Art. 24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purche', in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. (48) ((70)) 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo". --------------- AGGIORNAMENTO (70)
La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 24, primo comma, del codice di procedura penale , nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo."
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo". --------------- AGGIORNAMENTO (70)
La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 24, primo comma, del codice di procedura penale , nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo."