Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
Il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza. (Fattispecie di immotivata reiezione delle doglianze relative a legittimo diniego di ammissione al rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2010, n. 19696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19696 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/05/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2113
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 38999/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LO, nato a [...] il [...];
RI AI, nato a [...] in data [...];
OL LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, sezione 1^ penale, in data 18.11.2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. DI CASOLA Carlo, il quale ha concluso chiedendo la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente all'omessa pronunzia sulla richiesta di continuazione avanzata da RI, il cui ricorso sia rigettato nel resto e che i ricorsi di CA e OL siano inammissibili;
Udito il difensore di CA, Avv. Vittorio Carola, nonché in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Scudieri difensore di OL, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17.10.2001, il Tribunale di Catania, fra l'altro, dichiarò CA, RI e OL responsabili dei reati di rapina aggravata ed altro, unificati sotto il vincolo della continuazione e condannò RI alla pena di anni 7 mesi 6 di reclusione e L.
2.900.000 di multa, CA e OL alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione e L.
2.100.000 di multa.
Avverso tale pronunzia i predetti ed altri imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 18.11.2008, in riforma della decisione di primo grado, fra l'altro, dichiarò non doversi procedere in ordine al reato continuato di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo perché estinto per prescrizione, determinando le pene in anni 7 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per RI ed in anni 3 mesi 10 di reclusione per CA e OL.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati CA, RI e OL.
Il difensore di CA deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dal comportamento degli imputati. Nell'appello erano state evidenziate le contraddizioni fra i collaboranti, i quali avevano fornito tre diverse versioni, fra loro contrastanti, del comportamento delle due guardie giurate. I testi TO e CR hanno chiarito di non essersi accorti della rapina, sicché neppure le guardie giurate potevano accorgersene perché dall'esterno non era possibile vedere ciò che accadeva dentro la banca. Mancherebbe quindi riscontro alle chiamate in correità. Sarebbe perciò stata travisata la prova. Peraltro CA non è mai nominato dai collaboratori che parlano di contatti con una sola guardia giurata. Sul punto la Corte ha liquidato la censura con l'assunto i rapinatori per ovvie ragioni dovevano assicurarsi la complicità di entrambe la guardie giurate. Il difensore di RI AI deduce:
1. violazione della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6 come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 6, comma 1 in relazione all'art.179 c.p.p., comma 2; il 26.9.2001 fu depositata presso la Cancelleria
del Tribunale di Catania istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
il giudice provvide su tale istanza solo in data 8.10.2001 e quindi oltre dieci giorni dalla ricezione;
ciò determinerebbe la nullità degli atti compiuti successivamente al decorso del termine;
2. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità sull'assunto che la chiamata in correità di VO, ritenuta attendibile perché costui avrebbe riconosciuto RI nella videocassetta registrata durante al rapina, sarebbe riscontrata dalla perizia antropometrica;
manca ogni valutazione dell'attendibilità intrinseca che è stata fatta coincidere con il narrato;
ciò tanto più in quanto nei motivi di appello era stato dedotto che VO aveva già calunniato RI in un altro procedimento (i cui atti sono stati acquisiti) e - ad avviso della difesa - era portatore di rancore nei confronti di RI e di TT Santo, assolto benché anch'egli raggiunto da chiamata in correità; la difesa aveva richiamato un brano delle dichiarazioni rese da VO in altro procedimento segnalando l'inverosimiglianza del racconto secondo il quale le persone indicate (fra cui RI) avevano acceso il fuoco, facendo convergere con una lente di ingrandimento la luce di una torcia elettrica;
inoltre VO aveva calunniato il P.M. d'udienza affermando che la avrebbe indotto ad accusare ingiustamente delle persone;
la sentenza impugnata non affronta tali tematiche;
quanto al riscontro la Corte non ha accolto la richiesta di rinnovazione del dibattimento per effettuare una nuova perizia sulla video registrazione, stante la scarsa qualità delle immagini e la perizia conteneva errori;
la Corte territoriale ha ritenuto certo l'elemento utilizzato come riscontro, nonostante le doglianze svolte e la segnalata impreparazione del perito supportate dalla consulenza;
3. violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della continuazione con i reati di cui ad altra sentenza, che sembra essere stata ritenuta, ma senza che di ciò vi sia certezza e senza che sia comprensibile l'iter seguito dal giudice d'appello. Il difensore di OL LU deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata pronunzia, nel dichiarare inammissibile l'appello, di ordinanza ai sensi del combinato disposto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 e art. 10, commi 2 e 3; nei motivi di appello era stata impugnata l'ordinanza 10.7.2000 di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, segnalando che avrebbe dovuto essere applicata la normativa di cui al D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter convertito nella L. n. 114 del 2000 in ragione del principio del favor rei;
la Corte territoriale nulla ha statuito sul punto;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione di OL in quanto l'affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni ritenute concordi ed attendibili di tre collaboratori ed in ragione del mancato intervento delle guardie giurate;
peraltro i collaboratori forniscono versioni diverse, mentre i testi TO e CR hanno riferito che, dall'esterno non era possibile vedere ciò che accadeva all'interno della banca;
il mancato intervento delle guardie giurate sarebbe quindi dipeso dal fatto che dall'esterno era impossibile vedere ciò che stava accadendo;
sarebbe perciò stato trascurato un elemento decisivo;
nella sentenza impugnata non sono state adeguatamente esaminate le censure mosse in punto di attendibilità dei collaboratori e di mancanza di riscontri individualizzanti;
la sentenza impugnata si limita a richiamare quella di primo grado, senza rispondere alle doglianze sull'attendibilità dei collaboratori e cioè che LI IU era de relato di D'NO IU e da BA AT e non riscontra D'NO;
VO IO sarebbe inattendibile per le continue ritrattazioni e perché solo alla ricerca di premi;
D'AQ avrebbe calunniato OL per coprire il cugino, guardia giurata, come affermato dalla stessa sentenza di primo grado a p. 10;
mancherebbero i riscontri posto che le guardie giurate furono costrette a forza a salire su un'auto; sarebbe perciò stata travisata una prova;
3. vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti;
nonostante l'assenza di precedenti, la vita onesta condotta e l'assoluta episodicità della vicenda.
