Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 11.
(Rinnovamento del giudizio)
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
(Rinnovamento del giudizio)
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Commentari • 201
- 1. N. Galantini | Bis in idem tra giurisdizione canonica e giurisdizione italianahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 317.70483
[…] A fronte di una disposizione, l'art. 11 c.p., […] che abbiano disciplinato, in deroga all'art. 11 cod. pen., il principio del ne bis in idem “(p. 10 sent.). […] ex art. 649 c.p.p., quale diritto civile e politico[11] e aperto alle espressioni più late della litispendenza[12], nel caso in esame viene relegato alla stretta interpretazione della insuperabilità di un dettato normativo che si esprime in termini di rinnovamento del giudizio già svoltosi “all'estero” (art. 11 comma 1 c.p.), […] ma utile a fini interpretativi – circa l'analogia con l'istituto del riconoscimento di sentenza straniera (art.731 c.p.p.) nei suoi rapporti con il rinnovamento del giudizio (art. 11 c.p.p.)[13], […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2026, n. 27966Provvedimento: […] Non è in contestazione, peraltro, che l'introduzione del Titolo IV-bis del Libro XI del codice di procedura penale per effetto del d.lgs. n. 149 del 2017 cit. non ha comportato l'abrogazione degli artt. 11 e 138 cod. pen. […] E' dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sollevata con il secondo motivo di ricorso. […] Questi principi, a cui si informano le disposizioni dell'art. 11 commi 1 e 2 c.p., hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina, penale e processuale penale, nei diversi ordinamenti giuridici positivi. […]Leggi di più...
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