Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 (esercizio abusivo dell'attività finanziaria) l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso D.Lgs., non essendo richiesta una stabile organizzazione nè una specifica professionalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2013, n. 51744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51744 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 13/12/2013
Dott. MACCHIA A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA ON - Consigliere - N. 2854
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 23706/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA;
nei confronti di:
TO IO N. IL 14/08/1943;
inoltre:
IR GI N. IL 14/12/1974;
TO IO N. IL 14/08/1943;
ES NI N. IL 13/09/1949;
avverso la sentenza n. 5194/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 13/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per accoglimento del ricorso della parte civile e inammissibilità per tutti gli altri.
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Domenico, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ES e TO;
Uditi i difensori Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Giuseppe per ES e (Ndr: testo originale non comprensibile) Paolo e (Ndr: testo originale non comprensibile) Piergiorgio per IR e ZI GI per TO che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 13 gennaio 2012, la Corte di appello di Roma ha, per quel che qui interessa, parzialmente riformato le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18 dicembre 2007 e 13 marzo 2009, ridotto la pena inflitta a ES ON ad anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.600 di multa in riferimento ai reati di usura al medesimo ascritti;
ha unificato nei confronti di TO IO ex art. 81 c.p. i reati di usura ed altro al medesimo ascritti nelle sentenze appellate, determinando la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 20.000 di multa;
ha ridotto infine la pena inflitta a IR UI per i reati di usura ed altro al medesimo ascritti in anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 5.400 di multa, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.
Revocava quanto al IR la confisca degli immobili situati in Ciampino e del terreno sito nel Comune di Fondi, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Tutti gli imputati anzidetti hanno proposto ricorso per cassazione. Nell'interesse del TO si lamenta che i giudici del gravame abbiano ritenuto generiche le censure poste a fondamento dell'appello, quando le stesse concernevano l'assenza di elementi per individuare con precisione i tassi applicati per ciascuna operazione contestata. La Corte avrebbe poi omesso di motivare sulle doglianze concernenti la prospettata inattendibilità delle persone offese, rendendo dunque viziata la sentenza impugnata. Lo stesso difetto riguarderebbe le censure concernenti la perizia, la disattesa fondatezza delle "premessa metodologica" relativa all'atto di gravame e le deduzioni in ordine alla durata dei rapporti ed alla quantificazione del tasso di interesse. Carenza di motivazione si deduce, infine, anche in merito ai criteri applicati dai giudici dell'appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Con motivi aggiunti è stato poi censurato il giudizio di valenza, deducendosi vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali i giudici dell'appello hanno escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. Nel ricorso proposto nell'interesse del IR si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, sul rilievo che in assenza di elementi di professionalità nello svolgimento della attività finanziaria, non può che presupporsi la reiterazione delle condotte incriminate;
evenienza, questa, che non ricorrerebbe nel caso di specie. Si lamenta poi vizio di motivazione anche in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della pena. Vengono infine svolti diffusi rilievi tesi a contrastare la decisione dei giudici dell'appello di confermare il provvedimento di confisca dell'immobile sito a Marino, in particolare rievocandosi tutte le deduzioni e gli elementi documentali offerti dalla difesa ai giudici del gravame, fra cui, anche, una consulenza di parte.
Si sottolinea, da ultimo, come la sentenza impugnata non abbai svolto una specifica motivazione, tesa a dimostrare che il bene, intestato alla moglie separata dell'imputato, fosse frutto di una interposizione fittizia.
Nell'interesse di ES ON si deduce che il suo ruolo di "tramite" non rivestirebbe i connotati del concorrente in quanto il medesimo non risulta abbia percepito alcun compenso di natura economica. Gli usurati, d'altra parte, sarebbero persone tutte legate all'imputato da vincoli di parentela o di amicizia. L'imputato, infine, è anche vittima degli autori della usura e ciò escluderebbe anche l'elemento soggettivo del contestato reato.
