Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
La competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio.
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In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2007, n. 24263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24263 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 447
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 08170/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AT, nato in [...] il [...], indagato dei reati di cui agli art. 81 c.p.; D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, e art. 416 c.p., avverso l'ordinanza del Tribunale d'Ancona in data 6.02.2007
che ha rigettato l'istanza di riesame della misura degli arresti domiciliari imposta il 10.01.2007 dal GIP del Tribunale d'Ancona;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, Avv. ASSUMMA Bruno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 6.02.2007 il Tribunale d'Ancona rigettava l'istanza di riesame proposta da OL AT, indagato per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e per avere partecipato ad un'associazione avente lo scopo di commettere reati di frode fiscale avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. Rilevava il Tribunale che le indagini avevano portato all'emersione di un gruppo di società, facenti Capo a Soggetti d'origine Calabrese i coindagati EN NI, AF AR, AN RO, formalmente amministratori di società in quel territorio, privi di lecite risorse economiche e d'esperienza imprenditoriale, che si erano installate nelle Marche nel settore produttivo del c.d., gruppo OL operante nella produzione di semilavorati per cappe aspiranti fungendo del società "cartiere" a favore di quelle del suddetto gruppo che, tramite tale sistema fraudolento consistente anche nel far figurare dipendenti del gruppo come personale assunto dalle società cartiere, scaricava sugli imprenditori fittizi i costi di manodopera contribuii previdenziali e oneri fiscali conseguendo il vantaggio di utilizzare le false fatture e di conseguire enormi risparmi fiscali e previdenziali.
Le società EC s.r.l. e la VI.TO Euroedil s.r.l., aventi sedi legali in cittadine calabresi, venivano qualificate "cartiere" per l'incapacità economica dei soci amministratori e per l'incompetenza imprenditoriale degli stessi.
Inoltre, le loro dotazioni strumentali iniziali erano risultate derivanti da contratti di cessione d'azienda conclusi unicamente con imprese del gruppo NI e, nel caso di previsione di un corrispettivo, lo stesso veniva pagato, come accertato all'esito delle indagini bancarie, con provviste finanziarie provenienti dalle stesse aziende cedenti o comunque facenti parti del gruppo. Era pure emerso, dagli accertamenti bancari e dalle sommarie informazioni testimoniali le intercettazioni telefoniche venivano ritenute inutilizzabili che:
- la manodopera, per la maggior parte, era la stessa delle società del gruppo OL perché i lavoratori di queste società venivano indotti a presentare dimissioni volontarie e contestualmente venivano riassunti formalmente dalle due società calabresi, svolgendo però la loro attività senza soluzione di continuità presso le società d'effettiva appartenenza;
- l'amministrazione e gestione delle società cartiere era rimasta, di fatto, al NI e ai suoi collaboratori;
- che il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti veniva effettuato mediante bonifici bancari e/o assegni circolari con valuta resa disponibile dalle società committenti del gruppo NI;
- nonostante le potenzialità economicne, le società "cartiere" avevano accumulato ingenti debiti verso l'Erano, per imposte non pagate, e verso l'INPS, per contributi non versati.
Sulla base di tali elementi, potendosi fondatamente ipotizzare che la EC e la VI.TO fossero soggetti imprenditoriali fittizi e mere facciate della concreta attività imprenditoriale delle società del gruppo NI, il Tribunale riteneva sussistere la gravità indiziaria sia in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., alla stregua del fraudolento meccanismo societario fondato su saldi accordi tra compartecipi, su strutture organizzative avviate, su rapporti fiduciari saldi perché garantiti da rilevanti profitti economici per ciascun partecipe, sia in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere emesso le società cartiere fatture per operazioni inesistenti a favore di società del gruppo NI con l'apparente causale "lavorazioni eseguite per vs. conto", nonché le esigenze cautelari di cui dell'art. 274 c.p.p., lett. c). Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando - violazione dell'art. 8 c.p.p., perché, in materia di competenza per territorio, l'individuazione del Tribunale competente per il reato d'associazione per delinquere è quello del luogo di consumazione del reato che quello in cui è costituito il vincolo associativo diretto allo scopo comune e,in mancanza di prova quello del luogo in cui è commesso il primo reato diretto a commettere i delitti programmati, donde la competenza del Tribunale di Palmi, con riferimento alla sede legale delle società, essendo in tal territorio intervenuto il presunto accordo associativo;
- violazione di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità essendo l'acquisizione bancaria avvenuta, senza delega del P.M. unico titolare del potere d'indagine, nell'ambito di un procedimento archiviato;
- mancanza di motivazione m ordine ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato d'associazione per delinquere. Era stato archiviato, con richiesta del PM del 30 settembre 2005, il procedimento n. 3016/02 a carico degli stessi indagati del reato di cui all'art. 416 bis c.p., finalizzata al riciclaggio per il periodo 1.01.1999 - 17.06.2002, sicché per gli stessi fatti non poteva trovare giustificazione l'apertura di un nuovo procedimento a carico dei medesimi indagati. Inoltre non è possibile configurare un'associazione per delinquere per la realizzazione di frodi fiscali escludendo, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, la realizzazione concorsuale;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato d'emissione di fatture per operazioni inesistenti perché il Tribunale non aveva specificato se i gravi indizi fossero riferiti all'emissione delle fatture false oppure alla frode di cui all'art. 2 del decreto citato, ed aveva, con riferimento alla terzietà delle società utilizzatrici delle fatture, contraddittoriamente affermato, nel motivare sull'associazione per delinquere, che vi era identità tra la persona fisica del OL e le società, mentre, nel motivare sull'altro reato aveva considerato terze le società c.d. cartiere. Stando all'ipotesi accusatori, il reato non era configurabile sia perché OL avrebbe emesso fatture per consentire l'evasione propria sia perché era stato accertato che le operazioni erano state realizzate effettivamente e che era stato pagato il corrispettivo;
- mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), per erronea valutazione dei suoi presupposti applicativi e dei criteri valutativi della pericolosità sociale dell'indagato stante che essendo cessata l'attività criminosa nel dicembre 2005, non era ravvisabile il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
L'eccezione d'incompetenza territoriale non è fondata. In tema d'associazione per delinquere la competenza territoriale va individuata, ex art. 8 c.p.p., comma 3, con la conseguenza che essa spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, inizio che coincide con la percebilità d'elementi presuntivi del luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno cfr. Cassazione Sezione 6 n. 3067/1999, Piersanti, RV. 214944.
Conseguentemente questa Corte ha ritenuto che "ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, uno dei quali riguardi il delitto d'associazione per delinquere, reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a, nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris" Cassazione Sezione 1, n. 4388/2005, RV. 233359. Non può quindi essere seguita la tesi difensiva che si richiama al diverso orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n. 35229/2005 RV. 122081 secondo cui "il delitto d'associazione per delinquere, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune", non aderente al dettato normativo.
Non è puntuale il secondo motivo con cui si deduce che è inutilizzabile l'acquisizione di documenti bancali, provenienti da un procedimento archiviato, avvenuta senza delega del P.M. unico titolare del potere d'indagine.
In proposito rilevano le pronunce di questa Corte secondo cui "poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che -contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentano, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione d'ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi dall'art. 117 e art. 371 c.p.p. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali" Cassazione Sezione 2, n. 5169/1999, Serqua, RV. 2146689 e, inoltre, con specifico riferimento al caso in esame, "In tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilità degli elementi di prova è limitata a quegli atti d'indagine compiuti dal P.M. in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini. L'inutilizzabilità riguarda, dunque, unicamente gli atti d'indagine geneticamente compiuti con riferimento ai fatti per i quali vi è stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e per i quali si pone unicamente una quaestio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione" Cassazione Sezione 6, n. 7958/2003, Parisi, RV. 228876.
Nel resto, la decisione impugnata non presenta i denunciati vizi di motivazione essendo stati correttamente individuati a carico dell'imputato gravi indizi di colpevolezza per i reati ipotizzati. Va, anzitutto, ribadito che nel presente procedimento incidentale gli indizi, per i quali non sono richiesti, come per l'art. 192 c.p.p., n. 2, i requisiti dell'univocità e della concordanza, devono essere gravi, idonei, cioè, a dimostrare l'esistenza di un reato e la rilevante probabilità che l'imputato ne sia autore. Deve trattarsi di elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono di prevedere che saranno sufficienti a dimostrare la responsabilità, fondando nel contempo una qualificata probabilità di colpevolezza.
