Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 4
In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo esplichi una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (Fattispecie relativa a soggetto dedito, in modo non occasionale né episodico, a far da tramite tra diversi appartenenti a "cosa nostra" ed altri associati, tra cui i familiari di un soggetto in posizione apicale).
Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione. Neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione.
Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque - all'esito dei calcoli intermedi - ad una pena finale inferiore a quella applicata in primo grado.
Commentari • 2
- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
Leggi di più… - 2. Ammissibilità all'oblazione in caso di possibile modifica dell'imputazione: la necessità di avanzare specifica istanza in sede di conclusioniAccesso limitatoAttilio Carlo Villa · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2013, n. 49820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49820 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 05/12/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1875
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 21585/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LL SS RM, nato a [...] il [...];
2. TT DA, nato a [...] il [...];
3. SC IC, nato a [...] il [...];
4. IC Giovanni, nato a [...] il [...];
5. AD ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/07/2012 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ERCOLE Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IACOVIELLO ES M., che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi del LL e del TT;
il rigetto del ricorso del AD;
l'annullamento con rinvio nei confronti del IC limitatamente al capo A) e nei confronti del SC;
il rigetto del ricorso del DI nel resto;
udito per l'avv. STARACE Pierumberto, in sostituzione dell'avv. Pizzuto ES, per la parte civile F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, che ha concluso come da richiesta scritta depositata in udienza;
uditi per gli imputati l'avv. Guarino IA Carmela per il BI che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso, l'avv. Ventura Giacomo per il TT e il CI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e l'avv. Albano ON per il NI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 09/06/2011 del Tribunale di LA, riducendo la pena inflitta a CI IC ed a DI Giovanni, e sostituendo al primo la pena accessoria, e confermava nel resto la medesima sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato alle pene di giustizia:
- BI SS RM, previo riconoscimento della circostanza attenuante della L. n. 203 del 1991, art. 8, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 575 del 1965, art. 7 (capo F) dell'imputazione), per avere, in LA e Catania, in epoca anteriore e prossima al maggio 2005 e fino al 2007, in concorso con il DI e con OR RM, previo accordo fra gli esponenti della "cosa nostra" gelese e quelli della "cosa nostra" catanese, mediante minacce consistite nel far pesare, in modo implicito ma inequivoco, la loro appartenenza alle organizzazioni di stampo mafioso denominate "cosa nostra" e "stidda", e nell'intimare "che dovevano mettersi a posto", al fin di procurarsi un ingiusto profitto, costretto l'imprenditore Di EF GA, amministratore della GSM NE CT, aggiudicataria dei lavori per la realizzazione di un parcheggio presso l'area sud dell'ospedale di LA, a consegnare loro la somma di 30.000 euro, a rifornirsi di calcestruzzo dalle ditte di Sansone Gianfranco, che provvedeva alla riscossione del "pizzo" anche con il sistema della sovrafatturazione, ad assumere nel cantiere il DI e tal Signorelli Sandro, per garantire il controllo e la riscossione del prezzo dell'estorsione, conseguendo così un ingiusto profitto con corrispondente danno dell'imprenditore; con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e, comunque, al fine di favorire le attività delle anzidette associazioni mafiose, e con l'aggravante di aver commesso il BI il fatto durante il tempo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
- il CI in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p, così correttamente qualificata la condotta ascrittagli al capo A), per avere, in LA, MI e altre località, dal 2005 al 2008, concorso da esterno nell'anzidetto delitto associativo concernente le attività dell'organizzazione mafiosa armata denominata "cosa nostra" operante nella provincia di Caltanissetta ed in territorio di MI (con struttura piramidale costituita dalle "province", divise in "mandamenti", ciascuno dei quali composto da "famiglie"), i cui affiliati si avvalevano della forza di intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e di omertà da esso derivante, per commettere delitti di ogni genere ed acquisire il controllo di attività economiche e procurare voti in occasione di consultazioni elettorali;
- il DI in relazione ai due reati sub capi A) ed F) come appena tratteggiati, esclusa l'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2 e ritenuta, anche per questi, per il reato associativo l'ipotesi del concorso esterno ex art. 110 c.p.;
- NI ON in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (capo C) dell'imputazione), per avere, in LA e
MI, in epoca imprecisata e fino all'ottobre 2006, in concorso con altri, compiuto atti consistiti nella fittizia attribuzione della titolarità dei "punti scommessa" della società "Sport & Games", rispettivamente ad una società di comodo non compiutamente identificata ed a tale RI VA, essendone, invece, reali titolari RO NN, AD IA TE (rispettivamente moglie e sorella del già citato capo clan mafioso AD GI), RD ES, LL AS (suocera di AD IA TE) e RI CO SA (consuocero di AD GI);
- TT NS DA RE in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 644 c.p., commi 1, 2, e 5, n. 4, (capo H) dell'imputazione, escluse l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, per essersi fatti consegnare, in LA, nel giugno 2006, in più circostanze di tempo e di luogo, in concorso con CL, LI e OL AU e con altri, la somma di 2.500 euro, che si aggiungevano a quella di 4.000 euro corrisposta ai OL, dai commercianti Chiolo VA e TI Angelo, a titolo di corrispettivo per l'attività di mediazione svolta per fare ottenere a tali due imprenditori un prestito di 20.000 euro al tasso usurario del 10% mensile;
con la condanna del CI e del DI anche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune di LA, Associazione antiracket "Giordano G.", Federazione Antiracket Italia, e Camera di Commercio di Caltanissetta;
del solo DI al risarcimento dei danni in favore della parte civile GSM NE CT s.r.l.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato che:
- il BI, nonostante il apporto collaborativo, già "premiato" a norma della L. n. 203 del 1991, art. 8, con una riduzione non in misura massima ma reputata congrua, non era meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della obiettiva gravità e durate nel tempo delle condotte delittuose accertate, del vissuto delinquenziale del prevenuto fino al momento di inizio della collaborazione, nonché della posizione apicale a suo tempo rivestita all'interno dell'organizzazione mafiosa gelese "cosa nostra" (v. pagg.
