Sentenza 11 marzo 2013
Massime • 5
Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche quando la procedura di aggiudicazione è basata su un criterio di scelta del contraente incompatibile con il diritto comunitario, poiché tale circostanza incide sulla sola regolarità amministrativa della gara, da far valere eventualmente davanti al giudice amministrativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza della questione di interpretazione pregiudiziale dell'art. 30 n. 1 della direttiva 93/37/CE, dedotta dal ricorrente in ragione dell'asserita incompatibilità con questa disposizione dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove prevede il metodo di aggiudicazione, adottato dalla stazione appaltante, che comporta l'esclusione automatica delle offerte ritenute eccessivamente basse).
È valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto nella sua interezza, con la conseguenza che è viziata da nullità assoluta la notificazione di tutti gli atti successivi presso altro domicilio. (Fattispecie relativa ad elezione di domicilio contenuta nella procura speciale al difensore incaricato per la presentazione dell'appello, apposta in calce all'atto di impugnazione e richiamata nell'intestazione di questo).
Il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato con la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte.
Non integra il reato previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 la condotta di chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede le stesse in subappalto in misura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo, in quanto la disposizione mira non tanto a tutelare la mera regolarità nell'esecuzione dell'appalto, ma ad evitare che, attraverso il subappalto o il cottimo non autorizzati, i lavori vengano eseguiti da imprese che, per i loro legami con le organizzazioni criminali, non avrebbero potuto esserne aggiudicatarie.
Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara. (Fattispecie di ritenuta sussistenza dell'illecito, in cui lo scambio di informazioni tra più imprese prima dello svolgimento della gara, avvenuto al fine di predeterminarne l'esito, sebbene avesse inciso in misura modesta sul calcolo delle medie per l'individuazione dell'aggiudicatario e fosse inidoneo a dare garanzie assolute sul risultato, aveva concretamente alterato il confronto delle offerte ed influenzato la regolarità della competizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2013, n. 12821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12821 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2013 |
Testo completo
p! v 128 2 1 / 1 3 M 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez.507 ON S. Agrò - Presidente - UP 11/03/2013 - Vincenzo Rotundo R.G.N. 4557/2013 - UE Di Salvo - Ercole Aprile Relatore - - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. AD LB, nato a [...] il [...] 2. GE IO, nato a [...] il [...] 3. AN ER, nato a [...] il [...] 4. BE ID, nato a [...] il [...] 5. RI FA, nato a [...] il [...] 6. NA MA, nato a [...] il [...] 7. De ET ER, nato a [...] il [...] 8. VI UD, nata a [...] il [...] 9. ON LB SE, nato a [...] il [...] 10. FU UE MA, nato a [...] il [...] 11. GI AL, nato a [...] il [...] 12. RA GI, nato a [...] il [...] 13. MA GE, nata a [...] il [...] 14. AG UC, nato a [...] il [...] 15. AG MA, nato a [...] il [...] 16. RA UI, nato a [...] il [...] 17. ZI MA, nato a [...] il [...] 18. ON EL, nata a [...] il [...] 19. VE EN, nato a [...] il [...] 20. IV HE, nato a [...] il [...] 21. ON OA, nato a [...] il [...] 22. SC ER, nato a [...] il [...] 23. DA RO, nato a [...] il [...] 24. ZI IT, nato a [...] il [...] 25. DI SE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai ricorsi degli imputati RA e SC;
il rigetto dei ricorsi di AD e GE;
l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udito per la parte civile Metropolitana Milanese s.p.a. l'avv. MA Di Lotti, in sostituzione ELavv. SE Lucibello, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
uditi per gli imputati l'avv. LB Baldo per LB AD e IO GE, l'avv. Stefano Giuliano Vittorini, in sostituzione ELavv. Nerio SE Diodà e l'avv. Elena Vedani per ER AN;
l'avv. Elena Frigo, anche in sostituzione ELavv. Massimo Bonvicini, per ID BE, e, in sostituzione dello stesso avv. Bonvicini, ed ER De ET;
l'avv. Stefano Giuliano Vittorini, in sostituzione ELavv. Gabriele Casartelli, per MA NA;
l'avv. Federico Cecconi per UD VI;
l'avv. Pietro Pomanti, anche in sostituzione ELavv. Ennio Ercoli, per LB SE ON;
l'avv. Benedetto Tusa per GE MA;
l'avv. Stefano Ponzano, in sostituzione ELavv. Fausto Chiesa, per UC AG;
l'avv. LB Baldo, in sostituzione ELavv. Laura Gargano, per MA AG;
l'avv. SE Di Trocchio per UI RA e ER SC;
l'avv. Stefano Giuliano Vittorini per MA ZI;
l'avv. LB Baldo, in sostituzione ELavv. Luisa Bachmann, per EN VE;
l'avv. Pietro Pomanti, in sostituzione ELavv. Salvatore Stivala, per OA ON;
l'avv. Mario Brusa per RO DA;
e l'avv. Stefano Ponzano, in sostituzione ELavv. Francesco Cappa, per SE DI, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 2 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 03/08/2011 del Tribunale della stessa città, dichiarando non doversi procedere nei confronti di ER AN, ID BE, FA RI, MA NA, LB SE ON, UE MA FU, AL GI, GI RA, UC AG, MA AG, UI RA, MA ZI, EL ON, EN VE, HE IV, ER SC, RO DA, IT ZI e SE DI, in relazione ad una serie di reati di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., loro rispettivamente ascritti nei capi d'imputazione 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 21), 22), 23) 24) e 25), in quanto dichiarati estinti per intervenuta prescrizione con conseguente rideterminazione della pena per gli imputati responsabili per altri reati e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale aveva condannato i seguenti imputati, nella veste e con le qualifiche meglio elencate nell'epigrafe della stessa sentenza: LB AD in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 479 cod. pen. (capi 42.b) e 42.c); IO GE in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 479 cod. pen. (capo 43.b); gli altri imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., in particolare ER AN e ID BE per quelli contestati ai capi 17), 18), 19) e 20); il BE anche per quello del capo 16); MA NA per quello del capo 20); ER De ET per quello del capo 19); UD VI per quelli dei capi 16) e 19); LB SE ON per quelli dei capi 17), 18) e 19); UE MA FU per quelli dei capi 16), 17), 18) e 20); AL GI per quelli dei capi 16), 17), 18), 19) e 20); GI RA per quelli dei capi 17), 19) e 20); GE MA per quello del capo 20); UC AG per quello del capo 16); MA AG per quelli dei capi 16) e 17); UI RA per quello del capo 19); MA ZI per quelli dei capi 16), 17), 18), 19) e 20); EL ON per quelli dei capi 16), 17), 18) e 19); EN VE per quelli dei capi 17), 19) e 20); HE IV per quello del capo 20); OA ON per quelli dei capi 16), 17), 19), 20) e 33); ER SC per quello del capo 17); RO DA per quelli dei capi 16) e 17); IT ZI per quelli dei capi 19) e 20); e SE DI per quello del capo 17); oltre che, taluni di tali imputati, al risarcimento dei danni rispettivamente in favore delle costituite parti civili Comune di Milano e Metropolitana Milanese s.p.a. Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali - in specie quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dai testi esaminati nel corso EListruttoria dibattimentale di primo grado, dalla documentazione acquisita durante la fase delle indagini e dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti avessero provato la colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro 3 ascritti (salvo a dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione per alcuni di essi), essendo risultata dimostrata l'esistenza di un "cartello" di imprese operanti nel settore della realizzazione o manutenzione di pavimentazioni stradali, tutte facenti capo alla s.r.l. CA, i cui legali rappresentanti o referenti si era accordati tra loro per scambiarsi preventivamente le informazioni relative alla singole gare di appalto pubblico, per definire quali imprese avrebbero partecipato a ciascuna gara e quali importi di "ribasso" ciascuna di esse avrebbe dovuto offrire: scopo degli aderenti al "cartello" era stato quello di far partecipare a ciascuna gara di appalto il maggior numero di imprese collegate tra loro e di concordare i ribassi, in maniera tale che, vigente il sistema di aggiudicazione mediante il calcolo di medie ponderate, ogni volta sarebbero stato possibile incrementate le probabilità che l'appalto fosse aggiudicato ad una di quelle imprese;
l'intesa tra i prevenuti era stata completata dalla previsione che i lavori sarebbero stati poi materialmente eseguiti, volta per volta, da una delle imprese, di regola quella avente la propria sede più vicina al luogo interessato dalle opere da realizzare, anche se diversa da quella formalmente aggiudicataria ELappalto, cui i lavori sarebbero stati subappaltati in violazione delle regole vigenti in materia;
e che tale "meccanismo di subappalto di fatto" sarebbe stato attuato anche laddove l'appalto fosse stato aggiudicato ad una impresa, diversa da quelle facenti parte del "cartello", cui i referenti del "gruppo" avrebbero proposto di eseguire i lavori con spese ed oneri a carico della impresa subappaltante di fatto. Aggiungeva la Corte territoriale come quel "meccanismo" avesse integrato con riferimento a ciascuna delle molteplici gare di appalto, dettagliatamente gli estremi dei indicate nei numerosi capi di imputazione oggetto di addebito plurimi reati di turbata libertà degli incanti oggetto di addebito, in quanto le condotte degli imputati, lungi da poter essere scriminate dal desiderio di fare fronte ad un sistema di aggiudicazione degli appalti farraginoso ed "iniquo", si erano concretizzate in una forma di collusione e nel sistematico impiego del mezzo fraudolento della presentazione di offerte economiche dal contenuto concordato, idonee ad alterare la regolarità delle singole procedure di gara ed a ledere l'interesse della pubblica amministrazione allo svolgimento di quelle gare in piena libertà e nel rispetto del regime di concorrenza, presupposto necessario per garantire al meglio l'interesse della collettività; e, ancora, come le risultanze processuali avessero provato anche la colpevolezza dei due imputati, l'AD e l'GE, funzionari del reparto strade del comune di Milano, in relazione ai delitti di falso ideologico in atto pubblico, loro rispettivamente ascritti, in quanto nei verbali di ultimazione dei lavori, nelle connesse relazioni sul comportamento della impresa o nelle relazioni sul conto finale dei lavori, concernenti tre di quegli 4 appalti (due dei quali riferiti all'AD, l'altro all'GE), avevano falsamente attestato che i lavori erano stati eseguiti dalla impresa formale aggiudicataria, laddove gli stessi erano stati materialmente ed interamente realizzati dalla s.r.l. CA e dalla Cooperativa Selciatori, in violazione del limite del 30% fissato dalla legge entro il quale il subappalto sarebbe stato consentito. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i venticinque imputati sopra elencati.
2. LB AD e IO GE, con distinti atti sottoscritti dal loro comune difensore avv. LB Baldo, hanno dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 21 legge n. 646 del 1982, e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente, ovvero mediante un'inammissibile interpretazione estensiva, confermato la pronuncia di primo grado anche nella parte in cui nei confronti dei due imputati era stato dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi 42a) e 43a), benché le condotte asseritamente accertate consistenti nell'omissione di intervento e - denuncia per impedire l'esecuzione di lavori irregolari, con riferimento a tre specifici appalti, quanto realizzati da una impresa subappaltatrice in misura superiore a quella autorizzata del 30%, e così nel concorso nella commissione ELillecito previsto dal suddetto art. 21 - fossero del tutto difformi dalla relativa fattispecie incriminatrice astratta che sanziona chi concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo le opere oggetto di un appalto della pubblica amministrazione, "senza l'autorizzazione ELautorità competente".
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato l'affermazione di colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro contestati sulla base di una erronea valutazione degli elementi di prova addotti dalla pubblica accusa (dati, comunque, inidonei a dimostrare che il subappalto dei lavori fosse stato superiore alla misura autorizzata del 30% sul totale dei lavori appaltati) ed omettendo di debitamente considerare gli elementi di prova favorevoli offerti dalla difesa (in particolare, il fatto che gli imputati avessero parlato al telefono con colui che aveva ricevuto la procura speciale dall'impresa aggiudicataria ELappalto;
che le conversazioni intercettate intrattenute dai prevenuti con i referenti delle imprese subappaltatrici non avevano avuto alcuna rilevanza di natura penale;
che i controlli sui cantieri erano stati eseguiti anche da altri soggetti che, escussi quali testi, avevano escluso la ricorrenza di situazioni di anomalia;
che l'operato dei due imputati era stato verificato dai loro superiori 5 4 gerarchici i quali, all'esito di una indagine amministrativa esterna, avevano escluso la ricorrenza di qualsivoglia irregolarità; che altri colleghi, in relazione ad altri appalti come anche ad alcuno di quelli in contestazione, avevano reputato di uniformarsi alle scelte in precedenza operate dall'AD e dall'GE), pure idonei ad escludere che i ricorrenti avessero agito nella consapevolezza della illiceità penale delle loro condotte.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale confermato le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado, benché la parte civile comune di Milano avesse chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di difesa con riferimento al solo reato di cui all'art. 21 legge cit., per la quale vi era poi stata una declaratoria di intervenuta prescrizione.
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 592 cod. proc. pen., per avere la Corte milanese condannato gli imputati al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in solido solo con altri tre appellanti, benché la pronuncia di promo grado fosse stata impugnata anche da altri venticinque imputati per i quali la sentenza di secondo grado aveva, in ogni caso, rigettato la richiesta principale di assoluzione nel merito.