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI AI è manifestamente infondato e generico.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. (Cass. Sez. 2 sent. n. 16352 del 6.4.2006 dep. 12.5.2006 rv 234750. Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'intero giudizio rilevando che la relativa udienza era stata celebrata dopo che comunque la richiesta di ammissione era stata accolta).
Peraltro è stato chiarito da questa Corte che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 - per il caso in cui il giudice ometta di decidere, nel termine previsto dalla legge, sull'istanza di ammissione proposta dall'imputato - non opera qualora tale omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa. (Cass. Sez. sent. n. 5762 del 13.12.2007 dep.
6.2.2008 rv 239033. Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto che il diritto di difesa, nonostante il ritardo della decisione sull'istanza, non fosse stato violato poiché il ricorrente sin dall'inizio era stato assistito dal suo difensore di fiducia).
Il ricorso non indica quali atti sarebbero affetti da nullità ed è sotto tale profilo generico.
Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che è necessario che l'atto asseritamene inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo. (Cass. Sez. 4 sent. n. 31391 del 18.5.2005 dep. 19.8.2005 rv 231746).
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OL LU è manifestamente infondato.
Premesso che la motivazione della sentenza di primo grado (nella specie dell'ordinanza impugnata) e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (v. Cass. Sez. 2^, sent. n. 5112 del 2.3.1994 dep.
4.5.1994 rv 198487: "in materia di impugnazione, anche in base al nuovo codice di procedura penale, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile. Ne consegue che la motivazione adottata dal primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello"), nel caso in esame la questione prospettata è stata implicitamente disattesa.
È irrilevante il fatto che sul punto la sentenza di appello sia carente di motivazione, giacché ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto (v. Cass. Sez. 4^, sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442: "Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art.475 c.p.p., n. 3 è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano", resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma che non vi sono ragioni che impongano una diversa valutazione sotto il vigente codice di rito).
Pertanto nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).
Nel caso in esame la questione di diritto era stata decisa correttamente dal primo giudice, dal momento che il giudizio abbreviato non poteva essere richiesto essendo già iniziata l'istruzione dibattimentale.
Infatti il D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter, comma 1, convertito con L. 5 giugno 2000, n. 144, stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 438 e seg. c.p.p. come modificate o sostituite dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché
sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Non ha alcun fondamento la richiesta di applicazione della norma come norma più favorevole, dal momento che la riduzione di pena per il rito abbreviato consegue al mancato espletamento del dibattimento e non è fine a se stessa.
Il ricorso proposto nell'interesse di CA LO, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI AI ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OL LU sono inammissibili perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tentano di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) introdotta con L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame la sentenza di primo grado, che integra quella di appello, ha specificamente motivato in ordine all'attendibilità intrinseca di VO, spiegano le ragioni della intervenuta ritrattazione, poi rientrata, tanto che ha riconosciuto, nella video ripresa, in RI uno dei rapinatori. Il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni riscontrate in via generale dalle dichiarazioni di LI e, quanto a RI dai risultati della perizia antropometrica.
Non vi è travisamento della prova, ma apprezzamento della stessa. Altrettanto deve dirsi per CA e OL, essendo state apprezzate le dichiarazioni di TO relative al comportamento delle guardie giurate.
Nei ricorsi si deduce che sarebbero state trascurate o travisate le dichiarazioni dei testi TO e CR, ma sul punto il ricorso è generico.
Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep.
3.10.2008 rv 241023). Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OL LU è manifestamente infondato e deduce censure di merito. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto". (Cass. Sez. 1^, sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). Nella specie la Corte territoriale ha motivato richiamando l'incensuratezza e la gravità dei fatti.
Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI AI è fondato.
Invero nella sintetica motivazione e nel dispositivo non si comprende se sia stata o meno ritenuta la continuazione fra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 25.11.1997 della Corte d'assise d'appello di Catania. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania limitatamente alla mancata pronunzia sulla richiesta continuazione relativamente a RI. L'inammissibilità degli altri motivi di ricorso proposti nell'interesse di RI determina peraltro l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dello stesso. I ricorsi di IO e OL devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania, limitatamente all'omessa pronunzia sulla richiesta di continuazione fra i reati ascritti a RI AI nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 25.11.1997 della Corte d'assise d'appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RI AI e per l'effetto dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità del predetto. Dichiara inammissibili i ricorsi di CA LO e OL LU che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010