Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e che le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto).
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 16165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16165 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 19/02/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 378
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 47727/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA MA N. IL 07/10/1983;
avverso l'ordinanza n. 839/2012 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 19/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Foresta Sante in sost. dell'avv. Ciardo Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 ottobre 2012 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza proposta da MA GA avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce in data 1 ottobre 2012, con la quale si disponeva nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati cui all'art. 81 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi sub m) ed n) della provvisoria contestazione), per condotte di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rispettivamente commesse sino al 24 gennaio 2011 e nell'autunno del 2004.
2. Avverso la predetta ordinanza del 19 ottobre 2012 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del GA MA, deducendo sei motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto:
a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di illegittimità dell'impugnata ordinanza per la inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi degli artt. 62, 63, 195 e 266 c.p.p., essendo stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di dichiarazioni autoaccusatorie intercettate durante i colloqui intercorsi in carcere tra i fratelli GA AN e MA, il cui contenuto, privo di valore indiziario, sarebbe inutilizzabile sia in considerazione del divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti provenienti da soggetto che sin dall'inizio doveva essere sentito con le garanzie previste dall'art. 63 c.p., comma 2, sia per il divieto di testimonianza "de relato" sulle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini previsto dall'art. 195 c.p.p., comma 4 e art. 62 c.p.p.;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di illegittimità dell'impugnata ordinanza per la inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p., avendo il g.i.p. fondato la sua ordinanza cautelare su intercettazioni che avrebbero avuto origine da un diverso procedimento, ossia quello pendente a carico del GA AN per illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile, nonché per aver esploso colpi di arma da fuoco nei confronti di altra persona, fatti ai quali il MA GA sarebbe totalmente estraneo: su tale punto, peraltro, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare, senza spiegare le ragioni della ritenuta utilizzabilità delle suddette intercettazioni telefoniche;
c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di illegittimità dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 292 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto il Tribunale del riesame, al pari del G.i.p., si sarebbe limitato ad una mera elencazione descrittiva degli elementi di prova acquisiti, senza una valutazione critica degli elementi indiziari e della loro gravità;
d) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di revoca e/o modifica della misura cautelare per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e la conseguente violazione dell'art. 273 c.p.p., non potendo le intercettazioni costituire da sole elementi talmente rilevanti da supportare l'emissione di un'ordinanza applicativa di misura custodiale;
e) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di revoca e/o modifica della misura cautelare per l'insussistenza delle esigenze cautelari e la conseguente violazione dell'art. 274 c.p.p., avuto riguardo all'incensuratezza dell'indagato ed al fatto che le contestazioni rivoltegli in sede cautelare attengono a fatti avvenuti nel 2004 e nel corso dell'anno 2011;
nè, peraltro, sarebbero stati rinvenuti, al momento del suo arresto, denaro, sostanze stupefacenti o da taglio, bilancini di precisione, o, comunque, elementi idonei a far ritenere che egli possa reiterare il reato per il quale è indagato;
f) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di revoca e/o modifica della misura cautelare applicata, per la sua inadeguatezza ed eccessiva afflittività in relazione al disposto dell'art. 275 c.p.p., non essendovi proporzione tra la gravità del fatto ed il tipo di misura disposta dal giudice nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Inammissibili, preliminarmente, devono ritenersi i primi quattro motivi dedotti nel ricorso, ove si consideri che l'impugnata ordinanza, con congrua ed esaustiva motivazione, si è al riguardo uniformata al consolidato quadro di principii ormai da tempo delineato in questa Sede, puntualmente replicando ai rilievi difensivi e ponendo correttamente in evidenza:
a) quanto alla valenza probatoria da riconoscere alle conversazioni telefoniche contenenti dichiarazioni autoaccusatorie, che le dichiarazioni, captate nel corso di un'attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, dep. 27/09/2010, Rv. 248089; Sez. 5, n. 27656 del 03/05/2001, dep. 09/07/2001, Rv. 2202279);
b) quanto all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni, che il procedimento penale avente ad oggetto i reati per i quali il coindagato GA AN è stato arrestato in flagranza ricomprende anche gli altri reati che sono stati accertati a seguito delle attività di intercettazione ritenute necessarie sulla stregua dei reati oggetto del primo accertamento;
c) che è noto, in relazione a tale ultimo profilo, che il concetto di "diverso procedimento" va collegato solo al dato, non emergente nè in alcun modo dimostrato nel caso di specie, della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento penale (da ultimo, Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012, dep. 28/12/2012, Rv. 253916);
d) che, a fronte di rilievi difensivi solo genericamente formulati in ordine alla consistenza ed al correlativo apprezzamento degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari v., supra, il par. 2, lett. e) e lett. d), la valutazione di gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura deve ritenersi congniamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una particolareggiata, e complessiva, disamina degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano il relativo epilogo decisorio, sia attraverso l'esposizione delle univoche e convergenti risultanze offerte dalle dichiarazioni oggetto di captazione telefonica per quel che attiene ai fatti enucleati nelle provvisorie contestazioni cautelari sopra richiamate, sia attraverso l'indicazione dei relativi riscontri.
5. Fondate, per contro, devono ritenersi le doglianze sollevate nei residui motivi di ricorso v., supra, il par. 2, lett. e) ed f), non avendo l'impugnata ordinanza spiegato, con sufficiente rigore argomentativo, le ragioni dell'apprezzamento, solo genericamente espresso, in ordine alla "elevata pericolosità dell'indagato", avuto riguardo, in particolare, al possibile affievolimento delle esigenze cautelari in ragione della risalente collocazione temporale dei fatti addebitatigli (Sez. Un., n. 40538 del 24/09/2009, dep. 20/10/2009, Rv. 244377; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, dep. 21/12/2011, Rv. 252050), della sua giovane età e del suo stato di incensuratezza (dati, questi ultimi, solo genericamente enunciati nell'iter motivazionale, che ha omesso di esplicitarne l'ipotizzata valenza recessiva nell'ambito della valutazione del grado di pericolosità). Anche in relazione ai profili della scelta e adeguatezza della misura cautelare, pur non dovendosi ritenere necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, è evidente che il relativo percorso motivazionale deve comunque indicare, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, onere motivazionale, questo, che nel caso di specie non può dirsi in alcun modo assolto (Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250060; Sez. 1, n. 45011 del 26/09/2003, dep. 21/11/2003, Rv. 227304).
6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai su esposti principii di diritto. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti menzionati nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura imposta e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013