Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2013, n. 12821
CASS
Sentenza 11 marzo 2013

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Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche quando la procedura di aggiudicazione è basata su un criterio di scelta del contraente incompatibile con il diritto comunitario, poiché tale circostanza incide sulla sola regolarità amministrativa della gara, da far valere eventualmente davanti al giudice amministrativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza della questione di interpretazione pregiudiziale dell'art. 30 n. 1 della direttiva 93/37/CE, dedotta dal ricorrente in ragione dell'asserita incompatibilità con questa disposizione dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove prevede il metodo di aggiudicazione, adottato dalla stazione appaltante, che comporta l'esclusione automatica delle offerte ritenute eccessivamente basse).

È valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto nella sua interezza, con la conseguenza che è viziata da nullità assoluta la notificazione di tutti gli atti successivi presso altro domicilio. (Fattispecie relativa ad elezione di domicilio contenuta nella procura speciale al difensore incaricato per la presentazione dell'appello, apposta in calce all'atto di impugnazione e richiamata nell'intestazione di questo).

Il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato con la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte.

Non integra il reato previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 la condotta di chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede le stesse in subappalto in misura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo, in quanto la disposizione mira non tanto a tutelare la mera regolarità nell'esecuzione dell'appalto, ma ad evitare che, attraverso il subappalto o il cottimo non autorizzati, i lavori vengano eseguiti da imprese che, per i loro legami con le organizzazioni criminali, non avrebbero potuto esserne aggiudicatarie.

Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara. (Fattispecie di ritenuta sussistenza dell'illecito, in cui lo scambio di informazioni tra più imprese prima dello svolgimento della gara, avvenuto al fine di predeterminarne l'esito, sebbene avesse inciso in misura modesta sul calcolo delle medie per l'individuazione dell'aggiudicatario e fosse inidoneo a dare garanzie assolute sul risultato, aveva concretamente alterato il confronto delle offerte ed influenzato la regolarità della competizione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2013, n. 12821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12821
Data del deposito : 11 marzo 2013

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