Legge 18 aprile 1975, n. 110

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  • 1Testo Unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS)
    https://www.studiocataldi.it/

    Raccolta Normativa Salva questa pagina in PDF REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Testo aggiornato alla modifiche introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304) TITOLO I. Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione. Capo I. Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al …

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  • 2Art. 550 c.p.p. - Casi di citazione diretta a giudizio
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Sentenza Cassazione Penale n. 933 del 06
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Ord. Sez. 7 Num. 933 Anno 2013 Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) GARBIN MASSIMILIANO N. IL 17/10/1991 avverso la sentenza n. 528/2011 TRIBUNALE di TREVISO, del 05/10/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI; Data Udienza: 06/11/2012 Considerato che: Garbin Massimiliano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 5/10/2011, con la quale, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed C 500,00 di multa per il reato di cui agli artt.: a) 110, 112 comma 1 n. 4, 624 bis, 625 nn. 2 …

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  • 4Attrezzi da lavoro dimenticati in auto: è reato?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2026

  • 5La “speciale” causa di giustificazione per gli agenti dei Servizi di informazione. Note critiche a partire dal D.d.l. “Sicurezza”
    Antonio Fabio Vigneri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. Premessa. I multiformi interventi normativi in materia di sicurezza nazionale. – 2. Legittimità e (il)legalità nel quadro operativo dei Servizi di informazione. – 3. Lo statuto penale della “speciale” causa di giustificazione per gli agenti dei Servizi di informazione. Cenni ricostruttivi. – 4. Il nuovo confine applicativo della scriminante speciale nel D.d.l. “Sicurezza”. – 5. La ratio della nuova “domanda di giustificazione”. – 6. Conclusioni interlocutorie. Sulla ragionevolezza delle proposte di modifica. 1. Premessa. I multiformi interventi normativi in materia di sicurezza nazionale Le riflessioni di seguito sviluppate sono volte ad analizzare in chiave critica una …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/06/2025, n. 20989
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di CH GE, nato ad [...], l'[...] avverso la sentenza del 01/02/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Siani; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo VI, che, richiamando la memoria rassegnata, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Penale Sent. Sez. U Num. 20989 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 12/12/2024 …
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    • art. 2 cod. pen.·
    • prescrizione del reato·
    • legge n. 134 del 2021·
    • sospensione della prescrizione·
    • legge n. 103 del 2017·
    • giurisprudenza Sezioni Unite·
    • principio di retroattività della legge penale più favorevole·
    • abrogazione art. 159 cod. pen.·
    • improcedibilità per superamento termini·
    • art. 131-bis cod. pen.

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153
    Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AS Sent. n. sez. 1 - Presidente - IA PI UP 18/01/2024 ON AN Relatore - R.G.N. 16103/2023 MO BO LA AT LO OZ LU TI VA TI SA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TE CO, nato a [...] il [...] 2. RE IM IO, nato a [...] il [...] 3. CA UI, nato a [...] il [...] 4. ET LO, nato a [...] il [...] 5. DE IG EF, nato a [...] il [...] 6. AR US, nato a [...] il [...] 7. AN CA BE, nato a [...] il [...] 8. CI CO IU, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e …
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    • configurabilità·
    • condizioni·
    • pubblica riunione·
    • esclusione·
    • ragioni·
    • ignoranza inevitabile della legge penale·
    • “chiamata del presente” e “saluto romano”·
    • delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
    • incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
    • dubbio sulla liceità della condotta·
    • accertamento·
    • pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
    • necessità·
    • delitti·
    • ignoranza

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2021, n. 7578
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da AP CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Penale Sent. Sez. U Num. 7578 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ZAZA CARLO Data Udienza: 17/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il 28 maggio 2018 il Tribunale di Como, all'esito di giudizio abbreviato, condannava CI AP alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all'art. 699 …
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    • reformatio in peius·
    • violazione minimi edittali·
    • pena illegale di favore·
    • art. 699 cod. pen.·
    • art. 442 cod. proc. pen.·
    • principio di intangibilità pena·
    • diminuzione pena per rito abbreviato·
    • art. 597 cod. proc. pen.·
    • giurisdizione di appello·
    • principio devolutivo

  • 4Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/02/2021, n. 5292
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NN IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2018 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric)rso; udita la relazione svolta dal componente Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale IU Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Francesco Scifo, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 5292 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 26/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha condannato …
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    • art. 83 d.l. n. 18/2020·
    • emergenza COVID-19·
    • sospensione prescrizione·
    • giurisdizione Corte di Cassazione·
    • interpretazione legge penale·
    • art. 131-bis cod. pen.·
    • prescrizione reato contravvenzionale·
    • rinvio udienze·
    • giustificato motivo porto coltello

  • 5Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 7578
    Provvedimento: 07578 -2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano Sent. n. sez. 21 -Presidente Giorgio Fidelbo UP 17/12/2020- R.G.N. 4032/2020 Maria Vessichelli Relatore - Carlo Zaza Luca Ramacci ON ZZ CO CH LV Dovere AE De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CQ AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha …
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    • contravvenzione·
    • appello del solo imputato·
    • obbligo del giudice di ridurre la pena della metà – sussistenza – ragioni·
    • divieto di "reformatio in peius"·
    • impugnazioni·
    • appello·
    • cognizione del giudice d'appello
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Versioni del testo

  • Art. 1. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra

    Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
    Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 .
    Sono munizioni da guerra le cartucce ((, i relativi bossoli e i)) proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra ne' parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli gia' esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del ((regolamento di cui al)) regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.
    (17)

    ------------- AGGIORNAMENTO (17)
    Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale , se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione".
  • Art. 2. Armi e munizioni comuni da sparo

    Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
    a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
    b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
    c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
    d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
    e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
    f) le rivoltelle a rotazione;
    g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
    h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo. (17)
    Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
    Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ((...)) armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . (17) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.
    Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
    Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile. ((Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)) .

    ------------- AGGIORNAMENTO (17)
    Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale , se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione".
  • Art. 3. Alterazione di armi

    Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.