Propone infine ricorso per cassazione la parte civile A.L.I.L.A.C.C.O SOS IMPRESA, la quale lamenta che la liquidazione delle spese e degli onorari di difesa in grado di appello sia stata effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari, senza alcuna motivazione sul punto. I ricorsi, ad eccezione di quello proposto dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, sono tutti inammissibili in quanto manifestamente infondati e, per molta parte, rievocativi di censure di merito;
censure, tutte, adeguatamente scrutinate in sede di gravame e motivatamente disattese dai giudici dell'appello, senza che i relativi apporti critici abbiano poi formato oggetto di una autonoma ed articolata critica impugnatoria. I ricorrenti, infatti, si sono in concreto limitati a frapporre alle motivate repliche esibite nella sentenza impugnata sui singoli punti attinti dal gravame, soltanto assertive contestazioni, nella sostanza prive del requisito della specificità e comunque confinate all'interno del non consentito ambito del riesame delle questioni di fatto. A proposito delle doglianze rassegnate nell'interesse del TO, è infatti dirimente osservare che le insistite censure relative alla pretesa mancata individuazione di elementi certi sulla cui base procedere alla quantificazione del saggio degli interessi praticati nelle varie operazioni oggetto di contestazione, si rivelano del tutto inconsistenti, avuto riguardo alla circostanza che la pretesa non adeguata valutazione della "premessa metodologica" posta a base dei motivi di appello, ha formato oggetto di puntuale ed esauriente risposta nella sentenza impugnata, la quale, non soltanto ha fatto riferimento ai rilievi svolti sul punto nella sentenza di primo grado - solo genericamente contestati dall'imputato - ma ha passato in rassegna le varie vicende connesse ai singoli addebiti, per inquadrarne natura e portata in termini tali da rendere non censurabile (sul piano fattuale oltre che logico) la quantificazione degli interessi operata già in sede di contestazione. I diversi rinnovi e "passaggi" sono stati infatti tutti adeguatamente scrutinati sulla falsariga delle obiezioni frapposte nei motivi di appello e per ciascuno di tali rilievi sono state offerte appaganti - ancorché succinte - spiegazioni, tutte nel segno di una certa quantificazione del saggio di interesse praticato ben al di là, di qualsiasi tasso soglia. Quanto, poi, alle censure relative al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze operato in sede di merito, le doglianze si rivelano per un verso generiche e comunque palesemente inconsistenti, alla luce della congrua motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus. A proposito del giudizio di bilanciamento, d'altra parte - oggetto specifico dei motivi aggiunti - basterà
ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo).
In merito alle censure poste a base del ricorso rassegnato nell'interesse del IR, può rammentarsi che un orientamento prevalente e risalente della giurisprudenza di questa Corte ha avuto modi di affermare che integra il reato previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, (esercizio abusivo della attività finanziaria)
l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 133 dello stesso testo unico, non essendo richiesta una stabile organizzazione ne' una specifica professionalità (da ultimo, Cass., Sez. 2^, n. 29500 del 10 giugno 2009. Per fattispecie del tutto peculiari si veda, peraltro, Cass., Sez. 5^, n. 7986 del 12 novembre 2009, nonché Cass., Sez. 5^, n. 2404 del 16 settembre 2009). A differenza, infatti, del reato di cui all'art. 348 c.p., non è affatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice una attività svolta in forma continua e professionale ne' è in alcun modo indispensabile l'approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa, con la conseguenza che le operazioni di finanziamento contestate all'imputato, integrano senz'altro - per numero, cadenza e ammontare - la sussistenza della fattispecie in contestazione, avuto riguardo, anche, ai connotati di sostanziale "offerta al pubblico" che presentavano le erogazioni, pur nel peculiare ambiente dei prestiti ad usura. Palesemente destituite di fondamento sono, poi, le doglianze relative alla quantificazione del trattamento sanzionatorio mentre inammissibili perché orientate esclusivamente a sollecitare un non consentito riesame del merito sono le questioni che vengono articolate in merito al provvedimento di confisca.
Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata ha esaurientemente passato in rassegna le deduzioni e la documentazione difensiva tese a contrastare la disposta confisca dell'immobile sito a Marino effettuata a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, in particolare contestando l'assunto, perché del tutto indimostrato, secondo il quale l'acquisto dell'immobile sarebbe stato effettuato dalla moglie dell'imputato in forza di regalie ricevute in occasione del matrimonio, mettendo in luce l'enorme divario tra il prezzo di acquisto e quello di vendita effettuata appena un anno e mezzo dopo, e le ragioni -puntualmente argomentate, in forza delle quali la restante somma di Euro 168.000 non la si potesse ritenere frutto della vendita delle quote sociali della Effedi Garage s.n.c. e donata alla moglie dell'imputato dalla di lei madre. Dunque, un corredo di elementi di univoco spessore dai quali i giudici del merito hanno correttamente tratto spunto per ritenere integrata l'ipotesi particolare di confisca applicata nella specie, essendo rimasta dimostrata la interposizione fittizia non essendo stata in alcun modo dimostrata l'origine lecita della provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile e la sua effettiva riferibilità alla formale intestataria.
Quanto al ES, il ricorso è in concreto meramente reiterativo delle questioni già devolute ai giudici dell'appello, rispetto alla motivazione dei quali il ricorrente ha omesso di enunciare effettive e circostanziate doglianze. Le questioni proposte sono dunque del tutto prive del requisito della specificità La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano;
Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic). È invece fondato il ricorso proposto dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA in merito alla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa parte civile in grado di appello in quanto la liquidazione effettuata in sentenza si discosta dai minimi tariffali senza alcuna motivazione sul punto o sui criteri adottati per la liquidazione effettuata in dispositivo. Si è infatti affermato da parte di questa Corte che in tema di liquidazione delle spese in favore della parte civile, spetta al giudice, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, il dovere di fornire adeguata giustificazione della determinazione delle stesse e della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni, nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (Cass., Sez. 1^, n. 27629 del 5 giugno 2012; Cass., Sez. 1^, n. 21868 del 7 maggio 2008). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. Il TO ed il ES vanno altresì condannati, in solido fra loto, alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile De RA CO che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi di IR UI, TO IO e ES ON che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì, in solido fra loro, TO IO e ES TO alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile DE NC CO che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre IVA e CPA.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013