2. Il perito puo' essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.