Sentenza 27 gennaio 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta. (Fattispecie in cui il ricorrente si è limitato in sede di appello ad invocare genericamente un diverso bilanciamento delle circostanze).
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2010, n. 6880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6880 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/01/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 207
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 16282/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI JD;
avverso sentenza della Corte di Appello dell'Aquila resa in data 6 febbraio 2008;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 febbraio 2008 la Corte di Appello dell'Aquila confermava la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Pescara in data 8 giugno 2007, con cui IN LA era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per avere trasportato nel suo camion, all'interno di due zaini 35 panetti di eroina del peso complessivo di Kg.18,600. Osservava in motivazione essere certa la responsabilità dell'imputato, che con i motivi di appello aveva dedotto il difetto dell'elemento soggettivo del reato, asserendo che la droga era stata caricata sul camion a sua insaputa. Ribadiva che esattamente era stata contestata dell'aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, e rigettava l'appello.
Ricorre il IN e deduce l'assoluto difetto di motivazione della sentenza in ordine alla richiesta di riduzione della pena avanzata con i motivi di gravame, con cui egli aveva richiesto oltre che la esclusione della aggravante dell'ingente quantità, anche la prevalenza su questa delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
È da rammentare il principio pacifico in tema di impugnazioni secondo cui l'art. 597 c.p.p., comma 5, pur conferendo al giudice d'appello il potere di riconoscere, anche d'ufficio, l'esistenza di circostanze attenuanti, non comporta, per detto giudice, l'obbligo di specificare, in motivazione, le ragioni del mancato esercizio di siffatto potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta;
ne consegue che tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso per Cassazione. (sez. 6, Sentenza n. 7960 del 2004 Cass. 17.11.1998, RV. 212152, Bonetti;
conformi, Cass. 12.5.1998, Totano;
12.10.95, RV. 202675, Schirripa, ed altre).
Il principio, pur se affermato in fattispecie analoga, ben si attaglia anche al caso in esame, in cui, come si evince dai motivi depositati in appello, il IN si è limitato ad invocare un diverso bilanciamento della circostanze, senza tuttavia enunciare le ragioni specifiche a sostegno dell'invocata modifica. Invero, nell'uno come nell'altro caso, la mancata specificazione, in violazione dell'onere imposto all'impugnate dell'art. 581 c.p.p., lett. c) si risolve in mancata devoluzione e pertanto esime il giudice dalla disamina e dalla correlativa esposizione delle argomentazioni di diniego.
In conseguenza della inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010