3. ER AN, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Nerio SE Diodà e avv. Elena Vedani, ha dedotto i seguenti tre motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello, riproponendo moduli argomentativi già presenti nella pronuncia di primo grado, ingiustificatamente confermato la colpevolezza del AN, quale procuratore speciale del Consorzio ravennate, in ordine ai reati allo stesso contestati, senza tenere conto che l'imputato era si dipendente e procuratore speciale di quel Consorzio, senza che gli fosse stato affidato il compito di presentare le offerte di gara, mandato che il Consorzio aveva conferito ad altro suo procuratore speciale quale era risultato sottoscrittore delle offerte formulate in relazione agli appalti oggetto di addebito;
e per avere la stessa Corte territoriale, in maniera illogica, desunto la responsabilità del AN dal solo fatto del rinvenimento di un documento asseritamente falso, un verbale di ultimazione dei lavori di un appalto formalmente aggiudicato al Consorzio ravennate, cui fa riferimento una sola delle imputazioni in contestazione, quella riportata nel capo 2) (senza che neppure gli sia stato ascritto un concorso nella commissione di quel falso in atto pubblico, addebitato, con il capo 43b), ad altro imputato). 6 3.2. Nullità della sentenza, per avere la Corte di merito omesso di motivare, pur in presenza di una specifica doglianza difensiva, la condanna ELimputato al risarcimento del danni in favore della parte civile comune di Milano e per non avere neppure esaminato la richiesta, contenuta nell'atto di appello, di sospensione della esecuzione della provvisionale.
3.3. Vizio di motivazione, per avere la Corte lombarda illogicamente affermato di aver rideterminato la pena finale, con riferimento ai residui reati diversi da quelli per i quali era stata dichiarata la prescrizione, partendo dai minimi edittali, e per avere, invece, calcolato la sanzione partendo da una pena base, per il più grave dei reati posto in continuazione, di mesi sei di reclusione. Con memorie del 01 e del 08/03/2013, i difensori del AN hanno dedotto il seguente nuovo motivo.
3.4. Intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, se del caso considerando i reati commessi non alla data di aggiudicazione delle gare, bensì a quelle di presentazione delle offerte di gara;
in subordine annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione della pena inflitta, esclusa quella riferibile al reato già estinto per prescrizione.
4. ID BE, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Massimo Bonvicini e avv. Elena Frigo, ha dedotto, formalmente articolati in quattro distinti punti, i seguenti due motivi.
4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 353 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte milanese omesso di fornire una adeguata spiegazione circa le ragioni per le quali aveva reputato di dover disattendere le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici di parte, il prof. Barucci, docente universitario di matematica, ed il prof. Crispino, docente universitario di tecnica delle pavimentazioni stradali: esperti che avevano, in maniera argomentata, rispettivamente sostenuto che le iniziative attuate dai rappresentanti o delle imprese del supposto "cartello" avessero comportato nella gare di appalto una variazione statisticamente significativa ed una differenza nel calcolo della media, comunque una capacità di alterare l'esito delle gare;
e che i ribassi proposti da quelle imprese nelle loro offerte di gara erano risultate ininfluenti ai fini delle determinazioni finali di aggiudicazione, perciò inidonei ad integrare gli estremi del delitto in contestazione.
4.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ritenuto la colpevolezza del BE in ordine ai reati allo stesso ascritti sulla base del solo fatto che lo stesso fosse il legale rappresentante della s.r.l. VI ZI che, aderente al supposto "cartello" di imprese, 7 4. aveva partecipato a quelle gare di appalto: giudizio, peraltro, basato su un travisamento delle prove, atteso che il teste LI aveva escluso che la società VI facesse "parte delle imprese stabili" di quel "cartello" e che la deposizione della teste De FE aveva avuto un contenuto indeterminato;
e per non avere considerato che all'imputato non vi fosse alcun riferimento nel testo delle intercettazioni telefoniche e nelle dichiarazioni di altri testi di accusa;
e che dal processo non fossero emersi altri elementi concreti idonei a provare la responsabilità del prevenuto in relazione a ciascuno degli episodi di turbata libertà degli incanti, oggetto di addebito, tanto più che non vi era certezza che i documenti acquisiti fossero stati redatti prima dello svolgimento delle singole gare.
4.3. Con memoria del 21/02/2013 | difensori del BE hanno dedotto l'intervenuta prescrizione del reati contestati al loro assistito, ritenuti gli stessi commessi nella data di presentazione delle relative offerte di gara e non anche in quelle di aggiudicazione.
5. FA RI e HE IV, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Sandro Cannalire, hanno dedotto i seguenti cinque motivi.
5.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 525 comma 2 cod. proc. pen., per avere il Tribunale utilizzato per la decisione, pur con l'opposizione della difesa degli imputati, i risultati di due perizie il cui espletamento era stato in precedenza disposto da un collegio diversamente composto.
5.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello motivato la propria sentenza con un mero rinvio al contenuto della motivazione della pronuncia di primo grado.
5.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle doglianze formulate con l'atto di appello, senza tenere conto che i nomi dei due ricorrenti non erano stati fatti dai testimoni escussi nel giudizio di primo grado, molti dei quali avevano, invece, espressamente escluso che le imprese s.r.l. TR 2020 e s.r.l. Guerini, rispettivamente rappresentate dai due imputati, facessero parte del "cartello" che aveva condizionato le procedure di gara di appalto in contestazione.
5.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 195 comma 4 cod. proc. pen., per avere la Corte milanese valorizzato le dichiarazioni de relato del maresciallo AL, ufficiale di polizia giudiziaria, che in primo grado aveva riferito quanto appreso dal teste AS. 8 4 5.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 comma 2 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza o manifesta contraddittorietà, per avere la Corte ambrosiana confermato la colpevolezza del due prevenuti in ordine ai delitti loro contestati sulla base di elementi di prova indiziaria, desumibili dalla documentazione acquisita, di scarsa ovvero di equivoca valenza dimostrativa, dunque in violazione della regola ELoltre il ragionevole dubbio.
6. MA NA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Gabriele Casartelli, ha dedotto i seguenti tre motivi.
6.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte di appello di prosciogliere l'imputato per disapplicazione della norma incriminatrice contestata per contrasto con i principi del diritto comunitario;
in subordine, ha chiesto sollevarsi questione di interpretazione pregiudiziale comunitaria ai sensi ELart. 234 TCE.
6.2. Vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte lombarda confermato la colpevolezza del NA in totale assenza di elementi di prova idonei a dimostrare un suo diretto e personale coinvolgimento nella commissione dei reati oggetto di contestazione, essendosi egli solamente e sempre occupato come pure riferito dal teste PE, altro dipendente della società degli aspetti tecnici di gestione dei cantieri e mai delle pratiche per la partecipazione della s.p.a. ME, di cui era il legale rappresentante, alle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche.
6.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente ritenuto che la ME avesse aderito al "cartello" di imprese che condizionavano le aggiudicazioni nelle gare di appalto in argomento, nonostante la denominazione di tale società non fosse stata inserita nel documento, contenente le elenco delle imprese colluse, messo a disposizione dal denunciante AS, e fosse invece presente in altri "foglietti", pure rinvenuti dagli inquirenti, ma privi di univoca valenza dimostrativa con riferimento sia al collegamento della ME con un'altra società, la s.p.a. DI, che alla condotta delittuosa ipotizzata a carico del NA.
7. ER De ET, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Massimo Bonvicini, ha dedotto formalmente articolati in tre distinti punti i seguenti - due motivi.
7.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 353 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte milanese omesso di fornire una adeguata spiegazione circa le ragioni per le quali aveva reputato di dover disattendere le conclusioni cui erano pervenuti i 9 4 consulenti tecnici di parte, il prof. Barucci, docente universitario di matematica, ed il prof. Crispino, docente universitario di tecnica delle pavimentazioni stradali: esperti che avevano, in maniera argomentata, rispettivamente sostenuto che le iniziative attuate dai rappresentanti o delle imprese del supposto "cartello" avessero comportato nelle gare di appalto una variazione statisticamente significativa ed una differenza nel calcolo della media, comunque una capacità di alterare l'esito delle gare;
e che i ribassi proposti da quelle imprese nelle loro offerte di gara erano risultate ininfluenti ai fini delle determinazioni finali di aggiudicazione, perciò inidonei ad integrare gli estremi del delitto in contestazione.
7.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ritenuto la colpevolezza del De ET in ordine ai reati allo stesso ascritti sulla base del solo fatto che lo stesso fosse il legale rappresentante della s.p.a. CE che, aderente al supposto "cartello" di imprese, aveva partecipato a quelle gare di appalto: giudizio, peraltro, basato Su un travisamento delle prove, atteso che della CE non era stato fatto alcun cenno dai testi De FE, LI, LI e UO;
che il riferimento a tale società era stato operato dal teste RD in maniera molto generica;
che nessuna indicazione di tale compagine o del De ET era stata riscontrata nella documentazione messa a disposizione dal denunciante AS o nel testo delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini, essendo stata sottolineata solo la presenza negli elenchi, di indeterminata capacità dimostrativa, trovati nelle case delle segretarie della CA e della Cooperativa selciatori.
7.3. Con memoria del 21/02/2013 Il difensore del De ET ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato contestato al suo assistito, ritenuto lo stesso commesso nella data di presentazione della relativa offerta di gara e non anche in quella di aggiudicazione.
8. UD VI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Federico Cecconi, ha dedotto i seguenti due motivi.
8.1. Mancanza di motivazione, per avere la Corte milanese omesso di valutare la specifica doglianza, formulata con l'atto di appello, con la quale era stato contestato che la VI avesse concorso nella commissione dei reati a lei ascritti, essendosi limitata, quale segretaria della s.r.l. VI ZI, di cui era dipendente, ad eseguire le direttive che altri gli avevano impartito sulla base di un preventivo accordo collusivo, rispetto al quale ella era estranea.
8.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 158 e 353 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che i due reati contestati all'imputata ہو 10 fossero stati consumati al momento ELaggiudicazione della gara e non anche al momento della definizione ELaccordo collusivo, e che, dunque, alla data di emissione della sentenza di secondo grado, non fossero ancor estinti per intervenuta prescrizione.
9. LB SE ON, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Ennio Ercoli, ha dedotto i seguenti quattro motivi.
9.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello errato nel ritenere i reati contestati come commessi nelle date di aggiudicazione delle relative gare di appalto e non anche in quelle di presentazione delle offerte di gara o, al più, in quelle di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: con la conseguenza che i reati sarebbero già estinti per intervenuta prescrizione.
9.2. Carenza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che le prove da cui emerge che il ON, mero direttore tecnico della società CO ER, non aveva aderito ad alcun accordo illecito, ma al più aveva saputo ELesistenza di tale accordo ed era stato mero connivente rispetto a condotte delittuose poste in essere da altri.
9.3. Nullità della sentenza per invalidità del decreto di citazione a giudizio, in quanto contenente imputazioni con la descrizione indeterminata dei comportamenti tenuti dagli imputati, in specie senza l'indicazione delle condotte direttamente riferibili al ON.
9.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di spiegare le ragioni per le quali l'imputato fosse stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, benché fosse risultato che le gare di appalto erano state vinte da imprese non aderenti al "cartello" di cui alle contestazioni. 10. UE MA FU, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Raffaele Della Valle, ha dedotto i seguenti due motivi. 10.1. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte lombarda confermato l'esistenza di elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza del supposto "cartello" di imprese partecipanti alle gare di appalto in questione, senza però indicare dati informativi specifici capaci di provare il concorso del FU nella commissione degli specifici reati che gli sono stati addebitati, in relazione, cioè, alle ben determinate gare di appalto oggetto di contestazione. 10.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 49 comma 2 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza o contraddittorietà, per avere la Corte di merito omesso di valorizzare ed anzi per avere sminuito l'importanza delle conclusioni cui era pervenuto il prof. Baracci, consulente della difesa, il quale aveva 11 f argomentatamente sostenuto che le condotte poste in essere dagli imputati erano risultate inidonee a turbare la gara, dunque ad offendere l'interesse giuridico protetto. 11. AL GI, GI RA e EL ON, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Maurilio Raimondi, hanno dedotto, articolati in sel distinti punti, i seguenti quattro motivi. 11.1. Carenza di motivazione, per avere la Corte di appello motivato la propria pronuncia con un acritico rinvio contenuto della pronuncia di primo grado. 11.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. e 27 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente desunto la colpevolezza dei tre ricorrenti da elementi indiziari di ambigua valenza dimostrativa, comunque inidonei a collegare ciascuno dei tre prevenuti alle condotte delittuose loro addebitate, anziché al ruolo formale che essi avevano all'interno delle imprese o, nel caso del GI e della ON, del loro mero rapporto di coniugio: posizioni soggettive dalle quali, da sole, non può conseguire così come pure affermato dal Tribunale di Monza in un processo Tw collegato alcuna responsabilità penale per comportamenti asseritamente delittuosi. 11.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191 e 195 comma 4 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale utilizzato le dichiarazioni de relato del maresciallo TI il quale, ufficiale di polizia giudiziaria, non avrebbe potuto riferire in ordine a quanto appreso dal teste AS. 11.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 353 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte milanese ritenuta la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato contestato, benché fosse risultato evidente, alla luce delle acquisite emergenze, l'inidoneità delle condotte asseritamente attribuibili ai tre ricorrenti a generare un'effettiva turbativa nelle gare di appalto indicate nei capi d'imputazione. 12. GE MA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Benedetto Tusa, ha dedotto i seguenti due motivi. 12.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta Illogicità, per avere la Corte lombarda omesso di dare una risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello, con le quali era stato posto in luce l'anomalia del coinvolgimento della s.r.l. RA BA, di cui la MA era amministratore unico e legale rappresentante, in una sola delle molteplici gare di 12 4 appalto riportate nei numerosi capi d'imputazione, ed il fatto che il nome della prevenuta non fosse stato fatto da alcuno dei testimoni addotti dall'accusa. 12.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato all'imputata il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 13. UC AG, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Fausto Chiesa, ha dedotto i seguenti sei motivi. 13.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 comma 2 e 353 cod. pen., per avere la Corte di appello disatteso l'obiezione difensiva secondo la quale il reato contestato non è configurabile in quanto inidoneo a ledere l'interesse giuridico protetto. 13.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 353 cod. pen. e 2596 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto espressione di una collusione lo scambio di informazioni tra imprenditori diretti ad una consensuale e negoziale limitazione della concorrenza. 13.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale travisato il contenuto delle deposizioni testimoniali dalle quali non era affatto emerso che il AG fosse un "interlocutore abituale" della CA, avendo anzi, alcuni testi, escluso qualsivoglia intesa collusiva con la s.r.l. Artifoni, di cui il ricorrente era il legale rappresentante ed il direttore tecnico. 13.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 429 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte milanese erroneamente ritenuto la infondatezza della eccezione di nullità ELoriginario decreto di citazione a giudizio per la indeterminatezza dei capi di imputazione contestati al AG. 13.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 597 comma 3 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., per avere la Corte lombarda rideterminato la pena per l'unico reato (quello del capo 16) non prescritto, per il quale era stata riconosciuta la colpevolezza del AG, in misura superiore a quella determinata dal giudice di primo grado, e, dunque, in misura non consentita in ragione della presenza ELappello del solo imputato. 13.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 53, 58 e 59 legge n. 689 del 1981, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato all'imputato la sostituzione della pena detentiva irrigata nella corrispondente pena pecuniaria. 14. MA AG, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Laura Gargano, ha dedotto, articolati su vari punti, i seguenti sei motivi. 14.1. Inosservanza di legge, in relazione agli artt. 544 e 585 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, per essere stato violato dalla Corte di appello il diritto di 13 difesa posto che, essendo stata pronunciata sentenza con lettura del dispositivo e di una "non concisa" motivazione contestuale, l'imputato ha avuto a disposizione appena quindici giorni per la preparazione del ricorso per cassazione. 14.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello con il quale era stata chiesta la sostituzione, ai sensi ELart. 53 legge n. 689 del 1981, della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria. 14.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 429 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la Corte milanese erroneamente ritenuto la infondatezza della eccezione di nullità ELoriginario decreto di citazione a giudizio per la indeterminatezza dei capi di imputazione contestati al AG. 14.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 27 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la colpevolezza di MA AG in ordine ai reati ascrittigli ai capi 16) e 17) ELimputazione sulla base di una sorta di "responsabilità da posizione", dunque in violazione del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, nonostante fosse risultato dimostrato che il predetto era solo il legale rappresentante della s.p.a. Scamoter e che, per i numerosi impegni in altre imprese, aveva delegato ad altri (in specie, al figlio ER, procuratore speciale) la gestione del settore della partecipazione alle gare di appalto;
che il predetto non era affatto il dominus delle iniziative assunte da altri familiari, in particolare dal nipote UC AG, operanti nell'ambito di altre imprese;
che alcuni testimoni ELaccusa hanno escluso di aver avuto rapporti con il ricorrente;
e che manca qualsiasi riferimento motivazionale con riferimento al reato sub capo 17). 14.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 49 comma 2 cod. pen., per avere la Corte di appello disatteso l'obiezione difensiva secondo la quale il reato contestato non è configurabile in quanto inidoneo a ledere l'interesse giuridico protetto. 14.6. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di merito confermato le statuizioni civili di condanna ELimputato, nonostante le parti civili non avessero dato dimostrazione di aver patito alcun danno patrimoniale, non potendo neppure riconoscere il danno all'immagine come danno evento e non anche come mero danno conseguenza. 14 4 15. UI RA e ER SC, con distinti atti sottoscritti personalmente, ma aventi analogo contenuto, hanno dedotto i seguenti quattro motivi. 15.1. Nullità ELintero giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, per essere stata omessa la notificazione ai due prevenuti del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificazione effettuata al loro difensore di fiducia nominato per tale grado e non anche nei luoghi (la sede della s.p.a. Impresa RA per il primo, la sede della s.r.l. SC ZI Generali per il secondo) dove gli stessi avevano provveduto ad eleggere domicilio. 15.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello negato agli imputati la declaratoria di proscioglimento nel merito in relazione ai reati prescritti e per avere confermato la loro condanna in relazione al reato sub capo 19), nonostante le emergenze processuali non avessero dimostrato il coinvolgimento diretto del ricorrenti ai singoli episodi di turbativa d'asta ed avessero, invece, offerto elementi di conoscenza (quali gli elenchi sequestrati, i risultati delle verifiche del contenuto delle offerte presentate, il tenore delle deposizioni testimoniali ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche) a favore degli imputati ovvero tutt'altro che certi, concordanti e univocamente dimostrativi dei fatti da provare. 15.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte milanese omesso di giustificare le proprie scelte in ordine alla dosimetria della pena, individuata senza il rispetto dei criteri di proporzionalità, e di motivare il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 15.4. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale omesso di giustificare la decisione di confermare le statuizioni civili, benché fosse risultato evidente che le parti civili non aveva subito alcun danno patrimoniale e che il supposto danno non patrimoniale non fosse riferibile ai due ricorrenti. 15.5. Con memorie depositate il 06/03/2013 l'avv. SE Di Trocchio, difensore dei due imputati, ha eccepito per il RA il mancato rispetto del termine di venti giorni, così ridotto ai sensi ELart. 169 disp. att. cod. proc. pen., per la notifica ELavviso di fissazione ELudienza in cassazione (essendo stato indirizzato per posta al domicilio eletto, ma ricevuto solo il 21/02/2013) e, sia per il RA che per lo SC, l'intervenuta prescrizione dei reati loro contestati rispettivamente ai capi 19) e 17), dato che il secondo si è comunque estinto il 14/01/2013 e ritenendo il primo commesso non alla data del 27/09/2005, indicata nell'imputazione, ELaggiudicazione ELappalto, bensì in quella presentazione delle offerte di gara, precedente alla data di scadenza del bando del 09/09/2005. 15 عو 16. MA ZI, con due distinti atti sottoscritti rispettivamente dai difensori avv. Bruno Jovene e avv. Stefano Giuliano Vittorini, ha dedotto i seguenti due motivi. 16.1. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello operato un acritico rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado, con una inversione delle operazioni logiche che avrebbero imposto il preventivo esame delle doglianze rappresentate con l'atto di appello, aprioristicamente tacciate, invece, di genericità. 16.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale irragionevolmente assolto il ZI dal reato associativo, originariamente addebitatogli al capo 1), e condannato, invece, per i reati fine, peraltro valorizzando elementi indiziari di scarsa valenza dimostrativa ed attribuendogli una responsabilità solo perché genero del fondatore della società LI AL. 16.3. Con nota presentata nell'odierna udienza il difensore del ZI ha segnalato che i reati contestati al suo assistito si sono tutti estinti per prescrizione, considerati gli stessi consumati alla data di presentazione delle relative offerte di gara. 17. EN VE, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luisa Bachmann, ha dedotto i seguenti tre motivi. 17.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello confermato la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli, nonostante le offerte dallo stesso presentate nelle varie gare di appalto non avessero affatto influito sull'esito delle gare medesime e non fosse stata dimostrazione di alcun rapporto tra il prevenuto ed i titolari delle imprese che erano risultate aggiudicatarie. 17.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la corte territoriale omesso di considerare che, secondo quanto accertato da uno dei consulenti di parte, il metodo di aggiudicazione in quelle gare di appalto non aveva subito alcun significativa forma di alterazione e che, dunque, le costituite parti civili non avevano patito alcun pregiudizio concreto. 17.3. Prescrizione dei reati contestati, già intervenuta con riferimento a tutti i capi di imputazione ascritti al VE. 18. OA ON, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Salvatore Stivala, ha dedotto, con un unico motivo, la violazione ELart. 606 lett. e) cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello valutato i motivi formulati con l'atto 16 4 di appello, soprattutto in merito al confronto tra le dichiarazioni rese dai quattro principali "testi" di accusa. 19. RO DA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Mario Brusa, ha dedotto i seguenti due motivi. 19.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello valorizzato documenti ed il contenuto di intercettazioni telefoniche del tutto inconferente rispetto alle gare di appalto indicate nei due capi d'imputazione 16) e 17), per i quali il ricorrente è stato condannato, e per avere omesso di considerare che numerosi sono gli "DA" che si sono succeduti nell'amministrazione della s.p.a. Edilstrade, cui si riferiscono gli addebiti. 19.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 53 legge n. 689 del 1981, e carenza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria. 20. IT ZI con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Laura Rita Gilardoni, ha dedotto i seguenti tre motivi. 20.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 353 cod. pen., per avere omesso la Corte di appello di prosciogliere l'imputato per disapplicazione della norma incriminatrice contestata per contrasto con i principi del diritto comunitario;
in subordine, ha chiesto sollevarsi questione di interpretazione pregiudiziale comunitaria ai sensi ELart. 234 TCE. 20.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 353 cod. pen., per non avere la Corte territoriale considerato che la presunta collusione non aveva sortito alcun effetto e che le condotte oggetto delle imputazioni erano risultate inidonee a ledere l'interesse giuridico protetto da quella norma incriminatrice. 20.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte ambrosiana confermato la colpevolezza ELimputato, nonostante che nell'elenco di imprese "colluse", messo a disposizione dal denunciante AS, non comparisse la società amministrata dal ZI;
che questi sia stato registrato in appena quattro delle numerosissime telefonate intercettate durante le indagini;
e che vari testi d'accusa avessero escluso di aver avuto rapporti diretti con il ZI. 21. SE DI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Francesco Cappa, ha dedotto, articolati su sei distinti punti, i seguenti quattro motivi. 17 21.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 49 comma 2 e 353 cod. pen., e carenza di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna ELimputato nonostante le consulenze tecniche di parte avessero dimostrato che le supposte condotte collusive non avevano avuto alcuna idoneità a ledere l'interesse giuridico protetto dalla suddetta norma incriminatrice. 21.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 429 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità ELoriginario decreto di citazione a giudizio per la genericità dei fatti contestati all'imputato. 21.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte lombarda confermato la colpevolezza del DI senza aver considerato l'istanza difensiva finalizzata all'espletamento di una perizia fonica, prova capace di dimostrare che la voce della persona intercettata non era quella del prevenuto, bensì quella del di lui fratello LI DI;
e senza avere tenuto conto che il teste RD non aveva menzionato l'imputato, che la teste De FE avesse fatto riferimento importi concordati di ribasso d'asta mai riferibili al DI. 21.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., per avere la Corte di appello rideterminato la pena, in conseguenza della intervenuta declaratoria ELestinzione per prescrizione di uno dei reati posti in continuazione dal Giudice di prime cure, in misura superiore a quella irrogata in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Per una corretta impostazione della presente motivazione, è necessario preliminarmente rilevare come, dei reati per i quali vi è stata in appello conferma della sentenza di condanna, quelli contestati ai capi 16), 17), 18) e 33) ELimputazione si sono estinti, per intervenuta prescrizione, nelle more tra la pronuncia della sentenza gravata e l'odierna udienza. La declaratoria di tale causa di estinzione - stante l'assenza, per le ragioni che saranno evidenziate nel prosieguo, delle condizioni di evidenza per far prevalere una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi ELart. 129 cod. proc. pen. - è però possibile solo per quegli imputati il cui ricorso sia ammissibile, non anche per quelli (RI FA, IV HE, VI UD, ON LB SE, MA GE, ZI MA, VE EN e ON OA) per i quali sia accertata l'inammissibilità ELimpugnazione. Sul punto, infatti, questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni 18 possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi ELart. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De UC, RV. 217266). Peraltro, a norma ELart. 578 cod. proc. pen. la dichiarazione di estinzione dei reati impone comunque l'esame dei motivi dei ricorsi, presentati dai relativi imputati, agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai reati di cui ai capi 19) e 20) ELimputazione, per i quali molti ricorrenti hanno chiesto ugualmente dichiararsi l'intervenuta prescrizione in quanto gli stessi risultano contestati come commessi rispettivamente il 27/09/2005 ed il 13/09/2005, date di adozione delle relative delibere di aggiudicazioni delle gare di appalto oggetto di addebito, mentre dovrebbero considerarsi commessi alle date di presentazione da parte di ciascun imputato delle offerte di gara, asseritamente tutte anteriori al 11/09/2005. E' bene precisare, da un lato, come sia ininfluente che tale motivo sia stato proposto dalla gran parte degli imputati con memorie depositate dopo la presentazione dei ricorsi, in quanto esso ha ad oggetto una questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, che, in ogni caso, non poteva essere dedotta in grado di appello (essendo i termini di prescrizione maturati in epoca successiva alla emissione della sentenza di secondo grado); e, da altro lato, come tale questione non sia di mero fatto (posto che alla Corte non è stato chiesto un accertamento di merito, avendo i ricorrenti assolto all'onere di indicare gli elementi di riscontro alla loro richiesta di "retrodatazione" del momento di consumazione dei reati), coinvolgendo più precisamente la tematica giuridica della definizione del momento di commissione del reato, essendo stata specificamente lamentata una ipotesi di inosservanza della legge penale. Sotto questo punto di vista, va ribadito il principio di diritto, già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l'esito, che potrebbe tutt'al più integrare un'ipotesi di tentativo: con la conseguenza il delitto deve considerarsi consumato nel luogo in cui sono state presentate le offerte concordate al fine di favorire l'aggiudicazione ELappalto alle imprese prestabilite (così Sez. 1, n. 3139 del 10/01/2011, confl. comp. in proc. Fragale, Rv. 249553). Ne deriva che, laddove il mezzo impiegato per turbare la gara sia 19 stata la collusione, così come non basta il mero accordo per reputare consumato il reato (che, come si è anticipato, dovrà eventualmente ritenersi integrato allo stadio del tentativo), non è neppure necessario il riferimento al momento ELadozione finale ELaggiudicazione ELappalto, atteso che il turbamento si è già verificato per il solo fatto della presentazione delle offerte, sicchè l'aggiudicazione finisce così per rappresentare un mero post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato in esame. -Orbene, applicando tale regula iuris al caso in esame nel quale il reato è stato contestato in termini di turbativa attuata mediante collusione, con condotte materialmente riferibili ex art. 110 cod. pen. a tutti i relativi imputati - se ne può arguire che i reati in argomento devono considerarsi consumati nella data di presentazione ELultima delle offerte di gara avanzata dagli imputati. Con riferimento al delitto del capo 19), tale data non può che essere anteriore al 10/09/2005, tenuto conto che il giorno precedente scadeva il termine fissato nel bando di gara per la presentazione delle offerte, talché il reato è ad oggi oramai prescritto. Con riferimento al delitto del capo 20), alcuni imputati hanno allegato documentazione varia da cui risulta che le loro offerte vennero presentate il 09/09/2005, a fronte del termine fissato nel relativo bando di gara del 12/09/2005, e dalle sentenze sia di primo che di secondo grado non si evincono elementi dimostrativi di segno contrario: in ogni caso, una più precisa verifica fattuale non potrebbe che essere rimessa al giudice del merito, il quale, però, non potrebbe che prendere atto che il reato si è comunque prescritto alla data di domani 12/03/2013. Pertanto, in doveroso ossequio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, nonché di quello del favor rei, va dichiarata in questa sede la prescrizione del reato (ovviamente in presenza degli altri presupposti innanzi anticipati).
