezza logica della pertinente necessaria specifica motivazione, ed infatti costituiscono, ciascuno di tali passaggi, "punto della decisione" suscettibile anche di autonoma impugnazione (Sez. 6, sent., 37461/2010): sicché in nessun modo la censura che chiede l'applicazione delle attenuanti generiche o il diverso giudizio di comparazione tra le circostanze o la generica riduzione della pena può ritenersi idonea a rimuovere la preclusione sui punti diversi non "attaccati" con motivi specifici, sorretti da autonome e pertinenti indicazioni delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (in particolare, per quanto qui rileva, la configurabilità e la riferibilità al singolo imputato di più circostanze aggravanti, ciascuna caratterizzata da peculiari problematiche in fatto ed in diritto). Ciò, perché "costituisce "punto della decisione" ogni statuizione suscettibile di autonoma considerazione necessaria per giungere alla decisione completa sul singolo reato", "con la conseguenza che, in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato, il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio" (SU, sent. 10251/2007);
- l'inammissibilità originaria dei motivi de quibus (che per quanto appena argomentato sussiste) va rilevata in ogni stato e grado del procedimento (art. 591 c.p.p., comma 4).
5.1.2 Neppure ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 5, possono trovare ingresso le questioni su configurabilità e applicazione delle circostanze aggravanti giudicate sussistenti nel processo di primo grado.
Su ogni concorrente considerazione (in particolare l'operare, nel caso di applicabilità dell'art. 597 c.p.p., comma 5, del limitato obbligo di motivazione "sintetica", che non deve confrontarsi compiutamente con deduzioni difensive tardive, ma solo dar conto del perché il giudice ritiene di non esercitare lo specifico ed eccezionale potere discrezionale - Sez. 5, sent. 2094 del 2010 - pertinente motivazione sintetica certamente sussistente nella specie), è infatti assorbente quella che tale norma prevede esclusivamente che il giudice d'appello possa applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione, una o più circostanze attenuanti ovvero anche, quando occorra in ragione o di tale applicazione officiosa o della complessiva decisione degli altri punti, il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p.. L'art. 597 c.p.p., comma 5, non attribuisce pertanto un generale, e generico, potere d'ufficio per articolati interventi migliorativi del complessivo trattamento sanzionatorio, stante la sua natura eccezionale, per l'efficacia derogatoria al principio generale dell'effetto devolutivo posto dal comma 1 della citata norma. Il comma 5, pertanto, costituisce disposizione inapplicabile al di fuori dei casi tassativi espressamente consentiti, ai sensi dell'art. 14 preleggi. Così è stato ripetutamente insegnato dalla giurisprudenza di questa Corte suprema anche in materia di sostituzione delle pene detentive brevi, dove il precedente favorevole alla tesi estensiva (Sez. 4, sent, 6526/1995) è significativamente rimasto isolato (Sez. 6, sent. 35912/2009-, Sez, 5, sent. 44029/2005; Sez. 4, sent. 31024/2002; Sez. 6 sent. 786/2007 ha ritenuto il potere esercitabile nel caso di motivo sul trattamento sanzionatorio).
Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto che il giudice d'appello non è legittimato dall'art. 597 c.p.p., comma 5 ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti giudicate sussistenti nel primo grado di giudizio (dovendosi così confermare l'insegnamento di Sez. 6, sent. 1394/1994 in esatti termini) ne' a ridurre la pena in tale sede determinata (perché, in ipotesi, "sentita" come eccessiva in relazione al fatto concreto). Rimane ovviamente fermo il caso (del tutto diverso da quello che ci occupa) della correzione in riduzione delle pene applicate in primo grado da ritenersi illegali per eccesso di quantità (Sez. 1^, sent. 8405/2009). Caso che costituisce invece applicazione dell'ulteriore, autonomo e distinto principio generale, di fonte costituzionale, della legalità della sanzione (sicché, per esso, nessuna violazione della ricordata regola di cui all'art. 14 preleggi è configurabile).
5.2 Sono manifestamente infondate le censure, oggetto di motivi specifici e quindi in sè ammissibili, relative alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena (settimo motivo ricorsi ID e LO;
quinto motivo ricorso DE IT). Quanto ai primi tre imputati non sussiste il denunciato vizio di motivazione perché la Corte distrettuale ha giudicato che le peculiari modalità del fatto cui era stato dato comune consapevole ed efficace corso, con condotte tutte essenziali, escludessero il peculiare trattamento favorevole richiesto per alcuno dei partecipi. Si tratta di apprezzamento di merito tutt'altro che manifestamente illogico e, inoltre, idoneo a dar conto specifico e non apparente del mancato esercizio del potere discrezionale in materia. Quanto al DE IT, il motivo è generico (non si deduce cosa avrebbe dovuto esser detto di diverso, tenuto conto della sua consapevole ed efficace partecipazione alle condotte immediatamente pre e post materiale uccisione ad opera di altri, argomentata specificamente dai Giudici del merito), oltre che diverso da quelli consentiti (laddove in definitiva sollecita un differente apprezzamento in fatto sul punto, precluso in questa fase di legittimità).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012