Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2008 |
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- 1. Aiutare un familiare latitante quando è reato? (Cass. 7098/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025
Aiutare un latitante è solidarietà familiare solo se chi aiuti, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l'intento: diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarre taluno all'esecuzione della pena, dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/04/2025, n. 13808Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da De CE VA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto DO PE IO e del Sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 13808 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile …Leggi di più...
- imputato detenuto·
- art. 164 cod. proc. pen.·
- successione leggi processuali·
- principio tempus regit actum·
- inammissibilità appello·
- dichiarazione o elezione di domicilio·
- art. 157-ter cod. proc. pen.·
- notificazione atti processuali·
- imputato assente·
- art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". (1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l' art. 593 del codice di procedura penale , esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva. - Art. 2. 1. All' articolo 443 del codice di procedura penale , al comma 1 , le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, modificando l' art. 443, comma 1, del codice di procedura penale , esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
- Art. 3. 1. All' articolo 405 del codice di procedura penale , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 405 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.».