1.3. Il discorso si pone in termini differenti per gli imputati LB AD e IO GE i quali sono gli unici chiamati a rispondere di reati diversi da quelli di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. I ricorsi dei due prevenuti sono fondati, sia pur nei limiti di seguito precisati.
1.4. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è fondato. L'art. 21 comma 1 legge n. 646 del 1982 (come modificato dall'art. 2 quinquies d.l. n. 629 del 1981, convertito nella legge n. 726 del 1982; ed ancora dall'art. 8 della legge n. 55 del 1990), sanziona la condotta di che "avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione della 2 20 0 Q autorità competente". L'interpretazione letterale di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il reato sia configurabile laddove manchi del tutto 品 l'autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pubblica amministrazione, dovendo la formula "in tutto o in parte" essere riferita alla eventuale ripartizione in lotti delle opere medesime: talché solo con una esegesi estensiva ed in malam partem sarebbe possibile affermare che la norma sia applicabile anche in una situazione, come quella in esame, nella quale l'autorizzazione sia stata regolarmente rilasciata dall'autorità amministrativa competente, ma il subappalto abbia poi concretamente riguardato la realizzazione delle opere in misura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo. E che questa sia l'opzione ermeneutica da privilegiare lo si desume anche dalla lettura logico-sistematica della norma incriminatrice, dato che con la stessa il legislatore ha inteso tutelare non l'interesse della pubblica amministrazione alla mera regolarità nell'esecuzione ELappalto, bensì l'interesse ad evitare che, attraverso il meccanismo del subappalto o del cottimo non autorizzato, le attività esecutive vengano materialmente curate da imprese che, per i collegamenti diretti o indiretti con organizzazioni criminali, non avrebbero potuto beneficiare ELaggiudicazione ELappalto medesimo: scongiurando, così come anche la - Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare nella sentenza n. 281 del 1987 - il noto fenomeno delle "infiltrazioni" di quelle organizzazioni nel tessuto imprenditoriale e nel "lucroso" mondo degli appalti pubblici. Tanto si evince agevolmente dalla collocazione della disposizione de qua, originariamente prevista nella ben nota legge n. 646 del 1982 in materia di misure di prevenzione antimafia di carattere patrimoniale;
e dal contenuto delle successive leggi di modifica, riguardanti rispettivamente le "misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa" (così nella citata legge n. 726 del 1982) e le "nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (così nella successiva legge n. 55 del 1990). La sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio con riferimento alla posizione dei due ricorrenti ed in relazione ai reati loro ascritti ai capi 42a) e 43b), dai quali gli stessi devono andare assolti con la formula del "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
1.5. Il secondo motivo dei ricorsi ELAD e ELGE è inammissibile perché formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Entrambi i ricorrenti solo formalmente hanno indicato, come motivo delle loro Impugnazioni, il vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione 21 gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse ELargomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
né essendo stata lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. I ricorrenti, invero, si sono limitati a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, al significato da attribuire al contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini, talora anzi del tutto trascurate negli atti di impugnazione. E tuttavia, bisogna rilevare come i ricorsi, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra la motivazione del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica ELintero discorso, sono stati presentati per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione ELintero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa al significato prescelto dalla Corte territoriale in modo logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche ELart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera ELart. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, né violazione alcuna della legge penale sostanziale: avendo la Corte lombarda chiarito che la prova della piena consapevolezza da parte degli odierni due ricorrenti che i lavori concernenti l'esecuzione degli appalti del comune di 22 4 Milano riportati nei capi d'imputazione 42b), 42c) e 43b) e, dunque, la falsità delle attestazioni contenute negli atti pubblici da loro redatti quali direttori dei relativi lavori (verbali di ultimazione lavori, relazione dettagliata e/o conto finale dei lavori), elencati nei medesimi tre capi, erano stati poi stati integralmente eseguiti dalle due suddette imprese facenti capo al Terraneo, che era state fatte risultare subappaltatrici dei lavori solo al 30%, come era emerso pure dalla lettura di alcune di quelle conversazioni telefoniche captate dagli inquirenti (v. pagg. 7-14, 68-74 sent. impugn.; e pagg. 53, 164-166 sent. 1° grado). Infine, priva di pregio è la doglianza dei ricorrenti i quali hanno censurato la motivazione della sentenza gravata per il fatto che non sarebbero stati presi in considerazione i numerosi elementi di prova a discarico offerti dalla difesa. Ed invero, tali dati conoscitivi erano stati analiticamente esaminati dai Giudici di primo grado, alle cui argomentazioni, contenute nella sentenza di primo grado, la Corte di appello aveva fatto correttamente rinvio, in assenza di specifici motivi di appello (v. pagg. 53-54 sent. impugn.). In ogni caso, deve escludersi la sussistenza di una carenza di motivazione, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che come nella fattispecie è accaduto anche attraverso una valutazione globale di - quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590).
1.6. Manifestamente infondato è il terzo motivo, comune ai due ricorsi in esame, avendo già il Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di appello, puntualizzato come, nell'atto del comune di Milano di costituzione come parte civile, la causa petendi non fosse stata riferita esclusivamente alla contestazione del già richiamato reato di cui all'art. 21 legge n. 646 del 1982, ma, più in generale, a tutte le condotte delittuose oggetto di addebito, quindi anche alle ipotesi di falso ideologico: con richiesta di risarcimento del danno cagionato all'immagine, al decoro e alla credibilità ELente pubblico, da anni impegnato a garantire una moralizzazione del settore degli appalti (v. pag. 76 sent. impugn.).
1.7. Manifestamente infondato è anche l'ultimo dei motivi dei ricorsi ELAD e ELAglieri, in quanto correttamente la Corte di appello li aveva condannati al 23 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in solido con gli altri imputati che avevano visto il loro atto di impugnazione integralmente rigettato.
2.1. Ammissibile è il ricorso presentato nell'interesse ELimputato ER AN. La Corte di appello ha ritenuto provata la penale responsabilità del prevenuto per il concorso nella commissione dei quindici episodi di turbata libertà degli incanti oggetto di contestazione, sul presupposto della diretta adesione del Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro al "cartello" di imprese, facenti capo alla società CA, i cui legali rappresentanti o referenti si era accordati tra loro per scambiarsi preventivamente le informazioni relative alla singole gare di appalto pubblico, per definire quali imprese avrebbero partecipato a ciascuna gara e quali importi di "ribasso" ciascuna avrebbe dovuto offrire;
nonché della accertata qualifica del AN come procuratore speciale del Consorzio ravennate e sottoscrittore, in rappresentanza di tale Consorzio di un falso verbale di ultimazione dei lavori che erano stati, in realtà, integralmente eseguiti dalle imprese subappaltatrici CA e Cooperativa selciatori. Tale motivazione può non mostrarsi immune da lacune: e ciò non solo perchè i Giudici di merito hanno ritenuto di poter desumere la dimostrazione della colpevolezza ELimputato con riferimento al concorso nella consumazione di ben quindici distinti reati di cui all'art. 353 cod. pen. sia pure molti dei quali poi - dichiarati estinti per prescrizione - dalla sola presenza di una firma del AN in calce ad un verbale redatto nella fase conclusiva della esecuzione di uno di quegli appalti di lavori pubblici;
ma anche per avere omesso di considerare che la difesa del prevenuto, senza mettere in discussione la sua veste di procuratore speciale del Consorzio ravennate e senza neppure esaminare, in maniera significativamente rilevante, la questione della portata del mendacio contenuto in quel verbale, aveva evidenziato come del AN non vi fosse traccia alcuna nella documentazione acquisita e nel testo delle intercettazioni telefoniche, e neppure nelle dichiarazioni dei testi d'accusa escussi durante il giudizio di primo grado;
e, soprattutto, come l'attività di presentazione di tutte le offerte di gara relative agli appalti oggetto di addebito fosse stata curata da un altro procuratore speciale del Consorzio, tal Vanni Valbonesi. In presenza di un ricorso ammissibile, sull'eventuale annullamento con rinvio ترسلو per il segnalato vizio motivazionale deve prevalere la declaratoria di intervenuta prescrizione, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva dei reati. Resta così assorbito l'esame dei residuali motivi del ricorso. 24 4 3. I ricorsi presentati nell'interesse di ID BE e di ER De ET, esaminabili congiuntamente per il loro contenuto sostanzialmente analogo, sono ammissibili.
3.1. Il primo motivo dei due atti di impugnazione, nella parte in cui è stata prospettata una violazione di legge, per l'impossibilità di configurare il reato di turbativa d'asta in ragione di un'asserita inidoneità delle condotte a ledere l'interesse giuridico protetto, è infondata. Deve escludersi che la motivazione della sentenza gravata sia inficiata da contraddittorietà o manifesta illogicità nella parte in cui sono state considerate insufficienti ad inficiare la valenza dimostrativa degli elementi di prova addotti dall'accusa, le conclusioni cui erano pervenuti i due consulenti tecnici di parte incaricati dalla difesa: i quali, come anticipato, avevano sostenuto che la partecipazione concordata delle imprese di quel "cartello", incidendo in maniera ridotta o "modesta" sul calcolo delle medie ponderate, non avevano avuto idoneità di alterare l'esito delle gare di appalto, e, comunque, avevano proposto ribassi ininfluenti ai fini delle determinazioni finali di aggiudicazione. Sul punto, i Giudici di merito hanno sottolineato, in generale, la irrilevanza di calcoli matematici o di valutazioni di convenienza economica effettuati ex post, cioè sui risultati delle gare di appalto già avvenute, laddove le iniziative del BE, del De ET e degli altri loro coimputati, erano evidentemente basate sui dati concordati ex ante che finivano sempre per incidere sull'andamento delle gare (anche se, per la complessità del metodo di individuazione ELimpresa aggiudicataria e per la relativa dipendenza da un elemento imponderabile, quale il numero totale delle imprese partecipanti, la previa collusione tra gli odierni imputati talora poteva avere risultati di alterazione modesti e, comunque, non poteva dare garanzie assolute sull'esito delle gare); ma soprattutto, con motivazione completa e logicamente inattaccabile, hanno posto in risalto come lo scambio di informazioni tra quelle imprese, prima della partecipazione della gara, al fine di precostituirne il possibile esito, aveva finito per alterare concretamente il confronto delle offerte e per influenzare la regolarità delle gare, i cui risultati, senza quegli interventi perturbatori, evidentemente sarebbero stati diversi (v. pagg. 63-66, sent. impugn., pagg. 157-163 sent. 1° grado). Così facendo la Corte buon governo del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale quello di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo e si configura non soltanto nel caso di danno effettivo, ma anche in quello di danno mediato e potenziale, senza cioè che occorra l'effettivo conseguimento del risultato perseguito, essendo integrato in tutti i suoi elementi costitutivi per il solo fatto che come nella fattispecie è accaduto - gli 25 accordi collusivi fossero capaci di influenzare l'andamento della gara, come tali idonei di ledere i beni giuridici protetti che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero 'gioco' della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, da ultime, Sez. 6, n. 43800 del 23/10/2012, Napolitano, non mass.; Sez. 6, n. 31298 del 18/07/2012, Mingoia, non mass.; nonché, tra le altre, Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella e altri, Rv. 252555; Sez. 6, n. 26809 del 07/04/2011, Rivela, Rv. 250469) 3.2. Inammissibili sono i restanti motivi dei ricorsi presentati dal BE e dal de ET. Quanto al primo motivo dei due atti di impugnazione, nella parte in cui è stato prospettato un vizio di motivazione richiamata la premessa esposta nel punto 1.5., valida anche in questa sede ed al cui contenuto si fa rinvio va rilevato come i ricorrenti hanno sostanzialmente sollecitato l'effettuazione di una "incursione nei fatti" ed una rilettura e reinterpretazione delle emergenze processuali, che è attività preclusa a questa Corte. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata con riferimento alle posizioni del BE e del De ET è, per così dire, sintomatica di una impostazione argomentativa che caratterizza l'intera pronuncia e che, fatte salve talune specifiche puntualizzazioni, è possibile qui affermare essere caratterizzata da sufficiente completezza, congruità motivazionale, assenza di lacune o di manifesti vizi di illogicità. In tale ottica, essendo il contenuto del motivo analogo a quello formulato da altri ricorrenti, è possibile qui di seguito evidenziare gli essenziali passaggi generali della motivazione della sentenza impugnata.