5-8 sent. impugn.);
- il CI, pur dopo essere stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e venuta meno la sua formale affiliazione, dopo la sua scarcerazione, approfittando di non essere sottoposto a controlli da parte degli inquirenti, aveva continuato ad avere contatti con AD GI, capo della frangia nissena della organizzazione mafiosa "cosa nostra", curando in maniera sistematica i rapporti tra lo stesso ed i suoi familiari, ovvero tra l'associato RI RM ed i familiari di questo, pure mettendosi a disposizione, in forma non occasionale, degli appartenenti al clan mafioso facente capo a LO SA, così tenendo una condotta consapevolmente finalizzata ad apportare dall'esterno un contributo all'intera organizzazione criminale (v. pagg.
8-14 sent. impugn.);
- rilevata la tardività della eccepita nullità del decreto che aveva disposto il giudizio ed esclusa la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, il DI aveva svolto la fondamentale funzione di intermediario tra gli esecutori della estorsione consumata in danno del titolare della GSM NE CT (società dalla quale il DI era stato assunto come dipendente) e la stessa vittima, agendo però nell'interesse dei primi, per conto dei quali aveva anche stabilito le modalità esecutive del delitto e riscosso le somme, poi versate ai suoi mandanti;
imputato che con tale significativa condotta, oltre che favorendo la latitanza dell'associato BI GI, operando affianco a RI RM, affiliato al già menzionato clan mafioso del AD e "mettendosi a disposizione" di BI SS RM, aveva così offerto stabilmente i suoi servigi in favore del sodalizio "cosa nostra", pur senza farne formalmente parte, allo scopo di permettere la realizzazione degli scopi criminali di tale organizzazione e di trarne vantaggi consistenti dell'attribuzione di commesse e di posti di lavoro (v. pagg. 14-27 sent. impugn.);
- il NI, già titolare di una concessione statale per l'apertura di punti scommessa, aveva messo a disposizione le sue credenziali in favore società che avrebbero dovuto gestire l'apertura di nuovi punti scommessa a LA e MI gestiti da società intestate a prestanomi, ma sostanzialmente facenti capo al capo clan mafioso AD GI ed ai familiari di questo, pure dando la disponibilità a finanziare in parte tale iniziativa imprenditoriale, che non doveva essere in alcun modo riferibile ai suddetti AD, tant'è che le quote erano state intestate fittiziamente ad RI VA, per evitare di subire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali previste dalla normativa antimafia;
NI che non era neppure meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche o di una riduzione della pena irrogata in primo grado (v. pagg. 28-34 sent. impugn.);
- il TT aveva concorso nella commissione del reato di usura addebitatogli in quanto aveva svolto il fondamentale ruolo di mediazione tra l'usuraio OL ed i due imprenditori usurati TA e HI, assicurando egli il buon esito dell'affare, offrendo propri assegni in garanzia, ricevendo il denaro e consegnandolo alle due vittime;
essendo state smentire le, pure tra loro contraddittorie, dichiarazioni del TA e del HI che avevano cercato di far credere che la somma versata al TT, quale corrispettivo per l'opera di intermediazione, fosse servita ad estinguere un debito che i primi avevano maturato nei riguardi del secondo (v. pagg. 39-42 sent. impugn.).
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i cinque imputati elencati in epigrafe.
2. L'imputato BI SS RM, con atto sottoscritto personalmente, ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 8, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di applicazione, nella sua massima estensione, della circostanza attenuante prevista dal suddetto articolo, senza considerare l'utilità obiettiva della collaborazione e valorizzando, invece, criteri di disvalore sociale del fatto e della personalità dell'imputato.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 133 bis c.p., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto del sincero percorso di collaborazione avviato dal BI, della sua personalità e delle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
3. L'imputato CI IC, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Ventura Giacomo, ha dedotto i seguenti due motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale contestate e l'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 187 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 3, art. 238 bis e art. 546 c.p.p., comma 1, lett.
e), e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado sulla base di mere congetture;
per avere sostenuto, travisando la prova, che AD GI, mentre era detenuto in carcere, si fosse avvalso di altri per mantenere i contatti con gli associati liberi, circostanza questa non accertata in alcun altra sentenza ne' da altri atti acquisiti;
per avere riconosciuto la configurabilità di un concorso esterno nel reato associativo non sulla base di concrete condotte tenute dal CI, bensì di una asserita generica messa a disposizione del prevenuto in favore di altri affiliati mafiosi;
per avere affermato che il CI curava le relazioni tra il predetto AD ed i familiari di questo, laddove tali ultimi sono stati assolti in via definitiva da quel reato associativo, talché quei rapporti dovevano essere considerati espressione di meri sentimenti di amicizia;
per avere accreditato la parola accusatrice del collaboratore BI, che aveva negato di essersi mai avvalso del CI per contattare RI CO, che peraltro non era neppure un affiliato a "cosa nostra", e quella del collaboratore TA, che non risulta essersi mai concretamente avvalso del CI per entrare in contatto con il predetto RI.
3.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà, avendo la Corte nissena utilizzato contra reum il contenuto della sentenza irrevocabile emessa, per gli stessi fatti o per fatti connessi, in sede di abbreviato, laddove, in altra parte della motivazione, quella decisione passata in giudicato era stata valorizzata ex art. 238 bis c.p.p., per escludere la configurabilità dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, con riferimento all'imputazione contestata al coimputato NI, cui pure era stato originariamente addebitato di avere agito al fine di favorire le attività del sodalizio mafioso facente capo a AD GI.
4. L'imputato DI Giovanni, con distinti atti sottoscritti rispettivamente dai suoi due difensori avv. MILAZZO Dino Giovanni e Sammartino Rosaria, ha dedotto i seguenti sei motivi.
4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p., per avere la Corte siciliana erroneamente escluso una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, benché al DI, al capo A), fosse stata contestata una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa in termini completamente differenti da quelli ritenuti in sentenza e qualificati in termini di concorso esterno in associazione mafiosa;
e benché, al capo F), fosse stato addebitato un concorso materiale nella commissione della estorsione, senza alcun cenno all'attività di intermediazione che era stata poi riconosciuta con la decisione.
4.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 416 bis c.p., art. 192 c.p.p., comma 3, per avere la Corte di appello riconosciuto la sussistenza di una ipotesi di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, senza dimostrare l'esistenza di alcuna concreta condotta del DI inidonee ad integrare gli estremi di una specifica e consapevole forma di contributo ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizio criminale;
e per avere valorizzato le dichiarazioni accusatorie rese da diversi collaboratori, rimaste, però, prive di adeguati riscontri estrinseci.
