Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 maggio 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 agosto 2026 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 maggio 2025 · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2024, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, «nella parte in cui non prevede che - quando la recidiva di cui all'art. 99 co. 1 c.p. concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante ad effetto speciale - si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/05/2025, n. 18474Provvedimento: Composta da 18474-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI TA SS - Presidente - Sent. n. sez. 17 Anna EL Gastone Andreazza Gaetano De Amicis Alfredo Guardiano DO AC ND NA UP 28/11/2024 R.G.N. 7197/2024 LO AG NI II ha pronunciato la seguente. - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da IT OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente LO AG; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso …Leggi di più...
- confisca·
- successione ereditaria·
- art. 31 legge 13 settembre 1982 n. 646·
- art. 25 Cost.·
- reato di pericolo presunto·
- principio di offensività·
- art. 416-bis cod. pen.·
- omessa comunicazione variazioni patrimoniali·
- art. 5 cod. pen.·
- art. 27 Cost.·
- art. 30 legge 13 settembre 1982 n. 646
Versioni del testo
- Art. 1. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 .
Sono munizioni da guerra le cartucce ((, i relativi bossoli e i)) proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra ne' parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli gia' esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del ((regolamento di cui al)) regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.
(17)
------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale , se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione". - Art. 2. Armi e munizioni comuni da sparo
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo. (17)
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ((...)) armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . (17) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile. ((Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)) .
------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale , se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione". - Art. 3. Alterazione di armi
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.