3.3. Con un apparato argomentativo fluido, coerente e convincente talora correttamente formulato con un appropriato rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado la Corte territoriale ha spiegato come le indagini avessero preso le mosse dalle dichiarazioni rese da tal HE AS il quale, già dipendente della s.r.l. Colasfalti, società 'satellite' della s.r.l. CA, per motivi di risentimento verso la figura di altro dipendente che, con atteggiamento autoritario, era riuscito a sostituirlo nella carica da lul precedentemente ricoperta in quella impresa collettiva, si era determinato a denunciare l'esistenza di un "cartello" di imprese, facenti capo alla CA ed alla Cooperativa selciatori, operanti nel settore dei lavori di realizzazione O manutenzione delle pavimentazioni stradali, i cui rappresentanti o referenti si erano messi d'accordo per partecipare alle stesse gare di appalto, indette dal comune di Milano o da altri enti pubblici di quella provincia, in maniera tale da concordare il contenuto 26 delle offerte e cercare, "pilotando" il risultato finale, di far aggiudicare i lavori ad una delle imprese del "gruppo": con l'ulteriore intesa che i lavori di ciascun appalto assegnato sarebbero stati, poi, materialmente eseguiti, in totale sostituzione ELimpresa formalmente aggiudicataria (alla quale sarebbe stata, in ogni caso, riservata una percentuale ELimporto d'appalto), dunque con irregolari forme di subappalto, dall'impresa o dalle imprese del "cartello" che, anche per la maggiore vicinanza al luogo interessato, avrebbero garantito una più agevole ed economicamente più conveniente realizzazione delle opere appaltate. La Corte di appello ha puntualizzato come le precise dichiarazioni accusatorie offerte dal AS avessero trovato riscontro in numerose altri elementi di conoscenza acquisiti nel corso del giudizio, in specie: In vari documenti della CA, messi direttamente a disposizione dal AS, riguardanti un elenco delle imprese aderenti al "cartello" o, comunque, interessate alla definizione degli accordi (riportate secondo un numero d'ordine e con l'indicazione, per molte di esse, di un referente); un elenco di gare di appalto indette da enti pubblici con l'indicazione, per ciascuna, delle date di scadenza di presentazione delle offerte, di numeri corrispondenti al primo elenco delle imprese e del nome di un referente;
un bigliettino, allegato ad un invito per un trattativa privata, recante la dicitura "Per cortesia off. Rib. 5,65" e con la descrizione del lavori da subappaltare;
un prospetto excel contenente tutti i dati di una gara di appalto, quali il numero dei partecipanti e la percentuale di esclusione, la media totale delle offerte comprese le "code", la media delle offerte escluse le "code", la media "scarti", la media "aggiudicazione", il nome ELaggiudicatario ed il relativo ribasso;
- nella documentazione rinvenuta e sequestrata dalla polizia giudiziaria nella sede della CA, comprensiva di un programma informatico per la simulazione delle gare di appalto ed il calcolo dei ribassi;
- nell'ulteriore documentazione trovata presso le abitazioni delle segreterie della CA e della Cooperativa selciatori, tali OS De FE e GE LI, addette alla preparazione della documentazione per la partecipazione alle gare di appalto, contenente un'elencazione, per ciascuna gara di appalto, delle imprese che avrebbero dovuto partecipare e del ribasso che ognuna avrebbe dovuto riportare nella rispettiva offerta di gara;
nel contenuto delle intercettazioni telefoniche eseguite durante la fase delle Indagini, il cui tenore aveva permesso di appurare l'esistenza sia di quei preventivi accordi per "pilotare" le aggiudicazioni delle singole gare di appalto, che delle intese per far subentrare nell'esecuzione delle opere di volta in volta 27 aggiudicate, attraverso subappalti irregolari, le imprese del gruppo che si era già stabilito avrebbero dato materiale attuazione all'appalto; - nelle dichiarazioni resa dalle stesse De FE e LI le quali avevano ammesso l'esistenza di quel "cartello" di imprese, dunque di accordi, raggiunti tra i relativi rappresentanti o referenti, diretti a predefinire l'elenco delle imprese che avrebbero dovuto partecipare a ciascuna gara di appalto e l'importo del ribasso che ciascuna avrebbe dovuto indicare nella propria offerta;
nelle deposizioni confessorie rese da NO UO (direttore tecnico della CA), NO LI (direttore amministrativo della Cooperativa selciatori), ER ST (già legale rappresentante della Ica TR), ON RD (responsabile commerciale della RA Bocca) e IE CA (impiegata della s.r.l. Colasfalti), i quali, anche se con accenti più o meno espliciti, avevano riconosciuto l'esistenza di quel "cartello" e ELaccordo per la presentazione di offerte di gara di appalto, da parte delle imprese del "gruppo", secondo le indicazioni, in specie di quelle concernenti il ribasso, che di volta in volta erano state preparate ed annotate su appositi bigliettini dal referente della CA. La Corte distrettuale ha, inoltre, chiarito come fosse stato il maresciallo della guardia di finanza AL, ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le investigazioni, ad esplicitare il "funzionamento del meccanismo" attraverso il quale era stato condizionata, tra il 2005 ed il 2006, l'aggiudicazione di numerosi appalti di opere pubbliche in gare indette dal comune di Milano, dalla provincia di Milano o dalla s.p.a. Metropolitana Milanese: poiché il metodo di aggiudicazione, disciplinato dall'art. 21 della legge n. 109 del 1994, era pacificamente molto complesso e farraginoso dato che la commissione di ciascuna gara di appalto T doveva individuare, tra le decine o talora centinaia delle partecipanti, l'impresa aggiudicataria calcolando la media ponderata di tutti i ribassi proposti: escludendo le "code" (cioè un certa percentuale di offerte contenente i maggiori o i minori bassi), calcolando la media aritmetica e considerando le offerte che avevano superato tale media, sommando gli scarti eccedenti la media alla stessa media aritmetica e definendo così la c.d. "soglia di anomalia", con esclusione delle offerte che superavano questa "soglia", scegliendo, infine, come aggiudicataria l'impresa che aveva proposto il ribasso che più si era avvicinato a tale "soglia", senza superarla le imprese di quel cartello venivano coordinate nelle loro iniziative, in maniera tale che, presentando un elevato numero di offerte con percentuali di ribasso predeterminate, leggermente differenti tra loro ma molto simili, era altamente probabile far avvicinare almeno una di quelle imprese alla "soglia" e, dunque, permetterle di vincere la gara. 28 Alla luce di tali dati informativi e sulla base di una lettura congiunta delle prove rappresentative e di quelle indiziarie, la Corte lombarda, con un rigoroso criterio valutativo, poi rappresentato in una ineccepibile motivazione, che va esente da qualsivoglia censura di illogicità, ha reputato direttamente concorrenti nella commissione dei reati de quibus i legali rappresentanti ovvero i referenti delle imprese che, inserite in quegli elenchi, risultavano aver partecipato alle gare di appalto, oggetto delle imputazioni in contestazione, seguendo le prescrizioni impartite dal responsabile della capogruppo (v. pagg. 14-21 sent. impugn).
3.4. Manifestamente infondato è il secondo dei motivi dedotti nell'interesse del BE e del De ET, in quanto la Corte territoriale ha chiarito, con motivazione priva di incongruenze o di illogicità, come la responsabilità del BE, quale legale rappresentante della s.r.l. VI ZI (attribuibilità soggettiva dal ricorrente, peraltro, contestata in maniera alquanto generica) fosse stata dimostrata dall'inserimento di tale impresa nell'elenco, messo a disposizione dal denunciante AS, delle aziende che avevano aderito all'intesa di concordare preventivamente il contenuto delle offerte;
dalle dichiarazioni della teste De FE, addetta alla segreteria della CA, la quale aveva ricordato come anche la "VI" fosse una delle imprese che, tramite corriere, a mezzo posta o per mezzo del responsabile della CA, riceveva sistematicamente i bigliettini sui quali l'LI ed il AR trascrivevano la percentuale di ribasso che i rappresentanti delle imprese colluse avrebbero dovuto riportare nelle loro rispettive offerte di gara;
nonché dall'accertata presentazione, nelle gare di appalto oggetto di specifico addebito individuale, di offerte dal contenuto "allineato" se non perfettamente coincidente a quello delle offerte avanzate dalle altre imprese consociate;
e come fosse irrilevante la circostanza che il teste LI avesse riferito che la ditta VI non faceva parte delle "imprese stabilmente" inserite nel "cartello", ma che faceva comunque parte del "gruppo", avendo perciò concordato con le altre imprese collegate le modalità di partecipazione alle gare di appalto nelle quali aveva poi presentato le offerte (v. pagg. 78-79 sent. impugn.; pag. 37 sent. 1° grado). Ad uguali stringenti ed ineccepibili conclusioni sono pervenuti i Giudici di merito con riferimento alla posizione del De ET, il quale, amministratore unico e legale rappresentante della CE, ha contestato in maniera molto generica la riferibilità a lui delle iniziative delittuose assunte da tale società: denominazione, quella della CE, che era stata ritrovata tanto negli elenchi scoperti nell'abitazione della De FE quanto in quelli recuperati nella casa della LI, le cui spiegazioni, dalle prevenute rese durante i rispettivi esami testimoniali, hanno dato luce e significanza a documenti palesemente collegabili a ben 29 4 determinate gare di appalto, trattandosi di elenchi redatti prima delle gare ed in funzione di esse, compresa quella oggetto di specifico addebito nei confronti del De ET, alla quale la relativa società aveva partecipato presentando una offerta contenente "un ribasso del tutto sintonico a quello delle altre imprese del gruppo e, in più, perfettamente coincidente con quello manifestato al momento ELaccordo" (v. pag. 86 sent. impugn.).
4. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di FA RI e HE IV sia inammissibile.
4.1. Il primo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibili perché aventi ad oggetto violazioni di legge che non erano state dedotte con l'atto di appello. Nella fattispecie, dunque, è applicabile la norma dettata dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. che prevede espressamente, come causa speciale di Inammissibilità, la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Non è di ostacolo alla declaratoria di inammissibilità il fatto che i motivi riguardino l'asserita operatività di una sanzione, quella della inutilizzabilità, astrattamente rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che una siffatta questione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede accertamenti o valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C. e altro, Rv. 250263; Sez. 4, n. 2586/11 del 17/12/2010, Bongiovanni, Rv. 249490; Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, Rallo, Rv. 248589; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Tarricone, Rv. 231484).
4.2. Il secondo motivo del ricorso del RI e del IV è manifestamente infondato. La sentenza impugnata presenta una motivazione che, in diverse sue parti, fa rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado. Tuttavia, si tratta di una tecnica pacificamente ammissibile ogniqualvolta come nella fattispecie è accaduto il giudicante valorizzi la motivazione per relationem, utilizzando il - richiamo al tenore di altro provvedimento conosciuto o conoscibile alle parti, che sia congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento che 30 4 opera il rinvio, e che il giudice 'rinviante' dimostri di aver inteso valorizzare, mediare e fare proprio in maniera funzionale rispetto alla spiegazione della propria decisione (così a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Rv. 216664; conf., in seguito, Sez. 4, Sentenza n. 4181 del 14/11/2007, Benincasa, Rv. 238674; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229246; Sez. 5, n. 39219 del 29/09/2003, Pucci, Rv. 226786; Sez. 3, n. 2125/03 del 27/11/2002, Ferretti, Rv. 223294; Sez. 3, n. 41529 del 05/11/2002, Del Santo, Rv. 223046; Sez. 4, n. 34913 del 25/06/2002, Macrì, Rv. 223434; Sez. 1, n. 15418 del 12/04/2002, La Valle, Rv. 221941; Sez. 1, n. 41375 del 12/09/2001, Domizi, Rv. 220077; Sez. 3, n. 2727 del 10/07/2000, Blasi, Rv. 217008). D'altra parte, è certo che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora come è rilevabile - nella fattispecie i Giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'impugnante con criteri omogenei a quelli usati dal primo Giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (così, tra le diverse, Sez. 3, n. 13926/12 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
4.3. Il terzo ed il quinto motivo del ricorso del RI e del IV sono inammissibili perché diretti a fare valere ragioni diverse da quelle consentite con il ricorso per cassazione. Richiamate in questa sede le considerazioni di carattere generale, sopra esposte nei punti 3.2. e 3.3., riguardanti il percorso argomentativo proposto dai Giudici di merito nella valutazione degli elementi di prova offerti dal processo, va rilevato come i ricorrenti hanno sostanzialmente sollecitato questa Corte ad una inammissibile rilettura delle emergenze acquisite: laddove, senza violare alcuna delle norme di diritto processuale richiamate, la Corte ambrosiana aveva operato una ricostruzione dei fatti con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna contraddizione o alcun vizio di manifesta illogicità, avendo sottolineato come la penale responsabilità del RI e del IV con riferimento al concorso nella commissione dei reati di turbata libertà degli incanti loro ascritti, fosse stata dimostrata dal fatto che, a fronte della loro accertata partecipazione alle relative gare di appalto, fosse stata provato, per un verso, dall'inserimento della denominazione delle loro rispettive imprese, la s.r.l. TR 2020 e la s.r.l. Guarini, nell'elenco delle ditte che, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano 31 Q ricevuto le informazioni preventive in ordine alle gare cui prendere parte ed al contenuto delle offerte da formulare (la TR 2020 inserita sia nell'elenco predisposto dal personale della CA, messo a disposizione degli inquirenti dal denunciante AS, che nell'elenco di imprese che era stato rinvenuto nell'abitazione privata della segretaria De FE, la quale aveva successivamente confessato trattarsi delle aziende che avevano aderito agli accordi collusivi;
la denominazione della Guarini inserita tanto nel predetto elenco trovato in casa della De FE, quanto in quello significativamente intestato OL ES, corrispondente alla gara di appalto indetta dall'omonimo comune, di cui al capo d'imputazione 20) - della LI, segretaria della Cooperativa selciatori, la quale pure aveva poi ammesso trattarsi del novero delle imprese che avevano ricevuto l'indicazione di partecipare alle gare di appalto ed i relativi ribassi da inserire nelle rispettive offerte); per altro verso, dalla verificata corrispondenza tra il contenuto delle offerte concretamente presentate dai due odierni ricorrenti e quello delle offerte avanzate dalle altre imprese facenti stabilmente parte del "cartello" diretto dai referenti della CA e della Cooperativa selciatori, offerte tutte contenenti l'indicazione di ribassi racchiusi in serie molto ravvicinate, spesso senza soluzioni di continuità e con minime differenze l'uno dall'altro. Ciò senza che rilevi la circostanza che alcuni testi d'accusa abbiano escluso di aver avuto relazioni dirette con il RI o con il IV, probabilmente perché interessati in maniera più marginale allo specifico sistema criminale oggetto di indagini (v. pagg. 80-81 e 99 sent. impugn.; pagg. 121-124, 127-128 sent. 1° grado).
5. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di MA NA, sebbene infondato, sia ammissibile, con le già indicate conseguenze in termini di declaratoria della già intervenuta prescrizione dei reati.
5.1. Con il primo motivo ELimpugnazione il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di disapplicazione della norma incriminatrice prevista dall'art. 353 cod. pen., oggetto di contestazione al capo 20), perché in contrasto con l'art. 30 n. 1 della direttiva comunitaria 93/97/CE: disposizione che, come interpretata dalla Corte di giustizia ELUnione europea (nelle sentenze emesse il 07/10/2004 nel caso Sintesi s.p.a.
contro
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ed il 15/05/20089 bel caso Secap s.p.a. contro comune di Torino), avrebbe stabilito la incompatibilità con il principio generale di non discriminazione delle normative nazionali che imponevano come nel caso di specie era accaduto, con - l'applicazione ELart. 21 della legge n. 109 del 1994 - l'adozione da parte delle 32 4 stazioni appaltanti del metodo di aggiudicazione basato sulla esclusione automatica delle offerte ritenute anormali, perché troppo basse rispetto al valore della prestazione da fornire. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo reiteratamente di chiarire che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen iuris" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità (così, tra le molte, Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Tatò, Rv. 250732; Sez. 6, n. 13124 del 28/01/2008, P.M. in proc. Mancianti e altri, Rv. 239314; Sez. 6, n. 44829 del 22/09/2004, Di Vincenzo, Rv. 230522). In tale ottica, anche a voler prescindere dalla esatta definizione ELambito di operatività del principio enunciato dalla Corte di giustizia ELUe nelle due anzidette sentenze peraltro riguardanti una normativa comunitaria oramai - superata dall'entrata in vigore della successiva direttiva 2004/18/CE che, all'art. 53 ha introdotto la regola della equivalenza del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso rispetto a quello di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa è palese come la scelta del criterio di aggiudicazione in concreto adottato dall'ente appaltante sia circostanza ininfluente ai fini della configurabilità del delitto oggetto ELimputazione nel presente processo, potendo, al più, aver inciso sulla regolarità amministrativa della gara, da far eventualmente valere, da parte degli interessati, dinanzi al giudice amministrativo. Conseguentemente non è rilevante nella fattispecie la questione di interpretazione pregiudiziale che il ricorrente aveva chiesto di sollevare davanti alla Corte di giustizia ai sensi ELart. 267 TFUE, glà art. 234 TCE, quanto relativa ad una norma di un atto di diritto comunitario di secondo grado, non applicabile al caso del NA ovvero non rilevante ai fini del riconoscimento degli elementi costitutivi del reato in argomento.
5.2. Inammissibili, perché diretto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, sono gli altri due motivi del ricorso formulato nell'interesse del NA. Anche per le ragioni innanzi esplicitate nei punti 3.2. e 3.3., al cui contenuto si fa rinvio, va ribadito che non è ammissibile domandare a questa Corte una reinterpretazione delle emergenze processuali, secondo una ricostruzione alternativa rispetto a quella privilegiata dai Giudici di merito, laddove gli stessi abbiano sorretto le loro determinazioni con una motivazione congrua, completa e priva di vizi di manifesta illogicità, come nella fattispecie è accaduto: dato che la 33 Q Corte di appello di Milano ha, da un lato, ritenuto dimostrato il coinvolgimento diretto della società ME nell'attività di collusione e nell'impiego di mezzi fraudolenti nella partecipazione alla gara di appalto indetta dal comune di Cologno Monzese, di cui al capo d'imputazione 20), dall'accertato inserimento della denominazione di quella impresa tanto nell'elenco, intestato appunto OL ES, rinvenuto nell'abitazione della segretaria della Cooperativa selciatori, la più volte menzionata LI, la quale, sentita come teste, aveva confessato trattarsi del novero delle aziende che avevano concordato la partecipazione e che avevano ricevuto l'indicazione ELimporto del ribasso da riportare nelle proprie offerte di gara;
quanto in analoghi elenchi concernenti altre gare di appalto che gli investigatori avevano scoperto nella casa della già citata De FE ovvero avevano ricevuto dal denunciante AS, ai quali i predetti avevano, nel corso delle loro deposizioni testimoniali, attribuito lo stesso significato riferito dalla LI;
da altro lato, ha reputato la Corte territoriale di addebitare le relative condotte delittuose direttamente al NA, che della ME era il legale rappresentante, dunque la persona cui erano ragionevolmente riferibili determinazioni di così delicata rilevanza, quali quelle di aderire ad intese finalizzate a condizionare le aggiudicazioni in appalti di lavori pubblici: senza che tale circostanza potesse dirsi smentita dalla testimonianza di un dipendente della società, tal PE, il quale, pur manifestando qualche incertezza, aveva finito per riconoscere come pure si evince dagli atti processuali segnalati dal
- ricorrente -
che il NA, oltre ad interessarsi degli aspetti tecnici nella fase di esecuzione del lavori appaltati, "si occupava" anche "della gestione aziendale per quanto riguarda tutta l'amministrazione" (v. pagg. 82-86 sent. impugn.).
6. Il ricorso presentato nell'interesse di UD VI è inammissibile perché il motivo proposto (diverso da quello con il quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione dei reati in questa sede) è manifestamente infondato.
6.1. La Corte di appello ha fornito una adeguato sostegno motivazionale alla decisione di ritenere la VI responsabile del concorso nella commissione di entrambi i reati a lei addebitati, spiegando, con argomenti non censurabili in questa sede, come le prove acquisite avessero dimostrato inequivocabilmente che la prevenuta aveva dato un suo personale e diretto contributo alla consumazione dei delitti in esame: dato che, per un verso, il suo nome risultava chiaramente indicato, accanto alla denominazione della impresa per la quale lavorava, evidentemente come referente della stessa, nell'elenco - messo a disposizione degli inquirenti dal denunciante AS delle imprese che avevano aderito al "cartello" diretto dalla CA;
e che, per altro verso, a lei де 34 avevano fatto a più riprese riferimento vari interlocutori nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini, nelle quali la VI era stata citata (ad esempio, in chiamate che avevano interessato il UO, l'LI e la De FE) o aveva personalmente interloquito (ad esempio, in un caso direttamente con il UO, direttore della CA) come persona pienamente attiva nell'attuazione del "meccanismo" illecito meglio descritto nel punto 3.2., cui si fa rinvio (v. pagg. 86-87 sent. impugn.; pagg. 106-107, 119- 120 sent. 1° grado).
7. Inammissibile è anche il ricorso presentato nell'interesse ELimputato LB SE ON.
7.1. Il secondo motivo del ricorso del ON (il quale, con il primo motivo, si era limitato a rilevare la prescrizione dei reati) è inammissibile perché diretto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto l'impugnante ha domandato una mera rilettura delle emergenze processuali, inammissibile in sede di legittimità. Richiamate le considerazioni generali sopra tratteggiate nei punti 3.2. e 3.3., valide anche per l'esame della posizione del prevenuto, va rilevato come la colpevolezza del ON in ordine ai reati ascrittigli è stata giustificata con un apparato argomentativo congruo e privo di vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito chiarito, anche con il rinvio al contenuto della motivazione della pronuncia di primo grado, come alla non contestata affermazione ELadesione della società CO ER al "cartello" facente capo alla CA, fossero collegabili sicuri elementi di prova da cui era stato possibile desumere che, per il gruppo, il referente della CO ER per la gestione delle pratiche di partecipazione alle gare era proprio il ON, direttore tecnico di quella società, il quale era stato registrato nel mentre discuteva con il UO, direttore della CA, dei ribassi da indicare nelle offerte e delle imprese che avrebbero partecipato alle singole gare, ovvero con altri correi dei subappalti in favore delle aziende del raggruppamento;
quadro probatorio dal quale era stato correttamente ricavata la dimostrazione di un suo fattivo contributo causale nella consumazione dei delitti de quibus, essendo evidentemente irrilevante la mancata identificazione di altri soggetti, quale il legale rappresentante della società, cui era eventualmente riferibile un concorso nella determinazione criminosa (v. pagg. 87-88 sent. impugn.).
7.2. Il terzo motivo del ricorso del ON è inammissibile perché generico. 35 Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intende muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice ELimpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, riproponendo le argomentazioni contenute nell'atto di appello, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con cui erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali dovesse essere disattesa l'eccezione difensiva di nullità ELoriginario decreto di citazione a giudizio nel quale, a fronte di puntuali descrizioni delle qualifiche e dei ruoli dei singoli concorrenti, e delle precise indicazioni cronologiche, pure collegabili alle singole gare d'appalto nelle quali si era verificata la turbativa, le molteplici imputazioni erano state formulate con una contestazione delle condotte sufficientemente delineata, comunque idonea, anche per il richiamo alle connesse fonti di prova, a chiarire la natura e le caratteristiche del comportamenti attribuiti agli imputati, le cui ragioni e facoltà difensive non potevano considerarsi essere state minimamente menomate (v. pagg. 55-56 sent. impugn.).
7.3. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo del ricorso del ON, avendo la Corte di appello congruamente spiegato (v. pagg. 56-57 sent. impugn.) come il comune di Milano, costituitosi parte civile, in ragione della compromissione dei meccanismi concorrenziali sottostanti alle procedure di aggiudicazione delle gare di appalto di lavori pubblici, avesse subito il danno patrimoniale conseguente alla mancata individuazione del miglior contraente possibile e, comunque, un pregiudizio non patrimoniale, derivante dalla lesione ELimmagine, della credibilità e del decoro ELente pubblico: danno quest'ultimo autonomamente risarcibile, secondo l'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte (così Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248632; Sez. 6, n. 21677/04 del 05/12/2003, Agate, Rv. 229393). 36 2 8. Il ricorso presentato nell'interesse ELimputato UE MA FU è ammissibile, sebbene i motivi dedotti siano infondati, con le inevitabili conseguenze in ordine all'intervenuta estinzione dei reati ascrittigli.
8.1. Il primo motivo è inammissibile perché diretto a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, posto che il ricorrente ha formulato una serie di critiche finalizzate a sostenere un'ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di valutazione, in realtà sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale conoscitivo, rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica valorizzata nella sentenza gravata con un sistema motivazionale sempre completo ed esauriente, che deve andare esente da censure di illogicità. Richiamate le considerazioni generali sopra esposte nel punti 3.2. e 3.3., valide anche per l'esame della posizione del FU, va rilevato come, con un corretto Impiego del criterio di valutazione delle prove indiziarie, oltre che di quelle storico-rappresentative, la Corte di appello abbia desunto la dimostrazione del diretto coinvolgimento del prevenuto nella commissione dei reati che gli sono stati ascritti tanto dal fatto che la denominazione ELimpresa collettiva, di cui lo stesso era legale rappresentante e direttore tecnico, la società Generalstrade, fosse stata rinvenuta nell'elenco, sequestrato nell'abitazione della segretaria LI, delle imprese che, proprio con riferimento alle gare di appalto per la realizzazione di pavimentazioni in pietra del comune di Milano, la teste avrebbe poi riferito essere state destinatarie dei bigliettini con l'indicazione dei ribassi da riportare nelle offerte di gara;
quanto la verificata circostanza della presentazione da parte della Generalstrade, proprio in una di quelle gare, di offerte contenenti ribassi esattamente inferiori a quella soglia, che i già menzionati coimputati LI e ST avevano telefonicamente concordato che le imprese del loro "cartello" avrebbero dovuto rispettare, ovvero della presentazione, da parte della stessa società, nelle altre gare, di offerte contenenti ribassi con irrisorie variazioni rispetto a quelli delle altre imprese del "gruppo", così posizionatesi in graduatoria in serie significativamente molto ravvicinate (v. pagg. 7-14, 88-89 sent. impugn.; 107-123 sent. 1° grado).
8.2. Il secondo motivo del ricorso del FU è infondato per le ragioni rappresentate nel punto 3.1., al cui contenuto è sufficiente fare rinvio.
9. Il ricorso presentato nell'interesse degli imputati AL GI, GI RA e EL ON, è ammissibile ma infondato, sicché nel loro confronti va dichiarata la estinzione dei reati rispettivamente contestatigli. 37 9.1. Il primo motivo ELimputazione, riguardante il lamentato impiego, da parte dei Giudici di secondo grado, della tecnica della motivazione per relationem, è manifestamente infondato per le ragioni sopra esposte nel punto 4.2., cui si fa rinvio.