4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 629 c.p. e art. 192 c.p.p., per avere la Corte di merito omesso di chiarire in base a quali prove dovesse ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, in capo al DI, con riferimento all'ipotesi estorsiva addebitatagli, essendo contraddittorie o generiche le deposizioni di accusa provenienti dai collaboratori di giustizia che avevano parlato di quell'episodio.
4.4. Violazione degli artt. 2 e 157 c.p., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la sollecitazione difensiva finalizzata ad ottenere una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, considerato che non è stata determinata la data di cessazione del supposto concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa de qua.
4.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 597 c.p.p., per avere la Corte nissena lasciata immutata la pena (irrogata) all'imputato, benché con la sentenza di primo grado gli fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche indicate, in dispositivo, come equivalenti alle contestate aggravanti, e, in motivazione, invece, prevalenti.
4.6. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere la Corte distrettuale calcolato la pena erroneamente formulando il giudizio di equivalenza tra circostanze ex art. 69 c.p., prima di aver operato l'aumento della pena ai sensi del predetto art. 7, e non anche dopo, così come stabilito da tale disposizione.
5. L'imputato NI ON, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Caiazza Gian NI e avv. Albano ON, ha dedotto i seguenti due motivi.
5.1. Nullità della sentenza, per violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte di merito omesso di rispondere alla specifica doglianza formulata con l'atto di appello, con il quale si era evidenziato come i Giudici di primo grado avessero confuso i due progetti di apertura di sale scommesse, il primo a MI realizzato, il secondo a LA naufragato, e per avere attribuito ad uno dei due progetti elementi di prova (in particolare quelli riferibili alla ricerca del prestito che avrebbe interessato AD IA TE) invece riferibili all'altro.
5.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà processuale ovvero per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito al NI un concorso nel reato contestatogli sulla base dell'affermazione di un prestito che il prevenuto avrebbe fatto ai coimputati per l'apertura della sala giochi di MI, laddove quella dazione di danaro aveva riguardato il progetto di apertura di un'altra sala giochi, a LA, che non era stato portato a termine;
apertura della sala giochi di MI che, peraltro, le emergenze processuali avevano provato essere stata il frutto esclusivamente di una iniziativa economica reale e non fittizia di LL AS, la quale aveva impegnato il ricavato della vendita di beni personali, avente lo scopo di dare una opportunità di lavoro al figlio RI VA, cui erano rimasti estranei i familiari del AD.
5.3. Con memoria depositata il 28/11/2013 i difensori del padovani hanno richiamato i passaggi fondamentali dei motivi già dedotti con il ricorso, tornando a sottolineare come il loro assistito fosse stato condannato per l'attività asseritamente svolta in relazione all'apertura della sala scommesse di MI, alla quale era risultato del tutto estraneo il capo mafia AD.
6. L'imputato TT NS DA RE, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Ventura Giacomo, ha dedotto, formalmente con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 644 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione,
per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado, dando una lettura incompleta della conversazione, intercettata durante le indagini, tra il TT da una parte, il TI ed il OL dall'altra, che i Giudici di merito avevano posto a base della loro decisione: lettura che, se completa, avrebbe permesso di avere riscontro della versione difensiva secondo la quale il TT avrebbe ricevuto la somma indicata nel capo d'imputazione a mero titolo di prestito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che il ricorso dell'imputato BI vada rigettato.
1.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della estensione operativa di una circostanza attenuante e, dunque, della quantificazione della pena irrogata: esercizio che, come noto, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto correttamente - con un giudizio congruamente motivato, che perciò non può essere censurato dal DI di legittimità - la Corte di merito ha ritenuto giustificata la scelta del Tribunale di riconoscere all'imputato BI la circostanza attenuante della collaborazione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, convertito nella L. n. 203 del 1991, ma di negarne l'applicazione con una riduzione della pena nella misura massima consentita, ciò allo scopo di adeguare la sanzione finale ad una personalità che, pur recuperata dagli importanti contributi di conoscenza forniti dall'autorità giudiziaria, restava, comunque, negativamente qualificata da una militanza mafiosa protrattasi per decenni, da una posizione di vertice rivestita nell'ambito del gruppo criminale di riferimento e dalla partecipazione a numerose vicende delinquenziali di grande allarme sociale che, negli ultimi anni, avevano profondamente turbato la vita degli abitanti del comune di LA (v. pag.
7-8 sent. impugn.).
1.2. Anche il secondo motivo del ricorso del BI è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, convertito nella L. n. 203 del 1991, non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (così, tra le diverse, Sez. 6^, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello e altri, Rv. 247387; Sez. 1^, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo e altri, Rv. 233938; Sez. 1^, n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv. 224995):
con l'inevitabile conseguenza che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dal suddetto art. 8, una seconda volta anche per giustificare "automaticamente" il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi (in questo senso Sez. 5^, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176). Di tale principio la Corte di appello di Caltanissetta ha fatto buon governo, evidenziando come la scelta del BI di "rompere con il suo passato" ed il suo buon comportamento processuale fossero stati elementi idonei a giustificare il riconoscimento della considerata attenuante ad effetto speciale, ma non potessero legittimare la concessione anche delle circostanze attenuanti generiche, a tanto ostandovi la obiettiva gravità del reato accertato, commesso nell'ambito di un programma strategico di sistematico condizionamento e sfruttamento delle attività economiche nel comune di LA, gli effetti di tale delitto, protrattisi per molti anni, ed il vissuto delinquenziale del BI che, prima di iniziare la sua apprezzabile collaborazione con l'autorità giudiziaria, aveva rivestito un ruolo apicale nell'ambito della consorteria mafiosa gelese facente parte di "cosa nostra" (v. pagg. 5- 7 sent. impugn.).
2. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato CI IC va rigettato.
2.1.1. In relazione al primo motivo, va sottolineato come lo stesso sia privo di pregio nella parte in cui il CI si è doluto del fatto che, richiamando il contenuto della motivazione di altra sentenza irrevocabile emessa dalla medesima Corte il 01/02/2011, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., i Giudici di secondo grado avessero affermato che era stato accertato che il capo clan mafioso AD GI, durante il suo periodo di detenzione in carcere, si era avvalso dei suoi parenti per fare arrivare all'esterno le direttive agli affiliati, circostanza questa che l'anzidetta sentenza aveva escluso.
