Articolo 7 del Codice di procedura civile
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Art. 7.
(Competenza del giudice di pace).

Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. (171) (173) ((155))

Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi venticinquemila euro. (171) (173) ((155))

COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534 .

E' competente qualunque ne sia il valore:
((1) per le cause relative ad apposizione di termini;)) ((155)) .
((2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;)) ((155))
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
((3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;)) ((155)) .
((3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;)) ((155)) .
((3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;)) ((155)) .
((3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;)) ((155)) .
((3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;)) ((155)) .
((3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;)) ((155)) .
((3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu' prediali;)) ((155)) .
((3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;)) ((155)) .
((3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.)) ((155))
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534 .

((Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie)) . ((155)) .

((Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo)) . ((155))
(72) ((179)) -------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." -------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti." ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera b)) che "Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (179)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2026".
Entrata in vigore il 31 ottobre 2025
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