9.2. I motivi del ricorso, così come raggruppanti nel punto 11.2. del "Ritenuto in fatto", sono inammissibili perché diretti a fare valere ragioni non consentite nel giudizio di cassazione. Come evidenziato nell'analisi di altre analoghe posizioni processuali, anche per il ricorso del ZI, del RA e della ON, l'impugnazione è stata proposta per spingere questa Corte ad eseguire una operazione, non permessa in questa sede, di ricostruzione del fatti di causa, a fronte di una motivazione della sentenza gravata che risulta, invece, completa, priva di lacune argomentative o di vizi di palese illogicità. Richiamate le considerazioni generali sopra esposte nei punti 3.2. e 3.3., valide anche per l'esame della posizione dei tre prevenuti, va osservato come la Corte territoriale, lungi dall'impiegare inaccettabili presunzioni probatorie o altre forme di aggiramento dei corretti criteri di ermeneutica delle fonti di prova (e senza sentirsi condizionata dalle determinazioni assunte da altro Giudice di merito nell'esame di fattispecie di reato collegate), abbia desunto la dimostrazione del diretto coinvolgimento dei tre imputati nella commissione dei reati che sono stati loro addebitati, tanto dal fatto che la denominazione delle tre imprese agli stessi facenti capo (la s.r.l. GI, di cui l'omonimo imputato ed il RA erano rispettivamente il direttore tecnico ed un collaboratore;
e la s.r.l. ON, di cui la suddetta ricorrente era socio unico e legale rappresentante), fossero presenti sia nell'elenco messo a disposizione dal denunciante AS, che in quello, scoperto nell'abitazione della segretaria LI, delle imprese che, proprio con riferimento alle gare di appalto per la realizzazione di pavimentazioni in pietra del comune di Milano, la predetta teste avrebbe poi riferito essere state le destinatarie dei bigliettini con l'indicazione dei ribassi da riportare nelle offerte di gara;
quanto la verificata circostanza della presentazione, da parte delle società GI e ON, di offerte, nelle gare di appalto oggetto di rispettiva contestazione (nei capi d'imputazione 16), 17), 18), 19) e 20), per i quali vi è stata condanna), contenenti ribassi esattamente inferiori a quella soglia che i già menzionati coimputati LI e ST avevano telefonicamente concordato, cui le imprese del "gruppo" si sarebbero uniformate, ovvero contenenti ribassi identici a quelli segnalati nell'elenco trovato nella disponibilità della LI, oppure con irrisorie variazioni rispetto a quelli delle altre imprese del "gruppo", così posizionatesi in graduatoria in serie significativamente molto ravvicinate. Né 38 in un contesto probatorio nel quale era risultato evidente il collegamento operativo tra le due anzidette imprese collettive, è stato trascurato dai giudici di merito il tenore delle due conversazioni telefoniche che il RA aveva intrattenuto con l'LI, dalla cui lettura si era avuta conferma ELesistenza di quelle preventive intese collusive finalizzate a condizionale lo svolgimento delle gare di appalto alle quali dovevano prendere parte le aziende del "cartello" facenti capo alla CA ovvero altri "gruppi" di imprese rivali (v. pagg. 7-14, 90-91 sent. impugn.; 106-123 sent. 1° grado).
9.3. Il terzo motivo del ricorso, avente ad oggetto l'asserita violazione delle norme dettate dagli artt. 191 e 195 comma 4 cod. proc. pen., è inammissibile per le medesime ragioni sopra rappresentate nel punto 4.1., da intendersi qui integralmente richiamate.
9.4. Il quarto motivo del ricorso, afferente l'asserita inoffensivilità dei reati, è invece solo infondato, per le ragioni sopra delineate nel punto 3.1., al quale si fa rinvio. 10. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse ELimputata GE MA sia inammissibile. 10.1. Il primo motivo del ricorso è stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto finalizzato a sollecitare una "incursione" nella valutazione diretta dei fatti, che è preclusa in sede di legittimità: al contrario, va ribadito che anche per la MA, così come per altri imputati, la Corte di appello di Milano ha eseguito una corretta applicazione delle disposizioni del codice di rito in tema di valutazione delle prove, spiegando, con apparato argomentativo completo e logicamente convincente, come la responsabilità della prevenuta per il concorso nella commissione dello specifico reato ascrittole al capo 20) - nel quale era stato accertato l'utilizzo del sistema collusivo e fraudolento innanzi tratteggiato nei punti 3.2. e 3.3. fosse stato - provato sia dal fatto che la denominazione della società RA BA fosse stato rinvenuta nell'elenco, significativamente recante l'intitolazione OL ES (cioè del comune che aveva indetto la gara), sequestrato nell'abitazione della segretaria LI, delle imprese che la predetta avrebbe poi riferito essere state le destinatarie dei bigliettini o delle comunicazioni con l'indicazione dei ribassi da riportare nelle offerte di gara;
quanto la verificata circostanza della presentazione da parte di quella società, proprio in quella gara, 39 di un'offerta contenente ribassi esattamente corrispondenti a quelli trascritti nel citato elenco (v. pagg. 7-14, 92 sent. impugn.; 121-123 sent. 1° grado). 10.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso della MA, con il quale si è chiesta una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale delle pane. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Sul punto non vi è ragione per disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio: quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, espresso dal giudice, costituisce una prospettazione di merito, che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (così, tra le tante, Sez. 1, n. 4136 del 26/02/1993, P.G. Mil. In proc. Sinesi, Rv. 193735; Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, P.M. Mil. In proc. Gelati, Rv. 189611). Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare alla prevenuta quel beneficio, avendo escluso con motivazione completa e congrua di poter esprimere nei confronti ELimputata un giudizio favorevole circa l'assenza di rischio di recidiva, essendo stata ella già condannata in passato per altro reato (v. pag. 92 sent. impugn.). 11. Il ricorso presentato nell'interesse ELimputato UC AG è ammissibile, con le già indicate conseguenze in relazione alla declaratoria della intervenuta estinzione per prescrizione del reato allo stesso ascritto. 11.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni sopra delineate nel punto 3.1., al cui contenuto si fa rinvio. 11.2. Il secondo motivo del ricorso, invece, è manifestamente infondato. Questa Corte ha avuto modo più volte di evidenziare che i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice dettata dall'art. 353 cod. pen. sono sia la 40 4. libertà di partecipazione e la libera concorrenza tra i partecipanti ad una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, sia l'interesse della pubblica amministrazione alla regolarità della gara medesima (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, P.G. In proc. LA e altri, Rv. 252638). In tale ottica, anche a voler prescindere dalla mancata deduzione di tale presunta violazione di legge con l'atto di appello, appare davvero singolare l'affermazione del ricorrente secondo cui lo scambio di informazioni tra due o più partecipanti ad una gara di appalto pubblico scriminerebbe la condotta collusiva, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica privata, pure costituzionalmente garantita. E ciò non solo perché la disciplina prevista dal richiamato art. 2596 del codice civile è chiaramente finalizzata a disciplinare rapporti di natura esclusivamente interprivatistica, ma soprattutto perché si trascura che l'intesa tra due o più imprese private, diretta a condizionare lo svolgimento di una gara di appalto pubblico, è qualificabile come attività collusiva, idonea ad integrare gli estremi oggettivi del delitto in esame, proprio perché la limitazione della concorrenza finisce per comportare una lesione degli interessi pubblici alla regolarità della gara ed alla aggiudicazione in favore ELimpresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per la pubblica amministrazione. 11.3. Il terzo motivo del ricorso è, per un verso, manifestamente infondato, per altro verso inammissibile perché generico. Sotto il primo punto di vista, è sufficiente rilevare come nessun travisamento della prova vi sia stato da parte della Corte di appello nel momento in cui ha ritenuto di qualificare l'imputato come "abituale interlocutore in materia" di formazione degli accordi sui ribassi, valorizzando le dichiarazioni rese dalla più volte citata teste De FE la quale aveva indicato il AG come uno degli imprenditori che "frequentavano abitualmente" la CA, vale a dire la società cui faceva capo il "cartello" di imprese oggetto di contestazione. Sotto il secondo punto di vista, va sottolineata la aspecificità del motivo dedotto dal ricorrente, il quale, lamentando la mancata considerazione delle deposizioni di taluni testi d'accusa, nelle quali si era sostenuto fosse del tutto assente ogni riferimento al AG, ha omesso di evidenziare le ragioni per le quali quelle prove inficiavano e compromettevano, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno di un impianto argomentativo, quale quello presente nel provvedimento impugnato, caratterizzato dalla valorizzazione di ben altri e più significativi elementi di prova, del tutto trascurati nel ricorso (così Sez. 6, n. 41 4 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; in senso conforme, proprio con riferimento all'ipotesi della "prova non considerata", v., tra le tante, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, Armosino, Rv. 240411; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 6, n. 752/07 del 18/12/2006, Romagnolo, Rv. 235732; Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989). 11.4. Il quarto motivo del ricorso di UC AG è inammissibile per le ragioni sopra esposte nel punto 7.2., da intendersi qui integralmente riprodotto. 11.5. Il quinto motivo del ricorso del AG (anche a non volerlo considerare assorbito nella estinzione del reato) è manifestamente infondato. Costituisce lus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale il giudice di appello che prosciolga l'imputato, esclusivo impugnante, dalla violazione più grave delle due ritenute in continuazione in primo grado, non può quantificare, per il residuo reato, in relazione al quale confermi il giudizio di colpevolezza, la pena in misura superiore a quella individuata dal primo giudice come pena-base per il reato ritenuto più grave (così Sez. 1, n. 41310 del 07/10/2009, Huang, Rv. 245042). Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, rideterminando la pena nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 250,00 di multa con riferimento all'unico reato (quello del capo 16) per il quale, all'esito del giudizio di secondo grado, residuava la possibilità di condanna - in conseguenza della declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti gli altri reati già posti in continuazione - esattamente pari a quella della pena base fissata dal Giudice di prime cure per il reato a suo tempo ritenuto più grave tra quelli in continuazione (v. pag. 93 sent. impugn.; e pag. 182 sent. 1° grado). 11.6. L'ultimo motivo del ricorso di UC AG sebbene fondato (in quanto, a fronte ELesplicita domanda, contenuta nell'atto di appello, di sostituzione della pena detentiva inflitta all'imputato nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e segg. legge n. 689 del 1981, manca nella motivazione della sentenza impugnata alcuna congrua motivazione a giustificazione della decisione di disattendere quella richiesta - v. pag. 93 sent. impugn.), resta assorbito nel riconoscimento ELintervenuta prescrizione del reato. 42 де 12. Il ricorso presentato nell'interesse ELimputato MA AG è ammissibile, con gli effetti già innanzi precisati. 12.1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso, con il quale il prevenuto si è doluto di una mancata osservanza degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, per essere stato dalla Corte di appello violato il diritto di difesa posto che, con la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, aveva avuto a disposizione appena quindici giorni per la preparazione ELimpugnazione: e ciò per due ordini di ragioni. La Corte costituzionale ha già escluso la irragionevolezza della disciplina codicistica delle impugnazioni penali nella parte in cui regola il meccanismo del deposito della motivazione e della decorrenza dei termini per impugnare, ritenendo che il legislatore del 1988, mosso dall'esigenza di evitare i tempi morti del processo, abbia costruito un regime dei termini per l'impugnazione che risulta molto semplificato (tre fasce di termini: quindici, trenta e quarantacinque giorni, stabiliti in relazione ai diversi tipi ed alla diversa struttura dei provvedimenti), nella logica connaturata al sistema del codice che prevede, in aderenza alle nuove modalità di redazione e pubblicazione della sentenza (artt. 544 e 545 cod. proc. pen.), la concentrazione ELimpugnazione in un unico atto, comprendente sia la dichiarazione sia i motivi (v. C. cost., n. 206 del 1997). Inoltre, l'art. 544 comma 1 cod. proc. pen., nello stabilire che la redazione della sentenza comporta, dopo la lettura del dispositivo, la "concisa" esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata - oltre a formulare una prescrizione generica, priva di sanzione non fa riferimento alla sola ipotesi in M cui la redazione della motivazione avvenga immediatamente in camera di consiglio: trattandosi di requisito, quello della concisione, che dovrebbe caratterizzare l'apparato argomentativo di tutte le sentenze penali, anche di quelle caratterizzate da motivazione più ampia e depositata in un momento successivo a quello della pronuncia. 12.2. Per il secondo motivo del ricorso di MA AG valgono le considerazioni espresse al punto 11.6. nei confronti di UC AG. 12.3. Il terzo motivo del ricorso in esame è manifestamente infondato per le ragioni sopra esposte nel punto 7.2., cui si fa rinvio. 12.4. Il quarto motivo del ricorso di MA AG è stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto finalizzato a sollecitare una "incursione" nella valutazione diretta dei fatti, che è attività 43 preclusa in sede di legittimità. Al contrario, va ribadito che per il prevenuto, così come per altri imputati, la Corte di appello di Milano ha eseguito una corretta applicazione delle disposizioni del codice di rito in tema di valutazione delle prove, spiegando, con motivazione completa, congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come la responsabilità del predetto per il concorso nella commissione degli specifici reati ascrittogli ai capi 16) e 17) - nei quali era stato accertato l'utilizzo del sistema collusivo e fraudolento già ampiamente considerato nei punti 3.2. e 3.3. - fosse stato provato sia dalle intercettazioni telefoniche, che avevano riscontrato l'esistenza ELennesima ipotesi di intesa tra i soggetti (tra gli altri UO, ST, LI) cui faceva capo il coordinamento delle iniziative del "cartello" di imprese in questione;