Ed infatti, se è vero che la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, avendo introdotto un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, è anche vero che entrambe le forme devono essere accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (così, tra le molte, Sez. 2^, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162).
Alla stregua di tale criterio di giudizio, va rilevata l'aspecificità del motivo de quo, in quanto nel ricorso è stato omesso il riferimento al connesso passaggio motivazionale della sentenza gravata nel quale era stata espressamente sottolineata la non decisività del considerato elemento di conoscenza, avendo la Corte territoriale puntualizzato come l'accertamento contenuto in quella sentenza del 01/02/2011 non avesse affatto inficiato la riconosciuta valenza dimostrativa delle dichiarazioni di ben tre collaboratori di giustizia (RI, TA e BI) i quali avevano diversamente riferito che il CI aveva curato le comunicazioni tra i familiari del detenuto e gli altri affiliati in libertà (v. pag. 12-13 sent. impugn.).
2.2.2. Lo stesso primo motivo del ricorso del CI, nella parte concernente la verifica degli altri elementi di prova, è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, la violazione delle norme sulla valutazione della prova penale ovvero il vizio di motivazione, ma, al di là del formale dato enunciativo, non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' ha lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Caltanissetta aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, alla valutazione che quella Corte aveva fatto delle dichiarazioni dei tre citati collaboratori di giustizia. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, invero, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte siciliana analiticamente spiegato come le convergenti dichiarazioni dei menzionati collaboratori di giustizia avessero descritto, in maniera inequivoca, la figura del CI come quella di chi, pur senza aderire formalmente alla medesima associazione mafiosa, aveva svolto un ruolo di "corriere" tra soggetti a vario titolo gravità nti nell'orbita di operatività di quel sodalizio criminale, compito che era risultato esiziale per la vita della organizzazione mafiosa i cui componenti, in quel periodo, erano stati sottoposti a più rigorose forme di controllo da parte delle forze dell'ordine. Così il collaboratore RI RM aveva ricordato come egli, già condannato per il reato di partecipazione a "cosa nostra", dopo essere stato scarcerato aveva continuato, proprio per il tramite del CI, a mantenere i rapporti con i familiari del recluso AD GI, all'epoca ancora indiscusso capo della consorteria mafiosa nella provincia di Caltanissetta;
il collaboratore BI SS RM, già responsabile di "cosa nostra" per la zona di LA, aveva confermato di aver appreso che le relazioni tra i familiari del AD ed il RI RM venivano curati dal CI che, per il suo status, dava garanzie di non essere intercettato o sottoposto ad altre forme di controllo da parte delle forze dell'ordine: CI che gli era stato pure indicato dal figlio di un altro affiliato mafioso, RI SA, come la persona cui egli si sarebbe potuto rivolgere per far pervenire al padre lo "stipendio"; ed ancora, il collaboratore FI TA reggente, tra il 2005 ed il 2006, del clan mafioso facente capo ad LO SA, il quale aveva ricordato che era stato proprio quest'ultimo a confidargli che, "in caso di bisogno", si sarebbe potuto rivolgere al CI come soggetto che, pur non formalmente affiliato alla cosca, avrebbe potuto garantire le comunicazioni tra gli associati, ad esempio consentendogli di entrare in contatto con ER CO, cui egli avrebbe dovuto consegnare parte del provento di attività illecite per fronteggiare le spese legali sostenute dal padre, il già citato sodale ER SA (v. pagg.
9-10 sent. impugn.).
2.2.3. Infondato è il medesimo primo motivo del ricorso del CI nella parte in cui è stata denunciata una violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416 bis c.p.. Rappresenta un orientamento sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale deve qualificarsi come concorrente esterno in un'associazione di stampo mafioso colui che, senza appartenere all'associazione, senza cioè trovarsi in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio criminoso, fornisca consapevolmente un concreto, specifico e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (così Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-1-2).
In seguito questa Corte, nel ribadire la soluzione proposta dalle Sezioni Unite (si veda, tra le tante, Sez. 6^, n. 29458 del 26/06/2009, Anzelmo, Rv. 244471), ha avuto modo di chiarire che il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è integrato persino quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione (Sez. 2^, n. 35051 del 11/06/2008, Lo Sicco, Rv. 241813); e che, affinché risulti integrato tale forma di concorso, gli effetti delle condotte dei soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo componente, come nell'ipotesi di mero favoreggiamento personale (così Sez. 1^, n. 1073 del 22/11/2006, Alfano, Rv. 235855; conf. Sez. 1^, n. 54 del 11/12/2008, Sarracino, Rv. 242577; Sez. 6^, n. 40966 del 08/10/2008, Pillari, Rv. 241701;
Sez. 5, n. 34597 del 06/05/2008, RD, Rv. 241929), salvo che l'ausilio non sia stato svolto in favore del capo del sodalizio, ad esempio assicurandone in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati, perché condotta palesemente sorretta dalla volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione (Sez. 6^, n. 2533 del 26/11/2009, Gariffo, Rv. 245703). Di tali principi di diritto la Corte di appello di Caltanissetta ha fatto corretta applicazione ponendo in risalto, con motivazione completa e priva di lacune o vizi di manifesta logicità, dunque con giudizi di fatto non sindacabili in questa sede, come fosse risultato provato che il CA, pur senza essere stato formalmente affiliato all'associazione mafiosa "cosa nostra", aveva fornito in favore della stessa un contributo ripetuto e sistematico, svolgendo, in forma non occasionale ne' episodica, e per un prolungato arco temporale, un'importante attività di "tramite" tra diversi appartenenti a quel sodalizio criminale, in particolare tra gli indicati collaboratori RI, MO BI - che, per giunta, in quel periodo avevano assunto posizioni verticistiche all'interno della organizzazione - ed altri associati o familiari del AD, con una forma di esclusiva disponibilità e, dunque, con un ruolo continuativo e funzionalmente finalizzato a favorire l'operatività dell'intero clan mafioso (v. pagg. 10-12 sent. impugn.).
2.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso del CI, non essendo riconoscibile alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza gravata tra la parte in cui è stata esaminata la posizione del prevenuto e quella in cui è stata valutata la posizione del coimputato NI, chiamato a rispondere di un delitto completamente differente per il quale la decisione della Corte distrettuale di rigettare l'appello proposto dal P.G. avverso la statuizione, contenuta nella sentenza di prime cure, della esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è risultata fondata su argomentazioni del tutto peculiari, riferibili alla specifica vicenda delittuosa nella quale il NI era rimasto coinvolto (v. pagg. 37-29 sent. impugn.), e in nessun modo estensibili al ruolo ed alle condotte addebitate al CI.
3. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato DI Giovanni vada rigettato.
3.1.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Costituisce espressione di un consolidato indirizzo interpretativo il principio per il quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa (Sez. 5^, n. 21077 del 25/03/2004, Sciacca e altro, Rv. 229194; conf., per l'ipotesi contraria del "passaggio" dalla contestazione , Sez. 2^, n. 12838/03 del 16/12/2002, Bellofiore ed altri, Rv. 224879; e Sez. 6^, n. 10457 del 11/07/2000, Aleci ed altri, Rv. 220534). Alla luce di tale regula iuris è da escludere la configurabilità della denunciata violazione di legge nella decisione adottata dai Giudici di merito che, a fronte della contestazione della partecipazione all'associazione di stampo mafioso "cosa nostra", i cui affiliati si avvalevano della forza di intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e di omertà da esso derivante, per commettere delitti di ogni genere, in particolare per acquisire il controllo delle locali attività economiche, hanno ritenuto come l'imputato, pur senza aver formalmente aderito a tale sodalizio criminale, avesse concorso da esterno alla realizzazione dei relativi fini criminali, tenendo una condotta assimilabile a quella degli altri partecipi, elementi dei cui aspetti caratterizzanti il prevenuto aveva avuto piena conoscenza e in ordine ai quali aveva avuto modo di esercitare appieno i propri diritti di interlocuzione e di difesa (v. pagg. 15-16 sent. impugn.).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'altra imputazione addebitata al DI nel capo F), atteso che egli è stato giudicato comunque concorrente nella consumazione della estorsione aggravata in danno del titolare della società GSM, tenendo una condotta esattamente assimilabile a quella oggetto di formale addebito, pur qualificata dai Giudici di merito come sintomatica di una malcelata funzione di intermediazione tra gli autori della richiesta estorsiva e la vittima: ruolo di intermediazione che - alle condizioni che si avrà modo di evidenziare - pacificamente è parificabile a quello tenuto da qualsiasi altro concorrente nel reato e con riferimento al quale l'interessato è stato messo in grado di esercitare i propri diritti di difesa, sicché è irrilevante che dello stesso ruolo non fosse stata espressa indicazione nel capo d'imputazione, nel quale all'imputato era stato, in ogni caso, ascritto di avere concorso con altri nella realizzazione del fine criminoso proprio di quella fattispecie delittuosa (v. pagg. 14-15 sent. impugn.). Le valutazioni innanzi esposte, se servono ad negare in radice la configurabilità della denunciata violazione dell'art. 522 c.p.p., in quanto l'imputato non è stato condannato per fatti ontologicamente diversi da oggetto di addebito, valgono pure ad escludere la ricorrenza della lamentata violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e pronuncia, di cui all'art. 521 c.p.p., atteso che, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è correttamente evidenziato come ai fini della valutazione del rispetto della norma dettata da tale secondo articolo, deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (così, ex plurì mis e da ultimo, Sez. 6^, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419). Nè conduce a differenti conclusioni la doglianza difensiva (pure ripresa, nell'odierna discussione, dal P.G. nella formulazione delle sue conclusioni) secondo cui il DI sarebbe stato condannato per condotte di cui non vi è una chiara descrizione nel capo d'imputazione. Su tale punto non vi è ragione per mettere in discussione il punto della motivazione della sentenza impugnata nel quale si è sottolineato come, secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'insufficiente enunciazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio determini una nullità relativa (così, ex multis, Sez. 5^, n. 20739 del 25/03/2010, Di Bella, Rv. 247590; Sez. 5^, n. 712/10 del 20/11/2009, L, Rv. 245734), che come tale, laddove esistente, doveva essere eccepita, a pena di sanatoria, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, cosa che, nella fattispecie, non è accaduto.
3.1.2. Sotto altro profilo, deve, altresì, escludersi che la riqualificazione giuridica dei fatti operata, nei termini innanzi esposti, dal Tribunale di primo grado, con decisione confermata dalla Corte di appello, abbia comportato la violazione del diritto all'equo processo, di cui all'art. 6, paragr. 3, CEDU, che,
nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale di rispettare il principio del contraddittorio in ogni momento e in ogni fase del processo penale, anche laddove si debba discutere della qualificazione giuridica dei fatti addebitati. Diritto all'equo processo e correlato principio del contraddittorio che il P.G. ha sostenuto essere stati violati dal momento che la decisione di prime cure era stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti e senza una compiuta contestazione delle condotte delle quali l'imputato doveva essere chiamato a rispondere.
In effetti la Corte costituzionale, fin dalle ben note sentenze "gemelle" del 2007 (Corte cost., n. 348 e n. 349 del 2007), ha statuito che, nel sistema delle fonti del nostro ordinamento, alle disposizioni della CEDU debba essere assegnato un rango subcostituzionale di "norme interposte", nel senso che, attraverso il "meccanismo" di adattamento previsto dall'art. 117 Cost., comma 1, esse integrano il relativo precetto della Carta fondamentale e diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle altre norme dell'ordinamento di fonte secondaria;
ma, soprattutto, che il giudice nazionale, nell'applicare una norma del diritto interno, è sempre tenuto ad interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata, a tal fine considerando tanto le disposizioni formalmente cristallizzate nell'articolato della CEDU, quanto le stesse norme come interpretate nelle sue sentenze dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Tale criterio generale, che è nel contempo regola di ordine nel sistema delle fonti e criterio di ermeneutica giuridica, ha già trovato numerose attuazioni nella stessa giurisprudenza costituzionale (si vedano, in particolare, Corte cost., n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost., n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost., n. 239, n. 311 e n. 317 del 2009; Corte cost., n. 39 del 2008;
v., in specie, Corte cost., n. 80 del 2011, che ha riaffermato e precisato la portata di quel criterio dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007).
