Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2009, n. 23809
CASS
Sentenza 6 maggio 2009

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La costituzione di parte civile non può ritenersi tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile domanda per la quantificazione del danno che gli sia stato riconosciuto in sede penale anche se con decisione non irrevocabile, nel qual caso il giudizio civile resta sospeso. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tale ipotesi l'azione esercitata in sede civile, pur essendo fondata su quella esercitata vittoriosamente in sede penale, è diversa da quest'ultima).

Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle osservazioni scritte che la parte civile produca in udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto esse costituiscono memoria difensiva non previamente comunicata alla difesa dell'imputato, in violazione del contraddittorio e dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., applicabili anche al regime della pubblica udienza, nonché delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2009, n. 23809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23809
Data del deposito : 6 maggio 2009

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