Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2008 |
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- 1. Aiutare un familiare latitante quando è reato? (Cass. 7098/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025
Aiutare un latitante è solidarietà familiare solo se chi aiuti, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l'intento: diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarre taluno all'esecuzione della pena, dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione …
Leggi di più… - 2. Etilometro: almeno 5 minui fra una prova e l'altra (Cass 25132/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2026
Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio – 6 giugno 2019, n. 25132 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 12 settembre 2017, con cui P.B.M. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di Euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c), (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,25 g/l - in (omissis) ). La Corte di appello ha escluso la rilevanza della questione prospettata dalla difesa dell'imputato circa la presunta violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, …
Leggi di più… - 3. Il giudizio interpretativo tra norma scritta e diritto effettivo* di Ernesto LupoErnesto Lupo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Lo spazio accresciuto della interpretazione giuridica. - 2. La discrezionalità interpretativa del giudice. – 3.Non solo soggezione del giudice (alla legge), ma anche suo potere interpretativo. – 4. Il “diritto effettivo”: la prevedibilità della regola giuridica applicata (legalità in action, e non solo in the books). - 5. Il ruolo della Cassazione: il senso delle recenti innovazioni legislative. - 6. Nomofilachia e responsabilità. 1. Lo spazio accresciuto della interpretazione giuridica. È innegabile il maggiore spazio che oggi l'interprete ha rispetto alle norme scritte, se confrontato con quello che gli era riconosciuto a metà del secolo scorso, quando fu elaborata la …
Leggi di più… - 4. La legge Nordio e il giudizio di impugnazioneCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Questo contributo costituisce il terzo di una serie di approfondimenti sul "d.d.l. Nordio" di questa Rivista. Si veda D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere) di Andrea Apollonio, D.d.l. Nordio: l'interrogatorio prima della misura cautelare e l'elefante nella stanza di Costantino De Robbio. Sommario: 1. Le novità in materia di impugnazione - 2. La brevissima vita dell'obbligo di depositare, insieme con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio: l'approccio sistematico, questo sconosciuto - 3. Le curiose ricorrenza e sorte dello specifico mandato …
Leggi di più… - 5. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/04/2025, n. 13808Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da De CE VA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto DO PE IO e del Sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 13808 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/02/2026, n. 7983Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da AL CL, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Massimo Ricciarelli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che si è riportato alla requisitoria e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 7983 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da CL AL avverso il …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2025, n. 29145Provvedimento: Oscuramento disposto Numero registro generale 6843/2025 Numero sezionale 290/2025 Numero di raccolta generale 29145/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati TO MA Primo Presidente f.f. Oggetto Disciplinare FRANCO DE STEFANO MAURO DI MARZIO ANNALISA DI PAOLTO ENZO VINCENTI IRENE TRICOMI MASSIMO LA Presidente di Sezione magistrati Consigliere Consigliere Consigliere Ud. 23/09/2025 P.U. Cron. Rel. Consigliere Consigliere RA CI LO RE Consigliere Consigliere SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 6843/2025 …Leggi di più...
- art. 111 cost.·
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2025, n. 5808Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Numero registro generale 10874/2024 Numero sezionale 50/2025 Numero di raccolta generale 5808/2025 Data pubblicazione 05/03/2025 HE SS NI AN Prima Presidente Presidente di Sezione OS MA DI IL Presidente di Sezione TO TI Presidente di Sezione AR TU UL FR TO PAGETTA IU SO SI FA ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto Disciplinare Magistrati Illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006 Consigliere Ud. 04/02/2025 P.U. Consigliere Consigliere Cron. R.G. n. …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- art. 627 c.p.p.·
- art. 5 d.lgs. n. 109/2006·
- illecito disciplinare magistrati·
- art. 3- bis d.lgs. n. 109 del 2006·
- art. 318 c.p.·
- art. 19 d.lgs. n. 109/2006·
- art. 319-ter c.p.·
- art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990·
- art. 52 c.p.p.·
- art. 627, comma 3, c.p.p.·
- art. 321 c.p.·
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- art. 606 c.p.p.·
- art.2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". (1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva. - Art. 2. 1. All' articolo 443 del codice di procedura penale , al comma 1 , le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, modificando l' art. 443, comma 1, del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
- Art. 3. 1. All' articolo 405 del codice di procedura penale , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 405 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.».