Più di recente la Consulta, nel tentativo di affinare quel "meccanismo di adeguamento" del diritto interno alle norme di fonte sovranazionale, ha sì ribadito la validità del principio innanzi delineato, ma ne ha puntualizzato la portata applicativa: chiarendo che la stessa Corte costituzionale - e, dunque, anche il giudice comune chiamato ad effettuare, in prima battuta, quella verifica di "compatibilità" - non può "sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo talché le norme della CEDU ... devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo", ma può "valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare dell'art. 117 Cost., comma 1, da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza"; ai Giudici delle leggi - così come ai giudici comuni - "compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (così in Corte cost., n. 236 del 2011; conf., più di recente, Corte cost., n. 303 del 2011). In altri termini, il giudice nazionale - lungi dall'essere vincolato a conformarsi al risultato dell'esegesi 'autentica' operata dalla Corte europea: obbligo la cui conformità al principio dell'art. 101 Cost., comma 2, in base al quale i giudici sono soggetti solo alla legge, si sarebbe potuta mettere in discussione - può a sua volta interpretare la norma della CEDU, con l'unico limite di rispettare la sostanza delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo.
Nel noto "caso Drassich", la Corte europea dei diritti dell'uomo - esaminando la questione in un processo penale nel quale la Cassazione, riqualificando i fatti contestati, nella fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p., aveva rigettato il ricorso dell'imputato condannato dai giudici di merito in relazione al diverso reato di cui all'art. 319 c.p. - in applicazione dell'art. 6, paragr. 3, CEDU, ha affermato che era stato violato il diritto dell'imputato "ad essere informato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti", nonché il "diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa", atteso che "la riqualificazione in questione aveva avuto luogo al momento della deliberazione della corte di cassazione" e che ne' "il pubblico ministero o uno dei magistrati che compongono il collegio dell'alta giurisdizione avevano evocato l'opportunità di riqualificare i fatti della causa in una fase anteriore del procedimento", sicché "il ricorrente non era stato avvertito della possibilità di una riqualificazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e, ancora meno, che egli aveva avuto l'occasione di discutere in contraddittorio la nuova accusa".
Ha spiegato la Corte di Strasburgo che "le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 6" non riguardano solo la fase della formazione della prova, ma "rivelano la necessità di porre una cura particolare nel notificare l'®accusa¯ all'interessato. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'articolo 6 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (EL e SS e. Francia GC, n. 25444/94, 51, CEDU 1999-11). La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. ... Le disposizioni dell'articolo 6 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (EL e SS c. Francia già cit., 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti."
In tale ottica, la verifica degli effetti della riqualificazione giuridica dei fatti deve essere compiuta - hanno aggiunto i Giudici di Strasburgo - controllando se, in concreto, sia "sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti poteva essere riqualificata"; "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; ed ancora quali siano state "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente", ad esempio se la nuova qualifica comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione, tanto da portare il giudice, come in quella fattispecie era accaduto, al rigetto della eccezione di "prescrizione del reato sollevata dal ricorrente ... sulla base della nuova qualificazione giuridica dei fatti e tenuto conto del limite massimo della pena applicabile al reato di corruzione in atti giudiziari, più elevato rispetto a quello previsto per il reato di corruzione semplice".
Tenute a mente le peculiarità della situazione processuale del "caso Drassich", caratterizzato dal fatto che la riqualificazione era stata effettuata, con risultati pratici peggiorativi per il ricorrente, solo nel giudizio di legittimità, questa Corte non potè che disporre la rinnovazione del giudizio davanti a sè, in maniera tale da garantire il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, beneficiando di un congruo termine per apprestare la propria difesa (v. Sez. 6^, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974). Passando in rassegna gli altri precedenti della giurisprudenza di legittimità, bisogna prendere atto come questa Corte si sia uniformata ai dieta della Corte costituzionale e alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sforzandosi di appurare, volta per volta, quali fossero stati, nella sostanza, gli effetti della intervenuta riqualificazione e se le ragioni della difesa fossero state o meno effettivamente pregiudicate. Così, ad esempio, in materia di impugnazioni dei provvedimenti sulle misure cautelari personali, si è affermato che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice è assicurata pur quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimento incidentale "de libertate". Tale principio è stato enunciato con riferimento ad una situazione relativa alla derubricazione del reato, ad opera del giudice di appello, dalla fattispecie di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in quella di favoreggiamento aggravato;
tale ultima qualificazione giuridica, in precedenza, era stata prospettata dal pubblico ministero nel ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare applicata per il reato associativo;
inoltre, in una memoria presentata dalla difesa nel corso del giudizio di merito, erano state richiamate decisioni del tribunale del riesame che avevano qualificato analoghe condotte come favoreggiamento (Sez. 1^, n. 9091 del 18/02/2010, Di Gati, Rv. 246494). A simili conclusioni si è pervenuti con riferimento al giudizio di cognizione, in relazione al quale si è chiarito che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento (Sez. 6^, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961). Seguendo la medesima impostazione, si è ribadito che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice di secondo grado, qualora l'imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio (Sez. 6^, n. 22301 del 24/05/2012, Saviolo, Rv. 254055; conf., in seguito, Sez. 2^, n. 21170 del 07/05/2013, Maiuri, Rv. 255735). Alla luce di tali criteri va escluso che la sentenza gravata abbia comportato una insanabile violazione del diritto dell'imputato all'equo processo. E ciò non tanto e non solo perché la riqualificazione giuridica delle condotte contestate al DI non ha avuto effetti sfavorevoli per il prevenuto, in termini di sanzione irrogabile o di calcolo del termine di prescrizione;
ma soprattutto perché il prevenuto è stato posto in condizioni di interloquire pienamente su quella scelta del Tribunale di primo grado dapprima con l'atto di appello e poi, ancora, con il ricorso per cassazione. Dunque, per l'odierno ricorrente la riqualificazione giuridica dei fatti di causa operata dai Giudici di merito non è stata affatto una "sorpresa", cioè una situazione rispetto alla quale non gli sarebbe stato consentito di adeguatamente interloquire.
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso del DI è privo di pregio.
