Articolo 24 del Codice di procedura penale
Articolo 23Articolo 25
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
13 maggio 1993
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Versione
24 marzo 1996
Art. 24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purche', in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. (48) ((70)) 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo". --------------- AGGIORNAMENTO (70)
La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 24, primo comma, del codice di procedura penale , nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo."
Entrata in vigore il 24 marzo 1996
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