Articolo 12 del Codice di procedura penale
Articolo 11 bisArticolo 14
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24 ottobre 1989
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21 gennaio 1992
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6 aprile 2001
Art. 12. Casi di connessione 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (( . . . ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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