Premessa la genericità della doglianza difensiva in ordine all'asserita violazione della norma prevista dall'art. 192 c.p.p., comma 3, per la mancanza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie dei più collaboratori di giustizia -tenuto conto che il ricorrente ha omesso di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata nella quale era stato chiarito come le deposizioni dei collaboratori, oltre che riscontrarsi tra loro, erano state corroborate nella loro attendibilità proprio dall'accertato coinvolgimento del prevenuto nella consumazione della estorsione in danno della società GSM - vanno qui richiamate le considerazioni sopra esposte nel punto 2.2.3. a proposito della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa. Sulla base di quei criteri di giudizio deve escludersi la sussistenza della dedotta violazione delle norme di diritto penale sostanziale oggetto di contestazione al capo A), avendo la Corte distrettuale, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità, puntualizzato come il DI dovesse essere considerato concorrente esterno nella commissione del delitto associativo in esame, avendo le prove acquisite dimostrato che lo stesso, pur senza aver formalmente aderito al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato "cosa nostra", aveva fornito uno stabile e continuativo contributo alla realizzazione degli scopi delittuosi di quella organizzazione, offrendo rifugio al latitante BI GI (come da questi, divenuto collaboratore di giustizia, riferito: v. pagg. 42- 43 sent. primo grado, idonea ad integrare la conforme pronuncia di secondo grado); beneficando dell'aggiudicazione di subappalti, frutto di pressioni mafiose attuate dagli affiliati al clan capeggiato dallo stesso BI;
mettendo, in seguito, i propri servigi a disposizione di altri componenti dell'associazione, quali RI RM e BI SS RM (come riscontrato dalle deposizioni dei collaboratori di giustizia RI e TA: v. pagg. 43-44 sent. primo grado); nonché concorrendo nella commissione di un grave episodio estorsivo, quello, più volte richiamato, del quale era stato vittima l'amministratore della società GSM, nell'ambito della cui prolungata consumazione egli aveva pure tratto l'indebito vantaggio personale di essere assunto come dipendente dalla medesima società, anche al fin di curare, da intraneus nell'azienda, gli interessi dei sodali mafiosi (v. pagg. 16-19 sent. impugn.).
3.3. Inammissibile appare il terzo motivo del ricorso del DI, in quanto formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, sicché può ritenersi definitivamente acclarato come il DI avesse consapevolmente concorso nella consumazione della più volte estorsione aggravata in danno del Di EF, amministratore della società GSM NE CT, in quanto le precise indicazioni provenienti dal collaboratore di giustizia BI - il quale aveva ricordato come egli avesse affidato la materiale realizzazione del proposito delittuoso proprio al DI che, agendo in suo nome e per conto del relativo gruppo mafioso, aveva chiesto ed ottenuto dal titolare di quella società i versamento di un "pizzo" di 30.000 Euro - oltre a trovare conforto nel contenuto di una intercettazione ambientale relativa ad una conversazione cui aveva preso parte ZI VA, affiliato alla cosca gelese di "cosa nostra", erano risultate riscontrate dalle deposizioni di altri collaboratori di giustizia, quali SU LL ZI, già appartenente al gruppo mafioso della "stidda", ed i già menzionato TA e RI, i quali avevano riferito come il provento di quella estorsione fosse stato materialmente prelevato da NI di TT (ovvero da DI Giovanni) e da questi versato al componente del gruppo mafioso LL NI che, dopo l'arresto del BI, era subentrato nella "gestione" di tale reato. Ciò senza neppure trascurare la significativa testimonianza di ND GA, capocantiere della impresa, che aveva rammentato di essersi lamentato con il Di EF della presenza del DI, dipendente i cui compiti egli aveva ritenuto inutili e superflui, e di avere ricevuto dal legale rappresentante della società (all'epoca già destinatario della minacciosa pretesa estorsiva) la secca ed inequivoca risposta che il nuovo assunto "doveva lavorare" nel cantiere (v. pagg. 20-25 sent. impugn.).
I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono, dunque, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a dette censure, in gran parte sovrapponibili a quelle già sottoposte all'attenzione della Corte territoriale.
3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso, avendo la Corte di appello di Caltanissetta chiarito come il concorso esterno nel reato associativo addebitato al DI, pur formalmente contestato come commesso fino al 2008, per il prevenuto dovesse cronologicamente essere riferito a tutto il 2007, e cioè al periodo in cui era stato commessa l'estorsione in danno della società GSM (v. pag. 26 sent. impugn.), con la conseguenza che il termine di prescrizione minimo di dieci anni (calcolato, giusta la previsione del combinato disposto dell'art. 157 c.p. e L. n. 251 del 2005, art. 10, in relazione alla pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008, art. 1) non è ancora decorso.
3.5. Infondato è il quinto motivo del ricorso del DI. Nel caso di specie è accaduto che riformando la pronuncia di condanna di primo grado - con la quale il Tribunale di LA, riconosciuta la continuazione tra i due reati accertati a carico del prevenuto, aveva erroneamente reputato più grave quello associativo contestato al capo A) - la Corte di appello ha ritenuto di operare il ricalcolo della pena, partendo da quella base per il più grave reato di estorsione sub capo F), con l'aggravante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che, confermato il giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e le aggravanti, aumentata per la continuazione con l'altro delitto sub capo A), è stata fissata in misura inferiore a quella già determinata dal Tribunale.
Tale soluzione risulta conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale laddove, come nella fattispecie si è verificato, il giudice di appello, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, non trova applicazione il divieto della "reformatio in peius" che riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di computo della pena (così, tra le molte, Sez. 3^, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino e altro, Rv. 247739). Nè risulta contraddetto la regola fissata dalla Sezioni Unite della Corte per la quale, nel giudizio di appello, il divieto in argomento non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma anche tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, in quanto tale principio è stato enunciato con riferimento alla particolare ipotesi nella quale il giudice di secondo grado, escludendo una circostanza aggravante e, per l'effetto, rideterminando una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base del calcolo in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (v. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066): situazione evidentemente diversa da quella considerata nel caso oggi in esame nel quale, come si è anticipato, non è stata operata la esclusione di alcuna circostanza aggravante, ma la pena per il reato continuato è stata ricalcolata partendo da una pena base per un reato diverso da quello erroneamente ritenuto più grave dal giudice di prime cure, aumentata per la continuazione con l'altro meno grave reato "satellite".
3.6. Il sesto ed ultimo motivo del ricorso del DI è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la denunciata violazione del "meccanismo" di calcolo della pena previsto dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 2, non ha comportato alcun effetto pratico, tenuto conto che attenuanti generiche erano state riconosciute all'imputato con giudizio di equivalenza rispetto alle altre contestate aggravanti, talché è stato irrilevante che l'aumento di pena ai sensi del suddetto art. 7 sia stato operato dopo e non prima della applicazione (sostanzialmente "neutra") di quelle attenuanti.
4. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato NI ON vada rigettato.
