Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 16165
CASS
Sentenza 19 febbraio 2013

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Massime1

Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e che le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto).

Commentario1

  • 1Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indizianti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 16165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16165
Data del deposito : 19 febbraio 2013

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