4 maggio 2001
3 agosto 2017
18 maggio 2019
4 dicembre 2025
25 febbraio 2026
25 aprile 2026
(Furto in abitazione ((,)) furto con strappo ((e furto con destrezza in casi particolari)) ).
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. ((La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene)) .
((La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500)) .
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. (385)
--------------- AGGIORNAMENTO (385)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 ottobre - 27 novembre 2025, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 3/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 624-bis, quarto comma, del codice penale , nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall' art. 89 cod. pen. , allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen. ".
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- 1. Il furto in uno studio legale ex art. 624-bis c.p.Mariateresa Camigliano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 287.31995
Il giudice dell'impugnazione conferma la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 624 bis. c.p, […] sostenendo che uno studio legale non può essere considerato una privata dimora come specificato dall'art. 624 bis c.p. (Corte di Cassazione – I sez. pen. – sentenza n. 38608 del 27-10-2021) Norma giuridica. […] chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., […] La più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità – si legge nella sentenza – «ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, […] ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2026, n. 27873Provvedimento: […] 00 a euro 1.549,00 prevista sia per reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. che per il reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen., […] non presta il fianco alla censura della manifesta illogicità prospettata nei ricorsi in ragione della marcata maggiore gravità della pena che sarebbe stata prevista per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. in quanto fattispecie di maggiore disvalore per essere il reato di furto in luogo di privata dimora ritenuto espressivo di maggiore offensività rispetto al reato di furto pluriaggravato. La descritta corrispondenza del trattamento sanzionatorio prevista in astratto dalle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 624, 625, […]Leggi di più...
- art. 624 cod. pen.·
- art. 624-bis cod. pen.·
- art. 625 cod. pen.·
- recidiva·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- inammissibilità ricorsi·
- art. 63 cod. pen.·
- continuazione reati·
- art. 56 cod. pen.·
- art. 620 cod. proc. pen.