4.1. Priva di pregio appare l'eccepita nullità della sentenza per avere la Corte di merito asseritamente omesso di rispondere ad una specifica censura avanzata con l'atto di appello in ordine alla "confusione" che i Giudici di primo grado avevano commesso, attribuendo all'iniziativa dell'apertura della sala scommesse di LA (in realtà, mai avvenuta) elementi di prova riferibili all'iniziativa, attuata, dell'apertura di altra sala scommessa a MI. A tale obiezione, infatti, la Corte distrettuale ha dato una risposta (v. pag. 31 sent. impugn.), sulla cui congruità logica è stata sollecitata una verifica, ma tanto basta ad escludere la sussistenza della lamentata violazione di legge per omessa motivazione.
4.2. Il secondo motivo del ricorso è in parte aspecifico, in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Quanto al denunciato travisamento delle prove, per avere la Corte di appello attribuito al NI un concorso nel reato contestatogli sulla base dell'accertato prestito che lo stesso aveva fatto ai coimputati per l'apertura della sala giochi di MI, prestito che, invece, aveva riguardato il progetto di apertura della sala scommesse di LA, che non era mai avvenuta, va qui richiamato quanto già sopra considerato nel punto 2.1.1., lì dove è stato sottolineato come il travisamento di una prova, intanto può tradursi in un vizio che determina l'annullamento della sentenza, in quanto gli sia riconosciuto un carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Sotto questo punto di vista il ricorso in esame risulta avere un tenore indeterminato, in quanto finalizzato a prospettare quel travisamento della prova, senza, però, tenere conto che a carico dell'imputato vi erano altri e ben più significativi elementi di prova atti a dimostrare il coinvolgimento del NI anche nell'iniziativa imprenditoriale attuata con l'apertura dell'altra sala scommesse (v. pagg, 28 e segg.).
In tale ottica, il ricorrente ha sostanzialmente sollecitato questo Collegio ad un'inammissibile incursione nel merito, con una rilettura e rivalutazione degli elementi di prova raccolti, laddove la Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità, e con una convincente ricostruzione logica della vicenda, aveva chiarito che il concorso del NI nella commissione del delitto ascrittogli fosse stato dimostrato, oltre che dalle parziali ammissioni dello stesso imputato e dalle precise dichiarazioni del collaboratore di giustizia RI RM, dal contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali era stato possibile evincere con certezza come il contributo economico e di esperienza che il prevenuto poteva garantire (in quanto amministratore della società Sport&Games e titolare della indispensabile concessione per l'apertura di sale scommesse telematiche in tutta Italia) fosse stato considerato, da tutti i parenti ed affini del capo mafia AD GI, esiziale per la buona riuscita di entrambe le iniziative economiche, aventi come scopo l'apertura di sale scommesse tanto a LA quanto a MI, benché solo la seconda fosse stata poi realizzata;
come il NI, che aveva avuto cura di mantenere i rapporti con i familiari del AD per il tramite di tale Palermo GA, fosse stato perfettamente a conoscenza di chi fossero reali soggetti interessati a tali iniziative economiche e che il suo prezioso ed insostituibile ruolo fosse stato considerato garanzia di riuscita anche dalla coimputata LL AS, consuocera del citato AD GI, direttamente coinvolta nell'apertura della sala di MI;
ed ancora, come proprio quest'ultima avesse manifestato la preoccupazione di evitare la identificazione dei reali finanziatori dell'impresa e, allo scopo di mettere al riparo l'azienda dalla possibile applicazione di misure di confisca antimafia, avesse deciso di intestare la ditta al figlio RI VA, l'unico soggetto che, in quanto incensurato, avrebbe potuto assicurare uno "schermo" all'avvianda attività economica (v. pagg. 28-34 sent. impugn.; pagg. 20-28 sent. 1 grado).
5. A norma dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna dei quattro innanzi elencati ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Gli imputati CI e DI vanno, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile F.A.I., che si liquidano, tenuto conto delle tariffe forensi e dell'attività effettivamente svolta, nella misura indicata nel dispositivo che segue.
6. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato TT DA è, invece, fondato.
Il TT è stato condannato per avere concorso nella consumazione del contestato delitto di usura in danno dei commercianti HI VA e TI Angelo per avere svolto il ruolo di tramite e garante tra le due vittime e l'usuraio OL CL, che aveva consegnato al TT la somma di 20.000 Euro, destinata ai due imprenditori, data in prestito al tasso usurario del 10% mensile: TT - che, per garantire l'operazione, aveva consegnato al OL tre suoi assegni postdatati del valore complessivo di 24.000 Euro, ricevendo i 20.000 Euro in contanti poi consegnati al HI ed al TI che, a loro volta, gli avevano dato loro assegni - è stato ritenuto responsabile per avere conseguito, quale corrispettivo per la sua attività di mediazione, l'indebito profitto di 2.500 Euro. Con le sentenze di primo e di secondo grado i Giudici di merito hanno valorizzato, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia RI RM ed il contenuto di una conversazione tra presenti, captata dagli inquirenti, intrattenuta dal TT con il HI ed il TI, ed hanno sostenuto l'assenza di elementi idonei a riscontrare la versione difensiva secondo la quale la somma di 2.500 euro, detratta dai 20.000 Euro in contanti, che l'imputato aveva trattenuto, fosse imputabile in parte (per 1.200 Euro) alla restituzione di un precedente prestito fatto ai due dal TT e, in parte (1.300 Euro), ad un'ulteriore somma che, sul momento, il OL ed il TI avevano deciso di mutuare all'amico per consentirgli di fare fronte ad un improvvisa esigenza. Senonché, il ricorrente ha dimostrato come sia il Tribunale che la Corte di appello avessero omesso di considerare la parte finale di quel colloquio intercettato, nel quale vi era un chiaro riferimento alla somma appena consegnata, che, alla fine del mese, il TT si era impegnato a restituire al OL e al TI:
circostanza, questa, la cui mancata valutazione - integrante una ipotesi di travisamento della prova per omissione - incide evidentemente sulla tenuta logica dell'intero apparato argomentativo privilegiato dalla Corte territoriale ed impone, pertanto, l'annullamento della sentenza gravata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della medesima Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT DA e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché SC IC e IC Giovanni a rifondere alla parte civile F.A.I. le spese sostenute in questo grado che liquida in Euro 3.500,00 in solido, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013