In ordine alle valutazioni effettuate a tal fine, "il compito del giudice di legittimità e limitato alla verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui carenza o manifesto vizio risultino dal testo del provvedimento impugnato, essendo inibito il controllo sull'attendibilità del fonte di prova allorquando essa sia stata sottoposta alla verifica di attendibilità oggettiva e soggettiva, nei limiti consentiti dalla fase processuale di un'indagine preliminare" Cassazione Sezione 1, n. 1429, 1.04.1992, 01/04/1992 - 12/05/1992, Genovese e altri, RV. 190345. Ha anche affermato questa Corte che "la motivazione dei provvedimenti che impongono la misura cautelare della custodia in carcera, necessariamente sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria del conclusivo giudizio finale, anche se deve, comunque, sempre fondarsi su fatti e circostanze concrete e ragionevolmente significative nella prospettiva dell'ipotesi criminosa formulata nei confronti dell'indagato onde consentire la ricostruzione dell'iter argomentativo attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione adottata" Cassazione Sezione 1, n. 1923, 30/04/1993 - 21/10/1993, Lombardo, RV. 196907. Ne consegue che l'insussistenza degli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p., è deducibile in sede di legittimità solo se si traduce in mancanza assoluta o illogicità manifesta della motivazione o in violazione di specifiche norme, sicché non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la concludenza e rilevanza dei dati probatori, ove l'apprezzamento sia adeguatamente motivato. Nel caso di specie, meramente assertiva è la censura relativa alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 c.p., perché il riconoscimento del coinvolgimento, stabile e rilevante, dell'indagato nella concertazione delle operazioni dirette a commettere un numero indeterminato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti con gli altri complici per lucrare l'IVA e per evadere l'imposta sui redditi, nonché per omettere il versamento dei contributi previdenziali avvalendosi appositamente di società affidate ad amministratori formali, prive di struttura operativa e mezzi economici che potessero consentire un volume imponente di acquisti e di cessioni di beni è stato espressamente collegato, con esauriente motivazione, alle acquisizioni investigative che hanno svelato gli stretti legami e i connessi rapporti fiduciari illeciti che intercorrevano tra il NI quale controllore di tutte le aziende del gruppo che egli dirige con unitarietà d'indirizzi gestionale ed indicato come promotore e organizzatore del sodalizio criminoso e i titolari delle società fittizie con uffici e stabilimenti inesistenti in Calabria. Il concorso tra il reato associativo e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ipotizzato nei confronti del ricorrente non è escluso dalla disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, che prevede deroghe all'art. 110 c.p., per le ipotesi di concorso nei reati previsti nello stesso decreto, ma non per il delitto di cui all'art. 416 c.p.. Incongrua è la censura sull'ipotizzata ipotesi criminosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti perché il Tribunale ha motivato con riferimento alle fatture emesse a favore di società del gruppo NI da altri soggetti con l'apparente causale "lavorazioni eseguite per vs. conto", da ritenersi false perché dirette a simulare un'attività produttiva delle stesse società cartiere, che in realtà non l'esercitavano.
Irrilevante è la citazione dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, fatta dal Tribunale con riferimento ad ipotetiche strategie accusatorie.
I suddetti elementi, sottoposti a adeguato vaglio critico, consentivano, quindi, di pervenire al ragionevole convincimento del chiaro ed inscuidibile nesso tra tali indizi e la condotta criminosa riferibile all'indagato e cioè un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fiscali.
In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, va puntualizzato che nel giudizio di prognosi di pericolosità sociale l'indagine del giudice deve essere volta all'accertamento del concreto pericolo della reiterazione del reato tenendo conto:
- delle specifiche modalità e circostanze del fatto da cui trarre elementi di carattere oggettivo;
- della personalità dell'agente, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali e giudiziali, come pure di ogni altro elemento compreso tra quelli indicati nell'art. 133 c.p.. Conforme a tale principio è il provvedimento impugnato che ha ravvisato la sopraindicata esigenza cautelare alla stregua delle modalità dei fatti denotanti una rilevante capacità operativa e criminale dell'indagato per la pluralità e continuità delle condotte trasgressive, per l'imponente evasione fiscale realizzata, per l'insidiosità del sistema fraudolento organizzato con coindagati privi di una seria competenza imprenditoriale, emergente dalla reiterazione della condotta e dalla minuziosa e sistematica descrizione e coordinazione dei fatti stessi e, cioè, sulla base di argomentazioni logicamente adeguate, agganciate alla concretezza del pericolo, desunta specificamente dal fatto che i medesimi artifici sono stati reiterati con la costituzione di nuove società cartiere e per elevati importi.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007