che dal fatto che il nome di "AG" e la denominazione della s.p.a. Scamoter, di cui l'odierno ricorrente era legale rappresentante e direttore tecnico, fossero stati rinvenuti in tutti gli elenchi, sequestrati nelle abitazioni delle segretarie De FE e LI, delle imprese che le stesse testi avrebbero poi riferito essere state le destinatarie dei bigliettini o delle comunicazioni con l'indicazione dei ribassi da riportare nelle offerte di gara. A ciò si era aggiunta la verificata circostanza della presentazione da parte di quella società, proprio nelle gare di appalto oggetto di addebito, di offerte contenente ribassi inferiori alla specifica soglia concordata dall'LI e dal ST (così per il reato sub capo 16), oppure ribassi con irrisorie variazioni rispetto a quelli delle altre imprese del "gruppo", in tal modo posizionatesi in graduatoria in serie significativamente molto ravvicinate (così per i reati sub саро 17). D'altro canto, la Corte territoriale, lungi dall'attribuire al ricorrente una mera "responsabilità da posizione", richiamando le conformi valutazioni compiute dai Giudici di primo grado ha convincentemente escluso che la documentazione prodotta dalla difesa fosse idonea a provare che MA AG avesse delegato ad altri la conduzione della propria impresa, tenuto conto che gli impegni assunti dal prevenuto presso altre aziende o associazioni di categoria erano di natura tale da escludere che lo stesso fosse impedito a seguire le vicende della Scamoter e, comunque, che la gran parte di quegli impegni avevano riguardato un periodo successivo a quello del 2005-2006 in cui risultavano consumati i reati oggetto di addebito. Infine, la documentazione concernente l'asserita delega di funzioni ad altri soggetti aveva un contenuto astratto, non essendo confermata da alcun elementi di prova atto a dimostrare che i supposti delegati si fossero effettivamente interessati delle pratiche relative alla partecipazione della società alle gare di appalto pubblico in questione (v. pagg. 7-14, 93-96 sent. impugn.; 106-112, 181-182 sent. 1° grado). 44 Q 12.5. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso di MA AG sono infondati per le ragioni sopra delineate rispettivamente nei punti 3.1. e 7.4., al cui contenuto è sufficiente far rinvio. 13.1. Il primo motivo comune ai ricorsi presentati da UI RA e ER SC il cui esame va anticipato per il suo carattere evidentemente pregiudiziale - è fondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato il principio per il quale è valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo ELatto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto di impugnazione nella sua interezza (Sez. 5, n. 15967 del 25/02/2005, Rinelli, Rv. 232128). Alla luce di tale regula iuris deve ritenersi che l'elezione di domicilio, che gli imputati RA e SC avevano fatto nella procura speciale conferita al loro difensore incaricato per la presentazione ELatto di appello, procura apposta in calce al medesimo appello e nell'intestazione di questo atto richiamata, doveva ritenersi validamente formalizzata: ne deriva che era viziata da nullità assoluta la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita presso altro domicilio, con la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi, svoltisi nella contumacia dei due imputati, ivi compresa la sentenza conclusiva del giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio. Gli atti dovrebbero essere restituiti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso: tuttavia, i giudici di merito non potrebbero che prendere atto ELintervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati al due prevenuti, che va, perciò, dichiarata in questa sede. Resta, così, assorbito l'esame del terzo motivo del ricorso concernente le scelte sulla dosimetria della pena a suo tempo irrogata. A differenza della posizione di altri ricorrenti, per il RA e lo SC è preclusa a questa Corte la possibilità di decidere sugli altri motivi del ricorso agli effetti civili, in quanto l'ablazione della sentenza impugnata, emessa senza il rispetto del contraddittorio, impone una nuova rideterminazione sulle relative questioni: a norma ELart. 622 cod. proc. pen., le parti vanno conseguentemente rimesse dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello per il giudizio sul risarcimento del danno. 14. I ricorsi presentati nell'interesse ELimputato MA ZI sono inammissibili. 45 14.1. Il primo motivo del ricorso a firma ELavv. S. Vittorini è manifestamente infondato per le ragioni sopra delineate nel punto 4.2., il cui contenuto deve intendersi qui riprodotto. 14.2. Il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. S. Vittorini, di tenore analogo a quello contenuto nel ricorso a firma ELavv. B. Jovene, è inammissibile perché generico. Come già anticipato nella valutazione della posizione di altro ricorrente, questa Corte ha più volte sottolineato che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice ELimpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare un indeterminato dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: nella cui motivazione, completa ed esauriente, dunque non censurabile in questa sede, erano stati dettagliatamente evidenziati i numerosi e tutti eloquenti elementi di prova che militavano a carico del ZI, amministratore unico e direttore tecnico della s.p.a. LI AL fin dal 2005 (dopo la morte del di lui suocero LI), tra l'altro indicato da numerosi testi di accusa (De FE, LI, CA) come uno delle principali soggetti coinvolti nel sistema di comunicazioni preventive delle offerte da presentare nelle gare di appalto in esame, oltre che diretto interlocutore, nel corso di telefonate intercettate dagli inquirenti, ELLI e del UO, con i quali era stato registrato nel mentre discuteva di ribassi concordati e di individuazione delle altre imprese alle quali trasmettere i risultati delle loro intese (v. pagg. 7-14, 97-98 sent. impugn.; pagg. 183-185 sent. 1° grado). 15. Il ricorso avanzato nell'interesse ELimputato EN VE è İnammissibile perché presentato senza il rispetto del termine di quindici giorni, di cui al combinato disposto degli artt. 544 comma 1 e 585 commi 1 lett. a) e comma 2 lett. d) cod. proc. pen., atteso che l'estratto contumaciale al prevenuto venne notificato il 21/12/2012 ed il ricorso risulta depositato solo il 09/01/2013. 46 4 Tanto è sufficiente ad impedire la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati al VE. 16. Il ricorso presentato nell'interesse ELimputato OA ON è inammissibile perché del tutto privo del prescritto requisito di specificità, avendo l'impugnante contestato, in maniera indeterminata, il criterio impiegato per la valutazione della prova dichiarativa, laddove nella sentenza gravata l'affermazione di responsabilità del prevenuto risulta essere stata adeguatamente motivata con un puntuale richiamo alle indicazioni offerte dai testi LI e ST, al contenuto dei numerosi documenti acquisiti (in specie ELelenco consegnato dal denunciante AS e da quello rinvenuto nell'abitazione della De FE), al tenore delle conversazioni telefoniche con l'LI, intercettate durante la fase delle indagini, comprovanti il concorso nella definizione di intese destinate a condizionare il metodo di aggiudicazione delle gare di appalto cui avrebbe partecipato l'omonima società, della quale il prevenuto era legale rappresentante e direttore tecnico (v. pagg. 99-101 sent. impugn.; pag. 186 sent. 1° grado). Anche per il ON la inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione dei reati ascrittigli per prescrizione. 17. Il ricorso presentato nell'interesse ELimputato RO DA è ammissibile, con la conseguenza della doverosa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati allo stesso addebitati. 17.1. Il primo motivo del ricorso dello DA è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Richiamate le considerazioni generali sopra esposte nei punti 3.2. e 3.3., valide anche per l'esame della posizione del prevenuto, va rilevato come, con un corretto impiego del criteri di valutazione delle prove acquisite, la Corte di appello abbia desunto la dimostrazione del diretto coinvolgimento del predetto nella commissione dei reati che gli sono stati ascritti, tanto dal fatto che la denominazione ELimpresa collettiva, di cui lo stesso era amministratore e legale rappresentante, la s.p.a. Edilstrade, fosse stata rinvenuta nell'elenco, sequestrato nell'abitazione della segretaria De FE, delle imprese che la predetta teste avrebbe poi riferito essere state destinatarie dei bigliettini con l'indicazione dei ribassi da riportare nelle offerte di gara (essendo irrilevante che quell'elenco riguardasse una specifica gara di appalto oggetto di una imputazione dalla quale lo DA è stato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato); quanto dalla verificata circostanza della presentazione da parte della Edilstrade 47 di offerte contenenti un ribasso esattamente corrispondente a quello riportato nel documento sequestrato ovvero (come nella gara di appalto del capo d'imputazione 16) un ribasso con irrisoria variazione rispetto a quelli delle altre imprese del "gruppo", così posizionatesi in graduatoria in serie significativamente molto ravvicinate. D'altro canto, le intercettazioni telefoniche eseguite durante la fase delle indagini, in specie quelle relative alle conversazioni tra l'RD ed Carserzuola, avevano confermato che la Edilstrade facesse parte del "cartello" di imprese interessate a condizionare lo svolgimento di quelle gare di appalto, essendo stata tale società considerata dagli interlocutori alla pari rispetto alla società LI, di cui si è detto a proposito della posizione del coimputato MA ZI;
e che per gli organizzatori delle offerte "pilotate" il referente della Edilstrada era proprio l'odierno ricorrente, atteso che, in una di quelle chiamate telefoniche, l'RD fece espressamente riferimento ad una comunicazione che aveva ricevuto da "MA, figlio di RO", evidentemente nell'occasione utilizzato come nuncius (v. pagg. 7-14, 102-103 sent. impugn.; pagg. 106-112, 187-188 sent. 1° grado). 17.2. Per il secondo motivo del ricorso dello DA valgono le considerazioni fatte al punto 11.6. nei confronti di UC AG. 18. Il ricorso presentato nell'interesse ELimputato IT ZI è ammissibile, con la conseguente prevalenza della dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. 18.1. Il primo motivo del ricorso del ZI è infondato per le ragioni sopra esposte nel punto 5.1. con riferimento all'esame ELidentico motivo proposto nell'interesse del coimputato NA - al cui contenuto, per comodità espositiva, si fa rinvio 18.2. Il secondo motivo del ricorso del ZI è infondato per le ragioni sopra riportate nel punto 3.1., da intendersi qui integralmente riprodotte. 18.3. Il terzo motivo del ricorso del ZI è inammissibile perché diretto a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Richiamate, per l'ennesima volta, le considerazioni generali sopra esposte nei punti 3.2. e 3.3., valide anche per l'esame della posizione del suddetto ricorrente, va ribadito come la Corte milanese, lungi dall'impiegare mere presunzioni o dal violare le regole di valutazione delle prove acquisite, abbia evinto la dimostrazione del diretto coinvolgimento del ZI nella commissione 48 dei reati ascrittigli, tanto dal fatto che la denominazione della società, la s.r.l. MA TR (di cui il predetto era amministratore unico e direttore tecnico) fosse stata rinvenuta sia nell'elenco messo a disposizione dal denunciante AS, che in quello, scoperto nell'abitazione della segretaria De FE, delle imprese che, proprio con riferimento alle gare di appalto in oggetto, la predetta teste avrebbe poi riferito essere state destinatarie dei bigliettini o delle altre comunicazioni con l'indicazione della necessità di partecipare o meno alle gare, ovvero dei ribassi da riportare nelle offerte di gara;
quanto dalla verificata circostanza della presentazione, da parte della società del ZI, di un'offerta, nelle gare di appalto oggetto di contestazione ai capi 15) e 19), contenente un ribasso esattamente identico a quello concordato con le altre imprese del "gruppo". Né, in un siffatto contesto probatorio, sono stati obliterati dai Giudici di merito il fatto (invece, significativamente trascurato nel ricorso) che il teste LI avesse ammesso che la società del ZI collaborava nella realizzazione di quei propositivi delittuosi, e la circostanza che il prevenuto fosse stato registrato nel mentre al telefono discuteva con l'LI di un suo temporaneo "passaggio" ad altro "gruppo" di imprese, per poi tornare a fornire all'amico la sua disponibilità, pure chiedendogli di incontrare il UO che delle iniziative di quel primo "cartello" era uno dei principali coordinatori (v. pagg. 7- 14, 103-104 sent. Impugn.; pagg. 95-105, 116-123 e 188-189 sent. 1° grado). 19. Il ricorso presentato nell'interesse ELimputato SE DI è ammissibile: anche per tale ricorrente la sentenza deve essere, perciò, annullata senza rinvio perché il reato allo stesso contestato è estinto per prescrizione. 19.1. Con riferimento al terzo motivo, a fronte di una circostanziata doglianza formulata con l'atto di appello (con il quale l'imputato aveva sostenuto che il 'DI' intercettato durante le indagini non era lui, bensì suo fratello LI, titolare di quote sociali della s.r.l. DI & C., della quale egli era legale rappresentante;
ed aveva pure sollecitato l'espletamento di una perizia fonica per eliminare ogni dubbio al riguardo), la risposta data dai Giudici di secondo grado non appare esauriente. Ed infatti, pur valorizzando le importanti circostanze della presenza della denominazione di quella società in uno degli elenchi sequestrati ad una delle segretarie della CA e ELeffettiva presentazione, da parte della società DI, di "anomale" offerte nelle gare di appalto oggetto di contestazione, la Corte territoriale non ha potuto fare a meno di considerare il testo delle conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti, le quali avevano confermato il pieno coinvolgimento della predetta società nell'attuazione dei programmi di turbativa delle gare in esame: e, tuttavia, ha 49 4 reputato, in maniera illogica, per concludere che il DI che partecipava a quelle discussioni telefoniche era l'odierno ricorrente SE, amministratore ELimpresa, e non anche il di lui fratello LI, che non aveva alcuna carica sociale, trascurando non solo che il teste AL, ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le investigazioni, aveva ammesso la somiglianza tra le voci dei due germani e l'impossibilità di identificare con precisione l'interlocutore di quelle telefonate, ma soprattutto il fatto che, in occasione ELespletamento della gara di appalto pubblico oggetto di addebito, il più volte menzionato UO, direttore della CA, nel comunicare ad un collaboratore la necessità di contattare la "DI", fece espressamente riferimento a "LI" parlando della persona che (evidentemente per conto di quella società) lo aveva chiamato, sollecitando l'invio delle "istruzioni" per la compilazione ELofferta di gara (v. pagg. 104-105 sent. impugn.; e pagg. 82-85, 95-105, 108-112, 189 sent. 1° grado). Resta così assorbito l'esame del quarto ed ultimo motivo del ricorso, afferente ai criteri adottati per la quantificazione della pena a suo tempo irrogata. 19.2. Il primo motivo del ricorso del DI è infondato per le argomentazioni esposte nel punto 3.1., da intendersi qui riprodotte. 19.3. Il secondo motivo del ricorso del DI è, invece, manifestamente infondato per le ragioni già analiticamente considerate nel punto 7.2. (concernente l'analoga censura formulata da altro ricorrente), cui si fa rinvio. 20. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi sopra considerati consegue, a norma ELart. 616 cod. proc. pen., la condanna dei relativi ricorrenti RI, IV, VI, ON, MA, ZI, VE e ON al pagamento in favore ELerario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della Cassa delle ammende di una somma, che stima equo fissare per ciascuno nell'importo indicato nel dispositivo che segue. I soli ricorrenti ON e VE vanno, altresì, condannati alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di difesa sostenute in questo grado che, in ragione della disciplina tariffaria forense e ELattività professionale effettivamente svolta, si stima congruo liquidare nella misura pure indicata in dispositivo.
P.Q.M.
50 g Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN ER, BE ID, NA MA, De ET ER, FU UE MA, GI AL, RA GI, ON EL, AG UC, AG MA, DA RO, ZI IT e DI SE perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di AD LB e GE IO limitatamente al capi 42a) e 43a) loro rispettivamente ascritti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA UI e di SC ER perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione e rimette le parti dinanzi al Giudice civile competente per valore in grado d'appello per il giudizio sul risarcimento del danno. Dichiara inammissibili i ricorsi di RI FA, IV HE, VI UD, ON LB SE, MA GE, ZI MA, VE EN e ON OA, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì il ON ed il VE al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile Metropolitana Milanese s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre iva e cpa. Così deciso il 11/03/2013 I) Presidente Il Consigliere estensore 82 Ercole Aprile ON DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 MAR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Flera Esposito 51