Articolo 209 del Codice di procedura penale
Articolo 190 bisArticolo 210
Versione
24 ottobre 1989
Art. 209. Regole per l'esame 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e' esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne e' fatta menzione nel verbale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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