Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2013, n. 49820
CASS
Sentenza 5 dicembre 2013

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In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo esplichi una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (Fattispecie relativa a soggetto dedito, in modo non occasionale né episodico, a far da tramite tra diversi appartenenti a "cosa nostra" ed altri associati, tra cui i familiari di un soggetto in posizione apicale).

Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione. Neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione.

Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque - all'esito dei calcoli intermedi - ad una pena finale inferiore a quella applicata in primo grado.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2013, n. 49820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49820
Data del deposito : 5 dicembre 2013

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